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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 15 novembre 2017

Cassazione n. 10546/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15623/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA n. 4668/2017 depositata il 15/11/2017. [OSCURATO:PERSONA] rimborso Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 13 aprile 2023.

Rilevato che:

1. la controversia riguarda l’impugnazione, da parte della Pluirgas S.p.a. in liquidazione, operante nel settore energetico, del silenzio- rifiuto dell’amministrazione finanziaria formatosi sulle istanze della società di rimborso, per i periodi di imposta 2009, 2010 e 2011, dell’addizionale Ires (per euro 8.456.192,00), introdotta dall’art. 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]);

2. la domanda è stata disattesa in ciascuno dei gradi di merito; in particolare, la sentenza d’appello, indicata in epigrafe, per quanto qui rileva, in applicazione del principio della ragione più liquida, ha condiviso la pronuncia di primo grado e ha affermato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 10 del 2015, sopravvenuta durante il giudizio dinanzi alla CTP di Milano, contro la quale non è ammessa alcuna impugnazione, ha dichiarato l’incostituzionalità della c.d. [OSCURATO:PERSONA], ma ha altresì stabilito l’irretroattività degli effetti della propria decisione;

3. la società ricorre, con tre motivi, illustrati con una memoria, per la cassazione della sentenza di appello; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; Consideratoche:

1. con il primo motivo di ricorso, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 81, commi 16-18, d.l. n. 112 del 2008, in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 3 e 53, Cost., e alla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015, la ricorrente censura la sentenza impugnata che non ha rilevato che un’interpretazione costituzionalmente orientata e prudente del decisum della Corte costituzionale impone di assegnare alla declaratoria di incostituzionalità della c.d. [OSCURATO:PERSONA] l’ordinaria efficacia retroattiva, con conseguente riconoscimento del diritto della società al rimborso dell’addizionale Ires;

2. con il secondo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si denuncia che la sentenza impugnata è viziata da nullità per avere violato e, comunque, eluso, in contrasto con gli artt. 136, comma 1, e 137, comma 3, Cost., oltre che con l’art. 30, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, il giudicato costituzionale di cui alla citata sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015;

3. con il terzo motivo, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 111, Cost., nonché degli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritto dell’uomo, in relazione agli artt. 3 e 53, Cost. e all’art. 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla CEDU, si censura la sentenza impugnata che non ha riconosciuto che la declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 10 del 2015, quand’anche ritenuta insuscettibile di generalizzata applicazione retroattiva, avrebbe dovuto, quanto meno, applicarsi ai contribuente che, come la società ricorrente, avevano già sollevato la relativa questione nei giudizi instaurati a seguito del diniego, espresso o tacito, opposto dall’amministrazione finanziaria all’istanza di restituzione della c.d. [OSCURATO:PERSONA], con ciò maturando, prima della pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità, il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva;

4. i tre motivi, suscettibili di esame congiunto perché ruotano attorno alla questione cruciale della portata applicativa della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015, sono viziati da inammissibilità funzionale, exart. 360-bis, num. 1, cod. proc. civ.;

5. la sentenza impugnata, che ha negato il rimborso dell’addizionale Ires versata dalla contribuente per i periodi di imposta 2009, 2010 e 2011, si attiene alla consolidata giurisprudenza di legittimità, e, inoltre, l’esame dei motiv i di ricorso non offre al Collegio elementi per mutare il proprio orientamento, che, pertanto, deve essere riaffermato.

In particolare, già Cass. n. 32716/2018 ha chiarito che, con la sentenza n. 10 del 2015, «la Corte Cost., in motivazione, ha espressamente limitato temporalmente gli effetti della sua decisione disponendo che decorrano dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza.

Con la conseguenza che la norma che ha previsto l’addizionale è incostituzionale a partire dal 12 febbraio 2015.

La Corte motiva questa scelta per ragioni attinenti alle esigenze di bilancio ed espressamente dispone che: “gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale devono, nella specie e per le ragioni di stretta necessità sopra esposte, decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella gazzetta Ufficiale della Repubblica”.

Come è noto l’art. 136 Cost. prevede che, in caso di pronuncia di incostituzionalità, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Non esiste, nell’ordinamento italiano, la possibilità, per la Corte costituzionale, di differire nel tempo gli effetti delle proprie pronunce, come avviene invece in Austria, in Germania ed ora anche in Francia.

Tuttavia la Corte italiana ha tentato, anche con riferimento agli effetti temporali, di rendere meno rigido il regime degli effetti stabilito dall’art. 136 Cost. e lo ha fatto adottando la tecnica di limitare l’effetto retroattivo delle sentenze, allo scopo di evitare che alcune pronunce, se operative su tutti i rapporti non ancora esauriti, producessero danni così rilevanti, da vanificare i benefìci della dichiarazione di incostituzionalità.

La decisione n. 10 del 2015, della cui portata si discute affronta per la prima volta in modo diretto la questione del potere della Corte di differire temporalmente gli effetti della decisione di incostituzionalità, potere, come si è detto, non espressamente previsto dall’ordinamento.

La stessa Corte Cost., dopo aver ricordato che il “contenimento degli effetti retroattivi delle decisioni di illegittimità costituzionale rappresenta una prassi diffusa” anche in altri ordinamenti giuridici, conclude che “una simile regolazione degli effetti temporali deve ritenersi consentita anche nel nostro sistema italiano di giustizia costituzionale”.

Tuttavia, anche se tale soluzione “non risulta inconciliabile con il rispetto del requisito della rilevanza, proprio del giudizio incidentale” […] considerato, però, “il principio generale della retroattività risultante dagli artt. 136 Cost. e dalla L. n. 87 del 1953, art. 30” gli interventi sull’efficacia temporale delle sentenze devono essere vagliati “alla luce del principio di stretta proporzionalità”.

Questo potere che la Corte si e dato è stato oggetto di vivace dibattito, ed anche all’interno dell’orientamento, ormai assolutamente prevalente, favorevole alla possibilità di autolimitare gli effetti temporali di una pronuncia, si potevano (e forse tuttora si possono) riscontrare posizioni diverse, tra coloro che ravvisavano il fondamento del potere di disposizione (dei profili temporali) delle decisioni della Corte nella necessità di un bilanciamento di tali effetti con le esigenze di buon andamento dell’Amministrazione o con valori fondamentali, individuando il correlativo limite nella necessaria sussistenza di una congrua motivazione; dall’altro lato coloro che, contestando l’ammissibilità di un tale “potere di disposizione” hanno giustificato il limite all’effetto retroattivo solo in correlazione all’eventuale incostituzionalità (non originaria, ma) sopravvenuta della norma in questione.

Come interpretare allora la clausola con cui la Corte, nella fattispecie che ci occupa, haritenuto di prevedere che “gli effetti della dichiarazione illegittimità costituzionale devono, nella specie e per le ragioni di stretta necessità sopra esposte, decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica”.

Abbiamo visto che tale effetto sembra essere esattamente quello indicato dall’art. 136 Cost. (“la norma cessa di avere effetto dal giorno successivo alla pubblicazione (della decisione”).

La differenza tra le due previsioni, però, è presto detta.

L’art. 136 Cost. contiene un effetto retroattivo implicito nel senso che la norma cessa di avere effetto dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, ma con effetti retroattivi.

Invece nella clausola che la Corte ha inserito in quella decisione, si intende che “gli effetti” della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione, e dunque non retroagiscono.

Pare evidente, allora, alla luce di quanto detto in precedenza che la Corte Cost. (sent. 10 del 2015) abbia voluto escludere gli effetti retroattivi tipicamente connessi, altrimenti, ad una pronuncia di incostituzionalità.

Stabilito che si tratta allora di una pronuncia di cosiddetta illegittimità differita, resta aperto il problema della sua efficacia sui procedimenti in corso.

Secondo alcuni, infatti, ritenere che la dichiarazione di illegittimità pur quando gli effetti ne siano differiti, e dunque non operino retroattivamente, non si applica ai processi in corso equivarrebbe a disattendere il meccanismo della incidentalità della questione di costituzionalità, oltre che il requisito della rilevanza.

In sostanza, si dice che se la dichiarazione di incostituzionalità per avere accesso deve essere rilevante nel processo in cui è posta, allora la pronuncia di incostituzionalità è a sua volta rilevante nei procedimenti analoghi, nei quali la decisione dipende dalla soluzione della medesima questione di legittimità costituzionale.

E questa obiezione vale a maggior ragione alla luce del fatto che in precedenza (sent. 124/1991 e sent. 416/1992, ad esempio), la Corte, pur escludendo la retroattività, ossia differendo nel tempo la pronuncia di incostituzionalità, ha però previsto che gli effetti della pronuncia si applicassero al giudizio a quo (si consideri che, normalmente, l’illegittimità differita comporta che gli effetti della incostituzionalità non riguardano neanche il processo a quo, ma valgono solo per il futuro).

Questo argomento è suggestivo, ma infondato.

Infatti il requisito della rilevanza (in relazione alla funzione di filtro che esso è chiamato ad assolvere) opera unicamente nei confronti del giudice a quo ai fini della prospettabilità della questione, e non anche nei confronti della Corte ad quem, quanto agli effetti della decisione sulla medesima.

Ossia il fatto che la questione debba essere rilevante nel processo in cui è posta, non comporta automaticamente che la sopravvenuta decisione di incostituzionalità debba valere necessariamente negli altri procedimenti in corso, per i quali la Corte può porre la limitazione, di cui si discute qui, del differimento temporale, avendo il requisito della rilevanza non la funzione di consentire una efficacia erga omnes della eventuale pronuncia di incostituzionalità, ma piuttosto ed esclusivamente la funzione di filtro nel processo a quo.

In tal modo si spiega anche perché, di norma, la Corte Cost. svolge, come è stato efficacemente detto, un controllo di mera plausibilità sulla motivazione contenuta, in punto di rilevanza, nell’ordinanza di rimessione, controllo comunque effettuato con esclusivo riferimento al momento e al modo in cui la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata.

Va infine sgombrato il campo da un equivoco. [OSCURATO:PERSONA] regionale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva sollevato la questione, ha ritenuto che la Corte Cost. (sent. 10 del 2015) in tema, per l’appunto, “[OSCURATO:PERSONA]”, e della cui portata qui si discute, non avesse in realtà inteso differire gli effetti della pronuncia di illegittimità a far data dal giorno successivo alla pubblicazione, ossia escludendone la retroattività.

Ciò sulla base della considerazione che, mentre in motivazione la Corte ha chiaramente voluto limitare la retroattività della sua pronuncia, tuttavia il dispositivo è stato reso parafrasando l’art. 136 Cost., che invece, come abbiamo visto, prevede implicita retroattività.

Questa tesi è tutt’altro che irresistibile e contrasta con alcuni elementari criteri di interpretazione di una sentenza.

Intanto, per quanto ad alcuni sia apparso diversamente, non v’è contrasto tra dispositivo e motivazione, poiché il primo contiene la generica disposizione che gli effetti si producono a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA].

Ma, anche a voler ritenere un contrasto, è regola che il dispositivo si interpreta alla luce della motivazione (con espresso riferimento alle decisioni della Corte Cost. v.

Cass. n. 3756 del 2001), così che non v’è dubbio alcuno sull’effettivo differimento degli effetti nel caso che ci occupa.

Conseguentemente l’addizionale di imposta è diventata illegittima, e l’averla pagata dà diritto a rimborso, solo a partire da quella data, e non per i periodi antecedenti, essendo la illegittimità della legge dichiarata solo per il periodo successivo al 12 febbraio 2015.

La questione posta dal giudice di appello appare quindi inconferente.

Non ha importanza se la fattispecie tributaria, al momento della decisione della Corte Cost., è ancora “aperta” o meno, è in corso di accertamento oppure no.

Poiché tale questione rileverebbe nella ipotesi ordinaria, di efficacia retroattiva della decisione della Corte.

Se non vi fosse quella clausola di limitazione temporale, allora la decisione della Corte avrebbe effetti retroattivi che però si fermerebbero davanti al diritto acquisito o alla situazione chiusa, mentre avrebbero effetti su fattispecie ancora aperte.

Nel caso presente invece, proprio perché la stessa Corte ha dichiarato la norma illegittima, ma escludendo da tale illegittimità il passato, ossia le addizionali già corrisposte, non v’è ragione di opporre che la fattispecie essendo sub iudice è ancora aperta.

Conta invero la circostanza che, in questo caso, l’addizionale è stata corrisposta quando era dovuta, perché una legge lo imponeva, il pagamento» (in senso conforme, ex multis, Cass. nn. 26998/2022, 26428/2022, 23649/2022, 25384/2022, 22617/2022, 18008/2022, 13118/2022, 10498/2022, 10497/2022, 7038/2022, 18732/2021, 10735/2021, 20814/2020 [in connessione con Cass. 14032/2016]);

6. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;

7. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 15.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15623/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 4668/2017 depositata il 15/11/2017. [OSCURATO:PERSONA] rimborso Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 13 aprile 2023. Rilevato che: 1. la controversia riguarda l’impugnazione, da parte della Pluirgas S.p.a. in liquidazione, operante nel settore energetico, del silenzio- rifiuto dell’amministrazione finanziaria formatosi sulle istanze della società di rimborso, per i periodi di imposta 2009, 2010 e 2011, dell’addizionale Ires (per euro 8.456.192,00), introdotta dall’art. 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]); 2. la domanda è stata disattesa in ciascuno dei gradi di merito; in particolare, la sentenza d’appello, indicata in epigrafe, per quanto qui rileva, in applicazione del principio della ragione più liquida, ha condiviso la pronuncia di primo grado e ha affermato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 10 del 2015, sopravvenuta durante il giudizio dinanzi alla CTP di Milano, contro la quale non è ammessa alcuna impugnazione, ha dichiarato l’incostituzionalità della c.d. [OSCURATO:PERSONA], ma ha altresì stabilito l’irretroattività degli effetti della propria decisione; 3. la società ricorre, con tre motivi, illustrati con una memoria, per la cassazione della sentenza di appello; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; Consideratoche: 1. con il primo motivo di ricorso, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 81, commi 16-18, d.l. n. 112 del 2008, in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 3 e 53, Cost., e alla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015, la ricorrente censura la sentenza impugnata che non ha rilevato che un’interpretazione costituzionalmente orientata e prudente del decisum della Corte costituzionale impone di assegnare alla declaratoria di incostituzionalità della c.d. [OSCURATO:PERSONA] l’ordinaria efficacia retroattiva, con conseguente riconoscimento del diritto della società al rimborso dell’addizionale Ires; 2. con il secondo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si denuncia che la sentenza impugnata è viziata da nullità per avere violato e, comunque, eluso, in contrasto con gli artt. 136, comma 1, e 137, comma 3, Cost., oltre che con l’art. 30, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, il giudicato costituzionale di cui alla citata sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015; 3. con il terzo motivo, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 111, Cost., nonché degli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritto dell’uomo, in relazione agli artt. 3 e 53, Cost. e all’art. 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla CEDU, si censura la sentenza impugnata che non ha riconosciuto che la declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 10 del 2015, quand’anche ritenuta insuscettibile di generalizzata applicazione retroattiva, avrebbe dovuto, quanto meno, applicarsi ai contribuente che, come la società ricorrente, avevano già sollevato la relativa questione nei giudizi instaurati a seguito del diniego, espresso o tacito, opposto dall’amministrazione finanziaria all’istanza di restituzione della c.d. [OSCURATO:PERSONA], con ciò maturando, prima della pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità, il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva; 4. i tre motivi, suscettibili di esame congiunto perché ruotano attorno alla questione cruciale della portata applicativa della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015, sono viziati da inammissibilità funzionale, exart. 360-bis, num. 1, cod. proc. civ.; 5. la sentenza impugnata, che ha negato il rimborso dell’addizionale Ires versata dalla contribuente per i periodi di imposta 2009, 2010 e 2011, si attiene alla consolidata giurisprudenza di legittimità, e, inoltre, l’esame dei motiv i di ricorso non offre al Collegio elementi per mutare il proprio orientamento, che, pertanto, deve essere riaffermato. In particolare, già Cass. n. 32716/2018 ha chiarito che, con la sentenza n. 10 del 2015, «la Corte Cost., in motivazione, ha espressamente limitato temporalmente gli effetti della sua decisione disponendo che decorrano dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza. Con la conseguenza che la norma che ha previsto l’addizionale è incostituzionale a partire dal 12 febbraio 2015. La Corte motiva questa scelta per ragioni attinenti alle esigenze di bilancio ed espressamente dispone che: “gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale devono, nella specie e per le ragioni di stretta necessità sopra esposte, decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella gazzetta Ufficiale della Repubblica”. Come è noto l’art. 136 Cost. prevede che, in caso di pronuncia di incostituzionalità, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione. Non esiste, nell’ordinamento italiano, la possibilità, per la Corte costituzionale, di differire nel tempo gli effetti delle proprie pronunce, come avviene invece in Austria, in Germania ed ora anche in Francia. Tuttavia la Corte italiana ha tentato, anche con riferimento agli effetti temporali, di rendere meno rigido il regime degli effetti stabilito dall’art. 136 Cost. e lo ha fatto adottando la tecnica di limitare l’effetto retroattivo delle sentenze, allo scopo di evitare che alcune pronunce, se operative su tutti i rapporti non ancora esauriti, producessero danni così rilevanti, da vanificare i benefìci della dichiarazione di incostituzionalità. La decisione n. 10 del 2015, della cui portata si discute affronta per la prima volta in modo diretto la questione del potere della Corte di differire temporalmente gli effetti della decisione di incostituzionalità, potere, come si è detto, non espressamente previsto dall’ordinamento. La stessa Corte Cost., dopo aver ricordato che il “contenimento degli effetti retroattivi delle decisioni di illegittimità costituzionale rappresenta una prassi diffusa” anche in altri ordinamenti giuridici, conclude che “una simile regolazione degli effetti temporali deve ritenersi consentita anche nel nostro sistema italiano di giustizia costituzionale”. Tuttavia, anche se tale soluzione “non risulta inconciliabile con il rispetto del requisito della rilevanza, proprio del giudizio incidentale” […] considerato, però, “il principio generale della retroattività risultante dagli artt. 136 Cost. e dalla L. n. 87 del 1953, art. 30” gli interventi sull’efficacia temporale delle sentenze devono essere vagliati “alla luce del principio di stretta proporzionalità”. Questo potere che la Corte si e dato è stato oggetto di vivace dibattito, ed anche all’interno dell’orientamento, ormai assolutamente prevalente, favorevole alla possibilità di autolimitare gli effetti temporali di una pronuncia, si potevano (e forse tuttora si possono) riscontrare posizioni diverse, tra coloro che ravvisavano il fondamento del potere di disposizione (dei profili temporali) delle decisioni della Corte nella necessità di un bilanciamento di tali effetti con le esigenze di buon andamento dell’Amministrazione o con valori fondamentali, individuando il correlativo limite nella necessaria sussistenza di una congrua motivazione; dall’altro lato coloro che, contestando l’ammissibilità di un tale “potere di disposizione” hanno giustificato il limite all’effetto retroattivo solo in correlazione all’eventuale incostituzionalità (non originaria, ma) sopravvenuta della norma in questione. Come interpretare allora la clausola con cui la Corte, nella fattispecie che ci occupa, haritenuto di prevedere che “gli effetti della dichiarazione illegittimità costituzionale devono, nella specie e per le ragioni di stretta necessità sopra esposte, decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica”. Abbiamo visto che tale effetto sembra essere esattamente quello indicato dall’art. 136 Cost. (“la norma cessa di avere effetto dal giorno successivo alla pubblicazione (della decisione”). La differenza tra le due previsioni, però, è presto detta. L’art. 136 Cost. contiene un effetto retroattivo implicito nel senso che la norma cessa di avere effetto dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, ma con effetti retroattivi. Invece nella clausola che la Corte ha inserito in quella decisione, si intende che “gli effetti” della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione, e dunque non retroagiscono. Pare evidente, allora, alla luce di quanto detto in precedenza che la Corte Cost. (sent. 10 del 2015) abbia voluto escludere gli effetti retroattivi tipicamente connessi, altrimenti, ad una pronuncia di incostituzionalità. Stabilito che si tratta allora di una pronuncia di cosiddetta illegittimità differita, resta aperto il problema della sua efficacia sui procedimenti in corso. Secondo alcuni, infatti, ritenere che la dichiarazione di illegittimità pur quando gli effetti ne siano differiti, e dunque non operino retroattivamente, non si applica ai processi in corso equivarrebbe a disattendere il meccanismo della incidentalità della questione di costituzionalità, oltre che il requisito della rilevanza. In sostanza, si dice che se la dichiarazione di incostituzionalità per avere accesso deve essere rilevante nel processo in cui è posta, allora la pronuncia di incostituzionalità è a sua volta rilevante nei procedimenti analoghi, nei quali la decisione dipende dalla soluzione della medesima questione di legittimità costituzionale. E questa obiezione vale a maggior ragione alla luce del fatto che in precedenza (sent. 124/1991 e sent. 416/1992, ad esempio), la Corte, pur escludendo la retroattività, ossia differendo nel tempo la pronuncia di incostituzionalità, ha però previsto che gli effetti della pronuncia si applicassero al giudizio a quo (si consideri che, normalmente, l’illegittimità differita comporta che gli effetti della incostituzionalità non riguardano neanche il processo a quo, ma valgono solo per il futuro). Questo argomento è suggestivo, ma infondato. Infatti il requisito della rilevanza (in relazione alla funzione di filtro che esso è chiamato ad assolvere) opera unicamente nei confronti del giudice a quo ai fini della prospettabilità della questione, e non anche nei confronti della Corte ad quem, quanto agli effetti della decisione sulla medesima. Ossia il fatto che la questione debba essere rilevante nel processo in cui è posta, non comporta automaticamente che la sopravvenuta decisione di incostituzionalità debba valere necessariamente negli altri procedimenti in corso, per i quali la Corte può porre la limitazione, di cui si discute qui, del differimento temporale, avendo il requisito della rilevanza non la funzione di consentire una efficacia erga omnes della eventuale pronuncia di incostituzionalità, ma piuttosto ed esclusivamente la funzione di filtro nel processo a quo. In tal modo si spiega anche perché, di norma, la Corte Cost. svolge, come è stato efficacemente detto, un controllo di mera plausibilità sulla motivazione contenuta, in punto di rilevanza, nell’ordinanza di rimessione, controllo comunque effettuato con esclusivo riferimento al momento e al modo in cui la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata. Va infine sgombrato il campo da un equivoco. [OSCURATO:PERSONA] regionale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva sollevato la questione, ha ritenuto che la Corte Cost. (sent. 10 del 2015) in tema, per l’appunto, “[OSCURATO:PERSONA]”, e della cui portata qui si discute, non avesse in realtà inteso differire gli effetti della pronuncia di illegittimità a far data dal giorno successivo alla pubblicazione, ossia escludendone la retroattività. Ciò sulla base della considerazione che, mentre in motivazione la Corte ha chiaramente voluto limitare la retroattività della sua pronuncia, tuttavia il dispositivo è stato reso parafrasando l’art. 136 Cost., che invece, come abbiamo visto, prevede implicita retroattività. Questa tesi è tutt’altro che irresistibile e contrasta con alcuni elementari criteri di interpretazione di una sentenza. Intanto, per quanto ad alcuni sia apparso diversamente, non v’è contrasto tra dispositivo e motivazione, poiché il primo contiene la generica disposizione che gli effetti si producono a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA]. Ma, anche a voler ritenere un contrasto, è regola che il dispositivo si interpreta alla luce della motivazione (con espresso riferimento alle decisioni della Corte Cost. v. Cass. n. 3756 del 2001), così che non v’è dubbio alcuno sull’effettivo differimento degli effetti nel caso che ci occupa. Conseguentemente l’addizionale di imposta è diventata illegittima, e l’averla pagata dà diritto a rimborso, solo a partire da quella data, e non per i periodi antecedenti, essendo la illegittimità della legge dichiarata solo per il periodo successivo al 12 febbraio 2015. La questione posta dal giudice di appello appare quindi inconferente. Non ha importanza se la fattispecie tributaria, al momento della decisione della Corte Cost., è ancora “aperta” o meno, è in corso di accertamento oppure no. Poiché tale questione rileverebbe nella ipotesi ordinaria, di efficacia retroattiva della decisione della Corte. Se non vi fosse quella clausola di limitazione temporale, allora la decisione della Corte avrebbe effetti retroattivi che però si fermerebbero davanti al diritto acquisito o alla situazione chiusa, mentre avrebbero effetti su fattispecie ancora aperte. Nel caso presente invece, proprio perché la stessa Corte ha dichiarato la norma illegittima, ma escludendo da tale illegittimità il passato, ossia le addizionali già corrisposte, non v’è ragione di opporre che la fattispecie essendo sub iudice è ancora aperta. Conta invero la circostanza che, in questo caso, l’addizionale è stata corrisposta quando era dovuta, perché una legge lo imponeva, il pagamento» (in senso conforme, ex multis, Cass. nn. 26998/2022, 26428/2022, 23649/2022, 25384/2022, 22617/2022, 18008/2022, 13118/2022, 10498/2022, 10497/2022, 7038/2022, 18732/2021, 10735/2021, 20814/2020 [in connessione con Cass. 14032/2016]); 6. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; 7. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 15.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti p
Decreto Cassazione n. 10546/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris