CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29144/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione presentata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura di prevenzione dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, nei riguardi dei dott.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima anche in qualità di relatore, magistrati del Tribunale giudicante davanti al quale era fissata lo stesso giorno l'udienza relativa all'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e di applicazione della confisca nei confronti dello stesso Sullaku (così la dichiarazione di ricusazione). In particolare, dalla dichiarazione di ricusazione e dagli atti si evince che: - il 30.9.2022 la Procura della Repubblica del Tribunale di Brescia aveva chiesto di disporre la misura di prevenzione personale e patrimoniale nei confronti del ricorrente evidenziando, tuttavia, come, nella specie, vi fossero i requisiti per disporre in via d'urgenza solo con riguardo alla misura patrimoniale; - il Tribunale (Pres. Masia - [OSCURATO:PERSONA] e Giordano) con decreto del 6.10.2022 dispose "inaudita altera parte" nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il sequestro immobiliare di una serie di beni ed applicò anche la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza; - con successiva istanza del 26.10.2022 il ricorrente chiese la revoca della misura di prevenzione personale e il Tribunale il 28.10.2022 revocò la misura della sorveglianza speciale mantenendo l'obbligo di dimora nel comune di residenza. Sulla base di tale quadro di riferimento, il ricorrente, con la dichiarazione di ricusazione, assumeva che il Tribunale si fosse venuto a trovare in una situazione di incompatibilità per aver disposto senza contraddittorio la misura personale della sorveglianza speciale e che, in particolare, nella specie sarebbe stata configurabile anche la causa di ricusazione di cui all'art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per avere il Tribunale indebitamente già espresso il proprio convincimento. La Corte di appello, investita della dichiarazione di ricusazione, ha ritenuto inammissibile la domanda osservando che: - l'applicazione della misura di prevenzione personale disposta con il provvedimento del 6.10.2022 doveva ritenersi frutto di un errore materiale, attesa la mancanza di richiesta sul punto da parte del Pubblico Ministero e l'assenza di motivazione nel decreto del Tribunale; - il decreto successivo del 28 ottobre non varrebbe a modificare l'errore materiale del primo provvedimento; - non vi sarebbe stata nella specie nessun indebita manifestazione del convincimento 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando sostanzialmente un unico motivo con cui si deduce vizio di motivazione e violazione dell'art. 37 comma 1, lett. a) e b), cod. proc. pen. Sarebbe errata l'affermazione secondo cui nella specie vi sarebbe stato solo un errore materiale; si assume che in realtà alle pagg. da 6 a 24 del decreto applicativo del 6.10.2022 vi sarebbe un'ampia valutazione della pericolosità sociale del proposto in cui si sarebbe fatto riferimento alle precedenti condanne, ai procedimenti penali pendenti, alla possibilità di provvedere d'urgenza senza contraddittorio; la stessa applicazione immediata dell'obbligo di soggiorno con il successivo provvedimento del 28.10.2022 sarebbe stata motivata per relationem facendo riferimento al precedente decreto del 6.10.2022. Dunque il Tribunale di Brescia, avendo già disposto irritualmente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con il provvedimento del 6.10.2022, non avrebbe potuto giudicare il ricorrente una seconda volta nel procedimento di applicazione della stessa misura di prevenzione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per più ragioni. 2. A norma dell'art. 38 cod. proc. pen. la dichiarazione di ricusazione dev'essere proposta, al più tardi, entro la fase delle questioni preliminari al dibattimento. Qualora, invece, la relativa causa si manifesti successivamente, la dichiarazione dev'essere formulata dalla parte interessata entro tre giorni da quando abbia avuto conoscenza di tale causa; nel caso in cui le ragioni della ricusazione siano sorte o siano divenute note nel corso di un'udienza, tale dichiarazione va presentata prima che l'udienza medesima abbia termine. In tale quadro di riferimento il motivo di ricorso è strutturalmente generico quanto alla indicazione e alla prova del momento in cui sarebbe stata conosciuta dal ricorrente la causa di ricusazione e, quindi, del dies a quo per la decorrenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricusazione. La dichiarazione di ricusazione fu presentata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], cioè o stesso giorno in cui il procedimento avrebbe dovuto essere trattato dal Tribunale, ma non è affatto chiaro se ed in che limiti la composizione del Collegio giudicante fosse già in precedenza nota. Dal motivo non si evince affatto quando e come il ricorrente sia venuto a conoscenza della causa di ricusazione e, di conseguenza, non è possibile verificare se la dichiarazione di ricusazione sia stata o meno tempestivamente proposta, gravando sul ricorrente l'onere di puntuale allegazione sul punto, in quanto afferente ad una condizione di ammissibiltà della sua iniziativa processuale. 3. Sotto altro profilo, assume rilievo la circostanza che la dichiarazione sia stata presentata in modo indistinto nei confronti di quattro magistrati. La ricusazione, così come prevista dall'art. 37 cod. proc. pen., è in funzione dell'imparzialità e dell'indipendenza del giudice che è chiamato a svolgere l'attività giurisdizionale e si tratta, comunque, di una garanzia strumentale a salvaguardare la "giustizia" della decisione.Attraverso il controllo dell'imparzialità del giudice si mira ad ottenere le condizioni per un provvedimento giudiziario "imparziale". Nella specie assume invece rilievo la circostanza che la dichiarazione di ricusazione è stata riferita in modo indistinto al Collegio, o, più verosimilmente, alla intera Sezione del Tribunale - anche cioè nei riguardi della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che aveva composto solo il Collegio giudicante che aveva revocato la misura della sorveglianza speciale disposta con il decreto del 6.10.2022 - laddove, come è noto, la ricusazione può essere proposta soltanto nei confronti della "persona" del giudice e non anche nei confronti del giudice inteso come "organo"; in tal senso la Corte di cassazione ha già chiarito che è inammissibile la ricusazione di un collegio in quanto tale, essendo possibile ricusare solo i singoli giudici che ne fanno parte, sempre che ricorra alcuno dei casi contemplati dall'art. 37 cod. proc. pen. (Sez, 1, n. 2628 del 13/12/2001, Bogdan; Sez. 6, n. 1611 del 16/04/ 1997, Grossi). Il rifiuto dell'organo, invece, è oggetto precipuo dell'istituto della rimessione ex art.45 e segg. cod. proc. pen., il cui ambito di operatività è definito proprio dal presupposto che il sospetto involga un determinato giudice monocratico o collegiale nel suo complesso e non già la singola persona fisica del magistrato (Sez. 4, n. 475 del 30/04/1993, Rv. 193742; conf. Sez. 6, n. 45267 del 21/10/2008, Rv. 242398). 4. A tali rilievi consegue la genericità della censura proposta e l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem