CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022
Cassazione n. 37637/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto dalla persona offesa: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri avverso l'ordinanza del 11 gennaio 2022 del Tribunale di Brescia visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché proposto avverso un provvedimento non ricorribile né reclamabile, trattandosi di ordinanza che ha dichiarato inammissibile, perché intempestiva, l'opposizione proposta dalla persona offesa avvero l'ordinanza di archiviazione; Rilevato che l'art. 410-bis cod. proc. pen. disciplina i casi di nullità del provvedimento di archiviazione e prevede quale mezzo di impugnazione unicamente il reclamo al tribunale in composizione monocratica; che il provvedimento emesso all'esito di tale procedura è per espressa indicazione legislativa non impugnabile pur essendo consentito alla parte che non sia stata posta in condizione di partecipare effettivamente al procedimento instaurato per il controllo sulla decisione contestata, quale rimedio atto a ripianare il difetto di partecipazione, avanzare richiesta di revoca del provvedimento adottato, da presentarsi al medesimo dal giudice del reclamo (Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Rv. 277433); che, in ogni caso, esula dalla possibilità di impugnare tale ordinanza, la denuncia di vizio di motivazione sulle censure eventualmente fatte valere dalla parte e proposte con l'odierno ricorso nel quale non è messa in discussione la correttezza della decisione del giudice monocratico sul punto della tardività del reclamo ma è contestata, in radice, la illegittimità, anche per contrasto con disposizioni eurounitarie e con gli artt. 3, 24 e 11 Cost., della mancata previsione di impugnabilità dell'ordinanza di archiviazione pera spetti attinenti al "merito" della decisione; rilevato che le questioni proposte sono già stata ritenuta manifestamente infondate in relazione all'ordinanza di archiviazione emessa ai sensi dell'art. 410- bis cod. proc. pen.- che costituisce il presupposto dell'atto di 1-eclamo - in quanto l'ordinamento interno prevede un equilibrato sistema di controllo in ordine alla decisione del pubblico ministero di non esercitare l'azione penale, che si compendia nel provvedimento motivato che un diverso organo emette a seguito di riesame. (Sez. 4, n. 50067 del 10/10/2017 Rv. 271351); Rilevato, infine, che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle tign gy,Lce.u.:C(3 spese processuali e della somma di euro in favore della Cassa delle ammende versando in colpa nella proposizione di questo ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa.amento delle CeLux39 Q....--c spese processuali e al versamento della somma di euro. flila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere estens