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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07429/2026

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VESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], nato aa Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con cui in data 4.6.2025 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato una istanza di affidamento in prova al servizio sociale; Rilevato che l’ordinanza impugnata, premettendo che un mese addietro era stata rigettata un’istanza di permesso premio per la necessità di un ulteriore periodo di osservazione della condotta inframuraria, ha ritenuto che la concessione della misura alternativa avrebbe consentito al condannato di godere di una libertà di movimento inconciliabile con la sua pericolosità attuale, quale desumibile dai gravi precedenti penali e dai procedimenti attualmente pendenti a suo carico; Considerato che dagli atti risulta che [OSCURATO:PERSONA] – attualmente in espiazione di pena per i reati di tentato omicidio, lesioni, danneggiamento aggravato e resistenza – abbia subito in precedenza anche una condanna per omicidio e detenzione e porto illegali di armi aggravati ex art. 7 L. n. 203 del 1991 e che abbia più volte violato gli obblighi imposti con la misura di sicurezza della libertà vigilata, oltre ad essere stato destinatario di rilievi disciplinari in carcere; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che l’ordinanza impugnata abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse (Sez. 1, n, 30065 del 29/5/2025, B., Rv. 288564 – 01; Sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, Froncillo, Rv- 276213 – 01; Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, Sicari, Rv. 264037 - 01); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
VESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], nato aa Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con cui in data 4.6.2025 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato una istanza di affidamento in prova al servizio sociale; Rilevato che l’ordinanza impugnata, premettendo che un mese addietro era stata rigettata un’istanza di permesso premio per la necessità di un ulteriore periodo di osservazione della condotta inframuraria, ha ritenuto che la concessione della misura alternativa avrebbe consentito al condannato di godere di una libertà di movimento inconciliabile con la sua pericolosità attuale, quale desumibile dai gravi precedenti penali e dai procedimenti attualmente pendenti a suo carico; Considerato che dagli atti risulta che [OSCURATO:PERSONA] – attualmente in espiazione di pena per i reati di tentato omicidio, lesioni, danneggiamento aggravato e resistenza – abbia subito in precedenza anche una condanna per omicidio e detenzione e porto illegali di armi aggravati ex art. 7 L. n. 203 del 1991 e che abbia più volte violato gli obblighi imposti con la misura di sicurezza della libertà vigilata, oltre ad essere stato destinatario di rilievi disciplinari in carcere; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che l’ordinanza impugnata abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse (Sez. 1, n, 30065 del 29/5/2025, B., Rv. 288564 – 01; Sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, Froncillo, Rv- 276213 – 01; Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, Sicari, Rv. 264037 - 01); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è dec
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