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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2025

Cassazione n. 01371/2026

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],nato in T urchia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sassari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del25 giugno 202 5 , con la quale ilTribunale di Sassari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca della esecutività della sentenza di condanna irrevocabile n. 1366 del 2024 pronunciata dal medesimo Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di restituzione nel termine per proporre impugnazione; rilevato che il Tribunale ha disatteso la richiesta del condannato , il quale lamentava l’omessa traduzione della sentenza nella lingua da lui conosciuta , argomentando che la questione era stata già vagliata dal giudice della cognizione; rilevato che con l'unico motivo di ricorso il ricorrente ripropone la doglianza disattesa dal gi u d ice di merito , ma non confuta adeg uat amente l’ assunto a fondamento del provvedimento reiettivo, anzi riconosce che il giudice della cognizione nella sentenza di condanna “si era soffermato sulle ragioni del rigetto di due eccezioni difensive, una delle quali sembrerebbe aver avuto come oggetto la traduzione, senza distinzione, degli atti processuali”; ritenuto che , p er queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 4 dicembre 2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],nato in T urchia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sassari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del25 giugno 202 5 , con la quale ilTribunale di Sassari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca della esecutività della sentenza di condanna irrevocabile n. 1366 del 2024 pronunciata dal medesimo Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di restituzione nel termine per proporre impugnazione; rilevato che il Tribunale ha disatteso la richiesta del condannato , il quale lamentava l’omessa traduzione della sentenza nella lingua da lui conosciuta , argomentando che la questione era stata già vagliata dal giudice della cognizione; rilevato che con l'unico motivo di ricorso il ricorrente ripropone la doglianza disattesa dal gi u d ice di merito , ma non confuta adeg uat amente l’ assunto a fondamento del provvedimento reiettivo, anzi riconosce che il giudice della cognizione nella sentenza di condanna “si era soffermato sulle ragioni del rigetto di due eccezioni difensive, una delle quali sembrerebbe aver avuto come oggetto la traduzione, senza distinzione, degli atti processuali”; ritenuto che , p er queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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