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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2025

Cassazione n. 28941/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (í3 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di abusiva attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e di abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento di cui agli artt. 130 e 131 ter D.Igs. n. 385/1993 con l'aggravante della transnazionalità; [OSCURATO:PERSONA] che entrambi i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al ruolo apicale dallo stesso assunto all'interno del sodalizio criminale, lamentando, in particolare, una pena eccessivamente severa applicata proprio in ragione del ruolo riconosciutogli, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché oltre ad essere costituiti da mere doglianze generiche e in fatto, afferiscono al trattamento sanzionatorio, che rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 10 della sentenza impugnata); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e51~-nig. della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 giugno 2025 Il consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (í3 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di abusiva attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e di abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento di cui agli artt. 130 e 131 ter D.Igs. n. 385/1993 con l'aggravante della transnazionalità; [OSCURATO:PERSONA] che entrambi i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al ruolo apicale dallo stesso assunto all'interno del sodalizio criminale, lamentando, in particolare, una pena eccessivamente severa applicata proprio in ragione del ruolo riconosciutogli, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché oltre ad essere costituiti da mere doglianze generiche e in fatto, afferiscono al trattamento sanzionatorio, che rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 10 della sentenza impugnata); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e51~-nig. della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 Il consigliere este