CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 26622/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 23651/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., affidataria dei servizi gestionali afferenti il patrimonio dell'ente, in persona dell'Amministratore A Delegato e [OSCURATO:PERSONA] pro-tempore, eEettivamente domiciliato in Roma, Via F.P. [OSCURATO:PERSONA] n. 60, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; 2022 - controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci di F.[OSCURATO:PERSONA] & C.; - intimati - avverso la sentenza n. 8148/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI. R.G.N. 23651/2019 - Adunanza del 21/06/2022 Rilevato che, con sentenza resa in data 22/1/2019, la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha accertato la cessazione, alla data del 31/5/1999, del contratto di loca- zione concluso dall'[OSCURATO:PERSONA] (in qualità di locatore) e la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. (in qualità di conduttrice) a seguito della tempestiva disdetta comunicata dall'ente locatore, con la conseguente condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] (divenuta cessionaria del contratto di locazione dopo l'invio della disdetta da parte dell'[OSCURATO:PERSONA]) al rilascio dell'immobile; con la stessa decisione, la corte territoriale ha confermato la cor- rettezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva con- dannato la Paglia al rimborso delle spese di lite, in conformità al prin- cipio generale della soccombenza, a nulla rilevando la circostanza che il primo giudice avesse disatteso in minima parte le pretese dell'[OSCURATO:PERSONA], con particolare riguardo al rigetto della domanda al risarcimento dei danni; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d'impugnazione; l'[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già soci della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. (cancellata dal registro delle imprese) - e in tale qua- lità citati in sede d'appello - non hanno svolto difese in questa sede; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis1 c.p.c.; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione non ha depo- sitato conclusioni scritte; considerato che con il primo motivo, la ricorrente si duole della nullità della sen- tenza impugnata per violazione dell'art. 102 c.p.c. (in relazione all'art.Adunanza del 21 giugno 2022 - R. G. n. 23651/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di rilevare come il giudizio di primo grado fosse stato instaurato contro la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. quando la stessa società era già stata cancel- lata dal registro delle imprese, senza che il contraddittorio fosse stato regolarmente integrato anche nei confronti dei relativi soci; con il secondo motivo, la ricorrente si duole della nullità della sen- tenza impugnata per violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 (in re- lazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erronea- mente disatteso l'eccezione di improcedibilità dell'originario ricorso di controparte per il mancato espletamento del procedimento di media- zione, rilevando come l'appellante non avesse svolto sul punto uno specifico motivo di impugnazione, là dove, al contrario, lo stesso giu- dice d'appello aveva formalmente riconosciuto l'avvenuta espressa in- vocazione, da parte dell'odierno ricorrente, della dicKarazione di im- procedibilità dell'originario ricorso in sede d'appello; con il terzo motivo, la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 28 della legge n. 392/78 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente accertato la cessazione del contratto di locazione a seguito della di- sdetta inviata dall'[OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], pur avendo l'ente locatore inviato tale disdetta in luogo diverso dal domicilio eletto dalla società conduttrice nel medesimo contratto, in tal modo erroneamente riget- tando la richiesta avanzata dalla odierna ricorrente di accertare l'avve- nuta rinnovazione tacita del contratto; con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente disat- teso il motivo di appello relativo all'avvenuta condannai dell'odierna ri- corrente al rimborso delle spese relative al giudizio di primo grado e Adunanza del 21 giugno 2022 - R.G. n. 23651/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri alla mancata compensazione delle stesse, avuto riguardo all'accogli- mento solo parziale delle originarie domande proposte dalla contro- parte; con il quinto motivo, la ricorrente si duole della nullità della sen- tenza impugnata per violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c. (relazione all'articolo 360 numero quattro c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente disatteso l'istanza di ammissione dei mezzi istruttori già rigettati dal giudice di primo grado, in ragione della presunta (e non adeguatamente motivata) irrilevanza degli stessi in merito alla deci- sione; ritiene il Collegio di dover preliminarmente rilevare 'inammissibilità del ricorso, siccome privo del requisito dell'esposizione somma- ria dei fatti, prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ.; detta esposizione, costituendo (in forza della norma richiamata) un requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in un sintetico resoconto dei fatti di causa idoneo a garantire, alla Corte di cassazione, l'acquisizione di una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sen- tenza impugnata (Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 - 01); sulla base di tale premessa, è necessario che il ricorso per cassa- zione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'in- dicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presup- posti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle ecce- zioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese Adunanza del 21 giugno 2022 - R.G. n. 23651/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impu- gnata; nel caso di specie, rileva il Collegio come, dall'esame dell'odierno ricorso, non risultino adeguatamente comprensibili: a) il tenore delle domande proposte (né quanto alla domanda prin- cipale, né quanto alla domanda proposta in via subordnata), non rile- vandosi quale fattispecie di scadenza fosse stata in concreto dedotta e per quale scadenza, né come fosse stata indicata la legittimazione della società ricorrente con riferimento a entrambe le domande; b) l'an e il quomodo della dichiarazione di contumacia della società conduttrice, né le connesse ragioni formali legate alla notificazione dell'atto di citazione, oltre al rilievo del tutto generico circa l'avvenuta cancellazione di tale società "da oltre 15 anni"; c) le ragioni della decisione di primo grado e l'esatta identificazione degli occupanti; d) l'esatto tenore dell'atto d'appello, là dove, nel riferirne il conte- nuto, si afferma che i soci sarebbero stat citati dalla stessa ricorrente, senza nulla dire del momento della cancellazione della società, alluden- dosi inoltre genericamente alla reiterazione di istanze istruttorie, senza precisare la ragione della richiesta di rigetto della domanda proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] e della domanda proposta in via subordinata; sulla base di tali premesse, dovendo rilevarsi l'oggettiva impossibi- lità di procedere a un adeguato scrutinio dei motivi d'impugnazione proposti, dev'essere dato atto dell'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, se- condo la liquidazione di cui al dispositivo; alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue l'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da Adunanza del 21 giugno 2022 - R.G. n. 23651/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rim- borso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 11.5 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, n