CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 31968/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9/09/2025 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono il vizio diviolazione di legge e il vizio di motivazione per manifesta illogicità econtraddittorietà, in ordine all’accertamento del dolo del reato di ricettazione,non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte inappello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n.44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese;rilevato che il motivo è anche manifestamente infondato, giacché denunciavizi che non emergono dalla sentenza impugnata, la quale il lustraargomentazioni logicamente ineccepibili e giuridicamente corrette per provarel’elemento soggettivo (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata,nel punto in cui la corte d’appello desume la consapevolezza della provenienzaillecita dei cellulari dalla mancata giustificazione del loro possesso da parte delricorrente, unitamente alla singolarità della tesi del ricorrente - relativa alrinvenimento casuale dello zaino contenente i dispositivi mobili - e delcomportamento del ricorrente al momento del controllo da parte degli agenti dipubblica sicurezza);ritenuto che il secondo motivo, con cui si deducono il vizio di violazione dilegge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dellacircostanza attenuante di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen., e al mancatoriconoscimento della prevalenza di tale attenuante sulla recidiva reiterata, non èconsentito perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta comemotivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen;ritenuto che la Corte d’appello ha correttamente motivato, senza incorrerein vizi censurabili in sede di legittimità, tanto sul bilanciamento con altrecircostanze attenuanti (nella specie: le generiche), quanto sull’esclusione dellaminima rilevanza del fatto, non potendosi quest’ultimo ritenere un fatto lievesentenza impugnata);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]