CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2020
Cassazione n. 35026/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
B. SORVEGLIANZA di Veneziadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha revocato la misura dell’affidamento in prova al servizio socialeconcessa a [OSCURATO:PERSONA] con effetto dal 1° febbraio 2026;Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi e coon la memoria pervenuta il 2 luglio 2026, si deduce la violazione di legge il vizio di motivazione inordine alla valutazione circa l’esistenza e consistenza della violazione e quantoalla data di decorrenza della revoca;Rilevato che la richiesta contenuta nella memoria di procedere con latrattazione orale non può essere accolta in quanto gli artt. 610 e 611 cod. proc.pen. prevedono che l'udienza avanti la Settima Sezione sia fissata in camera diconsiglio sensa la partecipazione delle parti;Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto ilTribunale di Sorveglianza, facendo riferimento alle circostanze indicatenell’annotazione della polizia giudiziaria, nella quale si dà compiuto conto delleuscivano con bustine di stupefacenti occultate indosso e senza avere compratonulla di quanto era regolarmente in vendita nello stesso luogo e, soprattutto, ilsequestro della somma di 34.000 euro), ha evidenziato di avere verificato ilcontenuto dell’attività compiuta e, quindi, ha indicato le ragioni poste afondamento della revoca della misura, ciò anche giustificando la decorrenza dellastessa e tale valutazione, che risulta coerente e logica, non è sindacabile inquesta sede, pure considerato che il ricorso si limita a fornire una spiegazionealternativa;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto, peraltro intermini aspecifici, sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentitain questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodel ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]