CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 13182/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 14455-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] MAllINI, 123, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25-B, presso lo studio degli avvocati 2022 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la 245 rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4218/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/11/2017 R.G.N. `. • 4573/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 14455/2018 [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza n. 4573 del 9 ottobre 2017, la Corte d'appello di Roma ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del locale Tribunale che aveva escluso la sussistenza di una ipotesi di interposizione fittizia di manodopera in relazione alle prestazioni lavorative dalla stessa svolte come "procedurista" con riguardo all'appalto di fornitura di assistenza specialistica in materia informatica con la società Tecnoindex presso la BNL; in particolare, la Corte ha ritenuto la contraddittorietà delle risultanze probatorie sulle circostanze della eterodirezione ed eterorganizzazione da parte dei responsabili della Banca, evidenziando come l'appartenenza dei locali e dei computers utilizzati alla BNL assumesse scarso rilievo a fronte del know-how offerto dalla Tecnoindex e dei servizi da questa resi, anche alla luce del rischio d'impresa sulla stessa gravante; per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a quattro motivi; resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA].; entrambe le parti hanno presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge 1369 del 1960 nonché la nullità della sentenza in relazione all'art. 360, comma 1, cod. proc. civ., nn. 3 e 4; con il secondo motivo si allega l'erronea applicazione dei principi regolanti l'interposizione di manodopera in relazione agli artt. 20-29 D. Lgs. n. 276 del 2003 e 1655 cod. civ., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; in particolare, la ricorrente censura la decisione impugnata per erronea configurazione di un appalto lecito in luogo di una somministrazione illecita, denunziando, altresì, l'erronea interpretazione della normativa con riguardo al rischio economico dell'impresa, alle disposizioni concernenti orario di lavoro e ferie nonché alla direzione dell'attività lavorativa; entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico - sistematiche non possono trovare accoglimento; va preliminarmente rilevato che, in sede di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960; Cass. Sez. Un. 20867 del 30/09/2020); posta tale premessa, deve rimarcarsi, quanto al profilo dell'effettivo assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro, che la sentenza impugnata ha accertato, soprattutto sulla base delle dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dipendenti della BNL, che le modalità del servizio di assistenza si realizzavano mediante richieste da parte dei sistemi informativi della Banca, che pervenivano attraverso il sistema Flash al team di collaudo della Tecnoindex che provvedeva ad esaudire la richiesta in piena autonomia, trattandosi di prestazioni altamente specialistiche; ha aggiunto la Corte che le dichiarazioni rese dal teste Frattolillo, secondo cui, in taluni casi, le richieste passavano attraverso l'approvazione del [OSCURATO:PERSONA], il quale specificava le note e la tempistica di esecuzione, non contraddicessero tale conclusione atteso che anche tali indicazioni non costituivano illecita e penetrante intromissione nella eterodirezione della esecuzione del lavoro dei dipendenti dell'appaltatore dovendo comunque escludersi, sulla base delle risultanze assunte, che il committente avesse assunto la funzione di effettivo datore; il giudice di secondo grado ha precisato, al riguardo, che ci si trovava di fronte esclusivamente all'espressione del necessario coordinamento che deve esistere fra fruitore del servizio appaltato e fornitore del servizio medesimo; segnatamente, la Corte ha sottolineato come non possa non riconoscersi al committente, specie in un servizio di assistenza informatica che si svolga negli ambienti dell'azienda appaltante e su programmi della stessa, una stretta e continua interlocuzione sulle priorità e la tempistica degli interventi, fermo restando, in capo all'impresa appaltatrice ogni potere in ordine alle concrete modalità di esecuzione dell'intervento; ha escluso, infine, il giudice di secondo grado l'irrilevanza della circostanza che le parti avessero determinato il prezzo della fornitura del servizio %-ulla base del numero di giornate necessarie a svolgere quella determinata prestaione d'opera unitamente al numero di consulenti necessari" ritenendo indubitabile che il rischio economico dell'impresa gravasse sulla Tecnoindex, assumendo la stessa su di se gli oneri economici per l'esecuzione dell'opera, esponendosi al rischio dell'eccezione di inadempimento della controparte e, quindi, al mancato pagamento del prezzo, alle azioni risarcitorie, fino alla risoluzione del contratto ed al mancato rinnovo dello stesso; ritiene il Collegio che tali valutazioni, di fatto, siano sottratte al sindacato di legittimità; anche di recente è stato ribadito da questa Corte (fra le tante, Cass. n. 18207 del 2020) che, in tema di divieto d'intermediazione di manodopera, l'art. 29, comma 1, d. lgs. n. 276 del 2003 distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale ricorre quando l'appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa; invero, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell' art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (Cass. n. 12551 del 2020); alla luce dell'ampia ed approfondita disamina della Corte d'appello, in consonanza con gli approdi raggiunti in sede di legittimità, ritiene, quindi, il Collegio che le censure si rivelino espresse in violazione di quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 34776 del 2021); alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto;sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto PQM La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore della parte controricorrente, che liquida in curo 4000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 25 gennaio 2022