CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 21985/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25218/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i come in atti, rappresentatie difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia, elettivamente domiciliati in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA], 157, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., e-distribuzione s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti,domiciliati come in atti, rappresentat i e difesidagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia, elettivamente domiciliati in Roma, piazza G. Mazzini, 27, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 243/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO di Lecce, Sezione distaccata di Taranto. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna lepartiricorrenti al pagamento, in favore dell e part i controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 (cinquemila) per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in