CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 novembre 2024
Cassazione n. 45136/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali e di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di minaccia, violenza privata, danneggiamento e lesioni personali; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e del diritto di difesa in relazione al mancato rinvio dell'udienza di primo grado del 22.11.2023, non è deducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, che ha ritenuto di avallare, con enunciato congruo, approfondito ed insindacabile in questa sede, l'insussistenza dei presupposti del rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] a cagione della carenza di convincenti elementi a sostegno della sua assolutezza; che, nel resto, il motivo deduce vizi motivazionali in ordine alla dichiarazione di responsabilità con censure generiche per indeterminatezza, perché - prive dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. - a fronte di una motivazione della sentenza impugnata giuridicamente e logicamente corretta - a riguardo dell'apprezzamento di credibilità della persona offesa e dei pur non necessari riscontri esterni, costituiti dalle testimonianze, altrettanto attendibili, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del certificato medico delle lesioni e delle registrazioni dell'impianto di videosorveglianza presente in zona - non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato che il secondo motivo di ricorso è affetto da conclamata genericità ed indeterminatezza, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati e in quanto sviluppato con argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto con la motivazione della sentenza censurata; Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è generico e manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata esprime adeguata motivazione in ordine all'esclusione della particolare tenuità del fatto; qui solo rammentandosi che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678) - come accaduto nel caso di specie in cui il giudice di appello ha correttamente reputato di escludere la particolare tenuità dell'offesa in ragione della modalità della condotta, definita arrogante, sproporzionata e non interrotta neppure al cospetto delle forze di polizia; Rilevato, pertanto, che il ricorso degli imputati deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 novembre 2024 Il cons