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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 gennaio 2022

Cassazione n. 32329/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 05/01/2022 il Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame, ha confermato l'ordinanza con la quale, il precedente 10/12/2021, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva applicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione al delitto-mezzo di organizzazione e finanziamento di un'associazione finalizzata alla commissione di reati di contrabbando, aggravato dall'avvalimento del contributo di un gruppo criminale operante in più Stati e di disponibilità finanziarie costituite in uno Stato che non ha ratificato la Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (di cui al capo A della contestazione provvisoria) e a due delitti-fine di acquisto e trasporto di tabacchi lavorati esteri di contrabbando pluriaggravato (di cui ai capi E e K).

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Licata, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 291-quater, commi 1, 2, 3 e 4 d.P.R. n. 43 del 1973 e 61-bis cod. pen. e vizio di motivazione per carenza e manifesta illogicità in punto di ritenuta configurabilità del delitto associativo.

Assume in proposito che i giudici della cautela, esposti i consolidati principi giurisprudenziali in tema di reato associativo, ne avrebbero irragionevolmente affermato la configurabilità nel caso concreto e avrebbero erroneamente ritenuto l'affiliazione al sodalizio dell'indagato ancorché difettassero i requisiti della stabile organizzazione e dell'abitualità delle forniture di merci da introdurre in maniera illegale nel territorio nazionale.

2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 291-bis e 291-ter d.P.R. n. 43 del 1973, 61- bis, 81 e 110 cod. pen. e di vizio di motivazione per carenza e manifesta illogicità in punto di ritenuto coinvolgimento dell'indagato nel delitto-fine di cui al capo K. Sostiene al riguardo che il Tribunale distrettuale, nel confermare la valutazione di gravità indiziaria effettuata dal giudice di prime cure, avrebbe erroneamente valorizzato l'equivoco contenuto di una conversazione telefonica intercorsa, il 25/01/2021, tra i coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], durante la quale i predetti collocutori si erano limitati a fare riferimento a un trasporto di merci di contrabbando che li avrebbe visti coinvolti, di lì a due giorni, insieme a due complici mai nominativamente indicati.

3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Destituito di fondamento risulta il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 291-quater, commi 1, 2, 3 e 4 d.P.R. n. 43 del 1973 e 61-bis cod. pen. e vizio di motivazione per carenza e manifesta illogicità in punto di ritenuta configurabilità del delitto associativo, sostenendo che il Tribunale distrettuale sarebbe giunto a tale conclusione e a ritenere, inoltre, l'indagato inserito nell'ipotizzato sodalizio a dispetto della mancanza dei requisiti della stabilità dell'organizzazione e dell'abitualità delle forniture di merci da introdurre illegalmente nel territorio nazionale.

Osserva al riguardo il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici della cautela hanno avuto cura di indicare, nel corpo del provvedimento gravato (in specie alle pagg. 4, 5 e 6), gli specifici elementi da cui hanno inferito la sussistenza e la concreta operatività dell'associazione finalizzata alla commissione di reati di contrabbando, nonché l'affiliazione ad essa del Licata.

In particolare, hanno desunto l'esistenza di un organismo associativo dall'elevato numero di delitti-fine posti in essere da un ristretto nucleo di individui, organizzati secondo un modello piramidale e operanti, con compiti diversi, tra l'Italia e la Tunisia, dai continuativi contatti tra i predetti, finalizzati alla periodica importazione di consistenti quantitativi di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, dal consistente volume d'affari in concreto generato, dall'esistenza di un efficiente apparato strutturale, dotato di natanti di diverso tonnellaggio, di veicoli noleggiati e di moderni dispositivi di comunicazione satellitare, dall'indeterminatezza del programma criminoso e dall'esistenza di una cassa comune cui attingere per l'effettuazione dei pagamenti delle merci.

Analogamente, hanno illustrato con precisione gli elementi sintomatici dell'affiliazione alla consorteria, col ruolo apicale di organizzatore e finanziatore, dell'indagato, indicandoli nella partecipazione a più delitti-fine e nello svolgimento, durante la fase centrale di operatività del gruppo, di compiti ulteriori, quali lo stoccaggio e l'occultamento delle merci illecitamente introdotte nel territorio, l'esatta determinazione del quantitativo delle stesse in funzione del pagamento dei fornitori e il mantenimento dei contatti con gli emissari del gruppo palermitano interessato al loro acquisto.

Orbene, a fronte di un argomentato in cui ci si è curati di individuare in dettaglio i molteplici e convergenti fattori indizianti e di esplicitare, ad un tempo, le ragioni che inducono ad attribuire agli stessi l'anzidetta valenza, appare di tutta evidenza l'infondatezza dell'agitata doglianza nella parte in cui è contestato il vizio motivazionale.

La decisione dei giudici della cautela risulta, peraltro, pienamente rispettosa del dato normativo e dell'interpretazione offertane in sede giurisprudenziale, la qual cosa attesta la manifesta infondatezza della dedotta lamentazione anche nella parte in cui è contestata la violazione di legge.

3. Del tutto privo di pregio risulta anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 291-bis e 291-ter d.P.R. n. 43 del 1973, 61-bis, 81 e 110 cod. pen. e di vizio di motivazione per carenza e manifesta illogicità in punto di ritenuto coinvolgimento dell'indagato nel delitto-fine di cui al capo K, sostenendo che i giudici della cautela avrebbero erroneamente valorizzato il contenuto di una telefonata intercorsa, il 25/01/2021, tra i coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], durante la quale costoro si erano limitati a fare riferimento a un trasporto di merci di contrabbando che li avrebbe visti coinvolti, di lì a due giorni, insieme ad alcuni complici, dei quali tuttavia non avevano fatto i nomi.

Ritiene in proposito il Collegio che, esclusa l'ipotizzata e non argomentata violazione di legge, difetti in radice, nell'impianto argomentativo della pronunzia gravata, anche il prospettato vizio motivazionale, avendo i giudici della cautela logicamente inferito il coinvolgimento del Licata nel delitto di introduzione nel territorio nazionale di merci di contrabbando, di cui al capo K dell'incolpazione provvisoria, dalla sua partecipazione, insieme ai coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla consegna delle stesse agli acquirenti palermitani, circostanza, quindi, logicamente intesa come confermativa del fatto che il predetto si identificasse in una delle quattro persone alle quali avevano fatto riferimento gli altri coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'evocata conversazione del 25/01/2021.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 05/01/2022 il Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame, ha confermato l'ordinanza con la quale, il precedente 10/12/2021, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva applicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione al delitto-mezzo di organizzazione e finanziamento di un'associazione finalizzata alla commissione di reati di contrabbando, aggravato dall'avvalimento del contributo di un gruppo criminale operante in più Stati e di disponibilità finanziarie costituite in uno Stato che non ha ratificato la Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (di cui al capo A della contestazione provvisoria) e a due delitti-fine di acquisto e trasporto di tabacchi lavorati esteri di contrabbando pluriaggravato (di cui ai capi E e K). 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Licata, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 291-quater, commi 1, 2, 3 e 4 d.P.R. n. 43 del 1973 e 61-bis cod. pen. e vizio di motivazione per carenza e manifesta illogicità in punto di ritenuta configurabilità del delitto associativo. Assume in proposito che i giudici della cautela, esposti i consolidati principi giurisprudenziali in tema di reato associativo, ne avrebbero irragionevolmente affermato la configurabilità nel caso concreto e avrebbero erroneamente ritenuto l'affiliazione al sodalizio dell'indagato ancorché difettassero i requisiti della stabile organizzazione e dell'abitualità delle forniture di merci da introdurre in maniera illegale nel territorio nazionale. 2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 291-bis e 291-ter d.P.R. n. 43 del 1973, 61- bis, 81 e 110 cod. pen. e di vizio di motivazione per carenza e manifesta illogicità in punto di ritenuto coinvolgimento dell'indagato nel delitto-fine di cui al capo K. Sostiene al riguardo che il Tribunale distrettuale, nel confermare la valutazione di gravità indiziaria effettuata dal giudice di prime cure, avrebbe erroneamente valorizzato l'equivoco contenuto di una conversazione telefonica intercorsa, il 25/01/2021, tra i coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], durante la quale i predetti collocutori si erano limitati a fare riferimento a un trasporto di merci di contrabbando che li avrebbe visti coinvolti, di lì a due giorni, insieme a due complici mai nominativamente indicati. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Destituito di fondamento risulta il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 291-quater, commi 1, 2, 3 e 4 d.P.R. n. 43 del 1973 e 61-bis cod. pen. e vizio di motivazione per carenza e manifesta illogicità in punto di ritenuta configurabilità del delitto associativo, sostenendo che il Tribunale distrettuale sarebbe giunto a tale conclusione e a ritenere, inoltre, l'indagato inserito nell'ipotizzato sodalizio a dispetto della mancanza dei requisiti della stabilità dell'organizzazione e dell'abitualità delle forniture di merci da introdurre illegalmente nel territorio nazionale. Osserva al riguardo il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici della cautela hanno avuto cura di indicare, nel corpo del provvedimento gravato (in specie alle pagg. 4, 5 e 6), gli specifici elementi da cui hanno inferito la sussistenza e la concreta operatività dell'associazione finalizzata alla commissione di reati di contrabbando, nonché l'affiliazione ad essa del Licata. In particolare, hanno desunto l'esistenza di un organismo associativo dall'elevato numero di delitti-fine posti in essere da un ristretto nucleo di individui, organizzati secondo un modello piramidale e operanti, con compiti diversi, tra l'Italia e la Tunisia, dai continuativi contatti tra i predetti, finalizzati alla periodica importazione di consistenti quantitativi di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, dal consistente volume d'affari in concreto generato, dall'esistenza di un efficiente apparato strutturale, dotato di natanti di diverso tonnellaggio, di veicoli noleggiati e di moderni dispositivi di comunicazione satellitare, dall'indeterminatezza del programma criminoso e dall'esistenza di una cassa comune cui attingere per l'effettuazione dei pagamenti delle merci. Analogamente, hanno illustrato con precisione gli elementi sintomatici dell'affiliazione alla consorteria, col ruolo apicale di organizzatore e finanziatore, dell'indagato, indicandoli nella partecipazione a più delitti-fine e nello svolgimento, durante la fase centrale di operatività del gruppo, di compiti ulteriori, quali lo stoccaggio e l'occultamento delle merci illecitamente introdotte nel territorio, l'esatta determinazione del quantitativo delle stesse in funzione del pagamento dei fornitori e il mantenimento dei contatti con gli emissari del gruppo palermitano interessato al loro acquisto. Orbene, a fronte di un argomentato in cui ci si è curati di individuare in dettaglio i molteplici e convergenti fattori indizianti e di esplicitare, ad un tempo, le ragioni che inducono ad attribuire agli stessi l'anzidetta valenza, appare di tutta evidenza l'infondatezza dell'agitata doglianza nella parte in cui è contestato il vizio motivazionale. La decisione dei giudici della cautela risulta, peraltro, pienamente rispettosa del dato normativo e dell'interpretazione offertane in sede giurisprudenziale, la qual cosa attesta la manifesta infondatezza della dedotta lamentazione anche nella parte in cui è contestata la violazione di legge. 3. Del tutto privo di pregio risulta anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 291-bis e 291-ter d.P.R. n. 43 del 1973, 61-bis, 81 e 110 cod. pen. e di vizio di motivazione per carenza e manifesta illogicità in punto di ritenuto coinvolgimento dell'indagato nel delitto-fine di cui al capo K, sostenendo che i giudici della cautela avrebbero erroneamente valorizzato il contenuto di una telefonata intercorsa, il 25/01/2021, tra i coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], durante la quale costoro si erano limitati a fare riferimento a un trasporto di merci di contrabbando che li avrebbe visti coinvolti, di lì a due giorni, insieme ad alcuni complici, dei quali tuttavia non avevano fatto i nomi. Ritiene in proposito il Collegio che, esclusa l'ipotizzata e non argomentata violazione di legge, difetti in radice, nell'impianto argomentativo della pronunzia gravata, anche il prospettato vizio motivazionale, avendo i giudici della cautela logicamente inferito il coinvolgimento del Licata nel delitto di introduzione nel territorio nazionale di merci di contrabbando, di cui al capo K dell'incolpazione provvisoria, dalla sua partecipazione, insieme ai coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla consegna delle stesse agli acquirenti palermitani, circostanza, quindi, logicamente intesa come confermativa del fatto che il predetto si identificasse in una delle quattro persone alle quali avevano fatto riferimento gli altri coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'evocata conversazione del 25/01/2021. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe
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