CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2022
Cassazione n. 25682/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 170-7604/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO . 1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 3 novembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Brescia, emessa in data 10 febbraio 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui gli artt. 648 e 640 cod. pen. (ricettazione di libretto di assegni smarrito e pagamento di merce con assegno provento di delitto e non incassabile). 1.1. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente motivo: vizi esiziali della motivazione, ex art. 606, co. 1 lett. e) cod. proc. pen., con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione, non avendo i giudici di merito aderito alla prospettazione difensiva che ipotizzava la diretta appropriazione del libretto smarrito da parte dell'imputato. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. L'unico motivo di ricorso risulta generico, oltre che reiterativo di doglianze già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame: questo, pertanto, deve considerarsi non specifico. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo questa ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 581 comma 1 lett. d), all'inammissibilità (Sez. 4, Sentenza n. 18826 del 09/02/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 253849; Sez. 6, Sentenza n. 23014 del 29/04/2021 Rv. 281521; Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277710). Tanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, risulta logicamente corretta; la Corte territoriale ha compiutamente dato conto delle ragioni per le quali l'imputato doveva considerarsi responsabile del delitto di ricettazione, in ragione delle circostanze di rinvenimento degli assegni e dell'assenza di alcuna plausibile giustificazione fornita dal prevenuto circa detto possesso. In particolare, la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che proprio le spiegate modalità della spendita del titolo indicano la illecita provenienza di un bene (l'assegno bancario) che reca in sé i tratti alfanumerici della sua identificazione (inconciliabili con l'appropriazione di cosa smarrita, illecito oggi depenalizzato per effetto del D.Igs. n. 7 del 15/1/2016) e che può circolare solo se consegnato dall'emittente o da persona da questi delegata. In ossequio ad un orientamento consolidato di questa Corte deve quindi ritenersi che la ricezione, il possesso e la spendita di un bene che reca precisi segni identificativi, atti alla sua tracciabilità, manifesta la materialità del fatto contestato ed il dolo generico (quanto a consapevolezza della provenienza da delitto) nella forma diretta o eventuale, così come la spendita del titolo per adempiere la obbligazione contratta rende epifania della finalità di profitto che caratterizza il dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice (Sez. 2, n. 24100, del 375/2011, Rv. 250566; Sez. 2, n. 46991, del 8/11/2013, Rv. 257432; 170-7604/2022 Sez. 6, n. 15964, del 8/3/2016, Rv. 266534, in motivazione;.sez. 2, n. 22555, del 9/6/2006, Rv 234654). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si stima equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1 giugno 2022 Il consig