Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2021

Cassazione n. 23009/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 13 maggio 2021 la Corte d'appello di Caltanissetta confermava la sentenza del giorno 31 ottobre 2021 con cui il Tribunale di Enna aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed € •200 di multa avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo eccepiva il vizio di motivazione censurando la statuizione della Corte territoriale in punto di reità osservando che non si fosse raggiunto il minimo probatorio circa il tentativo di vendita di merce contraffatta in capo al prevenuto né la prova della provenienza illecita delle merce stessa; che con il secondo motivo di impugnazione deduceva l'errata applicazione della legge per avere la Corte territoriale ritenuto applicabili in concorso le contestate fattispecie di reato di cui agli artt. 171 ter, comma 1, lett. c, e 171 ter, comma 2, lett. a) della Legge 633 del 22 aprile 1941; che con il terzo motivo eccepiva l'illegittimità della confisca della merce posseduta dall'imputato.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato; Osserva il Collegio che il primo motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente dedotto la destinazione alla vendita della merce trovata in possesso dell'imputato e della sua provenienza illecita sulla base della circostanza che la stessa era posta in esposizione su di una bancarella e che il Russo non avesse fornito alcuna spiegazione in ordine alla modalità con cui ne era venuto in possesso e relativamente all'assenza del marchio SIAE; quanto al secondo motivo osserva il Collegio che la contestazione in fatto ha ad oggetto la sola condotta di cui alla lettera C dell'art. 171 ter della Legge 633 del 1941 e che il comma 2 è indicato per errore e non è stato considerato in sentenza; dalla infondatezza dei primi due motivi deriva la manifesta infondatezza del terzo motivo relativo all'illegittimità della confisca della merce derivando questa dalla sua destinazione al fine illecito; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 13 maggio 2021 la Corte d'appello di Caltanissetta confermava la sentenza del giorno 31 ottobre 2021 con cui il Tribunale di Enna aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed € •200 di multa avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo eccepiva il vizio di motivazione censurando la statuizione della Corte territoriale in punto di reità osservando che non si fosse raggiunto il minimo probatorio circa il tentativo di vendita di merce contraffatta in capo al prevenuto né la prova della provenienza illecita delle merce stessa; che con il secondo motivo di impugnazione deduceva l'errata applicazione della legge per avere la Corte territoriale ritenuto applicabili in concorso le contestate fattispecie di reato di cui agli artt. 171 ter, comma 1, lett. c, e 171 ter, comma 2, lett. a) della Legge 633 del 22 aprile 1941; che con il terzo motivo eccepiva l'illegittimità della confisca della merce posseduta dall'imputato. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato; Osserva il Collegio che il primo motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente dedotto la destinazione alla vendita della merce trovata in possesso dell'imputato e della sua provenienza illecita sulla base della circostanza che la stessa era posta in esposizione su di una bancarella e che il Russo non avesse fornito alcuna spiegazione in ordine alla modalità con cui ne era venuto in possesso e relativamente all'assenza del marchio SIAE; quanto al secondo motivo osserva il Collegio che la contestazione in fatto ha ad oggetto la sola condotta di cui alla lettera C dell'art. 171 ter della Legge 633 del 1941 e che il comma 2 è indicato per errore e non è stato considerato in sentenza; dalla infondatezza dei primi due motivi deriva la manifesta infondatezza del terzo motivo relativo all'illegittimità della confisca della merce derivando questa dalla sua destinazione al fine illecito; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 23009/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris