CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11696/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06GLB71) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 060EJZV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0640KC1) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 del TRIBUNALE di MONZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 28222/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi dei ricorsi, relativi alla determinazione della pena, alla corretta qualificazione dei fatti, e al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990; Ritenuti i motivi inammissibili perché non consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis . cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 1169 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 2682/2026 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 28222/2025 [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06GLB71) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 060EJZV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0640KC1) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 del TRIBUNALE di MONZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 28222/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi dei ricorsi, relativi alla determinazione della pena, alla corretta qualificazione dei fatti, e al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990; Ritenuti i motivi inammissibili perché non consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis . cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MP.Q.M