CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28213/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2026 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila del 24 febbraio 2026 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Teramo in ordine al reato di cui all'art. 116 d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Giulianova il 2 giugno 2021. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione al riconoscimento della recidiva nel biennio, è non consentito in quanto mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente. La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che in tema di guida senza patente, perché sia integrata la recidiva nel biennio (elemento costitutivo del reato di cui all'art. 116, comma 15, seconda parte), non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione di un precedente illecito, ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018, Rv. 273405; Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Rv. 27220901). A tal fine, come è stato giustamente puntualizzato, devono essere considerati anche episodi che non hanno rilievo penale e tuttavia anch'essi devono essere stati accertati in via definitiva dall'autorità amministrativa. È evidente infatti che, «fino a quando la (precedente) violazione amministrativa sia suscettibile di annullamento, di essa non si può tenere conto ai fini della sussistenza del reato in questione» (Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018, Rv. 273405, pag. 3 della motivazione). Ne consegue che la reiterazione dell'illecito depenalizzato - su cui si basa la nozione di «recidiva nel biennio» di cui all'art. 116, comma 15, cod.. strada - si fonda su un precedente illecito amministrativo che sia stato definitivamente accertato, perché basato su un provvedimento non più annullabile secondo gli ordinari mezzi di impugnazione previsti dalla legge. Nel caso di specie la Corte ha dato atto che l'appellante non aveva documentato alcunchè in merito al verbale di accertamento del 29.11.2020 a cui aveva fatto, peraltro, seguito una attestazione prefettizia di mancata presentazioni di ricorsi almeno fino a ottobre 2021. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è meramente reiterativo della doglianza già formulata e avversativo rispetto alle 0?argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata. La Corte ha richiamato il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, in quanto reato a condotta reiterata assumendo la condotta rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Rv. 286812 - 01; nello stesso senso Sez. 4, n. 17841 del 12/03/2024, non mass.; Sez. 4, n. 48515 del 05/10/2023, non mass.). Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M