CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 38607/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di AREZZOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili accessorie e di dichiarare inammissibile ir ricorso nel resto; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 giugno 2021 il Giudice di pace di Arezzo ha assolto Claudio MARINO dell'imputazione di diffamazione in pregiudizio di Giovanni CARUSO, per essere lo stesso stato commesso da persona non punibile ex art. 598 cod. pen., ha ordinato la cancellazione delle scritture offensive ex art. 598, comma 2, cod. pen. e condannato l'imputato a pagare in favore del CARUSO la somma di euro 3.000 a titolo di risarcimento del danno. In particolare, nei confronti del MARINO era stata elevata l'imputazione di diffamazione per aver offeso la reputazione del CARUSO per il tramite di un messaggio di posta elettronica certificata inviato all'[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ed Odontoiatri della Provincia di Arezzo. 2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando quattro motivi motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono state denunciate la violazione dell'art. 595 cod. pen. nonché la manifesta illogicità della motivazione, in ordine all'individuazione dei soggetti che hanno percepito l'offensività delle frasi in imputazione. In particolare, si è censurata la sentenza impugnata per aver ritenuto che abbia avuto luogo la comunicazione con almeno due persone (secondo il Giudice di pace, in quanto la e- mail in imputazione è stata inviata all'Ordine dei medici di Arezzo e quindi non a un destinatario specifico e, dunque, l'imputato avrebbe accettato il rischio che un numero di persone indefinito leggesse la mail). Tuttavia: - il dott. [OSCURATO:PERSONA] DROANDI (presidente del detto Ordine professionale) non avrebbe avuto memoria dei toni usati, quindi il reato non ricorrerebbe in quanto la sua sussistenza richiede che il destinatario delle espressioni ne percepisca la portata offensiva; - dalla missiva del dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (presidente della [OSCURATO:PERSONA] dell'Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] ed Odontoiatri), di risposta alla trasmissione dell'esposto dell'imputato, non si trae il primo che abbia letto la nota del MARINO e, comunque, dagli atti non risulterebbe che sia stato l'imputato a inviargliela. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 598 cod. pen. Ad avviso della difesa, l'imputato sarebbe stato erroneamente ritenuto non punibile in forza di questa norma, non applicabile nella specie poiché il MARINO ha inviato un esposto a un Ordine professionale (condotta al di fuori dell'ambito operativo della causa di non punibilità): ne deriverebbe la caducazione dei provvedimenti emessi dal Giudice di pace ex art. 598, comma 2, cit., caducazione che costruirebbe l'interesse dell'imputato. 2.3. Con il terzo motivo sono state dedotte la violazione dell'art. 598, comma 2, cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla disposta cancellazione delle frasi offensive, statuizione che rientrerebbe nella competenza il giudice investito del processo o del ricorso amministrativo nel quale le frasi sono state impiegate dalla parte o dal suo difensore ma non al Giudice penale chiamato a decidere della sussistenza del reato di diffamazione; tanto che - in maniera poco chiara - con la sentenza impugnata si è ordinata all'Ordine provinciale dei medici e odontoiatri di Arezzo la cancellazione delle frasi ritenute diffamatorie «sulla trascrizione cartacea in suo possesso della PEC» inviata dall'imputato «nonché sull'originale telematico di essa» (nella disponibilità dello stesso Ordine), ma non alla Federazione nazionale degli Ordini dei medici e odontoiatri.2.4. Con il quarto motivo è stata prospettata la violazione dell'art. 598, comma 2, cod. pen. in relazione alla disposta condanna al risarcimento del danno, statuizione che rientrerebbe nella competenza del giudice del procedimento nell'ambito del quale sono state pronunciate le frasi offensive, come già chiarito dalla giurisprudenza, e non del giudice chiamato a decidere sull'imputazione di diffamazione (elevata in relazione a esse). In ogni caso, il danno non potrebbe ritenersi in re ipsa: pertanto, la parte civile avrebbe dovuto dimostrarlo e il Giudice motivare in ordine all'an e al quantum di esso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei termini che si espongono, limitatamente alle statuizioni ex art. 598, comma 2, cod. pen., contenute nella sentenza impugnata; e deve essere dichiarato inammissibile nel resto. 1. Il primo motivo - con il quale si sono mosse censure in relazione alla ritenuta sussistenza nella specie di una comunicazione con più persone - è inammissibile poiché manifestamente infondato, oltre che privo di specificità. Questa Corte - per quel che rileva alla luce della prospettazione difensiva - ha già chiarito, proprio con riguardo ne all'invio di una missiva a un Ordine professionale, che «sussiste in tal caso il requisito della comunicazione con più persone, considerato che la destinazione alla divulgazione può trovare il suo fondamento oltre che nella esplicita volontà del mittente-autore, anche nella natura stessa della comunicazione, in quanto propulsiva di un determinato procedimento (giudiziario, amministrativo, disciplinare) che deve essere portato a conoscenza di altre persone, diverse dall'immediato destinatario» (Sez. 5, n. 26560 del 29/04/2014, Cadoria, Rv. 260229 - 01, resa in relazione ad una missiva destinata, per come formata, ad essere anzitutto conosciuta dagli addetti all'apertura della corrispondenza). E nel caso in esame - come si trae dalla sentenza impugnata, non oggetto di censura in parte qua - del messaggio di posta elettronica ha avuto di certo contezza il DROANDI (presidente dell'[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ed Odontoiatri della Provincia di Arezzo), il quale ha riportato che esso è stato scaricato da un dipendente (pur non sapendo indicare se nella specie quest'ultimo ne avesse letto il contenuto) e di averla inoltrata alla [OSCURATO:PERSONA] dell'Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] ed Odontoiatri competente per l'instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti del CARUSO (perché la stessa persona offesa era consigliere dell'Ordine aretino), ricevendo riscontro dal dott. [OSCURATO:PERSONA] (presidente della detta Federazione). Né importa l'asserita mancata comprensione da parte dei detti soggetti della portata diffamatoria del messaggio, peraltro allegata senza neppure dedurre con la necessaria specificità un travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), atteso che in tema di diffamazione quel che rileva è la capacità delle espressioni de quibus di ledere o mettere in pericolo l'altrui reputazione secondo la percezione che possa avere il destinatario medio (cfr. Sez. 5, n. 10967 del 14/11/2019 - dep. 2020, Mauro, Rv.278790 - 01; Sez. 5, n. 37124 del 15/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 242019 - 01). Tanto più che, come anticipato, nella specie risulta che il messaggio di posta elettronica venne inoltrato al competente organo disciplinare. 2. I rimanenti motivi possono essere trattati congiuntamente. In primo luogo, deve osservarsi che con riguardo alla dedotta erronea applicazione del disposto di cui all'art. 598, comma 1, cod. pen. - che in effetti nella specie deve rilevarsi, dato che la giurisprudenza ha già escluso la possibilità di fare applicazione della norma in caso di esposti disciplinari al Consiglio dell'Ordine (cfr. Sez. 5, n. 8421 del 23/01/2019, Gigli, Rv. 275620 - 01; Sez. 5, n. 39486 del 06/07/2018, Ruggieri, Rv. 273888 - 01) - l'imputato non ha alcun interesse a dolersi ex se della favorevole statuizione penale della sentenza impugnata fondata proprio sul disposto dell'art. 598, comma 1, cit. (cfr. Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953). Purtuttavia, sussiste l'interesse a impugnare la sentenza del Giudice di pace in ordine alla statuizioni di cui all'art. 598, comma 2, cod. pen. E in parte qua il ricorso è fondato, non solo perché nel caso di specie - come anticipato - non ricorrevano i presupposti per fare applicazione dell'art. 598 cod. pen., ma anche perché la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale a carico del soggetto che sia stato prosciolto ai sensi dell'art. 598, comma 1, cod. pen., consentita dall'art. 598, comma 2, cit., può essere inflitta soltanto dal giudice della causa in cui le espressioni diffamatorie scriminate siano state pronunziate o scritte - giudice cui si riferisce lo stesso secondo comma - e non dal giudice che ha prosciolto l'imputato (Sez. 5, n. 24452 del 09/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276512 - 02; cfr. già Sez. 5, n. 6701 del 08/02/2006, Massetti, Rv. 234007 - 01). E lo stesso è a dirsi, per le medesime ragioni, per la cancellazione delle frasi de quibus. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni di cui all'art. 598, comma 2, cod. pen., che devono essere eliminate. Rimane assorbita la censura relativa alla sussistenza e alla quantificazione del danno. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni di cui all'art. 598, comma 2,