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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22237/2026

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appello di Milano 1Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha riformato, rideterminando ladurata delle sanzioni accessorie, la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Milano che avevadichiarato [OSCURATO:PERSONA] penalmente responsabile per il delitto di cui agli artt. 110 cod.pen. e 223, primo comma, e 216, primo comma, n. 1, legge fall., a lui contestato alcapo c) dell’imputazione, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante dal19 ottobre 2011 al 18 gennaio 2016 e amministratore di fatto della LombardaCostruzioni [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita nel 2017, per aver posto in atto, in qualità dilegale rappresentante della Lombarda. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal 9 luglio 2013 al 3ottobre 2013, un’operazione estrattiva o dissipativa del patrimonio della società,mediante cessione in data 5 agosto 2013 del ramo di azienda commerciale avente peroggetto l’esercizio dell’attività metalmeccanica e di saldatura al prezzo di euro 30.000,omettendo di incassare sui conti della società detto importo, in favore di Lombarda.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., costituita solo un mese prima della cessione del ramo diazienda e posta in liquidazione poco più di un anno dopo.2.

Il ricorso per cassazione è affidato ad un unico motivo, che deduce violazione di legge evizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 81 cod. pen..

Nelmedesimo periodo della cessione contestata infatti il ricorrente sarebbe statoamministratore di diritto della società [OSCURATO:SOCIETA]., costituita il 13 marzo 2013, dellaquale sarebbe stato un “prestanome stipendiato” allo scopo di commettere reati fiscali,così come affermato dalla sentenza del G.U.P. di Brescia del 4 dicembre 2015 passata ingiudicato in relazione a tali fatti, e che ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] penalmenteresponsabile per il reato di associazione a delinquere con altri per aver assunto il dettoruolo di prestanome allo scopo di generare profitti illeciti, per aver omesso ilversamento di debiti fiscali tramite false compensazioni, e per il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen..

Alla luce di tali fatti, sarebbe possibile ritenere il reato del presenteprocedimento commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso che ha 2consentito di unificare i reati dell’altro procedimento.

La Corte avrebbe negato talevincolo in ragione della diversità dei reati, dei coimputati e delle società interessate, nonavvedendosi dell’omogeneità delle violazioni, della contiguità spazio-temporale, e dellasovrapponibilità delle singole causali e delle modalità di condotta. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe infattiin entrambi i casi ricoperto il ruolo di prestanome, privo di potere decisionale, anche inrelazione alla scelta dei reati da compiere, e beneficiando solo di un compenso mensileper il suo ruolo di amministratore e legale rappresentante.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2.Mette conto rammentare che, sul tema dell’applicazione della disciplina del reato continuatonella fase esecutiva (art. 671 cod. proc. pen.), le Sezioni Unite di questa Corte sonointervenute ribadendo un principio già consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo ilquale il riconoscimento della continuazione in executivis (non diversamente che nel processo dicognizione), deve necessariamente passare attraverso la rigorosa, approfondita verifica dellasussistenza di concreti indicatori — quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, lacontiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e leabitudini programmate di vita - del fatto che, al momento della commissione del primo reatodella serie, i successivi fossero stati realmente già programmati almeno nelle loro lineeessenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici dicui sopra se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, disituazioni occasionali, di complicità imprevedibili, ovvero di bisogni e necessità di ordinecontingente, o ancora della tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole in virtùdi una scelta delinquenziale compatibile con plurime deliberazioni (sez.

U n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).In altre parole, se è pur vero che non è necessario che i singoli reati che compongono la seriesiano stati dettagliatamente progettati e previsti, è però indispensabile – alla luce delledirettrici della giurisprudenza di legittimità - la sussistenza di una programmazione iniziale –dunque, sin dalla preordinazione della perpetrazione di un primo reato - di ulteriori condottevolte al perseguimento di uno scopo illecito, comune e specifico (concezione teleologica), cherisulti differente da una spinta criminogena solo generica, inconciliabile con l’istituto di favoredi cui si è invocata l’attuazione (cfr. sez. 1, n. 49902 del 14/10/2015, Imperatrice, nonmassimata; Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004, Tuzzeo, Rv. 229052).L'unicità del programma criminoso, di contro, non può mai essere assimilata a unaconcezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite del condannato, perché in tal 3caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vitaimprontato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzatada istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere,secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto dellacontinuazione, preordinato al favor rei» (ex multis, sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi,Rv. 252950).D’altro canto, l'onere della allegazione dell'esistenza del "medesimo disegno criminoso", inconformità alle regole generali, grava su chi la afferma, e quindi, in definitiva, sull’interessato,quando questi è l'istante che ha determinato l'apertura dell'incidente di esecuzione (cfr. sez. 1,n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico: Rv. 267580: in tema di esecuzione, grava sul condannatoche invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementispecifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguitàcronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici nondi attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte divita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti; e ancora, sez. 7, ord. n.5305 del 16/12/2008, D’Amato, Rv. 242476; sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv.247356; sez.3, n. 17738 del 14/12/2018, Bencivenga, Rv. 275451).Ed infine, come è doveroso rimarcare, l’accertamento del requisito dell’unicità del disegnocriminoso rappresenta giudizio di fatto, di competenza del giudice di merito o del giudicedell’esecuzione (sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, D’Andrea, Rv. 275222; sez. 6, n. 49969 del21/09/2012, Pappalardo, Rv. 254006).2.1.

Inoltre, il difetto di motivazione della sentenza di appello in relazione a motivi generici,pur se proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso perCassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche ilgiudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (v.

Sez. 5 n. 44201del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Ferrara, Rv. 173343; Sez.4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Iannotta, Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700); e la inammissibilità dell'impugnazione nonrilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che sianostate le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale,rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (ex multis, sez.3, n.20356 del02/12/2020, Mirabella, Rv. 281630).3.Orbene, non può mancarsi di osservare, in primo luogo, che il motivo di appello riguardantel’applicazione della continuazione tra il reato de quo e quelli giudicati con sentenza irrevocabiledel 4 dicembre 2015 è stato confezionato in modo generico, perché, al netto dellegiustificazioni fornite sul refuso occorso con la produzione della copia della sentenza del g.u.p. 4presso il Tribunale di Brescia nell’ambito del processo di primo grado, le argomentazioni spesea conforto della configurabilità dell’istituto invocato si limitano ad illustrare il ruolo di associatoper delinquere del ricorrente, riconosciuto dalla pronuncia del giudice di Brescia, di“prestanome e di formale amministratore di varie società” in relazione ad un reato che “risultacommesso dal 2010 al 24.9.2014”, in assenza di qualsiasi specificazione concernente gliindicatori concreti della riconducibilità ad un medesimo disegno criminoso di quel reato(commesso in concorso con persone diverse, riferito a differenti reati-fine e a società diverse)e di quello di concorrente esterno nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione delcompendio aziendale, ascrittogli con riferimento al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]..

La sostanziale riproposizione, da parte della Corte d’appello, dei medesimienunciati della motivazione del primo giudizio è dunque naturale conseguenza della marcatalacunosità della deduzione formulata con il gravame, di per sé inammissibile.Ad ogni buon conto, tali profonde aporie permangono con la prospettazione del ricorso dilegittimità, intesa a lamentare che il dato unificante e decisivo, che esalterebbe lariconducibilità dei reati ad un medesimo disegno criminoso, sarebbe costituito “dalla qualitàdell’imputato che in entrambi i processi rivestiva il ruolo di prestanome che non aveva alcunpotere decisionale”, elemento ricostruttivo che non si coglie nell’impianto espositivo delledecisioni di merito, che non attribuiscono a costui la veste di testa di legno ed anzi, lapronuncia del giudice di primo grado (pag.9) ha ritenuto inutilizzabili ed in ogni caso nonconducenti, sotto il profilo probatorio, le dichiarazioni a tal proposito rese dal ricorrente “alfunzionario dell’UEPE”, tese a rivendicare il compito “professionale” di prestanome in piùcontesti imprenditoriali.

Al contrario, ha apprezzato il primo giudice, con giudizio a cui la Corteterritoriale ha prestato adesione (pag.11), che il [OSCURATO:PERSONA] “ha preso parte ad un atto negoziale divendita di beni aziendali avvenuto presso un notaio” ed era dunque “consapevole delsignificato giuridico ed economico dell’atto che si accingeva a compiere”, con l’effetto deldelinearsi di una situazione di fatto che diverge da quella tipica dell’amministratore “testa dilegno”.4.Il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile e, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere colpa nellapredisposizione dei motivi, anche al versamento dell’importo di euro 3000 a beneficio dellaCassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso in Roma, 23/04/2026Il consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Milano 1Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha riformato, rideterminando ladurata delle sanzioni accessorie, la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Milano che avevadichiarato [OSCURATO:PERSONA] penalmente responsabile per il delitto di cui agli artt. 110 cod.pen. e 223, primo comma, e 216, primo comma, n. 1, legge fall., a lui contestato alcapo c) dell’imputazione, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante dal19 ottobre 2011 al 18 gennaio 2016 e amministratore di fatto della LombardaCostruzioni [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita nel 2017, per aver posto in atto, in qualità dilegale rappresentante della Lombarda. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal 9 luglio 2013 al 3ottobre 2013, un’operazione estrattiva o dissipativa del patrimonio della società,mediante cessione in data 5 agosto 2013 del ramo di azienda commerciale avente peroggetto l’esercizio dell’attività metalmeccanica e di saldatura al prezzo di euro 30.000,omettendo di incassare sui conti della società detto importo, in favore di Lombarda.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., costituita solo un mese prima della cessione del ramo diazienda e posta in liquidazione poco più di un anno dopo.2. Il ricorso per cassazione è affidato ad un unico motivo, che deduce violazione di legge evizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 81 cod. pen.. Nelmedesimo periodo della cessione contestata infatti il ricorrente sarebbe statoamministratore di diritto della società [OSCURATO:SOCIETA]., costituita il 13 marzo 2013, dellaquale sarebbe stato un “prestanome stipendiato” allo scopo di commettere reati fiscali,così come affermato dalla sentenza del G.U.P. di Brescia del 4 dicembre 2015 passata ingiudicato in relazione a tali fatti, e che ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] penalmenteresponsabile per il reato di associazione a delinquere con altri per aver assunto il dettoruolo di prestanome allo scopo di generare profitti illeciti, per aver omesso ilversamento di debiti fiscali tramite false compensazioni, e per il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen.. Alla luce di tali fatti, sarebbe possibile ritenere il reato del presenteprocedimento commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso che ha 2consentito di unificare i reati dell’altro procedimento. La Corte avrebbe negato talevincolo in ragione della diversità dei reati, dei coimputati e delle società interessate, nonavvedendosi dell’omogeneità delle violazioni, della contiguità spazio-temporale, e dellasovrapponibilità delle singole causali e delle modalità di condotta. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe infattiin entrambi i casi ricoperto il ruolo di prestanome, privo di potere decisionale, anche inrelazione alla scelta dei reati da compiere, e beneficiando solo di un compenso mensileper il suo ruolo di amministratore e legale rappresentante.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2.Mette conto rammentare che, sul tema dell’applicazione della disciplina del reato continuatonella fase esecutiva (art. 671 cod. proc. pen.), le Sezioni Unite di questa Corte sonointervenute ribadendo un principio già consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo ilquale il riconoscimento della continuazione in executivis (non diversamente che nel processo dicognizione), deve necessariamente passare attraverso la rigorosa, approfondita verifica dellasussistenza di concreti indicatori — quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, lacontiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e leabitudini programmate di vita - del fatto che, al momento della commissione del primo reatodella serie, i successivi fossero stati realmente già programmati almeno nelle loro lineeessenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici dicui sopra se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, disituazioni occasionali, di complicità imprevedibili, ovvero di bisogni e necessità di ordinecontingente, o ancora della tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole in virtùdi una scelta delinquenziale compatibile con plurime deliberazioni (sez. U n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).In altre parole, se è pur vero che non è necessario che i singoli reati che compongono la seriesiano stati dettagliatamente progettati e previsti, è però indispensabile – alla luce delledirettrici della giurisprudenza di legittimità - la sussistenza di una programmazione iniziale –dunque, sin dalla preordinazione della perpetrazione di un primo reato - di ulteriori condottevolte al perseguimento di uno scopo illecito, comune e specifico (concezione teleologica), cherisulti differente da una spinta criminogena solo generica, inconciliabile con l’istituto di favoredi cui si è invocata l’attuazione (cfr. sez. 1, n. 49902 del 14/10/2015, Imperatrice, nonmassimata; Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004, Tuzzeo, Rv. 229052).L'unicità del programma criminoso, di contro, non può mai essere assimilata a unaconcezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite del condannato, perché in tal 3caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vitaimprontato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzatada istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere,secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto dellacontinuazione, preordinato al favor rei» (ex multis, sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi,Rv. 252950).D’altro canto, l'onere della allegazione dell'esistenza del "medesimo disegno criminoso", inconformità alle regole generali, grava su chi la afferma, e quindi, in definitiva, sull’interessato,quando questi è l'istante che ha determinato l'apertura dell'incidente di esecuzione (cfr. sez. 1,n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico: Rv. 267580: in tema di esecuzione, grava sul condannatoche invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementispecifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguitàcronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici nondi attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte divita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti; e ancora, sez. 7, ord. n.5305 del 16/12/2008, D’Amato, Rv. 242476; sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv.247356; sez.3, n. 17738 del 14/12/2018, Bencivenga, Rv. 275451).Ed infine, come è doveroso rimarcare, l’accertamento del requisito dell’unicità del disegnocriminoso rappresenta giudizio di fatto, di competenza del giudice di merito o del giudicedell’esecuzione (sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, D’Andrea, Rv. 275222; sez. 6, n. 49969 del21/09/2012, Pappalardo, Rv. 254006).2.1. Inoltre, il difetto di motivazione della sentenza di appello in relazione a motivi generici,pur se proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso perCassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche ilgiudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (v. Sez. 5 n. 44201del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Ferrara, Rv. 173343; Sez.4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Iannotta, Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700); e la inammissibilità dell'impugnazione nonrilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che sianostate le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale,rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (ex multis, sez.3, n.20356 del02/12/2020, Mirabella, Rv. 281630).3.Orbene, non può mancarsi di osservare, in primo luogo, che il motivo di appello riguardantel’applicazione della continuazione tra il reato de quo e quelli giudicati con sentenza irrevocabiledel 4 dicembre 2015 è stato confezionato in modo generico, perché, al netto dellegiustificazioni fornite sul refuso occorso con la produzione della copia della sentenza del g.u.p. 4presso il Tribunale di Brescia nell’ambito del processo di primo grado, le argomentazioni spesea conforto della configurabilità dell’istituto invocato si limitano ad illustrare il ruolo di associatoper delinquere del ricorrente, riconosciuto dalla pronuncia del giudice di Brescia, di“prestanome e di formale amministratore di varie società” in relazione ad un reato che “risultacommesso dal 2010 al 24.9.2014”, in assenza di qualsiasi specificazione concernente gliindicatori concreti della riconducibilità ad un medesimo disegno criminoso di quel reato(commesso in concorso con persone diverse, riferito a differenti reati-fine e a società diverse)e di quello di concorrente esterno nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione delcompendio aziendale, ascrittogli con riferimento al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA].. La sostanziale riproposizione, da parte della Corte d’appello, dei medesimienunciati della motivazione del primo giudizio è dunque naturale conseguenza della marcatalacunosità della deduzione formulata con il gravame, di per sé inammissibile.Ad ogni buon conto, tali profonde aporie permangono con la prospettazione del ricorso dilegittimità, intesa a lamentare che il dato unificante e decisivo, che esalterebbe lariconducibilità dei reati ad un medesimo disegno criminoso, sarebbe costituito “dalla qualitàdell’imputato che in entrambi i processi rivestiva il ruolo di prestanome che non aveva alcunpotere decisionale”, elemento ricostruttivo che non si coglie nell’impianto espositivo delledecisioni di merito, che non attribuiscono a costui la veste di testa di legno ed anzi, lapronuncia del giudice di primo grado (pag.9) ha ritenuto inutilizzabili ed in ogni caso nonconducenti, sotto il profilo probatorio, le dichiarazioni a tal proposito rese dal ricorrente “alfunzionario dell’UEPE”, tese a rivendicare il compito “professionale” di prestanome in piùcontesti imprenditoriali. Al contrario, ha apprezzato il primo giudice, con giudizio a cui la Corteterritoriale ha prestato adesione (pag.11), che il [OSCURATO:PERSONA] “ha preso parte ad un atto negoziale divendita di beni aziendali avvenuto presso un notaio” ed era dunque “consapevole delsignificato giuridico ed economico dell’atto che si accingeva a compiere”, con l’effetto deldelinearsi di una situazione di fatto che diverge da quella tipica dell’amministratore “testa dilegno”.4.Il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile e, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere colpa nellapredisposizione dei motivi, anche al versamento dell’importo di euro 3000 a beneficio dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso in Roma, 23/04/2026Il consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]
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