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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37726/2022

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la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso iscritto al n. 17176/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] con socio unico, ora fallita, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma viale [OSCURATO:PERSONA],n. 134, è domiciliata giusta procura speciale su foglio separato congiunto materialmente al ricorso; –ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente e ricorrente incidentale – nonché [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex amministratore unico, ex liquidatore, ex legale rappresentante ed ex socio della fallita Ecosteel in liquidazione Srl,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio in Roma viale [OSCURATO:PERSONA],n. 134, è domiciliata giusta procura specialesu Oggetto: Operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti -Distinzione foglio separato congiunto materialmente all’atto di costituzione del 5 ottobre 2020; –interveniente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 882/29/2016, depositata il 18 febbraio 2016.

Uditala relazione svolta nella pubblica udienza del 24 novembre 202 2 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA].

Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale.

Udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale.

Udito l’Avv. dello [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso principale el’accoglimento del ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate, a seguito di verifica, emetteva avviso di accertamento per l’anno 2010ai fini Iva, Ires e Irap nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] con socio unico, con cui contestava la deduzione di costi fittizi per € 11.934.839,00 e l’indebita detrazione dell’Iva per operazioni oggettivamente inesistenti relative ad acquisti di rottami metallici effettuati in regime di inversione contabile, irrogando le conseguenti sanzioni.

L’Ufficio, in particolare, rilevava che la contestazione si inseriva nell’ambito di una articolata frode carosello tra la contribuente e le società [OSCURATO:PERSONA] e B B [OSCURATO:PERSONA]: queste ultime, mere cartiere, fornivano alla prima documenti di trasporto e fatture relative ad operazioni inesistenti e mai avvenute, i cui importi erano dapprima pagati dalla [OSCURATO:PERSONA] alle seconde mediante bonifico e, successivamente, da queste restituiti in contanti, salva la ritenuta di una percentuale quale compenso per il servizio reso.La documentazione fittizia era poi utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] a copertura di acquisti “in nero”.

L’avviso era impugnato dalla contribuente, che deduceva l’effettività delle operazioni in relazione alla posizione di cessionaria attesa la tipologia di merce indicata nelle fatture fittizie, realmente acquistata e poi oggetto di regolare rivendita, sicché le operazioni dovevano essere qualificate come soggettivamente inesistenti, con conseguente deducibilità dei costi in quanto inerenti; contestava, inoltre, il recupero dell’Iva attesa l’applicabilità del regime del ex art. 74 d.P.R. n. 633 del 1972, da cui la non debenza dell’imposta.

L’impugnazione, rigettata dalla CTP di Milano, era accolta dalla CTR in epigrafe limitatamente alla ripresa Iva. [OSCURATO:PERSONA] ricorreper cassazione con cinque motivi.

Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso, proponendo, altresì, ricorso incidentale con un motivo, cui replica la contribuente con controricorso.

Nelle more del giudizio, a seguito di fallimento della [OSCURATO:PERSONA] e alla mancata costituzione del curatore, si è costituito [OSCURATO:PERSONA], già socio, amministratore e liquidatore della società, che, con memorie, ha insistito per l’accoglimento del ricorso e il rigetto del ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare va rilevato che, fallita la società, il sig. [OSCURATO:PERSONA] è intervenuto nel presente giudizio in proprio e nella qualità di ex amministratore, ex liquidatore, ex legale rappresentante ed ex socio.

Nel parallelo giudizioR.G.N. 19095/2020, fissato nella medesima udienza, la parte –nelle medesime qualità su esposte – si è costituita con controricorso ed ha altresì proposto ricorso incidentale.In detto ultimo giudizio ha carattere preliminare la valutazione sull’ammissibilità della suddetta costituzione e del ricorso incidentale ivi proposto, questione che, peraltro, con ordinanza interlocutoria n. 25373/2022, è stata rimessa alle Sezioni Unite.

Ne deriva che, ritenuta l’opportunità di una trattazione unitaria dei giudizi, vertenti sulle medesime questioni, va disposta il rinvio a nuovo ruolo anche del presente ricorso, in attesa della decisione delle Sezioni Unite.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso a nuovo ruolo i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso iscritto al n. 17176/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] con socio unico, ora fallita, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma viale [OSCURATO:PERSONA],n. 134, è domiciliata giusta procura speciale su foglio separato congiunto materialmente al ricorso; –ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente e ricorrente incidentale – nonché [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex amministratore unico, ex liquidatore, ex legale rappresentante ed ex socio della fallita Ecosteel in liquidazione Srl,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio in Roma viale [OSCURATO:PERSONA],n. 134, è domiciliata giusta procura specialesu Oggetto: Operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti -Distinzione foglio separato congiunto materialmente all’atto di costituzione del 5 ottobre 2020; –interveniente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 882/29/2016, depositata il 18 febbraio 2016. Uditala relazione svolta nella pubblica udienza del 24 novembre 202 2 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale. Udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale. Udito l’Avv. dello [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso principale el’accoglimento del ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate, a seguito di verifica, emetteva avviso di accertamento per l’anno 2010ai fini Iva, Ires e Irap nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] con socio unico, con cui contestava la deduzione di costi fittizi per € 11.934.839,00 e l’indebita detrazione dell’Iva per operazioni oggettivamente inesistenti relative ad acquisti di rottami metallici effettuati in regime di inversione contabile, irrogando le conseguenti sanzioni. L’Ufficio, in particolare, rilevava che la contestazione si inseriva nell’ambito di una articolata frode carosello tra la contribuente e le società [OSCURATO:PERSONA] e B B [OSCURATO:PERSONA]: queste ultime, mere cartiere, fornivano alla prima documenti di trasporto e fatture relative ad operazioni inesistenti e mai avvenute, i cui importi erano dapprima pagati dalla [OSCURATO:PERSONA] alle seconde mediante bonifico e, successivamente, da queste restituiti in contanti, salva la ritenuta di una percentuale quale compenso per il servizio reso.La documentazione fittizia era poi utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] a copertura di acquisti “in nero”. L’avviso era impugnato dalla contribuente, che deduceva l’effettività delle operazioni in relazione alla posizione di cessionaria attesa la tipologia di merce indicata nelle fatture fittizie, realmente acquistata e poi oggetto di regolare rivendita, sicché le operazioni dovevano essere qualificate come soggettivamente inesistenti, con conseguente deducibilità dei costi in quanto inerenti; contestava, inoltre, il recupero dell’Iva attesa l’applicabilità del regime del ex art. 74 d.P.R. n. 633 del 1972, da cui la non debenza dell’imposta. L’impugnazione, rigettata dalla CTP di Milano, era accolta dalla CTR in epigrafe limitatamente alla ripresa Iva. [OSCURATO:PERSONA] ricorreper cassazione con cinque motivi. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso, proponendo, altresì, ricorso incidentale con un motivo, cui replica la contribuente con controricorso. Nelle more del giudizio, a seguito di fallimento della [OSCURATO:PERSONA] e alla mancata costituzione del curatore, si è costituito [OSCURATO:PERSONA], già socio, amministratore e liquidatore della società, che, con memorie, ha insistito per l’accoglimento del ricorso e il rigetto del ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare va rilevato che, fallita la società, il sig. [OSCURATO:PERSONA] è intervenuto nel presente giudizio in proprio e nella qualità di ex amministratore, ex liquidatore, ex legale rappresentante ed ex socio. Nel parallelo giudizioR.G.N. 19095/2020, fissato nella medesima udienza, la parte –nelle medesime qualità su esposte – si è costituita con controricorso ed ha altresì proposto ricorso incidentale.In detto ultimo giudizio ha carattere preliminare la valutazione sull’ammissibilità della suddetta costituzione e del ricorso incidentale ivi proposto, questione che, peraltro, con ordinanza interlocutoria n. 25373/2022, è stata rimessa alle Sezioni Unite. Ne deriva che, ritenuta l’opportunità di una trattazione unitaria dei giudizi, vertenti sulle medesime questioni, va disposta il rinvio a nuovo ruolo anche del presente ricorso, in attesa della decisione delle Sezioni Unite. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso a nuovo ruolo i