CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 2025
Cassazione n. 37054/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile, perché deduce censure in punto di fatto, peraltro generiche e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, nel confutare la peraltro fumosa versione dell'imputato, ha correttamente ribadito il principio secondo cui l'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione in quanto la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere, essendo unicamente delegabile la predisposizione e l'inoltro telematico dell'atto (Sez. 3, n. 9417 del 14/01/2020, Quattri, Rv. 278421 - 01); rilevato che il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'esclusione della ritenuta recidiva, è inammissibile in quanto la Corte di merito, con logica motivazione, ha ritenuto che il nutrito curriculum criminale dell'imputato, analiticamente analizzato alle pp. 10 e 11 della sentenza impugnata, per un verso è ostativo a una mitigazione di pena ex art. 62-bis cod. pen., e, per altro verso giustifica l'applicazione della recidiva, in quanto i gravi fatti oggetto del presente processo sono chiaramente espressivi di una accresciuta capacità criminale; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2025.