CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 15925/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31671/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 20/1 inTARANTO, in persona dell’am- ministratore p.t., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- RETTI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore delegato, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unita- mente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di LECCE, SEZ.DIST.[OSCURATO:PERSONA], n. 123/2020 depositata il 02/04/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Condominio via Galilei 20/1 in Taranto , formulando quattro mo- tivi,ricorre per la cassazione della sentenza n. 123/2020 della Corte d'Appello di Leccedel 2 aprile 2020; resiste con controricorso GroupamaS.p.A.; il Condominio ricorrente deduce che con decreto n. 993/2014 è stato ingiunto a [OSCURATO:SOCIETA]. di corrisponderglil’importo di euro 57.796,00, al netto di accessori, per effetto dell’escussione dellapo- lizza fideiussoria a prima richiesta con cui [OSCURATO:SOCIETA] aveva garan- tito, ai sensi dell’art. 30 della L. n. 109/94,la regolare esecuzione da parte dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dell’appalto per i lavori di con- solidamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria dello stabile condominiale; il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 2127/2016, ha rigetta to l’opposizione a l decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. , confermandoil decreto opposto e l’ordine di pagamento, da parte di [OSCURATO:SOCIETA] e a favore del condominio , della somma di euro 57.796,00; la Corte d’Appello, in accoglimento del gravame interposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] e in conseguente riforma della sentenza del giu- dice di prime cure, ha revocato il decreto ingiuntivo, dando atto che dopo l’emissione della sentenza di primo grado l’appellante ha estinto il suo debito,pari al 25% della somma massima garantita, e ha condannato il condominio a corrispondere,a titolo di ripetizione, a Groupamala somma di euro 61.940,35; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1)con il primo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360, 1°comma, n. 5 cod.proc.civ., « l’omesso esame della circostanza re- lativa alla norma applicabile, al mancato rilascio da parte della com- pagnia assicurativa di polizza di importo ridotto in base allo svincolo e della mancata riduzione del premio assicurativo nei confronti dell’appaltatore per la parte corrispondente alla riduzione oltre che della esistenza di un diritto di rivalsa nei confronti dell’appaltatore per quanto pagato in base alla escussione della polizza e per la man- cata eccezione da parte della compagnia entro il termine previsto per il pagamento dal momento della richiesta di escussione»; lamenta non essersi dalla Corte d'Appello tenuto conto che la po- lizza fideiussoria era stata stipulata ai sensi dell’art. 30 della L . n. 109/1994, sicché avrebbe potuto essere svincolata sol amente ove l’appaltatore avesse consegnatoa [OSCURATO:SOCIETA] l’originale ovvero la co- pia autentica dello stato di avanzamento dei lavori, e solo una volta ricevuto l’originale o la copia autentica del documento [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe potuto emettere una nuova polizza di importo ridotto da consegnare all’appaltante ed all’appaltatore, con contestuale ridu- zione, per l’appaltatore, dell’importo del premio assicurativo ; si duole non essersi considerato che [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe in ogni caso potuto sollevare eccezioni avverso la richiesta di escussione della polizzasolamente entro il termine di 15 giorni dalla richiesta; il motivo è inammissibile:va anzitutto osservato che la censura non risulta mossa in ossequio ai prescritti oneri di allegazione [ e ssa ri- sulta formulata in maniera generica e senza soddisfare l'onere di in- dicare il dato extratestuale dal quale evincere la esistenza del fatto omesso nonché il come e il quando tale fatto fosse stato oggetto di discussione tra le parti; ciò non consente di attribuire al fatto asse- ritamente omesso i caratteri del tassello mancante alla plausibilità cui è giunta la sentenza rispetto a premesse date nel quadro del sillogismo giudiziario (Cass., Sez. Un., 07/04/2013, n. 8054 e suc- cessiva giurisprudenza conforme)]; deve altresì porsi in rilievo che la censuramossa dall’odierna ricorrente risulta volta ad inammissi- bilmente estendere l'indagine di legittimità in ordine aldiscorso giu- stificativo della decisione, richiedendosi a questa Corte l’accerta- mento di un logico e complessivo apparato argomentativo sui mol- teplicipunti della decisione impugnata, dovendo al riguardo ribadirsi che non costituiscono invero fatti rilevanti ai sensi dell’art. 360, 1° comma n. 5, cod.proc.civ.: a) le argomentazioni o deduzioni d ifen- sive; b) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risul- tanze probatorie astrattamente rilevanti; c) una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa”; d) le do- mande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi della “domanda” in sede di gravame(cfr., in particolare , Cass. 14/9/2022, n.27076 ); 2) con il secondo motivo il ricorrente rimprovera alla Corte d’Ap- pello, in relazione all’art. 360, 1°comma, n. 3, cod.proc.civ., di aver violato o falsamente applicato gli artt. 30 l. n. 109/1994, 113, 237 bisdel d.lgs. n. 163/06 , per non aver tenuto conto della impossibilità di procedere allo svincolo in mancanza di originale o copia autentica degli stati di avanzamento dei lavori; deduceche [OSCURATO:SOCIETA] è decaduta dal diritto allo svincolo, che l a Corte d'Appello haritenuto viceversa automatico, in quanto non su- bordinato ad alcuna comunicazione all’impresa appaltatrice, essendo sia il committente che l’appaltatore in grado di rilevare e contabiliz- zare i lavori eseguiti e di verificare lo svincolo progressivo della po- lizza:il primo, perché opera tramite il proprio direttore dei lavori e il secondo, in quanto è l’esecutore dei lavori, ha accesso alla contabi- lità, sottoscrive il registro della contabilità dei lavori; lamenta non essersi dalla corte di merito considerato che l’appal- tatrice non ha consegnato né l’ originale né la copia degli stati di avanzamento dei lavori,non avendo interesse allo svincolo della po- lizza in quanto sua debit rice in ragione dell ’ err onea esecuzione di numerose lavorazioni, come confermato dalla circostanza che Grou- pama ha continuato a d incassare il premio integrale; si suole non essersi nemmeno considerato l’azione di regresso in favore di Grou- pamanei confronti dell’appaltatore di quanto fosse stata condannata a pagare al committente, non avendoaltro legittimo rimedio a tutela dei suoiinteressi; lamenta, ancora, l’ omessa considerazione da parte della corte di merito dell’art. 237 bis, comma 2 , d.lgs. n. 63/2006 , ove si prevede che «qualora l’ente aggiudicatore rilevi e contesi all’esecutore, entro il primo anno di esercizio delle opere, vizio difformità delle stesse che l’esecutore non rimuova nel corso del medesimo periodo, l’ente aggiudicatore comunica al garante, entro il termine di un anno dall’entrata in esercizio delle opere, l’entità delle somme, corrispon- denti al valore economico dei vizi o difformità rilevate, per le quali, in aggiunta alla quota del 20% prevista al comma 1 e fino alla con- correnza dell’intero importo corrispondente alla parte posta in eser- cizio, non interviene lo svincolo automatico delle garanzie»; lamenta che in applicazione di tale disposizione ai lavori di ristrutturazione dello stabile condominiale, la Corte d'Appello abbia errato nel non ritenere sospeso lo svincolo automatico, atteso che l’appaltatore aveva riconosciuto che le opere commissionate non erano state ese- guite a regola d’arte e, quindi, aveva riconosciuto indirettamente il credito del committente; il motivoè, in tutte le sue articolazioni, infondato; innanzitutto, va rilevato che le censure risultanoformulate in ma- niera non sufficientementespecifica, non essendo individua te le ra- tionesdecidendi censurate ; il Condominio deduce infatti ( p. 28 ): «intanto non si condiv i de la parte della sentenza impugnata (pagg. 5 e 6)», riproducendo inte- gralmente le suddette pagine (che occupano le pp. 28-30 del ricorso) e conclude dicendo: «la Corte infatti interpreta la norma in maniera contraddittoria e forzata, non tenendo conto delle circostanze del caso e del quadro generale di riferimento, oltre che delle posizioni dell’AVCP … che inequivocabilmente stabilisce le modalità di auten- ticazione della documentazione richiesta in vece dell’originale … », ove, quanto ai documenti analoghi di cui all’art. 30, comma 2 terL. n. 109/1994, richiede la verifica che gli stessi abbiano le caratteri- stiche dei SAL e la autenticazione ai sensi dell’art. 21, comma 2, dpr. n. 445/00; deve ribadirsi che il ricorso per cassazione deve indivi- duare il collegamento tra gli errori denunciati, la sentenza impugnata e le argomentazioni che la sostengono, e che ove non sia possibile cogliere le ragioni per le quali si chieda l'annullamento della sen- tenza esso non soddisfa i requisiti di contenuto fissati dall' art. 366 cod. proc. civ., n. 4 e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile (cfr. Cass.08/04/2002, n. 5024 e successiva giurisprudenza con- forme); va poi osservato comela Corte territoriale abbiaposto in rilievo che l’unica condizione per lo svincolo della garanzia era quella della pre- ventiva consegna al garante degli stati di avanzamento dei lavori o di altro analogo documento, in originale o in copia autentica,e che, soddisfatta tale condizione, lo svincolo era automatico, cioè non su- bordinato al benestare del committente (p. 4 della sentenza), né alla preventiva comunicazione all’appaltatrice e al committente (p. 5); nella sostanza, la corte di merito ha applicato l’art. 113, comma 3 , del d.lgs. 163/2006, già art. 30, comma 2 ter (erroneamente indi- cato in sentenza come 3 ter)della l. n. 109/94 (a p. 4 ) , osservando che il contratto richiama l’art. 30L. n. 109/94, avendo le parti disci- plinato la polizza fideiussoria rinviando alla garanzia definitiva dell’esecuzione dei lavori di cui alla L . n. 109/1994 , ma che detto rinvio doveva intendersi all’art. 113 d.lgs. n. 163/2006, perché nel 2011, quando era stata stipulata la polizza, l’art. 3 L . n. 109/1994 era stato abrogato e recepito nell’art. 113 d.lgs. n. 163/2006; ora, l’art. 30, comma 2 terdella l. n. 109/94 prevedeva lo sv incolo progressivo automatico a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito, senza ne- cessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione; definendo “ automat ico ” lo svincolo , e traendone le conseguenze nella fattispecie per cui è causa, la Corte territoriale ha invero cor- rettamente applicatola disposiz i one normativa de qua ; quanto alla verifica che la condizione per lo svincolo fosse stata soddisfatta –consegna del SAL a [OSCURATO:SOCIETA]–la Corte ha affermato che la previsione della consegna del SAL o di analogo documento in originale o in copia autentica risponde all’esigenza di certezza dell’entità dei lavori eseguiti e che nella vicenda per cui è causa tale esigenza era «soddisfatta dalla mancata contestazione in primo grado –espressa o specifica – del quarto SAl, sia nella proveni e nza (dal direttore dei lavori) che nel suo contenuto, sia nell’entità dei lavori eseguiti ivi quantificati»(p. 6); detta statuizione non è stata contestata dal Condominio ricorrente, sicché su di essa si èformato il giudicato; 3) con il terzo motivo il Condominiodenuncia, invocando l’art. 360, 1° comma, n.4 cod.proc.civ., la nullità della sentenza per omessa e/o contraddittoria pronuncia sulla interpretazione dell’art. 30 l. 109/04 ovvero dell’art. 113 d.lgs. 163/06 e vizio motivazionale con riferimento all’art. 112 e all’art. 115 cod.proc.civ.; lamenta la contraddittorietà della decisione là dove,pur dando atto della mancata consegna dell’originale o di copia autentica degli Stati di avanzamento dei lavori, ha ritenuto la medesimanon decisiva; il motivo è infondato: la Corte territoriale non ha invero considerato la mancata consegna dell’originale o di copia autentica del Sal, non decisiva, ma ha diversamente considerato tale circostanza superata in ragione della relativa mancata contestazione; detta statuizione -che tiene conto della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, pur essendo pacifico che lo stato di avanzamento non abbia valore di confessione a favore della parte del contratto diversa da quella che lo forma o nel cui interesse è formato,quando esso sia stato formato dall'appaltatore o nel suo interesse, esso fa piena prova se non ne venga contestato il contenuto (Cass.04/01/2011, n. 106)– non è stata attinta da censure e, pertanto, resiste a tutte le critiche mossele con il motivo in esame; 4) con il quarto motivo il ricorrente imputa alla Corte territoriale, ai sensi dell’art. 360, 1°, comma n. 3, cod.proc.civ., la violazione dell’art. 30, comma 2, della l. 109/94 nonché, ai sensidell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., l’omesso es ame di un fatto decisivo peril giudizio, rappresentato dal fatto che la percentuale da svinco- lare progressivamente andava calcolata non sull’intero ammontare ma sul 75% dell’importooggetto di eventuale svincolo; il motivo è infondato, pur dovendosi correggere l’errore di sussun- zione in cui è incorso il Condominio nella parte in cui è denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo, posto che le argomentazioni a suo supporto non sono riconducibili al vizio di cui all’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., atteso che rafforzano la deduzione dell’error in iudicando; la statuizione impugnatarisulta in sintonia con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale «La garanzia fideiussoria delle obbli- gazioni assunte da un appaltatore è svincolabile in via automatica e in modo progressivo nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito come previsto dall'art. 30, comma 2 ter della l. n. 109 del 1994; ne consegue che in caso di inadempimento delle ob- bligazioni garantite, il residuo importo dovuto dal garante corri- sponde a quello pari alla differenza tra l'importo garantito e quello svincolato in relazione agli stati di avanzamento dei lavori eseguiti» ( così Cass. 27/03/2020, n.7572), essendosi al riguardo altresì pre- cisato che una diversa interpretazione dell’art. 30, comma 2 ter , L. n.109/1994, a mente della quale l'importo dovuto sarebbe pari alla differenza fra l'importo garantito e quello svincolabile, e cioèil 25% dell'importo garantito non svincolabile in base all'avanzamento dell'esecuzione dei lavori «non solo non trova alcun addentellato nella lettera della disposizione, ma non pare neanche rispondere a criteri di coerenza rispetto alla ratio della disposizione, perché com- porterebbe da parte del garante sempre il medesimo esborso, indi- pendentemente dalla percentuale dei lavori eseguiti, esborso peral- tro pari alla quota del 25% non suscettibile di svincolo in relazione all'avanzamento dei lavori»( così Cass. 27/03/2020, n. 75 72 ) ; 5) all’infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso; 6) le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigettail ricorso. Condanna ilricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 4.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge,in fa- vore della controricorrente. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- men