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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 ottobre 2025

Cassazione n. 12064/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Perugiaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta,dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 02 ottobre 2025 il Tribunale disorveglianza di Perugia ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA],detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., avverso ilprovvedimento con cui il magistrato di sorveglianza di Spoleto ha disposto iltrattenimento di un DVD a lui inviato dal difensore.Il Tribunale ha ritenuto fondata la motivazione addotta per il trattenimento,cioè la sussistenza di esigenze di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico,contenendo il DVD la visione di un percorso stradale tra la casa del detenuto equella della sorella, in cui venivano riprese alcune persone non identificate e autocon targa visibile, e ha ritenuto insussistenti violazioni al diritto di difesarisultando, dalla memoria depositata dal reclamante, che egli aveva già visionatoil DVD, di cui peraltro anche la Corte di appello di Messina aveva disposto iltrattenimento nel corso di un procedimento penale a carico del medesimoistante.2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo delsuo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.2.1.

Con il primo motivo deduce la violazione di legge penale e processualee il vizio di motivazione, per violazione del diritto di difesa.Il ricorrente eccepisce la violazione del diritto di difesa perché l'ordinanzaimpugnata menziona un provvedimento di trattenimento del medesimo DVD chesarebbe stato emesso dalla Corte di appello di Messina, ma che non è in atti.Inoltre in atti non c'è la relazione dell'addetto all'[OSCURATO:PERSONA].

Di solito talerelazione non è visibile dal ricorrente, se in essa sono riportate le espressioniche, in una missiva, giustificano il trattenimento, ma tale omessa ostensione nonè giustificata nel caso di trattenimento di un video, del cui contenuto èpresumibile venga data solo una descrizione sommaria.

In questo modo la difesanon è stata in grado di comprendere in modo concreto le ragioni deltrattenimento e di partecipare in modo adeguato al contraddittorio, con paleseviolazione del diritto di difesa in condizioni di parità con la pubblica accusa.2.2.

Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge penale eprocessuale e il vizio di motivazione.La motivazione non spiega le ragioni del trattenimento del DVD, limitandosiad affermare che il video sarebbe tale da determinare pericolo per l'ordinepubblico e la sicurezza, ed è irrilevante il richiamo al provvedimento della Cortedi appello di Messina, in quanto ignoto perché non trasmesso.

Inoltre l'ordinanzanon si confronta con quanto dichiarato dal ricorrente anche nella sua memoriadifensiva.

In essa il ricorrente spiega di conoscere bene il contenuto del DVD,relativo ad un percorso a lui noto, e non si comprende perché la ripresa dipersone sconosciute e di auto con targa visibile costituisca un pericolo.

Il video èstato predisposto a fini difensivi e depositato in un processo pendente, ed è statoridotto rispetto ad una versione più estesa, che il ricorrente ha regolarmentericevuto, circostanza che evidenzia l'assenza di un pericolo per l'ordine pubblico ela sicurezza.

Il Tribunale, da tali sue dichiarazioni, ha dedotto l'assenza diinteresse ad impugnare il provvedimento di censura, ma questa affermazione èinfondata.

In primo luogo non può essere precluso all'imputato l'accesso agli attidel fascicolo processuale.

In secondo luogo egli ha il diritto di produrre memoriee documenti, nel processo penale, e tale documento risulta essere statodepositato.Il DVD, poi, non avrebbe potuto essere trattenuto perché costituisce unaforma di corrispondenza tra il detenuto e il suo difensore, e la Cortecostituzionale, con la sentenza n. 18/2022, ha dichiarato illegittima la norma dicui all'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e), Ord. pen. nella parte in cui nonesclude tale corrispondenza dalla sottoposizione al visto di censura.

La Corte dicassazione, infine, ha stabilito che per il provvedimento di trattenimento dellacorrispondenza sussiste un obbligo motivazionale maggiore, dovendosi indicaregli specifici elementi da cui può derivare il pericolo, e non fare riferimento asemplici sospetti.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoriadi inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è manifestamente infondato in entrambi i suoi motivi, e deveessere dichiarato inammissibile per la evidente carenza di interesse.2.

La eccepita violazione del diritto di difesa è palesemente insussistente.2.1.

Il ricorrente sostiene che l'ordinanza impugnata motiva il trattenimentodel DVD sulla base di un analogo provvedimento della Corte di appello di Messinanon presente in atti, lasciando intendere di ignorarne l'esistenza e il contenuto,mentre tale provvedimento risulta essere stato adottato dalla Corte di appello diMessina nel corso di un procedimento in cui il ricorrente è imputato, ed esserestato impugnato da quest'ultimo, che ne conosce pertanto, necessariamente, lamotivazione.

L'ordinanza, poi, afferma che detto provvedimento è in atti, e ladiversa dichiarazione del ricorrente appare del tutto sfornita di riscontri.L'eventuale mancato inserimento di tale provvedimento agli atti del presenteprocedimento, peraltro, è irrilevante, dal momento che il ricorrente èsicuramente già a conoscenza aliunde del suo contenuto, avendolo impugnato,ed è a conoscenza anche dell'esito negativo di tale impugnazione, in quantorigettata da questa Corte con la sentenza Sez. 1, n. 5173 del 10/12/2024, dep.2025, n.m.2.2.

Il ricorrente eccepisce la violazione del diritto di difesa anche perchél'omesso inserimento, agli atti, della relazione dell'addetto all'[OSCURATO:PERSONA] gliavrebbe impedito di comprendere il contenuto del DVD e le ragioni che negiustificavano il trattenimento.

Anche questa affermazione è manifestamenteinfondata.

Il ricorrente stesso afferma di avere già visionato il DVD in questione,addirittura in una versione più ampia, e di conoscerne perciò l'intero contenuto,per cui la sua descrizione da parte dell'addetto all'[OSCURATO:PERSONA] è palesementeirrilevante, e non inciderebbe sulla possibilità del predetto di predisporre lapropria difesa.

Le indicazioni eventualmente fornite dall'[OSCURATO:PERSONA], poi,sono irrilevanti alla luce della motivazione del trattenimento fornita dalmagistrato di sorveglianza, che costituisce l'effettiva giustificazione delprovvedimento e l'oggetto del reclamo davanti al Tribunale di sorveglianza.La motivazione contenuta nel provvedimento del magistrato di sorveglianza,riportata e ribadita nell'ordinanza impugnata, descrive in modo ampio ecomprensibile le ragioni del trattenimento, cioè il fatto che nel DVD è ripreso unpercorso stradale durante il quale vengono immortalate persone non identificatedal Tribunale e auto con targa visibile, che potrebbero essere così segnalate qualibersagli, o quali soggetti aventi, comunque, una particolare significatività per ildetenuto, che né questi né il mittente del DVD menzionano, e delle cui ripresecostoro non danno alcuna giustificazione.

La pericolosità del ricorrente, detenutosottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., legittima l'adozione di unasoglia di attenzione particolarmente elevata, stanti i plurimi significati chepossono attribuirsi alla sottoposizione alla sua attenzione di persone eautovetture circolanti nei pressi della sua abitazione e di quella della sorella.Il ricorrente, pertanto, è stato ampiamente e tempestivamente edotto delleragioni del trattenimento del DVD, e la sua possibilità di difendersi e di opporsi adetto trattenimento non è stata in alcun modo limitata.

Deve altresì evidenziarsiche, sotto tale profilo, il ricorso risulta del tutto generico, non avendo ilricorrente indicato quali limitazioni avrebbe incontrato e quali difese non sarebbestato in grado di approntare.3.

Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, e perciòinammissibile.3.1.

In primo luogo deve affermarsi la evidente carenza di interesse delricorrente ad ottenere un provvedimento che gli consenta la consegna e lavisione del citato DVD, perché il ricorrente stesso afferma di averlo già visionato,addirittura in una versione più ampia, per cui il diniego espresso nell'ordinanzaimpugnata non ha impedito l'acquisizione della piena conoscenza del contenutodel supporto digitale in questione.

Il ricorrente, peraltro, non indica alcunospecifico interesse ad una ulteriore visione dello stesso né alcuna finalitàriguardante i processi in corso e le difese che deve, eventualmente, ancoraapprontare, e che potrebbero determinare una decisione diversa.3.2.

La motivazione dell'ordinanza impugnata, inoltre, è approfondita e nonmanifestamente illogica, dal momento che individua un'esigenza di tutela dellasicurezza e dell'ordine pubblico nella possibile pericolosità di sottoporre allavisione del detenuto le riprese di persone e autovetture che si muovono neipressi della sua abitazione e di quella della sorella, stante la caratura criminaledel soggetto.

Questa Corte ha più volte ribadito il principio secondo cui «ladecisione di mancata consegna o mancato inoltro, per essere legittima, deveessere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del predettobilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenzeinvestigative o di prevenzione, sulla base di elementi concreti che faccianoragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello cheappare dalla semplice lettura del testo» (Sez. 1, n. 48522 dei 11/10/2019, Rv.277888; Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Rv. 277527; Sez. 1, n. 51187 del17/05/2018, Rv. 274479; Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Rv. 259472), nonchéil principio secondo cui la motivazione del provvedimento può esplicarsi in formasintetica, purché dia conto in modo comprensibile del pensiero del giudice, senzaridursi ad una assoluta genericità dei contenuti (Sez.1, n. 16744 del 14/03/2013,Rv. 257013).

L'ordinanza impugnata si è conformata a tali principi, stante lasufficienza e la piena comprensibilità delle ragioni del trattenimento, come sopragià valutate.3.3.

E', infine, manifestamente infondata l'affermazione che il DVD nonavrebbe potuto essere trattenuto perché costituente corrispondenza tra ildetenuto e il suo difensore.Il divieto di trattenimento in questione riguarda atti e documenti inerentil'attività difensiva svolta dal difensore e la corrispondenza tra questi e il detenutorelativa alle esigenze defensionali: come ribadito dalla sentenza n. 18/2022Corte Cost., citata dal ricorrente, la Corte EDU ha da tempo affermato chel'esercizio del diritto alla riservatezza delle proprie comunicazioni, di per sétutelato dall'art. 8 CEDU (sentenze 25 marzo 1992, Campbell contro [OSCURATO:PERSONA], paragrafo 54, nonché 24 maggio 2018, Laurent contro [OSCURATO:PERSONA], paragrafo49), è funzionale anche a esercitare il diritto alla difesa tecnica sancito dall'art. 6,paragrafo 3, lettera c), CEDU in capo ad ogni persona accusata di un reato, e lastessa Corte costituzionale ha ritenuto illegittime, perché irragionevoli, lelimitazioni ai colloqui con il difensore, con la sentenza n. 143/2013, e lasottoposizione al visto di censura della corrispondenza tra il detenuto e ildifensore, con la sentenza n. 18/2022, in quanto incidenti in modo eccessivo eingiustificato sull'esplicazione del diritto alla difesa tecnica.

Queste sentenze,peraltro, hanno anche affermato, conformemente alla Corte EDU, che «il dirittoalla libertà e segretezza delle comunicazioni con il proprio difensore non siaassoluto, e sia soggetto a possibili bilanciamenti con altri interessicostituzionalmente garantiti, entro i limiti della ragionevolezza e dellaproporzionalità, e in ogni caso a condizione che non risulti compromessal'effettività del diritto alla difesa».

Il trattenimento di una corrispondenza tra ildifensore e il detenuto, pertanto, può essere ritenuto legittimo se rispondente,come in questo caso, a superiori esigenze di tutela della sicurezza pubblica.Il trattenimento del DVD in questione, peraltro, è legittimo anche perchénon è relativo ad atti difensivi e non incide in alcun modo sull'esercizio del dirittodi difesa, non avendo il ricorrente indicato la sussistenza di una tale esigenza.Deve affermarsi, infatti, che l'esclusione dal visto di censura non può applicarsi aqualunque invio di documentazione del difensore all'assistito, se del tuttoestranea all'attività defensionale, potendosi altrimenti aggirare l'obbligo disottoposizione al visto di censura della corrispondenza, stabilito dall'art. 41-bis,comma 2-quater, lett. e), Ord. pen., con il semplice escamotage di far inviare daldifensore atti e documenti, non inerenti all'attività defensionale, suscettibili ditrattenimento per la loro pericolosità.

Nel presente caso non è indicata dalricorrente, né emerge dal contenuto del DVD, alcuna specifica esigenza difensivafondata sulla visione dello stesso, tanto che la sua acquisizione è stata negata inun procedimento penale a carico del medesimo.

Il mero invio del DVD da partedi un difensore, pertanto, non attribuisce ad esso le caratteristiche di unacorrispondenza con il difensore, che debba essere esclusa dalla sottoposizione alvisto di censura.

L'applicabilità di limiti al diritto del detenuto di corrispondereliberamente con il proprio difensore è stata già affermata da questa Corte, in casiparticolari, ad esempio da Sez. 1, n. 23820 del 22/06/2020, Rv. 279580,secondo cui «è legittimo il provvedimento di trattenimento di un atto giudiziario(nella specie, una sentenza composta da 1854 pagine) trasmesso dal difensoreal proprio assistito sottoposto a regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., in ragione della mancanza di attestazione dell'autenticità dell'attoda parte dell'autorità giudiziaria o del difensore medesimo, trattandosi di unadempimento formale rispondente alle esigenze di verifica della natura di quantotrasmesso e dell'assenza di alterazioni del testo funzionali a veicolareinformazioni non consentite».4.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere,pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguitola condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che la parte «abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di unasomma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equodeterminare in euro 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 13 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Perugiaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta,dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 02 ottobre 2025 il Tribunale disorveglianza di Perugia ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA],detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., avverso ilprovvedimento con cui il magistrato di sorveglianza di Spoleto ha disposto iltrattenimento di un DVD a lui inviato dal difensore.Il Tribunale ha ritenuto fondata la motivazione addotta per il trattenimento,cioè la sussistenza di esigenze di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico,contenendo il DVD la visione di un percorso stradale tra la casa del detenuto equella della sorella, in cui venivano riprese alcune persone non identificate e autocon targa visibile, e ha ritenuto insussistenti violazioni al diritto di difesarisultando, dalla memoria depositata dal reclamante, che egli aveva già visionatoil DVD, di cui peraltro anche la Corte di appello di Messina aveva disposto iltrattenimento nel corso di un procedimento penale a carico del medesimoistante.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo delsuo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge penale e processualee il vizio di motivazione, per violazione del diritto di difesa.Il ricorrente eccepisce la violazione del diritto di difesa perché l'ordinanzaimpugnata menziona un provvedimento di trattenimento del medesimo DVD chesarebbe stato emesso dalla Corte di appello di Messina, ma che non è in atti.Inoltre in atti non c'è la relazione dell'addetto all'[OSCURATO:PERSONA]. Di solito talerelazione non è visibile dal ricorrente, se in essa sono riportate le espressioniche, in una missiva, giustificano il trattenimento, ma tale omessa ostensione nonè giustificata nel caso di trattenimento di un video, del cui contenuto èpresumibile venga data solo una descrizione sommaria. In questo modo la difesanon è stata in grado di comprendere in modo concreto le ragioni deltrattenimento e di partecipare in modo adeguato al contraddittorio, con paleseviolazione del diritto di difesa in condizioni di parità con la pubblica accusa.2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge penale eprocessuale e il vizio di motivazione.La motivazione non spiega le ragioni del trattenimento del DVD, limitandosiad affermare che il video sarebbe tale da determinare pericolo per l'ordinepubblico e la sicurezza, ed è irrilevante il richiamo al provvedimento della Cortedi appello di Messina, in quanto ignoto perché non trasmesso. Inoltre l'ordinanzanon si confronta con quanto dichiarato dal ricorrente anche nella sua memoriadifensiva. In essa il ricorrente spiega di conoscere bene il contenuto del DVD,relativo ad un percorso a lui noto, e non si comprende perché la ripresa dipersone sconosciute e di auto con targa visibile costituisca un pericolo. Il video èstato predisposto a fini difensivi e depositato in un processo pendente, ed è statoridotto rispetto ad una versione più estesa, che il ricorrente ha regolarmentericevuto, circostanza che evidenzia l'assenza di un pericolo per l'ordine pubblico ela sicurezza. Il Tribunale, da tali sue dichiarazioni, ha dedotto l'assenza diinteresse ad impugnare il provvedimento di censura, ma questa affermazione èinfondata. In primo luogo non può essere precluso all'imputato l'accesso agli attidel fascicolo processuale. In secondo luogo egli ha il diritto di produrre memoriee documenti, nel processo penale, e tale documento risulta essere statodepositato.Il DVD, poi, non avrebbe potuto essere trattenuto perché costituisce unaforma di corrispondenza tra il detenuto e il suo difensore, e la Cortecostituzionale, con la sentenza n. 18/2022, ha dichiarato illegittima la norma dicui all'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e), Ord. pen. nella parte in cui nonesclude tale corrispondenza dalla sottoposizione al visto di censura. La Corte dicassazione, infine, ha stabilito che per il provvedimento di trattenimento dellacorrispondenza sussiste un obbligo motivazionale maggiore, dovendosi indicaregli specifici elementi da cui può derivare il pericolo, e non fare riferimento asemplici sospetti.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoriadi inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato in entrambi i suoi motivi, e deveessere dichiarato inammissibile per la evidente carenza di interesse.2. La eccepita violazione del diritto di difesa è palesemente insussistente.2.1. Il ricorrente sostiene che l'ordinanza impugnata motiva il trattenimentodel DVD sulla base di un analogo provvedimento della Corte di appello di Messinanon presente in atti, lasciando intendere di ignorarne l'esistenza e il contenuto,mentre tale provvedimento risulta essere stato adottato dalla Corte di appello diMessina nel corso di un procedimento in cui il ricorrente è imputato, ed esserestato impugnato da quest'ultimo, che ne conosce pertanto, necessariamente, lamotivazione. L'ordinanza, poi, afferma che detto provvedimento è in atti, e ladiversa dichiarazione del ricorrente appare del tutto sfornita di riscontri.L'eventuale mancato inserimento di tale provvedimento agli atti del presenteprocedimento, peraltro, è irrilevante, dal momento che il ricorrente èsicuramente già a conoscenza aliunde del suo contenuto, avendolo impugnato,ed è a conoscenza anche dell'esito negativo di tale impugnazione, in quantorigettata da questa Corte con la sentenza Sez. 1, n. 5173 del 10/12/2024, dep.2025, n.m.2.2. Il ricorrente eccepisce la violazione del diritto di difesa anche perchél'omesso inserimento, agli atti, della relazione dell'addetto all'[OSCURATO:PERSONA] gliavrebbe impedito di comprendere il contenuto del DVD e le ragioni che negiustificavano il trattenimento. Anche questa affermazione è manifestamenteinfondata. Il ricorrente stesso afferma di avere già visionato il DVD in questione,addirittura in una versione più ampia, e di conoscerne perciò l'intero contenuto,per cui la sua descrizione da parte dell'addetto all'[OSCURATO:PERSONA] è palesementeirrilevante, e non inciderebbe sulla possibilità del predetto di predisporre lapropria difesa. Le indicazioni eventualmente fornite dall'[OSCURATO:PERSONA], poi,sono irrilevanti alla luce della motivazione del trattenimento fornita dalmagistrato di sorveglianza, che costituisce l'effettiva giustificazione delprovvedimento e l'oggetto del reclamo davanti al Tribunale di sorveglianza.La motivazione contenuta nel provvedimento del magistrato di sorveglianza,riportata e ribadita nell'ordinanza impugnata, descrive in modo ampio ecomprensibile le ragioni del trattenimento, cioè il fatto che nel DVD è ripreso unpercorso stradale durante il quale vengono immortalate persone non identificatedal Tribunale e auto con targa visibile, che potrebbero essere così segnalate qualibersagli, o quali soggetti aventi, comunque, una particolare significatività per ildetenuto, che né questi né il mittente del DVD menzionano, e delle cui ripresecostoro non danno alcuna giustificazione. La pericolosità del ricorrente, detenutosottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., legittima l'adozione di unasoglia di attenzione particolarmente elevata, stanti i plurimi significati chepossono attribuirsi alla sottoposizione alla sua attenzione di persone eautovetture circolanti nei pressi della sua abitazione e di quella della sorella.Il ricorrente, pertanto, è stato ampiamente e tempestivamente edotto delleragioni del trattenimento del DVD, e la sua possibilità di difendersi e di opporsi adetto trattenimento non è stata in alcun modo limitata. Deve altresì evidenziarsiche, sotto tale profilo, il ricorso risulta del tutto generico, non avendo ilricorrente indicato quali limitazioni avrebbe incontrato e quali difese non sarebbestato in grado di approntare.3. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, e perciòinammissibile.3.1. In primo luogo deve affermarsi la evidente carenza di interesse delricorrente ad ottenere un provvedimento che gli consenta la consegna e lavisione del citato DVD, perché il ricorrente stesso afferma di averlo già visionato,addirittura in una versione più ampia, per cui il diniego espresso nell'ordinanzaimpugnata non ha impedito l'acquisizione della piena conoscenza del contenutodel supporto digitale in questione. Il ricorrente, peraltro, non indica alcunospecifico interesse ad una ulteriore visione dello stesso né alcuna finalitàriguardante i processi in corso e le difese che deve, eventualmente, ancoraapprontare, e che potrebbero determinare una decisione diversa.3.2. La motivazione dell'ordinanza impugnata, inoltre, è approfondita e nonmanifestamente illogica, dal momento che individua un'esigenza di tutela dellasicurezza e dell'ordine pubblico nella possibile pericolosità di sottoporre allavisione del detenuto le riprese di persone e autovetture che si muovono neipressi della sua abitazione e di quella della sorella, stante la caratura criminaledel soggetto. Questa Corte ha più volte ribadito il principio secondo cui «ladecisione di mancata consegna o mancato inoltro, per essere legittima, deveessere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del predettobilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenzeinvestigative o di prevenzione, sulla base di elementi concreti che faccianoragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello cheappare dalla semplice lettura del testo» (Sez. 1, n. 48522 dei 11/10/2019, Rv.277888; Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Rv. 277527; Sez. 1, n. 51187 del17/05/2018, Rv. 274479; Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Rv. 259472), nonchéil principio secondo cui la motivazione del provvedimento può esplicarsi in formasintetica, purché dia conto in modo comprensibile del pensiero del giudice, senzaridursi ad una assoluta genericità dei contenuti (Sez.1, n. 16744 del 14/03/2013,Rv. 257013). L'ordinanza impugnata si è conformata a tali principi, stante lasufficienza e la piena comprensibilità delle ragioni del trattenimento, come sopragià valutate.3.3. E', infine, manifestamente infondata l'affermazione che il DVD nonavrebbe potuto essere trattenuto perché costituente corrispondenza tra ildetenuto e il suo difensore.Il divieto di trattenimento in questione riguarda atti e documenti inerentil'attività difensiva svolta dal difensore e la corrispondenza tra questi e il detenutorelativa alle esigenze defensionali: come ribadito dalla sentenza n. 18/2022Corte Cost., citata dal ricorrente, la Corte EDU ha da tempo affermato chel'esercizio del diritto alla riservatezza delle proprie comunicazioni, di per sétutelato dall'art. 8 CEDU (sentenze 25 marzo 1992, Campbell contro [OSCURATO:PERSONA], paragrafo 54, nonché 24 maggio 2018, Laurent contro [OSCURATO:PERSONA], paragrafo49), è funzionale anche a esercitare il diritto alla difesa tecnica sancito dall'art. 6,paragrafo 3, lettera c), CEDU in capo ad ogni persona accusata di un reato, e lastessa Corte costituzionale ha ritenuto illegittime, perché irragionevoli, lelimitazioni ai colloqui con il difensore, con la sentenza n. 143/2013, e lasottoposizione al visto di censura della corrispondenza tra il detenuto e ildifensore, con la sentenza n. 18/2022, in quanto incidenti in modo eccessivo eingiustificato sull'esplicazione del diritto alla difesa tecnica. Queste sentenze,peraltro, hanno anche affermato, conformemente alla Corte EDU, che «il dirittoalla libertà e segretezza delle comunicazioni con il proprio difensore non siaassoluto, e sia soggetto a possibili bilanciamenti con altri interessicostituzionalmente garantiti, entro i limiti della ragionevolezza e dellaproporzionalità, e in ogni caso a condizione che non risulti compromessal'effettività del diritto alla difesa». Il trattenimento di una corrispondenza tra ildifensore e il detenuto, pertanto, può essere ritenuto legittimo se rispondente,come in questo caso, a superiori esigenze di tutela della sicurezza pubblica.Il trattenimento del DVD in questione, peraltro, è legittimo anche perchénon è relativo ad atti difensivi e non incide in alcun modo sull'esercizio del dirittodi difesa, non avendo il ricorrente indicato la sussistenza di una tale esigenza.Deve affermarsi, infatti, che l'esclusione dal visto di censura non può applicarsi aqualunque invio di documentazione del difensore all'assistito, se del tuttoestranea all'attività defensionale, potendosi altrimenti aggirare l'obbligo disottoposizione al visto di censura della corrispondenza, stabilito dall'art. 41-bis,comma 2-quater, lett. e), Ord. pen., con il semplice escamotage di far inviare daldifensore atti e documenti, non inerenti all'attività defensionale, suscettibili ditrattenimento per la loro pericolosità. Nel presente caso non è indicata dalricorrente, né emerge dal contenuto del DVD, alcuna specifica esigenza difensivafondata sulla visione dello stesso, tanto che la sua acquisizione è stata negata inun procedimento penale a carico del medesimo. Il mero invio del DVD da partedi un difensore, pertanto, non attribuisce ad esso le caratteristiche di unacorrispondenza con il difensore, che debba essere esclusa dalla sottoposizione alvisto di censura. L'applicabilità di limiti al diritto del detenuto di corrispondereliberamente con il proprio difensore è stata già affermata da questa Corte, in casiparticolari, ad esempio da Sez. 1, n. 23820 del 22/06/2020, Rv. 279580,secondo cui «è legittimo il provvedimento di trattenimento di un atto giudiziario(nella specie, una sentenza composta da 1854 pagine) trasmesso dal difensoreal proprio assistito sottoposto a regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., in ragione della mancanza di attestazione dell'autenticità dell'attoda parte dell'autorità giudiziaria o del difensore medesimo, trattandosi di unadempimento formale rispondente alle esigenze di verifica della natura di quantotrasmesso e dell'assenza di alterazioni del testo funzionali a veicolareinformazioni non consentite».4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere,pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguitola condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che la parte «abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di unasomma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equodeterminare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 13 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
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