CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 30446/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania, con sentenza del 9/03/2022, ha confermato quella del Tribunale del capoluogo etneo che, in data 31/10/2016, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA]' responsabile del reato di cui all'art. 648 cod. pen.; ritenuto che i motivi articolati nel ricorso contengono censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede: con riguardo al profilo della omessa citazione dell'imputato, infatti, la verifica degli atti ha consentito di accertare che l'Angrì era stato citato al domicilio eletto e, non essendo stato ivi rinvenuto, presso il difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA] (presente all'udienza ma che nulla aveva eccepito nell'occasione) ai sensi dell'art.161 comma 4 cod. proc. pen. e che, peraltro, il vizio qui eccepito non era stato mai in precedenza dedotto essendo pacifico che, in ogni caso, si tratterebbe di una nullità a regime intermedio non deducibile per la prima volta in cassazione (cfr., Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772 01; Sez. U - , n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 - 02); il secondo motivo si fonda, invece, su considerazioni difensive di merito e mira ad una riqualificazione del fatto in vista di un trattamento sanzionatorio più mite non tenendo conto, quanto a quest'ultimo profilo, che i giudici di merito hanno ritenuto di ricondurre l'episodio nella ipotesi contemplata al capoverso dell'art. 648 cod. pen. con la irrogazione di una pena minima e contenuta in mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/06/2023 [OSCURATO:PERSONA]