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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33462/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: 111- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Mantova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia accolto e che sia dichiarata la falsità dell'assegno circolare in questione; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Mantova, su richiesta congiunta del pubblico ministero e del difensore degli imputati, munito di procura speciale, applicava a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] la pena di nove mesi di reclusione ed C 300,00 di multa per il reato di truffa in concorso.

Secondo il capo d'imputazione, tale reato era stato contestato ai due imputati «per aver, in concorso tra loro, con artifici consistiti nel pubblicare sul sito subito.it un falso annuncio di vendita di una autovettura e raggiri consistiti nel chiedere a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], interessati all'acquisto che il pagamento fosse effettuato mediante assegno circolare che la Banca degli acquirenti emetteva per un importo di C 31.000,00 su loro richiesta (assegno nr. 6077668708), nonché nel richiedere a conferma della serietà dell'intenzione di perfezionare l'acquisto, la trasmissione della fotografia dell'assegno, si procuravano l'ingiusto profitto di C 31.000,00, che ottenevano "clonando" il suddetto assegno di cui avevano la fotografia e che ponevano all'incasso presso la filiale MPS di Viadana (MN), accreditando dapprima l'importo di C 31.000,00 sul c.c. nr. 105594.02 intestato a [OSCURATO:PERSONA] e successivamente effettuando un bonifico di C 29.520,00 a favore di [OSCURATO:PERSONA] sul codice IBAN [OSCURATO:IBAN] collegato alla carta di credito prepagata [OSCURATO:PERSONA], intestata alla stessa, con pari danno alle persone offese, che tornate presso la loro Banca per chiedere che il titolo venisse annullato e l'importo riaccreditato sul proprio conto venivano a sapere che l'assegno era stato portato all'incasso presso altra banca».

2. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Mantova, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 537 dello stesso codice, per avere il Tribunale di Mantova, nonostante l'accertamento della falsità dell'assegno circolare n. 6077668708, omesso di dichiarare tale falsità. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico motivo di ricorso è fondato.

Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità - che il Collegio, condividendolo, intende fare proprio -, nel caso di sentenza di "patteggiamento" che abbia omesso di dichiarare la falsità di un documento, la Corte di cassazione può adottare direttamente i provvedimenti previsti dall'art.537 cod. proc. pen., non occorrendo alcuna valutazione di merito per una declaratoria che la legge pone come effetto inevitabile della sentenza di condanna, alla quale a tali fini è equiparabile la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti (Sez. 4, n. 26879 del 24/05/2018, Centrella, Rv. 273408-01; Sez. 4, n. 5322 del 21/12/2016, dep. 2017, Caruso, Rv. 269021-01; Sez. 5, n. 32166 del 07/03/2016, Zeoli, Rv. 267716-01.

Contra: Sez. 4, n. 2258 del 11/12/2014, dep.2015, Guerriero, Rv. 261773-01; Sez. 2, n. 31953 del 17/07/2013, Armanetti, Rv. 256844-01).

Applicando tale principio al caso di specie, considerato che la sentenza impugnata implica l'accertamento della falsità dell'assegno circolare n. 6077668708, utilizzato dagli imputati per commettere il reato di truffa che è stato loro contestato, si deve procedere in questa sede a dichiarare la falsità di detto assegno circolare, annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa dichiarazione della stessa falsità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa dichiarazione di falsità dell'assegno circolare n. 6077668708 utilizzato per commettere il reato contestato all'imputato,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: 111- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Mantova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia accolto e che sia dichiarata la falsità dell'assegno circolare in questione; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Mantova, su richiesta congiunta del pubblico ministero e del difensore degli imputati, munito di procura speciale, applicava a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] la pena di nove mesi di reclusione ed C 300,00 di multa per il reato di truffa in concorso. Secondo il capo d'imputazione, tale reato era stato contestato ai due imputati «per aver, in concorso tra loro, con artifici consistiti nel pubblicare sul sito subito.it un falso annuncio di vendita di una autovettura e raggiri consistiti nel chiedere a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], interessati all'acquisto che il pagamento fosse effettuato mediante assegno circolare che la Banca degli acquirenti emetteva per un importo di C 31.000,00 su loro richiesta (assegno nr. 6077668708), nonché nel richiedere a conferma della serietà dell'intenzione di perfezionare l'acquisto, la trasmissione della fotografia dell'assegno, si procuravano l'ingiusto profitto di C 31.000,00, che ottenevano "clonando" il suddetto assegno di cui avevano la fotografia e che ponevano all'incasso presso la filiale MPS di Viadana (MN), accreditando dapprima l'importo di C 31.000,00 sul c.c. nr. 105594.02 intestato a [OSCURATO:PERSONA] e successivamente effettuando un bonifico di C 29.520,00 a favore di [OSCURATO:PERSONA] sul codice IBAN [OSCURATO:IBAN] collegato alla carta di credito prepagata [OSCURATO:PERSONA], intestata alla stessa, con pari danno alle persone offese, che tornate presso la loro Banca per chiedere che il titolo venisse annullato e l'importo riaccreditato sul proprio conto venivano a sapere che l'assegno era stato portato all'incasso presso altra banca». 2. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Mantova, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 537 dello stesso codice, per avere il Tribunale di Mantova, nonostante l'accertamento della falsità dell'assegno circolare n. 6077668708, omesso di dichiarare tale falsità. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo di ricorso è fondato. Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità - che il Collegio, condividendolo, intende fare proprio -, nel caso di sentenza di "patteggiamento" che abbia omesso di dichiarare la falsità di un documento, la Corte di cassazione può adottare direttamente i provvedimenti previsti dall'art.537 cod. proc. pen., non occorrendo alcuna valutazione di merito per una declaratoria che la legge pone come effetto inevitabile della sentenza di condanna, alla quale a tali fini è equiparabile la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti (Sez. 4, n. 26879 del 24/05/2018, Centrella, Rv. 273408-01; Sez. 4, n. 5322 del 21/12/2016, dep. 2017, Caruso, Rv. 269021-01; Sez. 5, n. 32166 del 07/03/2016, Zeoli, Rv. 267716-01. Contra: Sez. 4, n. 2258 del 11/12/2014, dep.2015, Guerriero, Rv. 261773-01; Sez. 2, n. 31953 del 17/07/2013, Armanetti, Rv. 256844-01). Applicando tale principio al caso di specie, considerato che la sentenza impugnata implica l'accertamento della falsità dell'assegno circolare n. 6077668708, utilizzato dagli imputati per commettere il reato di truffa che è stato loro contestato, si deve procedere in questa sede a dichiarare la falsità di detto assegno circolare, annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa dichiarazione della stessa falsità. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa dichiarazione di falsità dell'assegno circolare n. 6077668708 utilizzato per commettere il reato contestato all'imputato,
Sentenza Cassazione n. 33462/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris