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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:C:2022:413
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CO0629

[OSCURATO:PERSONA]

24 maggio 2022 ( *1 ) ( i ) «Impugnazione – Procedimento sommario – Diritto delle istituzioni – Membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo – Privilegi e immunità – Revoca dell’immunità parlamentare di un membro del [OSCURATO:PERSONA] – Fumus boni iuris – Imparzialità del relatore in occasione dell’esame della domanda di revoca dell’immunità parlamentare – Urgenza – Mandato d’arresto europeo – Segnalazione relativa a persone ricercate per l’arresto in vista della consegna – Esercizio del mandato di membro del [OSCURATO:PERSONA] – Ponderazione degli interessi» Nella causa C‑629/21 P(R), avente ad oggetto l’impugnazione ai sensi dell’articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta l’11 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] , residente in [OSCURATO:PERSONA] (Belgio), [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres , residente in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] i Obiols , residente in [OSCURATO:PERSONA], rappresentati da P. Bekaert e S. Bekaert, advocaten, nonché da G. Boye e J. Costa i Rosselló, abogados, ricorrenti, procedimento in cui le altre parti sono: [OSCURATO:PERSONA] europeo , rappresentato da N. Lorenz, N. Görlitz e J.‑C.

Puffer, in qualità di agenti, convenuto in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato da S. [OSCURATO:PERSONA] e A. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, interveniente in primo grado,

[OSCURATO:PERSONA],

sentito l’avvocato generale M. Szpunar, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con la loro impugnazione, il sig. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i Obiols chiedono l’annullamento dell’ordinanza del vicepresidente del Tribunale dell’Unione europea del 30 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑272/21 R, non pubblicata; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2021:497 ), con cui quest’ultimo ha annullato la loro domanda volta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione delle decisioni P9_TA(2021)0059, P9_TA(2021)0060 e P9_TA(2021)0061 del [OSCURATO:PERSONA] europeo, del 9 marzo 2021, relative alle domande di revoca della loro immunità (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni controverse»). 2 Con la sua impugnazione incidentale, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] chiede che sia rimossa la motivazione contenuta al punto 43 dell’ordinanza impugnata.

Contesto normativo Decisione quadro 2002/584/GAI 3 Il considerando 6 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri ( GU 2002, L 190, pag. 1 ), è così redatto: «Il mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria». 4 L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, di tale decisione quadro è formulato come segue: «1.

Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro». 5 Gli articoli 3 e 4 della decisione quadro enunciano rispettivamente i motivi di non esecuzione obbligatoria e i motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo. 6 L’articolo 5 della medesima decisione quadro definisce le garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari. 7 L’articolo 11, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 così dispone: «Quando il ricercato è arrestato l’autorità giudiziaria dell’esecuzione competente lo informa, in conformità con il proprio diritto interno, del mandato d’arresto europeo e del suo contenuto, nonché della possibilità di acconsentire alla propria consegna all’autorità giudiziaria emittente». 8 L’articolo 12 di tale decisione quadro prevede quanto segue: «Quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia conformemente al diritto interno dello Stato membro dell’esecuzione.

In qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione, a condizione che l’autorità competente di tale Stato membro adotti le misure ritenute necessarie ad evitare che il ricercato si dia alla fuga». 9 L’articolo 15, paragrafo 1, di detta decisione quadro precisa quanto segue: «L’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro». 10 L’articolo 17, paragrafi da 1 a 5, della medesima decisione quadro è formulato come segue: «1.

Un mandato d’arresto europeo deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza.

2. Nei casi in cui il ricercato acconsente alla propria consegna, la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo dovrebbe essere presa entro 10 giorni dalla comunicazione del consenso.

3. Negli altri casi, la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo dovrebbe essere presa entro 60 giorni dall’arresto del ricercato.

4. In casi particolari, se il mandato d’arresto europeo non può essere eseguito entro i termini di cui ai paragrafi 2 o 3, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ne informa immediatamente l’autorità giudiziaria emittente e ne indica i motivi.

In questi casi i termini possono essere prorogati di 30 giorni.

5. Fintanto che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non prende una decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo, essa si accerterà che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva».

Decisione 2007/533/GAI 11 L’articolo 24, paragrafo 1, della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione ([OSCURATO:PERSONA]) ( GU 2007, L 205, pag. 63 ), dispone quanto segue: «Qualora uno Stato membro reputi che dare applicazione ad una segnalazione inserita a norma degli articoli 26, 32 o 36 non sia compatibile con la legislazione nazionale, con i propri obblighi internazionali o con interessi nazionali essenziali, può esigere a posteriori che alla segnalazione sia apposto un indicatore di validità affinché non sia eseguita sul proprio territorio l’azione richiesta nella segnalazione.

L’indicatore di validità è apposto dall’ufficio Sirene dello Stato membro che ha inserito la segnalazione». 12 L’articolo 25 di tale decisione così dispone: «1.

Ove si applichi la decisione quadro [2002/584], l’indicatore di validità che impedisca l’arresto è apposto a una segnalazione per l’arresto a fini di consegna solo se l’autorità giudiziaria competente in virtù della legislazione nazionale per l’esecuzione del mandato di arresto europeo ne ha rifiutato l’esecuzione per motivi di non esecuzione e se l’apposizione dell’indicatore di validità è stata richiesta.

2. Tuttavia, su richiesta di un’autorità giudiziaria competente in virtù della legislazione nazionale, in base a un’istruzione generale o in un caso specifico, si può chiedere di apporre un indicatore di validità anche se risulta in modo evidente che l’esecuzione del mandato di arresto europeo dovrà essere rifiutata». 13 L’articolo 26, paragrafo 1, della decisione 2007/533 è formulato come segue: «I dati relativi alle persone ricercate per l’arresto a fini di consegna sulla scorta di un mandato d’arresto europeo, ovvero per l’arresto a fini di estradizione, sono inseriti su richiesta dell’autorità giudiziaria dello Stato membro della segnalazione». 14 L’articolo 27, paragrafo 1, di tale decisione enuncia quanto segue: «Nel caso di persone ricercate per l’arresto a fini di consegna sulla scorta di un mandato d’arresto europeo, lo Stato membro della segnalazione inserisce nel [OSCURATO:PERSONA] una copia del mandato d’arresto europeo originale». 15 L’articolo 30 di detta decisione è così redatto: «Se non è possibile procedere ad un arresto a causa di una decisione di rifiuto emessa da uno Stato membro richiesto secondo le procedure relative agli indicatori di validità di cui agli articoli 24 o 25 o, nel caso di una segnalazione per l’arresto a fini di estradizione, in quanto un’indagine non è ancora stata conclusa, lo Stato membro richiesto deve considerare la segnalazione come una segnalazione per comunicare il luogo di soggiorno della persona interessata». 16 L’articolo 31, paragrafo 1, della medesima decisione precisa quanto segue: «Una segnalazione inserita nel [OSCURATO:PERSONA] a norma dell’articolo 26 unitamente ai dati complementari di cui all’articolo 27 costituisce ed ha lo stesso effetto di un mandato d’arresto europeo emesso a norma della decisione quadro [2002/584], ove si applichi tale decisione quadro».

Fatti 17 I fatti della controversia sono esposti ai punti da 1 a 20 dell’ordinanza impugnata.

Ai fini del presente procedimento sommario, possono essere sintetizzati come segue. 18 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i Obiols erano, rispettivamente, presidente della Generalitat de Cataluña (Generalità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e membri del Gobierno autonómico de Cataluña (governo autonomo della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) al momento dell’adozione della Ley 19/2017 del [OSCURATO:PERSONA] de Cataluña, reguladora del referéndum de autodeterminación (legge 19/2017 del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], che disciplina il referendum sull’autodeterminazione), del 6 settembre 2017 (DOGC n. 7449A, del 6 settembre 2017, pag. 1), e della Ley 20/2017 del [OSCURATO:PERSONA] de Cataluña, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República (legge 20/2017 del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], sulla transizione giuridica e costitutiva della Repubblica), dell’8 settembre 2017 (DOGC n. 7451A, dell’8 settembre 2017, pag. 1), nonché dello svolgimento, il 1 o ottobre 2017, del referendum per l’autodeterminazione previsto dalla prima delle due leggi succitate, le cui disposizioni erano state, nel frattempo, sospese in forza di una decisione del [OSCURATO:PERSONA] (Corte costituzionale, [OSCURATO:PERSONA]). 19 A seguito dell’adozione di dette leggi e dello svolgimento di tale referendum, il Ministerio fiscal (Pubblico Ministero, [OSCURATO:PERSONA]), l’Abogado del Estado (avvocato dello Stato, [OSCURATO:PERSONA]) e il Partido político VOX (partito politico VOX) avviavano un procedimento penale contro varie persone, tra cui i ricorrenti, contestando loro di avere commesso fatti riconducibili, in particolare, al reato di «sedizione». 20 I ricorrenti presentavano successivamente le loro candidature alle elezioni dei membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo.

Il 13 giugno 2019, la [OSCURATO:PERSONA] (Commissione elettorale centrale, [OSCURATO:PERSONA]) adottava la decisione che proclamava i candidati eletti al [OSCURATO:PERSONA] europeo in occasione delle elezioni del 26 maggio 2019, tra i quali figuravano i sigg. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres. 21 Il 17 giugno 2019, la Commissione elettorale centrale negava ai ricorrenti la possibilità di prestare il giuramento o la promessa di rispettare la Costituzione spagnola richiesti dal diritto spagnolo e notificava al [OSCURATO:PERSONA] l’elenco dei candidati eletti in [OSCURATO:PERSONA], nel quale non figuravano i sigg. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres.

Il 27 giugno 2019, il presidente del [OSCURATO:PERSONA] informava questi ultimi che non poteva trattarli come futuri membri del [OSCURATO:PERSONA]. 22 Il giudice istruttore della sezione penale del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]) emetteva mandati d’arresto europei nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] il 14 ottobre 2019 e nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres nonché della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i Obiols il 4 novembre 2019. 23 Il 10 gennaio 2020, il presidente della Seconda Sezione del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) trasmetteva al [OSCURATO:PERSONA] una domanda, derivante da un’ordinanza in pari data del giudice istruttore della sezione penale del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), avente ad oggetto la revoca dell’immunità parlamentare dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres. 24 In occasione della sessione plenaria del 13 gennaio 2020, il [OSCURATO:PERSONA] prendeva atto, a seguito della sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑502/19 , EU:C:2019:1115 ), dell’elezione a deputati dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres, con effetto dal 2 luglio 2019. 25 Il 16 gennaio 2020, il vicepresidente del [OSCURATO:PERSONA] comunicava in seduta plenaria le domande di revoca dell’immunità dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres e le rinviava alla commissione competente, vale a dire la commissione giuridica del [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «commissione JURI»). 26 Il 4 febbraio 2020, il presidente della Seconda Sezione del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) trasmetteva al [OSCURATO:PERSONA] una domanda, derivante da un’ordinanza in pari data del giudice istruttore della sezione penale di detto organo giurisdizionale, avente ad oggetto la revoca dell’immunità della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i Obiols. 27 Il 10 febbraio 2020, il [OSCURATO:PERSONA], a seguito del recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord dall’Unione europea, intervenuto il 31 gennaio 2020, prendeva atto dell’elezione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i Obiols a deputata con effetto dal 1 o febbraio 2020. 28 Il 13 febbraio 2020, il vicepresidente del [OSCURATO:PERSONA] comunicava in sessione plenaria la domanda di revoca dell’immunità della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i Obiols e la rinviava alla commissione JURI. 29 Dopo che i ricorrenti avevano presentato le loro osservazioni al [OSCURATO:PERSONA] ed erano stati ascoltati dalla commissione JURI, il 23 febbraio 2021 quest’ultima adottava le relazioni A 9-0020/2021, A 9-0021/2021 e A 9-0022/2021, concernenti le domande di revoca dell’immunità dei ricorrenti.

Con le decisioni controverse, il [OSCURATO:PERSONA] revocava l’immunità dei ricorrenti fondata sull’articolo 9, primo comma, lettera b), del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea ( GU 2012, C 326, pag. 266 ; in prosieguo: il «protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione»).

Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata 30 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 maggio 2021, i ricorrenti hanno proposto un ricorso volto ad ottenere l’annullamento delle decisioni controverse. 31 Con separato atto, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 maggio 2021, i ricorrenti hanno presentato una domanda di provvedimenti provvisori volta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione delle decisioni controverse. 32 Con ordinanza del 2 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑272/21 R, non pubblicata), adottata sul fondamento dell’articolo 157, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il vicepresidente del Tribunale ha disposto la sospensione dell’esecuzione delle decisioni controverse fino alla data dell’ordinanza che pone termine al procedimento sommario avviato dinanzi al Tribunale. 33 Con decisione del 24 giugno 2021, il vicepresidente del Tribunale ha autorizzato il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ad intervenire a sostegno delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]. 34 Con l’ordinanza impugnata, il vicepresidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori presentata dai ricorrenti. 35 A tale fine, al punto 38 di detta ordinanza, il vicepresidente del Tribunale ha considerato che occorreva esaminare se ricorresse la condizione relativa all’urgenza. 36 A tale proposito, in primo luogo, ha dichiarato, al punto 42 dell’ordinanza impugnata, che non si doveva fare riferimento agli effetti oggettivi delle decisioni controverse, determinati sulla base del contenuto di queste ultime, e che l’asserita mancanza di chiarezza di dette decisioni non poteva essere sufficiente a dimostrare la gravità e l’irreparabilità del danno asserito dai ricorrenti. 37 In secondo luogo, il vicepresidente del Tribunale ha considerato, al punto 43 di detta ordinanza, che i ricorrenti non potevano far valere un presunto rischio di essere arrestati durante uno spostamento per partecipare ad una sessione parlamentare a Strasburgo (Francia) o per farne ritorno, in quanto tale spostamento è coperto dall’immunità di cui all’articolo 9, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione, di cui i ricorrenti beneficiano ancora. 38 In terzo luogo, il vicepresidente del Tribunale ha esaminato se la condizione relativa all’urgenza potesse essere considerata soddisfatta in ragione, da un lato, dell’asserita esistenza di un rischio di arresto imminente dei ricorrenti, risultante dall’effetto combinato delle decisioni controverse e, dall’altro, dei mandati d’arresto europei emessi nei loro confronti e delle segnalazioni riguardanti persone ricercate per l’arresto in vista della consegna di cui essi sono oggetto (in prosieguo: le «segnalazioni al [OSCURATO:PERSONA]»). 39 Al punto 45 dell’ordinanza impugnata, il vicepresidente del Tribunale ha sottolineato che le autorità giudiziarie dello Stato membro dell’esecuzione possono, in particolare, rifiutare, nelle circostanze di cui agli articoli 3 e 4 della decisione quadro 2002/584, l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo e che la persona ricercata può non acconsentire alla propria consegna, cosicché spetta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione pronunciarsi sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo.

Ne ha dedotto che il verificarsi del danno invocato dai ricorrenti dipendeva dall’intervento di molteplici fattori. 40 Al punto 46 dell’ordinanza impugnata, il vicepresidente del Tribunale ha constatato che i ricorrenti non avevano dimostrato che il loro arresto o, a fortiori, la loro consegna alle autorità spagnole fossero prevedibili con un sufficiente grado di probabilità. 41 A tale proposito, egli ha considerato, al punto 47 di detta ordinanza, che i ricorrenti non avevano prodotto alcun elemento che dimostrasse che le autorità giudiziarie dell’esecuzione, e in particolare quella del loro Stato membro di residenza, vale a dire il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, intendevano eseguire i mandati d’arresto europei emessi nei loro confronti in modo tale che il rischio che potesse verificarsi l’asserito danno risultava sufficientemente probabile. 42 Dopo avere fatto riferimento, ai punti da 48 a 50 dell’ordinanza impugnata, alla mancanza di azioni delle autorità giudiziarie dell’esecuzione dopo l’adozione delle decisioni controverse e ai provvedimenti adottati dalle autorità belghe, il vicepresidente del Tribunale ha precisato, ai punti 51 e 53 di tale ordinanza, che il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) aveva presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE, registrata con il numero C‑158/21, che comportava la sospensione del procedimento nazionale fino alla pronuncia della Corte.

Ne ha dedotto, al punto 53 di detta ordinanza, che l’esecuzione dei mandati d’arresto europei emessi nei confronti dei ricorrenti era sospesa. 43 Inoltre, il vicepresidente del Tribunale ha considerato, al punto 55 dell’ordinanza impugnata, che i ricorrenti non avevano prodotto alcun elemento che rimettesse in discussione la constatazione secondo cui tale esecuzione era sospesa e che, in particolare, non incideva su tale constatazione la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non avesse rimosso le segnalazioni al [OSCURATO:PERSONA]. 44 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il vicepresidente del Tribunale ha concluso, al punto 58 dell’ordinanza impugnata, che i ricorrenti non avevano dimostrato che la condizione relativa all’urgenza fosse soddisfatta in quanto, allo stato, non risultava che il danno grave e irreparabile da loro asserito potesse essere qualificato come pregiudizio certo o dimostrato con un sufficiente grado di probabilità.

Conclusioni delle parti Conclusioni dell’impugnazione 45 I ricorrenti chiedono che la Corte voglia: – annullare l’ordinanza impugnata; – sospendere le decisioni controverse in attesa di una decisione sul ricorso proposto nella causa T‑272/21; – in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e – riservare le spese. 46 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione, e – condannare i ricorrenti alle spese relative al procedimento sommario dinanzi al Tribunale e all’impugnazione. 47 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – dichiarare irricevibile l’impugnazione nella parte in cui riguarda fatti successivi all’ordinanza impugnata o chiede un riesame indebito; – respingere l’impugnazione, sostituendo la motivazione dell’ordinanza impugnata per quanto riguarda il punto 43 e la prima frase del punto 52; – in subordine, respingere l’impugnazione, e – condannare i ricorrenti alle spese.

Conclusioni dell’impugnazione incidentale 48 Con l’impugnazione incidentale, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia eliminare la motivazione contenuta al punto 43 dell’ordinanza impugnata. 49 I ricorrenti chiedono che la Corte voglia: – dichiarare irricevibile l’impugnazione incidentale; – in subordine, respingere tale impugnazione, e – condannare il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 50 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione incidentale in quanto irricevibile e – condannare il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] alle spese relative a tale impugnazione.

Sull’impugnazione 51 A sostegno della loro impugnazione, i ricorrenti deducono due motivi vertenti su errori di diritto che il vicepresidente del Tribunale avrebbe commesso, da un lato, ignorando che potesse verificarsi un danno grave e irreparabile prima di qualsiasi decisione definitiva sull’esecuzione dei mandati d’arresto europei emessi nei loro confronti e, dall’altro, concludendo che il danno asserito non era prevedibile con un sufficiente grado di probabilità. 52 Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] chiedono alla Corte di procedere ad una sostituzione della motivazione.

Sulla ricevibilità dell’impugnazione

[OSCURATO:PERSONA]

53 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contesta, in via preliminare, la ricevibilità dell’impugnazione. 54 A tale proposito esso sostiene, in primo luogo, che i ricorrenti fanno valere fatti successivi all’ordinanza impugnata che non possono essere validamente invocati nell’ambito della presente impugnazione.

In secondo luogo, afferma che le domande dei ricorrenti oltrepassano l’oggetto di un procedimento sommario, in quanto mirano ad ottenere la sospensione dei mandati d’arresto europei emessi nei loro confronti.

In terzo luogo, alcuni argomenti dei ricorrenti sarebbero volti a rimettere in discussione valutazioni di fatto operate dal vicepresidente del Tribunale.

In quarto luogo, nell’ipotesi in cui annullasse l’ordinanza impugnata, la Corte dovrebbe rinviare la causa al Tribunale dal momento che lo stesso ha esaminato solo una delle tre condizioni alle quali è subordinata la concessione di provvedimenti provvisori.

Valutazione 55 Si deve rilevare, in primo luogo, che gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] relativi alla deduzione di fatti successivi all’ordinanza impugnata e alla contestazione di valutazioni di fatto operate dal vicepresidente del Tribunale non riguardano l’intera impugnazione, ma solo alcuni degli argomenti addotti a suo sostegno. 56 Pertanto, tali argomenti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non possono, in ogni caso, giustificare l’irricevibilità dell’impugnazione di cui trattasi nel suo insieme. 57 In secondo luogo, dal momento che le conclusioni dell’impugnazione sono dirette unicamente all’annullamento dell’ordinanza impugnata ed eventualmente alla sospensione dell’esecuzione delle decisioni controverse, non si può ritenere che essa miri ad ottenere dalla Corte la sospensione dei mandati d’arresto europei emessi nei confronti dei ricorrenti. 58 In terzo luogo, anche supponendo che, come sostiene il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], lo stato degli atti non consenta di statuire sulla presente controversia in caso di annullamento dell’ordinanza impugnata, tale circostanza implicherebbe, conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che la causa debba essere rinviata dinanzi al Tribunale.

Detta circostanza non potrebbe invece comportare l’irricevibilità dell’impugnazione proposta dai ricorrenti. 59 Di conseguenza, l’impugnazione non deve essere respinta in quanto irricevibile nel suo insieme.

Sul primo motivo

[OSCURATO:PERSONA]

60 Con il primo motivo, i ricorrenti sostengono che il vicepresidente del Tribunale ha commesso un errore di diritto ignorando che potesse verificarsi un danno grave e irreparabile prima di qualsiasi decisione definitiva sull’esecuzione dei mandati d’arresto europei emessi nei loro confronti. 61 In via principale, i ricorrenti affermano che vari punti dell’ordinanza impugnata sono basati sul presupposto che solo la loro consegna al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] costituirebbe un danno grave e irreparabile. 62 Così, il vicepresidente del Tribunale avrebbe preso in considerazione, al punto 45 dell’ordinanza impugnata, soltanto il danno che potrebbe derivare dalla consegna dei ricorrenti alle autorità spagnole.

Tuttavia, un danno grave e irreparabile si verificherebbe già in caso di loro arresto e mantenimento in custodia, anche per un periodo limitato, soprattutto in quanto tale rischio esisterebbe in ogni spostamento verso il territorio di uno Stato membro.

Essi potrebbero essere arrestati per dare esecuzione ai mandati d’arresto europei emessi nei loro confronti o sulla base delle segnalazioni al [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, il loro mantenimento in custodia potrebbe essere successivamente disposto dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione a norma dell’articolo 12 della decisione quadro 2002/584.

L’arresto e la detenzione del sig. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA], intervenuti in Sardegna (Italia) il 23 settembre 2021, dimostrerebbero la fondatezza dell’argomentazione dei ricorrenti. 63 I punti da 47 a 49, 56 e 57 dell’ordinanza impugnata sarebbero parimenti fondati sul presupposto che l’arresto dei ricorrenti non potrebbe costituire un danno grave e irreparabile.

Analogamente, al punto 60 di detta ordinanza, l’arresto sarebbe descritto come un esempio di situazione nella quale l’asserito danno potrebbe verificarsi, e non come una situazione nella quale tale danno è già occorso. 64 In subordine, i ricorrenti deducono che le constatazioni relative alla decisione quadro 2002/584 operate al punto 45 dell’ordinanza impugnata non sono idonee a dimostrare che il danno derivante da un eventuale arresto dei ricorrenti dipendeva da molteplici fattori. 65 [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] concludono per il rigetto del primo motivo. 66 [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in via preliminare, che tale motivo si basa, in parte, su argomenti che devono essere respinti in quanto irricevibili nella misura in cui in cui si fondano su fatti successivi all’ordinanza impugnata o sono diretti a contestare valutazioni di fatto operate dal vicepresidente del Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che le valutazioni contestate del vicepresidente del Tribunale riguardano la valutazione di elementi di prova. 67 Oltre a ciò, il primo motivo si baserebbe su una lettura erronea dell’ordinanza impugnata, in quanto il vicepresidente del Tribunale non avrebbe preso posizione sulla questione se l’arresto dei ricorrenti o la loro consegna alle autorità spagnole debba essere qualificata come «danno grave e irreparabile».

Il vicepresidente del Tribunale avrebbe per di più dichiarato, correttamente, che il verificarsi del danno asserito dai ricorrenti dipendeva da molteplici fattori.

Infatti, le decisioni controverse non costituirebbero la causa determinante di tale danno. 68 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] propone di interpretare il punto 45 dell’ordinanza impugnata nel senso che indica che le decisioni controverse non costituiscono la causa determinante del danno asserito dai ricorrenti.

Tale danno deriverebbe in realtà dalla loro decisione di fuggire dalla [OSCURATO:PERSONA] e da provvedimenti nazionali adottati in conseguenza di tale decisione.

Valutazione 69 In via preliminare, è opportuno esaminare gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] diretti a contestare la ricevibilità del primo motivo. 70 Da un lato, si deve rammentare che dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto.

Il Tribunale è quindi competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché gli elementi di prova allegati.

La valutazione di tali fatti e di tali elementi di prova non costituisce dunque, salvo il caso di loro snaturamento, una questione di diritto assoggettata, in quanto tale, al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (v., per analogia, ordinanza del vicepresidente della Corte del 30 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]‑Pfalz/[OSCURATO:PERSONA], C‑466/21 P‑R , non pubblicata, EU:C:2021:972 , punto 43 e giurisprudenza citata). 71 Nel caso di specie, l’argomentazione dedotta in via principale dai ricorrenti a sostegno del loro primo motivo è volta a dimostrare che l’ordinanza impugnata è viziata da un errore di qualificazione giuridica dei fatti, in quanto il vicepresidente del Tribunale avrebbe considerato che il loro eventuale arresto non costituirebbe un danno grave e irreparabile.

In subordine, i ricorrenti sostengono in sostanza che il vicepresidente del Tribunale è incorso in un errore, a causa di un’interpretazione erronea della decisione quadro 2002/584, riguardo agli effetti attribuiti da tale decisione quadro a un mandato d’arresto europeo come quelli emessi nei loro confronti. 72 Ne consegue che occorre respingere l’argomento secondo cui il primo motivo dovrebbe essere considerato irricevibile nella parte in cui è diretto a rimettere in discussione valutazioni di fatto operate dal vicepresidente del Tribunale. 73 Dall’altro lato, secondo una giurisprudenza costante della Corte, poiché, nell’ambito di un’impugnazione, il controllo della Corte è limitato alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi e degli argomenti discussi dinanzi al giudice di primo grado, una parte non può sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte motivi o argomenti che essa non ha dedotto dinanzi al Tribunale [ordinanza della vicepresidente della Corte del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] AAB e Belegging‑[OSCURATO:PERSONA]‑East/BCE, C‑207/20 P(R) , non pubblicata, EU:C:2020:1057 , punto 72 e giurisprudenza ivi citata]. 74 Pertanto, i ricorrenti non possono validamente dedurre dinanzi alla Corte argomenti fondati su fatti successivi all’adozione dell’ordinanza impugnata.

Ne consegue che l’argomento secondo cui l’arresto e la detenzione del sig. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] intervenuti in Sardegna dimostrerebbero l’esistenza del rischio al quale i ricorrenti sarebbero esposti deve essere respinto in quanto irricevibile. 75 Per quanto riguarda l’esame nel merito del primo motivo, si deve ricordare, come ha sottolineato il vicepresidente del Tribunale ai punti 39 e 40 dell’ordinanza impugnata, che lo scopo del procedimento sommario è di garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica fornita dalla Corte.

Per raggiungere tale obiettivo, l’urgenza deve essere valutata rispetto alla necessità di statuire provvisoriamente al fine di evitare che venga causato un danno grave e irreparabile alla parte che chiede la tutela provvisoria.

Spetta a quest’ultima parte fornire la prova che essa non può attendere l’esito del procedimento di merito senza subire un danno di tale natura.

Se è vero che, per stabilire la sussistenza di detto danno, non è necessario esigere che il verificarsi e l’imminenza del danno siano dimostrati con assoluta certezza, e anche se basta che quest’ultimo sia prevedibile con sufficiente grado di probabilità, ciò non toglie che la parte che chiede un provvedimento provvisorio resta tenuta a dimostrare i fatti sui quali sarebbe basata la prospettiva di tale danno [ordinanza della vicepresidente della Corte del 16 luglio 2021, Symrise/ECHA, C‑282/21 P(R) , non pubblicata, EU:C:2021:631 , punto 40 e giurisprudenza ivi citata]. 76 Per valutare se la condizione relativa all’urgenza sia soddisfatta, il vicepresidente del Tribunale ha rilevato, al punto 45 dell’ordinanza impugnata, che il verificarsi del «danno invocato dai ricorrenti» dipendeva dall’intervento di molteplici fattori. 77 Dal punto 41 di tale ordinanza risulta espressamente che il danno invocato dai ricorrenti dinanzi al Tribunale deriverebbe, a loro avviso, dal rischio che essi siano arrestati e consegnati alle autorità spagnole.

Inoltre, il punto 44 di detta ordinanza presenta l’argomentazione dei ricorrenti relativa a tale danno come fondato sul fatto che non si poteva escludere che essi potessero essere oggetto di un arresto imminente. 78 In tale contesto, il punto 45 della medesima ordinanza deve essere inteso nel senso che afferma che l’arresto e la consegna dei ricorrenti alle autorità spagnole erano subordinati alla sussistenza di vari fattori. 79 Operando tale constatazione, il vicepresidente del Tribunale non ha quindi affatto escluso che un eventuale arresto dei ricorrenti potesse arrecare loro un danno grave e irreparabile. 80 Ne consegue che l’argomentazione presentata in via principale a sostegno del primo motivo si basa, nella parte in cui riguarda il punto 45 dell’ordinanza impugnata, su una lettura erronea di detta ordinanza e deve, per tale ragione, essere respinto. 81 Lo stesso vale nei limiti in cui l’argomentazione in parola riguarda i punti da 47 a 49, 56 e 57 di detta ordinanza, in quanto dal punto 46 della stessa risulta che i suddetti punti sono diretti in particolare a dimostrare che i ricorrenti non hanno provato che il loro arresto fosse prevedibile con un sufficiente grado di probabilità. 82 Per contro, risulta che il punto 60 dell’ordinanza impugnata contraddice il ragionamento svolto ai punti da 44 a 58 della stessa, presentando un eventuale arresto dei ricorrenti come un elemento che indica non già che l’asserito danno si è verificato, ma solo che il suo verificarsi è sufficientemente probabile. 83 Tuttavia, l’errore così commesso dal vicepresidente del Tribunale deve essere considerato ininfluente.

Infatti, il punto 60 dell’ordinanza impugnata presenta un carattere sovrabbondante, in quanto non è volto a giustificare la decisione di respingere la domanda di provvedimenti provvisori, esposta al punto 59 di tale ordinanza, ma semplicemente a ricordare ai ricorrenti che tale decisione non pregiudica la loro facoltà di proporre una nuova domanda di provvedimenti provvisori basata su nuovi fatti. 84 Di conseguenza, l’argomentazione presentata in via principale a sostegno del primo motivo deve essere respinta in quanto, in parte, infondata e, in parte, inoperante. 85 Per quanto riguarda l’argomentazione presentata in subordine a sostegno di tale motivo, si deve rilevare che, per constatare, al punto 45 dell’ordinanza impugnata, che il verificarsi del danno invocato dai ricorrenti dipendeva dalla sussistenza di molteplici fattori, il vicepresidente del Tribunale si è basato, da un lato, sul potere di cui dispongono le autorità giudiziarie dello Stato membro dell’esecuzione di rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo e, dall’altro, sul fatto che la consegna della persona ricercata è subordinata all’intervento di una decisione di tali autorità nel caso in cui detta persona non acconsenta alla propria consegna. 86 Nella misura in cui il punto 45 dell’ordinanza impugnata si riferisce quindi esclusivamente a taluni meccanismi previsti dalla decisione quadro 2002/584, esso non può essere inteso, contrariamente a quanto sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che constata che le misure nazionali adottate da tale Stato membro, e non le decisioni controverse, costituiscono la causa determinante del danno asserito dai ricorrenti. 87 Al contrario, dal punto 78 della presente ordinanza risulta che il punto 45 dell’ordinanza impugnata deve essere interpretato nel senso che afferma in particolare che i meccanismi previsti dalla decisione quadro 2002/584, menzionati da tale punto, implicano che l’intervento dell’arresto dei ricorrenti dipende da fattori diversi dalla revoca della loro immunità parlamentare conseguente alle decisioni controverse. 88 Orbene, dall’articolo 1, paragrafo 1, di tale decisione quadro risulta che il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro «in vista dell’arresto e della consegna» da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata. 89 Inoltre, dall’articolo 11, paragrafo 1, e dall’articolo 17, paragrafo 3, di detta decisione quadro discende che, di norma, la procedura di esecuzione del mandato d’arresto europeo fa seguito all’arresto della persona ricercata da parte delle autorità dello Stato membro dell’esecuzione. 90 Tale interpretazione è suffragata dalla regola enunciata all’articolo 12 della medesima decisione quadro, ai sensi del quale, quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide se «la persona debba o meno rimanere in stato di custodia». 91 Inoltre, dall’articolo 12 e dall’articolo 17, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584 risulta che, qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decida di porre fine alla custodia della persona ricercata, deve disporre, unitamente alla messa in libertà provvisoria di tale persona, qualsiasi misura ritenuta necessaria a evitare che quest’ultima si dia alla fuga e assicurarsi che permangano le condizioni materiali necessarie alla sua effettiva consegna fintantoché non venga adottata una decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo (sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan,

C‑237/15 PPU

, EU:C:2015:474 , punto 63 ). 92 Dal canto suo, la decisione sulla consegna, alla quale si riferisce il punto 45 dell’ordinanza impugnata, interviene, conformemente agli articoli 15 e 17 della decisione quadro 2002/584, al termine della procedura di esecuzione di tale mandato d’arresto, dopo l’arresto della persona ricercata e l’adozione delle decisioni relative al suo mantenimento in stato di custodia o la sua rimessa in libertà provvisoria. 93 Pertanto, il vicepresidente del Tribunale ha commesso un errore dichiarando che i poteri delle autorità giudiziarie dell’esecuzione menzionati al suddetto punto 45 consentivano di dimostrare che l’arresto dei ricorrenti dipendeva dall’intervento di molteplici fattori. 94 Occorre quindi accogliere il primo motivo nella misura in cui si riferisce al punto 45 dell’ordinanza impugnata. 95 Ciò posto, dal momento che la motivazione contenuta nei punti da 46 a 57 dell’ordinanza impugnata è idonea anche a giustificare il dispositivo della stessa, la constatazione dell’errore di diritto che inficia il punto 45 di tale ordinanza non comporta, di per sé, l’annullamento di quest’ultima.

Ne consegue che occorre esaminare il secondo motivo di impugnazione.

Sul secondo motivo

[OSCURATO:PERSONA]

96 Il secondo motivo è suddiviso in cinque parti.

Occorre anzitutto esaminare congiuntamente le prime tre parti di tale motivo. 97 Con la prima parte di detto motivo, i ricorrenti sostengono che l’esistenza di segnalazioni al [OSCURATO:PERSONA] era sufficiente per concludere che essi si trovavano di fronte ad un rischio reale di essere arrestati e di subire pertanto un danno grave e irreparabile.

A loro avviso, dal momento che le autorità di polizia degli [OSCURATO:PERSONA] membri non hanno apposto, a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2007/533, un indicatore di validità sulle segnalazioni al [OSCURATO:PERSONA] in questione, esse procederanno effettivamente a tale arresto.

Il vicepresidente del Tribunale avrebbe quindi commesso un errore di diritto escludendo, al punto 55 dell’ordinanza impugnata, che le segnalazioni al [OSCURATO:PERSONA] fossero rilevanti. 98 Con la seconda parte del secondo motivo, i ricorrenti sostengono che il vicepresidente del Tribunale ha imposto un livello di prova troppo elevato, richiedendo che essi fornissero prove dell’intenzione degli [OSCURATO:PERSONA] membri di procedere al loro arresto, sebbene fosse dimostrato che medesimi ricorrenti erano oggetto di segnalazioni al [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, l’unica «azione» che gli [OSCURATO:PERSONA] membri potrebbero intraprendere per eseguire tali segnalazioni sarebbe per l’appunto arrestare i ricorrenti. 99 Con la terza parte del secondo motivo, i ricorrenti deducono che la circostanza che l’esecuzione dei mandati d’arresto europei emessi nei loro confronti sia sospesa non rimette in discussione il carattere probabile del rischio che si verifichi l’asserito danno.

Il vicepresidente del Tribunale si sarebbe basato su ciò che le autorità spagnole dovrebbero fare, mentre avrebbe dovuto basarsi su ciò che esse hanno effettivamente fatto.

Orbene, quand’anche tali autorità avessero dovuto sospendere le segnalazioni al [OSCURATO:PERSONA], il fatto che queste ultime fossero ancora attive sarebbe sufficiente a dimostrare il carattere probabile del verificarsi dell’asserito danno.

Alcune comunicazioni del giudice istruttore del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) alle autorità italiane e francesi confermerebbero tale analisi. 100 [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] concludono per il rigetto del secondo motivo, considerato nelle sue prime tre parti. 101 Secondo il [OSCURATO:PERSONA], le prime tre parti di tale motivo devono essere dichiarate irricevibili, almeno parzialmente, in quanto, anzitutto, sono dirette ad ottenere un semplice riesame del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, inoltre, rimettono in discussione valutazioni di fatto operate dal vicepresidente del Tribunale e, infine, si basano su circostanze di fatto che non sono state dedotte in primo grado.

Oltre a ciò, la prima e la terza parte di detto motivo non menzionerebbero i punti dell’ordinanza impugnata ai quali si riferiscono. 102 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che i ricorrenti non si sono basati, nella domanda di provvedimenti provvisori, sulle segnalazioni al [OSCURATO:PERSONA] o sulla necessità di tenere conto del rischio che essi siano arrestati in uno Stato membro diverso dal [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] o dalla Repubblica francese.

Pertanto, esso ritiene che gli argomenti fondati su tali segnalazioni o su tale rischio debbano, per tale motivo, essere respinti in quanto irricevibili.

Si dovrebbe adottare la stessa soluzione per gli argomenti basati sulle comunicazioni del giudice istruttore del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) alle quali si riferiscono i ricorrenti. 103 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] deduce, inoltre, che le norme invocate dai ricorrenti non sono idonee ad inficiare la constatazione del vicepresidente del Tribunale secondo cui la sospensione, da parte delle autorità belghe, dell’esecuzione dei mandati d’arresto europei emessi nei confronti dei ricorrenti consente di escludere il rischio che essi siano consegnati alle autorità spagnole. 104 D’altro canto, il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ritengono che il vicepresidente del Tribunale non abbia applicato uno standard probatorio troppo elevato e che, al contrario, si sia limitato ad applicare la costante giurisprudenza della Corte secondo cui il danno asserito deve essere prevedibile con un sufficiente grado di probabilità. 105 Ad ogni modo, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la prima e la seconda parte del secondo motivo sono inoperanti, in quanto i ricorrenti non contestano le considerazioni del vicepresidente del Tribunale relative alla sospensione del procedimento penale condotto in [OSCURATO:PERSONA], mentre tali considerazioni sono sufficienti a giustificare il rigetto della domanda di provvedimenti provvisori.

Valutazione 106 Per quanto riguarda gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] diretti a contestare la ricevibilità delle prime tre parti del secondo motivo, occorre, in primo luogo, ricordare che, conformemente all’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, all’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte, un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della sentenza o dell’ordinanza di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti giuridici che sostengono in maniera specifica tale domanda.

Non soddisfa tale requisito l’impugnazione che, senza neppure contenere un’argomentazione specificamente diretta ad identificare l’errore di diritto da cui sarebbe viziata la sentenza o l’ordinanza impugnata, si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale.

Infatti, un’impugnazione siffatta costituisce in realtà una domanda intesa ad ottenere un semplice riesame del ricorso introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte [ordinanza del vicepresidente della Corte del 10 gennaio 2018, Commissione/RW, C‑442/17 P(R) , non pubblicata, EU:C:2018:6 , punto 66 e giurisprudenza ivi citata]. 107 Nella specie, risulta che, con le prime tre parti del secondo motivo, i ricorrenti identificano vari errori che vizierebbero l’ordinanza impugnata e presentano una serie di argomenti giuridici diretti a dimostrare l’esistenza di tali errori.

Ne consegue che le suddette prime tre parti non possono essere considerate dirette ad ottenere un semplice riesame della domanda di provvedimenti provvisori presentata dinanzi al Tribunale. 108 Dev’essere parimenti respinto l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la prima e la terza parte del secondo motivo dovrebbero essere dichiarate irricevibili sulla base del rilievo che esse non si riferiscono a punti precisi dell’ordinanza impugnata. 109 Da un lato, risulta inequivocabilmente dall’impugnazione che la prima parte del secondo motivo rimette in discussione la valutazione del vicepresidente del Tribunale, esposta ai punti da 46 a 57 dell’ordinanza impugnata, secondo cui il danno asserito dai ricorrenti non era prevedibile con un sufficiente grado di probabilità, sebbene essi fossero oggetto di segnalazione al [OSCURATO:PERSONA]. 110 Dall’altro, risulta chiaramente dall’impugnazione che la terza parte del secondo motivo si riferisce ai punti da 52 a 56 dell’ordinanza impugnata, nei quali il vicepresidente del Tribunale ha esposto gli effetti che occorre riconoscere alla sospensione del procedimento penale avviato in [OSCURATO:PERSONA]. 111 In secondo luogo, sebbene la Corte non possa, come si è ricordato al punto 70 della presente ordinanza, rimettere in discussione, nell’esame di un’impugnazione, la valutazione dei fatti e degli elementi di prova operata dal Tribunale, le prime tre parti del secondo motivo non possono essere considerate dirette a contestare una simile valutazione. 112 Da un lato, con la prima e la terza parte di tale motivo, i ricorrenti criticano l’applicazione, da parte del vicepresidente del Tribunale, del requisito relativo al carattere sufficientemente probabile di un asserito danno per dimostrare l’urgenza.

Un’argomentazione siffatta, che non rimette in discussione i fatti accertati nell’ordinanza impugnata, deve essere considerata vertente sulla qualificazione giuridica di tali fatti sulla base dei criteri che regolano l’applicazione della nozione di urgenza nell’ambito dei procedimenti sommari [v., per analogia, ordinanza del presidente della Corte del 29 marzo 2012, Golnisch/[OSCURATO:PERSONA], C‑569/11 P(R) , non pubblicata, EU:C:2012:199 , punto 27 ]. 113 Dall’altro, la seconda parte del secondo motivo è diretta a contestare il livello di prova imposto ai ricorrenti per dimostrare il carattere sufficientemente probabile del danno da essi invocato.

Orbene, risulta da una costante giurisprudenza della Corte che l’asserita violazione delle norme in materia di prova costituisce una questione di diritto, ricevibile in sede di impugnazione (sentenza del 10 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] of America/Impala, C‑413/06 P , EU:C:2008:392 , punto 44 e giurisprudenza ivi citata). 114 In terzo luogo, dalla giurisprudenza citata al punto 73 della presente ordinanza risulta che una parte non può dedurre per la prima volta dinanzi alla Corte motivi o argomenti che non abbia fatto valere dinanzi al Tribunale. 115 Pertanto, gli argomenti delle parti basati sull’arresto e sulla detenzione del sig. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] intervenuti in Sardegna e sulle comunicazioni del giudice istruttore del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) menzionati al punto 99 della presente ordinanza devono essere respinti in quanto irricevibili, nella misura in cui tali argomenti non sono stati presentati in primo grado. 116 Per contro, non si può ritenere che gli argomenti relativi all’esistenza di segnalazioni al [OSCURATO:PERSONA] e alla necessità di tenere conto del rischio che i ricorrenti siano arrestati in uno Stato membro diverso dal [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] o dalla Repubblica francese siano stati presentati per la prima volta dinanzi alla Corte.

Infatti, nella loro domanda di provvedimenti provvisori, i ricorrenti avevano invocato, a più riprese, i prevedibili effetti delle segnalazioni al [OSCURATO:PERSONA] ed avevano menzionato, due volte, il rischio di essere arrestati dalle autorità di un qualsiasi Stato membro dell’Unione.

L’esistenza di tale rischio era inoltre stata esposta più dettagliatamente nelle osservazioni svolte dai ricorrenti, in primo grado, sulla memoria di intervento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 117 Occorre quindi valutare la fondatezza delle prime tre parti del secondo motivo. 118 Dai punti da 46 a 57 dell’ordinanza impugnata risulta che il vicepresidente del Tribunale ha ritenuto che l’esistenza di mandati d’arresto europei emessi nei confronti dei ricorrenti e delle segnalazioni al [OSCURATO:PERSONA] non fossero sufficienti a dimostrare che il loro arresto era prevedibile con un sufficiente grado di probabilità. 119 In particolare, dopo avere esaminato i provvedimenti adottati dalle autorità belghe per dare seguito ai mandati d’arresto europei emessi nei confronti dei ricorrenti e dopo avere considerato che l’esecuzione di tali mandati d’arresto europei era sospesa, il vicepresidente del Tribunale ha osservato, al punto 55 dell’ordinanza impugnata, che la circostanza dedotta dai ricorrenti che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non aveva rimosso le segnalazioni al [OSCURATO:PERSONA] non era idonea a dimostrare che il procedimento penale in questione non fosse sospeso. 120 Sulla base, in particolare, di tali valutazioni, il vicepresidente del Tribunale ha dichiarato, al punto 58 di detta ordinanza, che il danno invocato dai ricorrenti non poteva essere qualificato come danno certo o dimostrato con un sufficiente grado di probabilità e che, pertanto, i ricorrenti non erano riusciti a dimostrare che la condizione relativa all’urgenza fosse soddisfatta. 121 Orbene, come sostenuto dai ricorrenti, l’esistenza, nel [OSCURATO:PERSONA], di segnalazioni riguardanti persone ricercate per l’arresto in vista della consegna comporta di per sé, in linea di principio, l’obbligo di procedere all’arresto delle persone oggetto di tali segnalazioni. 122 Infatti, dall’articolo 31, paragrafo 1, della decisione 2007/533, relativo all’esecuzione dell’azione richiesta in tale segnalazione, letto in combinato disposto con l’articolo 27 di detta decisione, risulta che una segnalazione di questo tipo, accompagnata da una copia del mandato d’arresto europeo sul quale essa è fondata, costituisce ed ha lo stesso effetto di un mandato d’arresto europeo emesso a norma della decisione quadro 2022/584, ove si applichi tale decisione quadro. 123 Inoltre, l’articolo 24, paragrafo 1, della decisione 2007/533 prevede che, qualora uno Stato membro reputi che una segnalazione relativa a persone ricercate per l’arresto in vista della consegna non sia compatibile con la legislazione nazionale, con i propri obblighi internazionali o con interessi nazionali essenziali, può esigere che alla segnalazione sia apposto un indicatore di validità affinché non sia eseguita sul proprio territorio l’azione richiesta nella segnalazione. 124 Ove si applichi la decisione quadro 2002/584, tale indicatore di validità è apposto, conformemente all’articolo 25 della decisione 2007/533, a una segnalazione al [OSCURATO:PERSONA] solo se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ha rifiutato l’esecuzione del mandato d’arresto cui detta segnalazione si riferisce o se un’autorità giudiziaria competente ha chiesto di apporre il menzionato indicatore di validità in base a un’istruzione generale o se, in un caso specifico, risulta in modo evidente che l’esecuzione del mandato d’arresto europeo dovrà essere rifiutata. 125 Risulta inoltre dall’articolo 30 della decisione 2007/533 che, nel caso in cui la segnalazione riguardante persone ricercate per l’arresto in vista della consegna sia stata emessa sulla base di un mandato d’arresto europeo, il legislatore dell’Unione non ha previsto che si possa procedere all’arresto solo nel caso in cui sia stato apposto un indicatore di validità conformemente alle procedure di cui agli articoli 24 e 25 di tale decisione. 126 Ne consegue che, salvo che siano dimostrate una carenza sistematica di effettività di detta decisione o l’apposizione di indicatori di validità da parte di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri nei quali la persona ricercata potrebbe recarsi, circostanze che non sono state constatate nell’ordinanza impugnata, l’esistenza nel [OSCURATO:PERSONA] di una segnalazione relativa a persone ricercate per l’arresto in vista della consegna implica, di per sé, una forte probabilità che detta persona venga arrestata. 127 Atteso che, come si è ricordato al punto 75 della presente ordinanza, nell’ambito di un procedimento sommario, la condizione relativa all’urgenza può essere soddisfatta senza che il verificarsi e l’imminenza dell’asserito danno siano dimostrati con assoluta certezza, il verificarsi di un asserito danno risultante dall’arresto delle persone oggetto della segnalazione riguardante persone ricercate per l’arresto in vista della consegna deve essere in linea di principio considerato, in una situazione siffatta, prevedibile con un sufficiente grado di probabilità. 128 Pertanto, in tale situazione, il giudice del procedimento sommario può validamente richiedere che persone oggetto di detta segnalazione forniscano prove complementari per dimostrare la prevedibilità del loro arresto. 129 In particolare, contrariamente a quanto dichiarato dal vicepresidente del Tribunale al punto 47 dell’ordinanza impugnata, non ci si può attendere da tali persone che dimostrino che vi sono autorità nazionali dell’esecuzione che intendono adempiere i loro obblighi derivanti dal diritto dell’Unione. 130 Neppure la circostanza che un’autorità giudiziaria di uno Stato membro non abbia dato seguito, per un certo periodo, a un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di tali persone, come constatato dal vicepresidente del Tribunale in relazione ai ricorrenti ai punti da 48 a 50 dell’ordinanza impugnata, può indurre a ritenere che il loro arresto non sia sufficientemente probabile. 131 Infatti, da un lato, in mancanza di una decisione definitiva, la suddetta circostanza non consente affatto di dimostrare che tale autorità giudiziaria non adempierà in ultimo i propri obblighi derivanti dal diritto dell’Unione.

Dall’altro, la circostanza in parola non offre alcuna indicazione quanto all’atteggiamento che sarà adottato dalle autorità di altri [OSCURATO:PERSONA] membri nei quali le persone di cui trattasi possano recarsi. 132 Per quel che riguarda la sospensione dell’esecuzione dei mandati d’arresto europei emessi nei confronti dei ricorrenti, alla quale si riferiscono i punti da 51 a 56 dell’ordinanza impugnata, è giocoforza constatare che essa non ha conseguenze sulla prevedibilità dell’arresto dei ricorrenti in applicazione delle segnalazioni al [OSCURATO:PERSONA], fintanto che esse non siano state ritirate dalle autorità spagnole. 133 Inoltre, anche supponendo che la valutazione espressa dal vicepresidente del Tribunale, al punto 55 dell’ordinanza impugnata, in ordine alla rilevanza della segnalazione al [OSCURATO:PERSONA] debba essere interpretata nel senso che implica che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] era tenuto a ritirare tali segnalazioni a seguito della domanda di pronuncia pregiudiziale presentata nella causa C‑158/21, occorre sottolineare che il grado di probabilità del verificarsi di un danno non può, tenuto conto dell’oggetto del procedimento sommario, essere valutato presumendo che decisioni di uno Stato membro attualmente applicabili saranno ritirate da detto Stato nel prossimo futuro. 134 Alla luce dell’insieme di tali elementi, risulta che il vicepresidente del Tribunale ha commesso un errore nella qualificazione giuridica dei fatti dichiarando, al punto 46 dell’ordinanza impugnata, che i ricorrenti non avevano dimostrato che il loro arresto fosse prevedibile con un sufficiente grado di probabilità. 135 Di conseguenza, occorre accogliere le prime tre parti del secondo motivo. 136 Per quanto riguarda le conseguenze degli errori che viziano i punti 45 e 46 dell’ordinanza impugnata, si deve ricordare che dal punto 41 di tale ordinanza risulta che i ricorrenti hanno invocato un danno derivante dalla privazione della libertà che risulterebbe sia dal loro arresto sia dalla loro consegna alle autorità spagnole. 137 Ne consegue che la valutazione del vicepresidente del Tribunale contenuta al punto 58 di tale ordinanza, secondo cui i ricorrenti non erano riusciti a dimostrare che la condizione relativa all’urgenza fosse soddisfatta, deve necessariamente basarsi sul rigetto dell’argomento dei ricorrenti secondo cui essi sono esposti ad un rischio prevedibile di arresto che può causare loro un danno grave e irreparabile. 138 Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA], tale valutazione non può essere fondata in misura giuridicamente sufficiente sulla constatazione del vicepresidente del Tribunale secondo cui il rischio che i ricorrenti siano consegnati alle autorità spagnole non era dimostrato con un sufficiente grado di probabilità. 139 In tali circostanze, dal momento che la motivazione esposta ai punti 42 e 43 dell’ordinanza impugnata non si riferisce al rischio che i ricorrenti siano arrestati in uno Stato membro diverso dalla Repubblica francese, si deve constatare che gli errori che viziano i punti 45 e 46 di detta ordinanza privano di una base sufficiente la valutazione del vicepresidente del Tribunale contenuta al punto 58 dell’ordinanza in parola. 140 Risulta quindi necessario stabilire se le sostituzioni della motivazione proposte rispettivamente dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] possano fondare il dispositivo dell’ordinanza impugnata.

Sulla domanda del [OSCURATO:PERSONA] di sostituzione della motivazione

[OSCURATO:PERSONA]

141 [OSCURATO:PERSONA], sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], propone alla Corte di procedere, nell’ipotesi in cui accolga i motivi dedotti dai ricorrenti, a una sostituzione della motivazione, dichiarando che il danno connesso al rischio di arresto da essi invocato non costituisce un danno grave e irreparabile. 142 Esso sostiene, a tale proposito, che l’approccio proposto dai ricorrenti ignorerebbe il carattere eccezionale dei provvedimenti provvisori e consentirebbe di stabilire sistematicamente che la condizione dell’urgenza è soddisfatta nel caso in cui venga revocata l’immunità di un membro del [OSCURATO:PERSONA] che rifiuti di cooperare con le autorità nazionali. 143 Inoltre, dal momento che l’immunità parlamentare ha lo scopo di evitare qualsiasi ostacolo al buon funzionamento del [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare che le decisioni controverse rischiavano di intralciare l’adempimento dei suoi compiti e che il buon funzionamento del [OSCURATO:PERSONA] ostava a qualsiasi ostacolo all’esercizio del loro mandato.

Orbene, essi non avrebbero in alcun modo dimostrato che i provvedimenti coercitivi che possono essere adottati da uno Stato membro nei confronti di un membro del [OSCURATO:PERSONA] pregiudicherebbero l’indipendenza e il buon funzionamento di tale istituzione. 144 I ricorrenti concludono per il rigetto della domanda di sostituzione della motivazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA].

Valutazione 145 Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la ricevibilità di una domanda di sostituzione della motivazione presuppone la sussistenza di un interesse ad agire, nel senso che tale domanda deve poter procurare, con il suo esito, un beneficio alla parte che l’ha proposta.

Ciò può verificarsi quando la domanda di sostituzione della motivazione costituisce una difesa avverso un motivo formulato dalla parte ricorrente (sentenza del 24 febbraio 2022, Bernis e a./CRU, C‑364/20 P , non pubblicata, EU:C:2022:115 , punto 37 e ivi giurisprudenza citata). 146 Come è stato ricordato al punto 75 della presente ordinanza, spetta alla parte che chiede il provvedimento provvisorio fornire la prova che essa non può attendere l’esito del procedimento di merito senza subire un danno grave e irreparabile. 147 Pertanto, sebbene il vicepresidente del Tribunale abbia considerato erroneamente che l’arresto dei ricorrenti non era prevedibile con un sufficiente grado di probabilità, la valutazione secondo cui la condizione relativa all’urgenza non era soddisfatta dovrebbe tuttavia essere confermata se tale arresto non era idoneo a causare ai ricorrenti un danno grave e irreparabile. 148 La domanda di sostituzione della motivazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] deve quindi essere considerata ricevibile. 149 Come ha rilevato a giusto titolo detta istituzione, l’immunità dei membri del [OSCURATO:PERSONA] è concessa esclusivamente nell’interesse dell’Unione.

Tale immunità ha più precisamente lo scopo di evitare qualsiasi ostacolo al buon funzionamento dell’istituzione in parola e quindi alle sue competenze.

Di conseguenza, un membro del [OSCURATO:PERSONA], di fronte a una decisione di revoca della sua immunità, può utilmente invocare, in quanto danno grave e irreparabile che gli verrebbe causato direttamente da tale decisione, il pregiudizio che quest’ultima recherebbe non solo al suo diritto di esercitare liberamente il proprio mandato, ma anche al buon funzionamento del [OSCURATO:PERSONA] [v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 29 marzo 2012, Golnisch/[OSCURATO:PERSONA], C‑569/11 P(R) , non pubblicata, EU:C:2012:199 , punto 29 ]. 150 Il rischio che si verifichi un danno grave e irreparabile ha quindi potuto essere escluso in una situazione nella quale la revoca dell’immunità di un membro del [OSCURATO:PERSONA] era intervenuta in una fase precoce del procedimento penale avviato nei suoi confronti, senza che fosse dimostrato che lo svolgimento attuale o atteso di detto procedimento potesse ostacolare concretamente l’esercizio delle funzioni di tale membro del [OSCURATO:PERSONA], quale la sua partecipazione a sessioni, a viaggi parlamentari o alla redazione di relazioni, e che gli interessi legati al buon funzionamento del [OSCURATO:PERSONA] ostavano a qualsiasi ostacolo all’esercizio del mandato di tale membro [v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 29 marzo 2012, Golnisch/[OSCURATO:PERSONA], C‑569/11 P(R) , non pubblicata, EU:C:2012:199 , punto 30 ]. 151 Tale soluzione non può essere trasposta ad una situazione nella quale il procedimento penale che ha giustificato la revoca dell’immunità parlamentare abbia già condotto all’emissione, nei confronti dei membri del [OSCURATO:PERSONA] interessati, di mandati d’arresto europei e di segnalazioni relative a persone ricercate per l’arresto in vista della consegna. 152 Infatti, i provvedimenti così adottati, in caso di revoca dell’immunità parlamentare, possono comportare, in applicazione della decisione quadro 2002/584 e della decisione 2007/533, l’arresto dei membri del [OSCURATO:PERSONA] interessati e il loro mantenimento in custodia, eventualmente per varie settimane, in attesa dell’adozione di una decisione sulla consegna. 153 Siffatta privazione della libertà, che può inoltre ripetersi a più riprese e intervenire in vari [OSCURATO:PERSONA] membri, può ostacolare la possibilità, per i membri del [OSCURATO:PERSONA] interessati, di svolgere le attività inerenti all’esercizio del loro mandato, quali la partecipazione a viaggi parlamentari o l’effettuazione degli spostamenti necessari nell’ambito della redazione di relazioni e, pertanto, pregiudicare il buon funzionamento del [OSCURATO:PERSONA].

Tenuto conto della natura delle attività dei deputati europei e del fatto che essi devono svolgere tali attività in tutta l’Unione, l’esistenza di un ostacolo siffatto all’esercizio del mandato di membro del [OSCURATO:PERSONA] deve essere constatata senza esigere che la persona che la invoca fornisca elementi precisi sulle attività concrete che potrebbe dover effettuare in [OSCURATO:PERSONA] membri diversi da quelli nei quali si svolgono le sessioni parlamentari. 154 Occorre aggiungere che, poiché i membri del [OSCURATO:PERSONA] interessati, qualora non si procedesse alla sospensione dell’esecuzione delle decisioni di revocare la loro immunità in un caso del genere, si troverebbero nell’impossibilità di continuare pienamente ad esercitare la loro funzione di deputato europeo fino al termine del loro mandato, il danno così subito presenterebbe un carattere irreparabile (v., per analogia, ordinanza del presidente della Corte del 31 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑208/03 P‑R , EU:C:2003:424 , punto 102 ). 155 Pertanto, si deve ritenere che l’arresto di un membro del [OSCURATO:PERSONA] e il suo mantenimento in custodia, eventualmente per varie settimane, in attesa dell’adozione di una decisione sulla sua consegna, siano idonei ad arrecagli un danno grave e irreparabile. 156 Alla luce di quanto precede, occorre respingere la domanda di sostituzione della motivazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA].

Sulla domanda del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di sostituzione della motivazione

[OSCURATO:PERSONA]

157 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il punto 43 dell’ordinanza impugnata è viziato da un errore di diritto per quanto riguarda la portata delle decisioni controverse e propone quindi alla Corte di procedere a una sostituzione della motivazione eliminando tale punto

43. 158 In via principale, esso addebita al vicepresidente del Tribunale di avere ecceduto la funzione del giudice del procedimento sommario adottando un’interpretazione delle decisioni controverse che equivale, in sostanza, a statuire su uno dei motivi dedotti dai ricorrenti nell’ambito del loro ricorso di annullamento. 159 In subordine, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le decisioni controverse hanno revocato l’immunità dei ricorrenti nella sua integralità e che non si può ritenere che essi possano ancora far valere una presunta «immunità di tragitto», che non sarebbe prevista in alcun modo dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione. 160 Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] considera che è necessario modificare la prima frase del punto 52 dell’ordinanza impugnata, in quanto tale frase contiene un’interpretazione errata della sua memoria di intervento presentata in primo grado. 161 I ricorrenti concludono per il rigetto della domanda di sostituzione della motivazione presentata dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

Valutazione 162 Come si è ricordato al punto 145 della presente ordinanza, una domanda di sostituzione della motivazione è ricevibile solo se può procurare, con il suo esito, un beneficio alla parte che l’ha proposta. 163 Nel caso di specie, la domanda di sostituzione della motivazione presentata dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è intesa ad ottenere l’eliminazione del punto 43 dell’ordinanza impugnata e la modifica della prima frase del punto 52 di tale ordinanza. 164 In primo luogo, al punto 43 di detta ordinanza, il vicepresidente del Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che le decisioni controverse non avevano revocato l’immunità conferita dall’articolo 9, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione.

Egli ne ha dedotto che i ricorrenti non potevano far valere un presunto rischio di essere arrestati in occasione di uno spostamento per partecipare ad una sessione parlamentare a Strasburgo o tornare dalla stessa. 165 L’eventuale sostituzione della motivazione esposta in tal modo dal vicepresidente del Tribunale non potrebbe procurare un beneficio al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del presente procedimento 166 Infatti, considerare, come suggerito dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che le decisioni controverse abbiano revocato l’immunità parlamentare dei ricorrenti nella sua integralità, o quanto meno non escludere che esse abbiano tale effetto, indurrebbe a constatare che l’arresto dei ricorrenti è parimenti probabile nel territorio della Repubblica francese e che il danno che i medesimi possono invocare è ulteriormente aggravato dal fatto che le decisioni controverse possono costituire un ostacolo alla loro partecipazione alle sessioni parlamentari. 167 Per contro, la sostituzione della motivazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe idonea a sanare gli errori commessi dal Tribunale ai punti 44 e 45 dell’ordinanza impugnata. 168 In secondo luogo, per quanto riguarda la modifica della motivazione esposta nella prima frase del punto 52 dell’ordinanza impugnata, è giocoforza constatare che nemmeno essa potrebbe procurare un beneficio al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 169 Infatti, tale modifica consentirebbe solo di correggere un errore materiale che il vicepresidente del Tribunale avrebbe commesso nell’interpretazione delle memorie del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ma non influirebbe sulla constatazione dei fatti operata nell’ordinanza impugnata né sulla loro qualificazione. 170 Ne consegue che occorre respingere in quanto irricevibile la domanda di sostituzione della motivazione presentata dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, annullare integralmente l’ordinanza impugnata, senza che occorra esaminare la quarta e la quinta parte del secondo motivo.

Sull’impugnazione incidentale 171 Poiché l’ordinanza impugnata è stata annullata integralmente, l’impugnazione incidentale è divenuta priva di oggetto e non vi è quindi più luogo a statuire su di essa (v., per analogia, sentenza del 25 gennaio 2022, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] e a., C‑638/19 P , EU:C:2022:50 , punto 148 e giurisprudenza ivi citata).

Sulla domanda di provvedimenti provvisori presentata dinanzi al Tribunale 172 Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte, quando annulla la decisione del Tribunale, può statuire essa stessa definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.

Tale disposizione si applica anche alle impugnazioni proposte a norma dell’articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea [v., in tal senso, ordinanza della vicepresidente della Corte del 10 settembre 2020, Consiglio/Sharpston, C‑424/20 P(R) , non pubblicata, EU:C:2020:705 , punto 31 e giurisprudenza ivi citata]. 173 Nel caso di specie, la Corte dispone degli elementi necessari per statuire definitivamente sulla domanda di provvedimenti provvisori presentata dai ricorrenti. 174 Infatti, dal momento che le parti hanno potuto prendere pienamente posizione, durante il procedimento in primo grado, sulle tre condizioni alle quali è subordinata la concessione dei provvedimenti provvisori, la circostanza che il vicepresidente del Tribunale abbia esaminato solo una di tali condizioni non osta a che la Corte statuisca essa stessa definitivamente sulla domanda di provvedimenti provvisori. 175 A tal fine, si deve ricordare che l’articolo 156, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale stabilisce che le domande di provvedimenti provvisori devono specificare l’oggetto della controversia, i motivi di urgenza, nonché gli argomenti in fatto e in diritto che giustifichino prima facie la concessione del provvedimento provvisorio richiesto.

Così, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la sospensione dell’esecuzione e gli altri provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario se risulta che la loro concessione è giustificata prima facie in fatto e in diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti, vale a dire che è necessario, per evitare un danno grave ed irreparabile agli interessi del richiedente, che siano adottati e producano i loro effetti già prima della decisione sul ricorso nel merito.

Tali condizioni sono cumulative, di modo che le domande di provvedimenti provvisori devono essere respinte qualora una di dette condizioni non sia soddisfatta.

Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco [ordinanza della vicepresidente della Corte del 16 luglio 2021, Symrise/ECHA, C‑282/21 P(R) , non pubblicata, EU:C:2021:631 , punto 26 ].

Sulla ricevibilità del ricorso principale

[OSCURATO:PERSONA]

176 [OSCURATO:PERSONA] esprime «seri dubbi» sulla ricevibilità del ricorso principale.

Da un lato, ciascuno dei tre ricorrenti sarebbe legittimato a chiedere l’annullamento solo della decisione che lo riguarda e non di quelle relative agli altri ricorrenti.

Dall’altro, i ricorrenti non preciserebbero in quale misura ciascuno dei motivi da loro dedotti si applichi a ciascuna delle decisioni controverse.

Valutazione 177 Si deve ricordare che la questione della ricevibilità del ricorso principale non dev’essere esaminata nell’ambito del procedimento sommario, se non si vuole pregiudicare il merito della causa.

Tuttavia, quando venga dedotta l’irricevibilità manifesta del ricorso, spetta al giudice dell’urgenza accertare la sussistenza di determinati elementi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità del ricorso (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 26 giugno 2003, Belgio e Forum 187/Commissione, C‑182/03 R e C‑217/03 R , EU:C:2003:385 , punto 98 ). 178 Nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a manifestare «seri dubbi» sulla ricevibilità del ricorso principale, relativi essenzialmente al fatto che nessuno dei ricorrenti è legittimato ad agire contro le decisioni che riguardano gli altri ricorrenti e alla presentazione di alcuni dei motivi del ricorso di annullamento. 179 Risulta quindi che il [OSCURATO:PERSONA] non ha sostenuto che il ricorso principale sarebbe manifestamente irricevibile né ha fornito elementi che consentano, nell’ambito dell’esame sommario della ricevibilità di tale ricorso rientrante nella competenza del giudice del procedimento sommario, di ritenere che detto ricorso sia probabilmente irricevibile nel suo insieme. 180 Ne consegue che la domanda di provvedimenti provvisori non può essere respinta in ragione dell’irricevibilità del ricorso principale.

Sul fumus boni iuris

[OSCURATO:PERSONA]

181 Al fine di dimostrare il fumus boni iuris, i ricorrenti deducono otto motivi presentati a sostegno del ricorso principale. 182 Nella loro argomentazione relativa al terzo di tali motivi, che occorre esaminare in primo luogo, i ricorrenti sostengono in particolare che la procedura seguita per adottare le decisioni controverse ha violato il principio di imparzialità derivante dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, letto in combinato disposto con l’articolo 39, paragrafo 2, della stessa. 183 Il punto 8 della comunicazione ai membri della commissione giuridica del [OSCURATO:PERSONA], del 19 novembre 2019, che stabilisce i principi applicabili alle domande di revoca dell’immunità, prevede che la funzione di relatore sia oggetto di una rotazione in modo paritario tra i gruppi politici, ma esclude che il relatore possa appartenere allo stesso gruppo politico o essere eletto nello stesso Stato membro del deputato della cui immunità si tratti. 184 Orbene, il relatore delle decisioni controverse sarebbe stato membro dello stesso gruppo politico del partito politico VOX, il quale eserciterebbe l’actio popularis nei procedimenti penali a carico dei ricorrenti.

Egli avrebbe inoltre presieduto una riunione di tale partito politico durante la quale avrebbe sostenuto lo slogan «[OSCURATO:PERSONA] in carcere». 185 Inoltre, il presidente della commissione JURI e il partito politico cui egli appartiene avrebbero mostrato una feroce ostilità nei confronti dei ricorrenti e avrebbero messo in atto una strategia volta ad impedire agli stessi di far parte del [OSCURATO:PERSONA] dopo la loro elezione. 186 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la procedura relativa alla revoca dell’immunità di un membro di tale istituzione riveste carattere politico e non può quindi essere disciplinata dalle stesse norme che regolano un procedimento disciplinare o giudiziario.

Di conseguenza, il fatto che il relatore e il presidente della commissione JURI appartengano a un gruppo politico diverso da quello del deputato di cui trattasi non costituirebbe di per sé una violazione del principio di imparzialità. 187 Per gli stessi motivi, sarebbe irrilevante la circostanza che il relatore e il presidente della commissione JURI abbiano asseritamente reso dichiarazioni politiche che divergono dal programma politico sostenuto dai ricorrenti.

Inoltre, le allegazioni di questi ultimi a tale riguardo non sarebbero sostenute da elementi tangibili.

Valutazione 188 Da una costante giurisprudenza della Corte risulta che la condizione del fumus boni iuris è soddisfatta se almeno uno dei motivi dedotti dalla parte che richiede i provvedimenti provvisori a sostegno del ricorso di merito appare, prima facie, non privo di serio fondamento.

Ciò vale in particolare quando uno di tali motivi riveli l’esistenza di questioni giuridiche complesse la cui soluzione non sia evidente e necessiti dunque di un esame approfondito, che non può essere effettuato dal giudice del procedimento sommario, bensì deve costituire oggetto della causa di merito, oppure quando il contraddittorio fra le parti riveli l’esistenza di una controversia giuridica importante la cui soluzione non sia evidente (ordinanza del 17 dicembre 2018, Commissione/Polonia, C‑619/18 R , EU:C:2018:1021 , punto 30 e giurisprudenza citata). 189 Le parti dissentono, in primo luogo, sull’applicabilità stessa del principio di imparzialità al relatore e al presidente della commissione JURI nell’ambito di una procedura relativa a una domanda di revoca dell’immunità di un membro del [OSCURATO:PERSONA]. 190 A tale proposito, occorre rilevare che tale questione giuridica non è ancora stata risolta dalla Corte. 191 Inoltre, tenuto conto del carattere eminentemente politico delle procedure parlamentari, non si può ritenere che l’applicazione a una tale procedura di tutti i requisiti procedurali che disciplinano, in generale, i procedimenti amministrativi si imponga, prima facie, con evidenza. 192 Tuttavia, atteso che la decisione di revocare l’immunità di un membro del [OSCURATO:PERSONA] priva tale membro di un elemento essenziale dello status di deputato europeo, di cui i membri di detta istituzione godono in egual misura per tutta la durata delle sessioni di una legislatura (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑502/19 , EU:C:2019:1115 , punto 78 ), la procedura che può sfociare nell’adozione di una decisione siffatta deve necessariamente fornire al deputato europeo di cui trattasi sufficienti garanzie individuali. 193 Inoltre, l’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali enuncia che ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, senza operare alcuna distinzione tra le istituzioni in questione o in funzione del procedimento nel cui ambito sono trattate tali questioni. 194 Se pure è stata esclusa l’applicazione di tale disposizione a una procedura relativa alla vacanza di un seggio al [OSCURATO:PERSONA] dovuta alla decadenza dal mandato di un membro di detta istituzione, siffatta soluzione era fondata non già sulla natura politica della menzionata procedura, bensì sulla totale assenza di discrezionalità del [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della stessa [ordinanza della vicepresidente della Corte dell’8 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑201/20 P(R) , non pubblicata, EU:C:2020:818 , punti 93 e 94 ]. 195 Orbene, dal momento che né il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione né il regolamento interno del [OSCURATO:PERSONA] stabiliscono con precisione in quali casi debba essere revocata l’immunità di un membro di detta istituzione, il [OSCURATO:PERSONA] dispone a priori di un ampio potere discrezionale quando si pronuncia su una domanda di revoca dell’immunità di uno di tali membri. 196 Il principio enunciato al punto 8 della comunicazione ai membri della commissione giuridica del [OSCURATO:PERSONA], menzionata al punto 183 della presente ordinanza, secondo cui il relatore non deve appartenere allo stesso gruppo politico né essere stato eletto nello stesso Stato membro del deputato della cui immunità si tratti, tende peraltro a confermare che le prassi del [OSCURATO:PERSONA] sono intese proprio a garantire quanto meno un certo grado di imparzialità del relatore. 197 Alla luce di tali elementi, si deve ritenere che l’applicabilità del principio di imparzialità al relatore e al presidente della commissione JURI nell’ambito di una procedura relativa a una domanda di revoca dell’immunità di un membro del [OSCURATO:PERSONA] costituisce una questione sulla quale esiste una controversia giuridica importante la cui soluzione non è evidente. 198 In secondo luogo, nell’ipotesi in cui fosse accertata tale applicabilità, l’esame del terzo motivo del ricorso principale implicherebbe che si stabilisca se gli elementi addotti dai ricorrenti siano sufficienti a dimostrare una violazione del principio di imparzialità. 199 Conformemente a tale principio, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione sono tenuti a rispettare il requisito di imparzialità, sotto i due profili in cui esso si articola, ossia, da un lato, il profilo soggettivo, secondo cui nessuno dei membri dell’istituzione interessata deve manifestare opinioni preconcette o pregiudizi personali e, dall’altro, il profilo oggettivo, in conformità al quale tale istituzione è tenuta ad offrire garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio in merito a un eventuale pregiudizio (v., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 2021, Dalli/Commissione, C‑615/19 P , EU:C:2021:133 , punto 112 e giurisprudenza ivi citata). 200 Nel caso di specie, i comportamenti del relatore e del presidente della commissione JURI ai quali fanno riferimento i ricorrenti sono idonei, prima facie, a manifestare un’opinione preconcetta o un pregiudizio personale ad essi sfavorevole. 201 Tuttavia, spetterà al giudice di merito valutare se sia dimostrata la realtà di tali comportamenti, dato che il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che i documenti prodotti dai ricorrenti non la dimostrano, senza tuttavia negare che detti comportamenti siano esistiti. 202 Inoltre, è pacifico che il partito politico VOX si trovi in una situazione del tutto particolare, in quanto svolge direttamente un ruolo nel procedimento penale avviato contro i ricorrenti e partecipa direttamente, per tale motivo, al procedimento pregiudiziale nella causa C‑158/21. 203 Analogamente, come indicato negli allegati della domanda di provvedimenti provvisori, dall’ordinanza del 19 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑32/20 , non pubblicata, EU:T:2020:552 ), risulta che alcuni membri del [OSCURATO:PERSONA] appartenenti a detto partito hanno proposto dinanzi al Tribunale un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della presa d’atto, da parte del [OSCURATO:PERSONA], dell’elezione a deputati di due dei ricorrenti. 204 In tali circostanze, non si può escludere, a seguito dell’esame sommario che spetta al giudice dell’urgenza, che l’appartenenza del relatore a un gruppo politico di cui fanno parte i deputati europei del partito politico VOX possa far sorgere un dubbio legittimo riguardo a un eventuale pregiudizio sfavorevole ai ricorrenti. 205 Di conseguenza, senza pronunciarsi in questa fase sulla fondatezza del terzo motivo, il che rientra nella competenza esclusiva del giudice di merito, non si può ritenere che esso sia privo di carattere serio. 206 Dal momento che tale motivo, qualora fosse accolto dal giudice di merito, potrebbe comportare l’annullamento delle decisioni controverse, si deve ritenere che la condizione relativa al fumus boni iuris sia soddisfatta.

[OSCURATO:PERSONA]

207 Al fine di dimostrare che la condizione relativa all’urgenza è soddisfatta, i ricorrenti sostengono che il loro probabile arresto, seguito, eventualmente, dalla consegna alle autorità spagnole, causerebbe loro un danno grave e irreparabile, ledendo il loro diritto di esercitare la propria funzione di deputato europeo. 208 La combinazione tra le decisioni controverse, da un lato, e i mandati d’arresto europei nonché le segnalazioni al [OSCURATO:PERSONA] emessi nei loro confronti, dall’altro, esporrebbe i ricorrenti a un forte rischio di arresto e di consegna alle autorità spagnole in ragione degli obblighi che detti mandati d’arresto europeo e dette segnalazioni impongono alle autorità di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Tale rischio potrebbe concretizzarsi in occasione di uno spostamento a Strasburgo per partecipare alle sessioni parlamentari, ma anche in occasione delle numerose attività che i ricorrenti sarebbero chiamati a svolgere in tutta l’Unione in qualità di deputati europei. 209 Se il sig. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] ha potuto, in passato, recarsi in vari [OSCURATO:PERSONA] membri senza essere arrestato, tale situazione si spiegherebbe con il fatto che egli non era oggetto di un mandato d’arresto europeo tra l’ottobre 2017 e la sua elezione al [OSCURATO:PERSONA] europeo.

Egli si sarebbe recato in uno Stato membro diverso dal Belgio mentre era oggetto di un mandato d’arresto europeo solo a marzo 2018, il che spiegherebbe perché in tale occasione sia stato fermato dalle autorità tedesche. 210 Dovrebbe inoltre essere respinto l’argomento dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’esecuzione dei mandati d’arresto europei è sospesa in ragione della presentazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), di una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte.

Infatti, tale sospensione non risulterebbe dalla giurisprudenza della Corte e le autorità spagnole avrebbero deciso di mantenere le segnalazioni al [OSCURATO:PERSONA], il che dimostrerebbe che esse intendono ancora ottenere l’esecuzione dei mandati d’arresto europei emessi nei confronti dei ricorrenti. 211 I ricorrenti affermano infine che l’eventuale annullamento delle decisioni controverse interverrebbe troppo tardi per proteggerli contro il rischio da essi invocato e non sarebbe quindi sufficiente a consentire loro di esercitare il proprio mandato di deputato europeo. 212 [OSCURATO:PERSONA] afferma, in primo luogo, che le decisioni controverse non costituiscono la causa determinante del danno asserito dai ricorrenti.

Quest’ultimo deriverebbe dalle decisioni adottate dalle autorità spagnole, mentre le decisioni controverse si limiterebbero a rimuovere alcuni ostacoli procedurali all’esecuzione di tali decisioni. 213 In secondo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la situazione in Belgio presenta una rilevanza particolare, in quanto, da un lato, almeno due dei ricorrenti sembrano risiedervi e, dall’altro, parte del lavoro dei deputati europei viene svolta in tale Stato.

Orbene, le autorità giudiziarie belghe avrebbero costantemente rifiutato l’esecuzione definitiva dei mandati d’arresto europei emessi nei confronti dei ricorrenti, anche prima che essi godessero di un’immunità parlamentare, e nei confronti di altre persone ricercate per fatti connessi.

Sarebbe molto improbabile che tali autorità giudiziarie modifichino la loro posizione in attesa della decisione della Corte nella causa C‑158/21. 214 In terzo luogo, poiché le decisioni controverse non produrrebbero effetti in [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti non dimostrerebbero di rischiare effettivamente di essere arrestati e consegnati alle autorità spagnole da [OSCURATO:PERSONA] membri diversi dal [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, sebbene viaggino regolarmente all’interno dell’Unione.

Non sarebbe dimostrato neppure il nesso tra eventuali spostamenti verso [OSCURATO:PERSONA] membri diversi dal [OSCURATO:PERSONA] del Belgio e la loro funzione di deputato europeo.

In particolare, dal momento che l’immunità di cui all’articolo 9, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione non è stata revocata, essi potrebbero liberamente recarsi a Strasburgo per partecipare alle sessioni parlamentari. 215 In quarto luogo, il regolare svolgimento di un procedimento giurisdizionale in uno Stato membro non può comunque costituire una forma di danno grave e irreparabile. 216 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] deduce che le decisioni controverse non costituiscono la causa determinante del danno asserito dai ricorrenti.

Inoltre, dal momento che i ricorrenti risiedono in Belgio e devono recarsi a Bruxelles (Belgio) e a Strasburgo per esercitare il loro mandato, non risulterebbe che l’esercizio del loro mandato di deputato europeo possa essere ostacolato da un’eventuale detenzione in [OSCURATO:PERSONA]. 217 Inoltre, nessuno Stato membro sembra avere avviato una procedura per eseguire i mandati d’arresto europei emessi nei confronti dei ricorrenti.

Sarebbe altamente improbabile che uno Stato membro proceda all’esecuzione di tali mandati d’arresto europei mentre è pendente il procedimento giurisdizionale nella causa C‑158/21.

La presentazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE comporterebbe, infatti, la sospensione del procedimento nazionale, compreso il procedimento volto a statuire su detti mandati d’arresto europei.

Valutazione 218 Come si è ricordato al punto 75 della presente ordinanza, l’urgenza deve essere valutata rispetto alla necessità di statuire provvisoriamente al fine di evitare che venga causato un danno grave e irreparabile alla parte che chiede la tutela provvisoria.

Spetta a quest’ultima parte fornire la prova che essa non può attendere l’esito del procedimento di merito senza subire un danno di tale natura.

Se è vero che, per stabilire la sussistenza di detto danno, non è necessario esigere che il verificarsi e l’imminenza dello stesso siano dimostrati con assoluta certezza, e anche se basta che quest’ultimo sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità, ciò non toglie che la parte che chiede un provvedimento provvisorio resta tenuta a dimostrare i fatti sui quali sarebbe basata la prospettiva di tale danno. 219 Nel caso di specie, è pacifico che su ciascuno dei ricorrenti gravi un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie spagnole e che essi siano oggetto di segnalazioni relative a persone ricercate per l’arresto in vista della consegna. 220 Dai punti da 88 a 92 della presente ordinanza risulta che l’emissione di un mandato d’arresto europeo da parte di un’autorità giudiziaria di uno Stato membro impone in particolare agli altri [OSCURATO:PERSONA] membri di procedere all’arresto della persona ricercata e di statuire sul suo mantenimento in custodia in attesa dell’intervento di una decisione sulla consegna. 221 Analogamente, dai punti da 121 a 125 della presente ordinanza risulta che l’esistenza, nel [OSCURATO:PERSONA], di una segnalazione relativa a persone ricercate per l’arresto in vista della consegna comporta in linea di principio, di per sé, l’obbligo di procedere all’arresto delle persone alle quali si riferiscono tali segnalazioni, salvo che queste ultime siano oggetto dell’apposizione di un indicatore di validità. 222 Inoltre, un mandato d’arresto europeo comporta non solo l’obbligo di arrestare la persona ricercata, ma altresì quello di consegnare tale persona all’autorità giudiziaria emittente. 223 Da una costante giurisprudenza della Corte discende che la decisione quadro 2002/584 è diretta, mediante l’istituzione di un sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri [sentenza del 29 aprile 2021, X (Mandato d’arresto europeo – Ne bis in idem),

C‑665/20 PPU

, EU:C:2021:339 , punto 37 e giurisprudenza ivi citata]. 224 Nel settore disciplinato dalla decisione quadro 2002/584, il principio di riconoscimento reciproco, che costituisce, come risulta in particolare dal considerando 6 della stessa, il «fondamento» della cooperazione giudiziaria in materia penale, trova espressione all’articolo 1, paragrafo 2, di tale decisione quadro, che sancisce la regola secondo cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a dare esecuzione a ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della detta decisione quadro [sentenza del 29 aprile 2021, X (Mandato d’arresto europeo – Ne bis in idem),

C‑665/20 PPU

, EU:C:2021:339 , punto 38 e giurisprudenza ivi citata]. 225 Ne consegue che le autorità giudiziarie dell’esecuzione possono, in via di principio, rifiutare di eseguire un siffatto mandato solo per i motivi di non esecuzione tassativamente elencati dalla decisione quadro 2002/584 e possono subordinare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo esclusivamente a una delle condizioni tassativamente previste all’articolo 5 di tale decisione quadro.

Di conseguenza, mentre l’esecuzione del mandato d’arresto europeo costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione è concepito come un’eccezione che deve essere oggetto di interpretazione restrittiva [sentenza del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente), C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU , EU:C:2020:1033 , punto 37 e giurisprudenza ivi citata]. 226 Né il [OSCURATO:PERSONA] né il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostengono che l’esecuzione dei mandati d’arresto europei di cui trattasi dovrebbe essere rifiutata in applicazione dei motivi di non esecuzione elencati dalla decisione quadro 2002/584 o che le segnalazioni al [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state oggetto dell’apposizione di indicatori di validità. 227 Non è stato nemmeno affermato né, a fortiori, dimostrato che la decisione quadro 2002/584 e la decisione 2007/533 non siano, in generale, applicate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri. 228 Sebbene il [OSCURATO:PERSONA] sostenga tuttavia che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dimostrano una manifesta reticenza a dare seguito ai mandati d’arresto europei emessi nei confronti dei ricorrenti, basandosi sulla circostanza che il sig. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe recato in vari [OSCURATO:PERSONA] membri senza essere arrestato pur non godendo di un’immunità parlamentare, si deve constatare che tale affermazione non è suffragata da alcun elemento di prova ed è formalmente contestata dai ricorrenti. 229 Analogamente, il fatto che le autorità belghe non abbiano consegnato i ricorrenti alle autorità spagnole non consente di escludere l’elevata probabilità che essi siano arrestati, per le ragioni indicate al punto 131 della presente ordinanza. 230 Deve parimenti essere respinto l’argomento dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il danno asserito dai ricorrenti non potrebbe verificarsi a motivo della sospensione dell’esecuzione dei mandati d’arresto europei emessi nei loro confronti, che conseguirebbe alla presentazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑158/21. 231 Dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea discende che il giudice nazionale che presenta alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale sospende il procedimento principale. 232 Tuttavia, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑158/21 risulta che tale domanda è diretta ad accertare se i mandati d’arresto europei emessi dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) nei confronti di varie persone ricercate, tra le quali figurano i ricorrenti, debbano essere mantenuti o ritirati e, per quanto riguarda più specificamente i ricorrenti, ad individuare le informazioni complementari che dovrebbero essere trasmesse alle autorità giudiziarie dell’esecuzione per agevolare la loro consegna. 233 Ne consegue che la decisione di sospendere il procedimento principale nella causa C‑158/21 implica che il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) non intende adottare una decisione, prima che intervenga la risposta della Corte alle questioni pregiudiziali sollevate, sul mantenimento o sul ritiro dei mandati d’arresto europei emessi nei confronti dei ricorrenti. 234 Per contro, in assenza di una decisione formale del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) a tale riguardo, non si può ritenere che esso abbia inteso rimettere in discussione i mandati d’arresto europei già emessi o sospenderne l’esecuzione.

Tale sospensione, peraltro non contemplata dalla decisione quadro 2002/584, non può derivare direttamente dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il quale non prevede affatto che l’esecuzione dei provvedimenti adottati dal giudice del rinvio nel procedimento principale prima che venga resa la decisione pregiudiziale sia necessariamente sospesa in attesa di tale decisione. 235 Pertanto, si deve constatare che i ricorrenti hanno dimostrato in misura giuridicamente sufficiente la prevedibilità, con un sufficiente grado di probabilità, del loro arresto e della loro consegna alle autorità spagnole nel caso in cui non venga sospesa l’esecuzione delle decisioni controverse. 236 Orbene, dalle considerazioni di cui ai punti da 149 a 155 della presente ordinanza risulta che un eventuale arresto dei ricorrenti in forza di un mandato d’arresto europeo o di una segnalazione relativa a persone ricercate per l’arresto in vista della consegna potrebbe causare loro un danno grave e irreparabile.

Lo stesso accadrebbe, a fortiori, con la consegna dei ricorrenti alle autorità spagnole, che potrebbe comportare una privazione duratura della libertà. 237 Occorre inoltre aggiungere che deve essere respinto l’argomento dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la condizione relativa all’urgenza non sarebbe soddisfatta per il motivo che le decisioni controverse non costituiscono la causa determinante del danno che i ricorrenti rischiano di subire. 238 È vero che, in caso di domanda di sospensione dell’esecuzione di un atto, la concessione del provvedimento provvisorio richiesto si giustifica soltanto se l’atto in questione costituisce la causa determinante del danno grave e irreparabile dedotto [ordinanza della vicepresidente della Corte del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] AAB e Belegging‑[OSCURATO:PERSONA]‑East/BCE, C‑114/20 P(R) , non pubblicata, EU:C:2020:1059 , punto 54 e giurisprudenza ivi citata]. 239 Da tale giurisprudenza discende che la sospensione dell’esecuzione di un atto non deve essere pronunciata quando il danno invocato tragga origine sostanzialmente da fattori indipendenti da tale atto e il contributo decisivo di quest’ultimo al verificarsi di detto danno non sia dimostrato.

In un caso del genere, la sospensione dell’esecuzione non può infatti essere considerata idonea a evitare che venga causato un danno grave e irreparabile alla parte che l’ha richiesta. 240 Nel caso di specie, l’immunità parlamentare di cui godevano i ricorrenti prima dell’adozione delle decisioni controverse costituiva un ostacolo dirimente al loro arresto e alla loro consegna in forza dei mandati d’arresto europei emessi nei loro confronti e delle segnalazioni al [OSCURATO:PERSONA].

Ne consegue che le decisioni controverse costituiscono una condizione indispensabile per il verificarsi del danno dedotto dai ricorrenti e che, ove l’esecuzione di dette decisioni venga sospesa, si potrà evitare che tale danno si verifichi. 241 Di conseguenza, si deve constatare che i ricorrenti hanno dimostrato che la condizione relativa all’urgenza era soddisfatta.

Sulla ponderazione degli interessi

[OSCURATO:PERSONA]

242 I ricorrenti sostengono che è nell’interesse generale, da un lato, che la composizione del [OSCURATO:PERSONA] rifletta la libera espressione delle scelte effettuate dai cittadini dell’Unione quanto alle persone dalle quali intendono essere rappresentate e, dall’altro, che i suoi membri possano esercitare le loro funzioni per tutta la durata del loro mandato.

Ne conseguirebbe che l’interesse generale e l’interesse dei ricorrenti, in particolare alla loro libertà individuale e alla loro libertà di circolazione, coincidono. 243 Inoltre, l’annullamento delle decisioni controverse non consentirebbe di ribaltare la situazione risultante dalla loro applicazione, dato che, in caso di consegna dei ricorrenti alle autorità spagnole, essi non sarebbero più protetti dall’immunità di cui all’articolo 9, primo comma, lettera b), del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione. 244 Oltre a ciò, la concessione del provvedimento provvisorio richiesto avrebbe solo l’effetto di ritardare la prosecuzione dell’esecuzione dei mandati d’arresto europei emessi nei confronti dei ricorrenti, che sarebbe già stata differita in ragione del ritiro intervenuto due volte dei mandati d’arresto europei emessi in precedenza nei loro confronti e del lungo periodo trascorso prima dell’emissione di nuovi mandati d’arresto europei. 245 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le immunità parlamentari non sono finalizzate a ritardare i procedimenti giurisdizionali nazionali o ad offrire ai deputati europei un mezzo per sottrarsi alla giustizia, bensì a garantire l’indipendenza del [OSCURATO:PERSONA]. 246 Ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, TUE, occorrerebbe prendere in considerazione gli interessi costituzionali del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

Poiché il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe pronunciato inequivocabilmente a favore della revoca dell’immunità dei ricorrenti, il procedimento penale avviato in tale Stato membro non interferirebbe con i diritti istituzionali del [OSCURATO:PERSONA]. 247 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] deduce che la concessione del provvedimento provvisorio richiesto rimetterebbe in discussione la ponderazione degli interessi effettuata dalla sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑502/19 , EU:C:2019:1115 ).

Infatti, dai punti da 91 a 94 di tale sentenza risulterebbe che il giudice nazionale competente può decidere di mantenere le misure di sicurezza già adottate e chiedere la revoca dell’immunità dei deputati europei interessati.

In tale contesto, una volta che il [OSCURATO:PERSONA] abbia accordato la revoca di tale immunità, la sospensione dell’esecuzione della sua decisione implicherebbe un sacrificio eccessivo dell’interesse della giustizia e del rispetto dello Stato di diritto, per fatti manifestamente precedenti e privi di nesso con l’elezione dei ricorrenti al [OSCURATO:PERSONA].

Valutazione 248 Risulta che, nella maggior parte dei procedimenti sommari, sia la concessione sia il diniego della sospensione dell’esecuzione di un atto possono produrre, in una certa misura, taluni effetti definitivi, e spetta al giudice del procedimento sommario, investito di una domanda di sospensione, porre a confronto i rischi collegati a ciascuna delle possibili soluzioni.

In concreto, ciò ha per conseguenza, in particolare, l’esame del punto se l’interesse del ricorrente che chiede i provvedimenti provvisori a ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato prevalga o meno sull’interesse rappresentato dall’immediata applicazione di quest’ultimo.

In occasione di detto esame va accertato se l’eventuale annullamento di tale atto consentirebbe di ribaltare la situazione verificatasi in caso di sua esecuzione immediata e, in senso contrario, in che misura la sospensione dell’esecuzione sia tale da ostacolare la realizzazione degli obiettivi perseguiti dal succitato atto nel caso in cui il ricorso di merito sia respinto [v., in tal senso, ordinanza del vicepresidente della Corte del 10 gennaio 2018, Commissione/RW, C‑442/17 P(R) , non pubblicata, EU:C:2018:6 , punto 60 , e ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia, C‑791/19 R , EU:C:2020:277 , punto 104 e giurisprudenza ivi citata]. 249 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’interesse connesso alla concessione dei provvedimenti provvisori richiesti, dall’esame della condizione relativa all’urgenza risulta che, se l’esecuzione delle decisioni controverse non fosse sospesa, i ricorrenti rischierebbero di non essere più in grado di esercitare in maniera effettiva la loro funzione di deputato europeo. 250 A tale proposito, si deve ricordare che, a termini dell’articolo 10, paragrafo 1, TUE, il funzionamento dell’Unione si fonda sul principio della democrazia rappresentativa, il quale concretizza il valore della democrazia citato all’articolo 2 TUE.

In applicazione di siffatto principio, l’articolo 14, paragrafo 3, TUE prevede che i membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni (sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑502/19 , EU:C:2019:1115 , punti 63 e 64 ). 251 In tale contesto, le immunità concesse, in egual misura, ai membri del [OSCURATO:PERSONA] per tutta la durata delle sessioni di una data legislatura sono intese in particolare a consentire loro di assolvere i compiti ad essi incombenti (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑502/19 , EU:C:2019:1115 , punti 76 e 78 ). 252 Tali immunità hanno inoltre l’obiettivo, conformemente al principio della democrazia rappresentativa, di assicurare che la composizione del [OSCURATO:PERSONA] rifletta in modo fedele e completo la libera espressione delle scelte operate dai cittadini dell’Unione, per mezzo del suffragio universale diretto, quanto alle persone da cui intendono essere rappresentati durante una determinata legislatura (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑502/19 , EU:C:2019:1115 , punti 82 e 83 ). 253 Ne consegue che la revoca dell’immunità di un membro del [OSCURATO:PERSONA] che intervenga in modo irregolare e porti all’arresto o alla detenzione dello stesso potrebbe pregiudicare il buon funzionamento della democrazia rappresentativa nell’Unione. 254 La circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] abbia ritenuto, con le decisioni controverse, che l’immunità dei ricorrenti potesse essere revocata non è idonea a dimostrare che l’immediata applicazione di dette decisioni non ostacolerebbe il buon funzionamento di tale istituzione, dato che, da un lato, lo scopo del ricorso principale è valutare la legittimità delle decisioni in questione e, dall’altro, il ricorso in parola si basa su almeno un motivo che, prima facie, non è privo di serio fondamento. 255 Per contro, non si deve prendere in considerazione, nella ponderazione degli interessi rilevanti, l’interesse connesso alla tutela della libertà individuale e della libertà di circolazione dei ricorrenti, dato che, come si è ricordato al punto 149 della presente ordinanza, un membro del [OSCURATO:PERSONA], di fronte a una decisione di revoca della sua immunità, può invocare utilmente soltanto il pregiudizio che tale decisione recherebbe non solo al suo diritto di esercitare liberamente il proprio mandato, ma anche al buon funzionamento del [OSCURATO:PERSONA]. 256 In secondo luogo, per quanto riguarda l’interesse connesso all’applicazione immediata delle decisioni controverse, si deve sottolineare che la sospensione dell’esecuzione di tali decisioni può ostacolare lo svolgimento dei procedimenti giurisdizionali istruiti dalle autorità spagnole contro i ricorrenti, impedendo che essi siano consegnati a dette autorità. 257 Contrariamente a quanto sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA], detta applicazione immediata non è tuttavia imposta dalla finalità di rispettare l’articolo 4, paragrafo 2, TUE, in quanto l’immunità parlamentare non rimette affatto in discussione la facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di istruire procedimenti penali nell’ambito definito dal loro ordinamento giuridico, ma si limita ad assicurare un equilibrio fra tale facoltà e il principio della democrazia rappresentativa di cui all’articolo 10, paragrafo 1, TUE. 258 Per quanto concerne, in terzo luogo, la situazione che risulterà dall’esame del ricorso principale, occorre rilevare che l’eventuale annullamento delle decisioni controverse non sarebbe idoneo a ribaltare la situazione determinata dalla loro esecuzione immediata, in quanto tale annullamento interverrebbe troppo tardi per evitare che sia impedito ai membri interessati del [OSCURATO:PERSONA] di esercitare pienamente la loro funzione per una parte sostanziale del loro mandato. 259 Inoltre, nell’ipotesi in cui i ricorrenti fossero consegnati alle autorità spagnole, il successivo ripristino della loro immunità derivante dall’articolo 9, primo comma, lettera b), del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione sarebbe privo di qualsiasi effetto concreto, in quanto i ricorrenti non ne godono nel territorio spagnolo. 260 All’opposto, nell’ipotesi in cui il ricorso principale fosse in definitiva respinto, dal fascicolo non emerge che il ritardo nello svolgimento del procedimento penale istruito contro i ricorrenti derivante dalla sospensione dell’esecuzione delle decisioni controverse potrebbe impedire che tale procedimento sia portato a termine. 261 Occorre inoltre sottolineare che detto procedimento è in corso dal 2017 e che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato l’affermazione dei ricorrenti secondo cui la sua durata è in parte dovuta al ritiro in due occasioni dei mandati d’arresto europei emessi in precedenza nei loro confronti e al lungo periodo trascorso prima dell’emissione di nuovi mandati d’arresto europei. 262 Inoltre, atteso che la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti implicherebbe solo il ripristino temporaneo dell’immunità parlamentare dei ricorrenti, essa comporterebbe in definitiva soltanto il mantenimento, per un periodo limitato, dello status quo che è esistito per vari anni (v., per analogia, ordinanza del vicepresidente della Corte del 2 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑162/15 P‑R , EU:C:2016:142 , punto 114 ). 263 Tenuto conto di tali elementi, la ponderazione degli interessi è favorevole alla concessione dei provvedimenti provvisori richiesti dai ricorrenti. 264 In tali circostanze, occorre sospendere l’esecuzione delle decisioni controverse.

Sulle spese 265 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, quest’ultima statuisce sulle spese. 266 Per quanto concerne le spese relative all’impugnazione, occorre rammentare che, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del suddetto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Orbene, se pure il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti soccombenti, i ricorrenti non ne hanno chiesto la condanna alle spese.

Pertanto, ciascuna delle parti si farà carico delle proprie spese relative all’impugnazione. 267 Per quel che riguarda le spese relative all’impugnazione incidentale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 142 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184 del medesimo regolamento, in caso di non luogo a statuire, la Corte decide liberamente sulle spese.

Nel caso di specie, atteso che il non luogo a statuire sull’impugnazione incidentale è dovuto all’annullamento dell’ordinanza impugnata a seguito dell’impugnazione proposta dai ricorrenti, occorre statuire che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese relative al procedimento di impugnazione incidentale. 268 Per quanto attiene alle spese relative al procedimento di primo grado, occorre statuire, da un lato, ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, che le spese del [OSCURATO:PERSONA] e dei ricorrenti sono riservate. 269 Dall’altro, in applicazione dell’articolo 140, paragrafo 1, del medesimo regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, le spese sostenute dagli [OSCURATO:PERSONA] membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico.

Di conseguenza, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in quanto parte interveniente in primo grado, si farà carico delle proprie spese relative al procedimento di primo grado.

Per questi motivi, il vicepresidente della Corte così provvede: 1) L’ordinanza del vicepresidente del Tribunale dell’Unione europea del 30 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑272/21 R , non pubblicata, EU:T:2021:497 ), è annullata. 2) È sospesa l’esecuzione delle decisioni P9_TA(2021)0059, P9_TA(2021)0060 e P9_TA(2021)0061 del [OSCURATO:PERSONA] europeo, del 9 marzo 2021, sulle domande di revoca dell’immunità del sig. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA], del sig. [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres e della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i Obiols. 3) I sigg. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i Obiols e il [OSCURATO:PERSONA] europeo si faranno carico delle proprie spese relative al procedimento di impugnazione. 4) Le spese dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres, della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i Obiols e del [OSCURATO:PERSONA] europeo relative al procedimento di primo grado sono riservate. 5) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese relative tanto al procedimento di primo grado quanto all’impugnazione.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese. ( i ) «Il punto 73 del presente testo è stato oggetto di una modifica di ordine linguistico, successivamente alla sua pubblicazione iniziale».

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CO0629 [OSCURATO:PERSONA] 24 maggio 2022 ( *1 ) ( i ) «Impugnazione – Procedimento sommario – Diritto delle istituzioni – Membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo – Privilegi e immunità – Revoca dell’immunità parlamentare di un membro del [OSCURATO:PERSONA] – Fumus boni iuris – Imparzialità del relatore in occasione dell’esame della domanda di revoca dell’immunità parlamentare – Urgenza – Mandato d’arresto europeo – Segnalazione relativa a persone ricercate per l’arresto in vista della consegna – Esercizio del mandato di membro del [OSCURATO:PERSONA] – Ponderazione degli interessi» Nella causa C‑629/21 P(R), avente ad oggetto l’impugnazione ai sensi dell’articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta l’11 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] , residente in [OSCURATO:PERSONA] (Belgio), [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres , residente in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] i Obiols , residente in [OSCURATO:PERSONA], rappresentati da P. Bekaert e S. Bekaert, advocaten, nonché da G. Boye e J. Costa i Rosselló, abogados, ricorrenti, procedimento in cui le altre parti sono: [OSCURATO:PERSONA] europeo , rappresentato da N. Lorenz, N. Görlitz e J.‑C. Puffer, in qualità di agenti, convenuto in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato da S. [OSCURATO:PERSONA] e A. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, interveniente in primo grado, [OSCURATO:PERSONA], sentito l’avvocato generale M. Szpunar, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con la loro impugnazione, il sig. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i Obiols chiedono l’annullamento dell’ordinanza del vicepresidente del Tribunale dell’Unione europea del 30 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑272/21 R, non pubblicata; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2021:497 ), con cui quest’ultimo ha annullato la loro domanda volta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione delle decisioni P9_TA(2021)0059, P9_TA(2021)0060 e P9_TA(2021)0061 del [OSCURATO:PERSONA] europeo, del 9 marzo 2021, relative alle domande di revoca della loro immunità (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni controverse»). 2 Con la sua impugnazione incidentale, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] chiede che sia rimossa la motivazione contenuta al punto 43 dell’ordinanza impugnata. Contesto normativo Decisione quadro 2002/584/GAI 3 Il considerando 6 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri ( GU 2002, L 190, pag. 1 ), è così redatto: «Il mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria». 4 L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, di tale decisione quadro è formulato come segue: «1.   Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà. 2.   [OSCURATO:PERSONA] membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro». 5 Gli articoli 3 e 4 della decisione quadro enunciano rispettivamente i motivi di non esecuzione obbligatoria e i motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo. 6 L’articolo 5 della medesima decisione quadro definisce le garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari. 7 L’articolo 11, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 così dispone: «Quando il ricercato è arrestato l’autorità giudiziaria dell’esecuzione competente lo informa, in conformità con il proprio diritto interno, del mandato d’arresto europeo e del suo contenuto, nonché della possibilità di acconsentire alla propria consegna all’autorità giudiziaria emittente». 8 L’articolo 12 di tale decisione quadro prevede quanto segue: «Quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia conformemente al diritto interno dello Stato membro dell’esecuzione. In qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione, a condizione che l’autorità competente di tale Stato membro adotti le misure ritenute necessarie ad evitare che il ricercato si dia alla fuga». 9 L’articolo 15, paragrafo 1, di detta decisione quadro precisa quanto segue: «L’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro». 10 L’articolo 17, paragrafi da 1 a 5, della medesima decisione quadro è formulato come segue: «1.   Un mandato d’arresto europeo deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza. 2.   Nei casi in cui il ricercato acconsente alla propria consegna, la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo dovrebbe essere presa entro 10 giorni dalla comunicazione del consenso. 3.   Negli altri casi, la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo dovrebbe essere presa entro 60 giorni dall’arresto del ricercato. 4.   In casi particolari, se il mandato d’arresto europeo non può essere eseguito entro i termini di cui ai paragrafi 2 o 3, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ne informa immediatamente l’autorità giudiziaria emittente e ne indica i motivi. In questi casi i termini possono essere prorogati di 30 giorni. 5.   Fintanto che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non prende una decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo, essa si accerterà che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva». Decisione 2007/533/GAI 11 L’articolo 24, paragrafo 1, della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione ([OSCURATO:PERSONA]) ( GU 2007, L 205, pag. 63 ), dispone quanto segue: «Qualora uno Stato membro reputi che dare applicazione ad una segnalazione inserita a norma degli articoli 26, 32 o 36 non sia compatibile con la legislazione nazionale, con i propri obblighi internazionali o con interessi nazionali essenziali, può esigere a posteriori che alla segnalazione sia apposto un indicatore di validità affinché non sia eseguita sul proprio territorio l’azione richiesta nella segnalazione. L’indicatore di validità è apposto dall’ufficio Sirene dello Stato membro che ha inserito la segnalazione». 12 L’articolo 25 di tale decisione così dispone: «1.   Ove si applichi la decisione quadro [2002/584], l’indicatore di validità che impedisca l’arresto è apposto a una segnalazione per l’arresto a fini di consegna solo se l’autorità giudiziaria competente in virtù della legislazione nazionale per l’esecuzione del mandato di arresto europeo ne ha rifiutato l’esecuzione per motivi di non esecuzione e se l’apposizione dell’indicatore di validità è stata richiesta. 2.   Tuttavia, su richiesta di un’autorità giudiziaria competente in virtù della legislazione nazionale, in base a un’istruzione generale o in un caso specifico, si può chiedere di apporre un indicatore di validità anche se risulta in modo evidente che l’esecuzione del mandato di arresto europeo dovrà essere rifiutata». 13 L’articolo 26, paragrafo 1, della decisione 2007/533 è formulato come segue: «I dati relativi alle persone ricercate per l’arresto a fini di consegna sulla scorta di un mandato d’arresto europeo, ovvero per l’arresto a fini di estradizione, sono inseriti su richiesta dell’autorità giudiziaria dello Stato membro della segnalazione». 14 L’articolo 27, paragrafo 1, di tale decisione enuncia quanto segue: «Nel caso di persone ricercate per l’arresto a fini di consegna sulla scorta di un mandato d’arresto europeo, lo Stato membro della segnalazione inserisce nel [OSCURATO:PERSONA] una copia del mandato d’arresto europeo originale». 15 L’articolo 30 di detta decisione è così redatto: «Se non è possibile procedere ad un arresto a causa di una decisione di rifiuto emessa da uno Stato membro richiesto secondo le procedure relative agli indicatori di validità di cui agli articoli 24 o 25 o, nel caso di una segnalazione per l’arresto a fini di estradizione, in quanto un’indagine non è ancora stata conclusa, lo Stato membro richiesto deve considerare la segnalazione come una segnalazione per comunicare il luogo di soggiorno della persona interessata». 16 L’articolo 31, paragrafo 1, della medesima decisione precisa quanto segue: «Una segnalazione inserita nel [OSCURATO:PERSONA] a norma dell’articolo 26 unitamente ai dati complementari di cui all’articolo 27 costituisce ed ha lo stesso effetto di un mandato d’arresto europeo emesso a norma della decisione quadro [2002/584], ove si applichi tale decisione quadro». Fatti 17 I fatti della controversia sono esposti ai punti da 1 a 20 dell’ordinanza impugnata. Ai fini del presente procedimento sommario, possono essere sintetizzati come segue. 18 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i Obiols erano, rispettivamente, presidente della Generalitat de Cataluña (Generalità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e membri del Gobierno autonómico de Cataluña (governo autonomo della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) al momento dell’adozione della Ley 19/2017 del [OSCURATO:PERSONA] de Cataluña, reguladora del referéndum de autodeterminación (legge 19/2017 del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], che disciplina il referendum sull’autodeterminazione), del 6 settembre 2017 (DOGC n. 7449A, del 6 settembre 2017, pag. 1), e della Ley 20/2017 del [OSCURATO:PERSONA] de Cataluña, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República (legge 20/2017 del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], sulla transizione giuridica e costitutiva della Repubblica), dell’8 settembre 2017 (DOGC n. 7451A, dell’8 settembre 2017, pag. 1), nonché dello svolgimento, il 1 o ottobre 2017, del referendum per l’autodeterminazione previsto dalla prima delle due leggi succitate, le cui disposizioni erano state, nel frattempo, sospese in forza di una decisione del [OSCURATO:PERSONA] (Corte costituzionale, [OSCURATO:PERSONA]). 19 A seguito dell’adozione di dette leggi e dello svolgimento di tale referendum, il Ministerio fiscal (Pubblico Ministero, [OSCURATO:PERSONA]), l’Abogado del Estado (avvocato dello Stato, [OSCURATO:PERSONA]) e il Partido político VOX (partito politico VOX) avviavano un procedimento penale contro varie persone, tra cui i ricorrenti, contestando loro di avere commesso fatti riconducibili, in particolare, al reato di «sedizione». 20 I ricorrenti presentavano successivamente le loro candidature alle elezioni dei membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo. Il 13 giugno 2019, la [OSCURATO:PERSONA] (Commissione elettorale centrale, [OSCURATO:PERSONA]) adottava la decisione che proclamava i candidati eletti al [OSCURATO:PERSONA] europeo in occasione delle elezioni del 26 maggio 2019, tra i quali figuravano i sigg. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres. 21 Il 17 giugno 2019, la Commissione elettorale centrale negava ai ricorrenti la possibilità di prestare il giuramento o la promessa di rispettare la Costituzione spagnola richiesti dal diritto spagnolo e notificava al [OSCURATO:PERSONA] l’elenco dei candidati eletti in [OSCURATO:PERSONA], nel quale non figuravano i sigg. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres. Il 27 giugno 2019, il presidente del [OSCURATO:PERSONA] informava questi ultimi che non poteva trattarli come futuri membri del [OSCURATO:PERSONA]. 22 Il giudice istruttore della sezione penale del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]) emetteva mandati d’arresto europei nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] il 14 ottobre 2019 e nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres nonché della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i Obiols il 4 novembre 2019. 23 Il 10 gennaio 2020, il presidente della Seconda Sezione del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) trasmetteva al [OSCURATO:PERSONA] una domanda, derivante da un’ordinanza in pari data del giudice istruttore della sezione penale del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), avente ad oggetto la revoca dell’immunità parlamentare dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres. 24 In occasione della sessione plenaria del 13 gennaio 2020, il [OSCURATO:PERSONA] prendeva atto, a seguito della sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑502/19 , EU:C:2019:1115 ), dell’elezione a deputati dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres, con effetto dal 2 luglio 2019. 25 Il 16 gennaio 2020, il vicepresidente del [OSCURATO:PERSONA] comunicava in seduta plenaria le domande di revoca dell’immunità dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres e le rinviava alla commissione competente, vale a dire la commissione giuridica del [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «commissione JURI»). 26 Il 4 febbraio 2020, il presidente della Seconda Sezione del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) trasmetteva al [OSCURATO:PERSONA] una domanda, derivante da un’ordinanza in pari data del giudice istruttore della sezione penale di detto organo giurisdizionale, avente ad oggetto la revoca dell’immunità della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i Obiols. 27 Il 10 febbraio 2020, il [OSCURATO:PERSONA], a seguito del recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord dall’Unione europea, intervenuto il 31 gennaio 2020, prendeva atto dell’elezione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i Obiols a deputata con effetto dal 1 o febbraio 2020. 28 Il 13 febbraio 2020, il vicepresidente del [OSCURATO:PERSONA] comunicava in sessione plenaria la domanda di revoca dell’immunità della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i Obiols e la rinviava alla commissione JURI. 29 Dopo che i ricorrenti avevano presentato le loro osservazioni al [OSCURATO:PERSONA] ed erano stati ascoltati dalla commissione JURI, il 23 febbraio 2021 quest’ultima adottava le relazioni A 9-0020/2021, A 9-0021/2021 e A 9-0022/2021, concernenti le domande di revoca dell’immunità dei ricorrenti. Con le decisioni controverse, il [OSCURATO:PERSONA] revocava l’immunità dei ricorrenti fondata sull’articolo 9, primo comma, lettera b), del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea ( GU 2012, C 326, pag. 266 ; in prosieguo: il «protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione»). Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata 30 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 maggio 2021, i ricorrenti hanno proposto un ricorso volto ad ottenere l’annullamento delle decisioni controverse. 31 Con separato atto, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 maggio 2021, i ricorrenti hanno presentato una domanda di provvedimenti provvisori volta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione delle decisioni controverse. 32 Con ordinanza del 2 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑272/21 R, non pubblicata), adottata sul fondamento dell’articolo 157, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il vicepresidente del Tribunale ha disposto la sospensione dell’esecuzione delle decisioni controverse fino alla data dell’ordinanza che pone termine al procedimento sommario avviato dinanzi al Tribunale. 33 Con decisione del 24 giugno 2021, il vicepresidente del Tribunale ha autorizzato il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ad intervenire a sostegno delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]. 34 Con l’ordinanza impugnata, il vicepresidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori presentata dai ricorrenti. 35 A tale fine, al punto 38 di detta ordinanza, il vicepresidente del Tribunale ha considerato che occorreva esaminare se ricorresse la condizione relativa all’urgenza. 36 A tale proposito, in primo luogo, ha dichiarato, al punto 42 dell’ordinanza impugnata, che non si doveva fare riferimento agli effetti oggettivi delle decisioni controverse, determinati sulla base del contenuto di queste ultime, e che l’asserita mancanza di chiarezza di dette decisioni non poteva essere sufficiente a dimostrare la gravità e l’irreparabilità del danno asserito dai ricorrenti. 37 In secondo luogo, il vicepresidente del Tribunale ha considerato, al punto 43 di detta ordinanza, che i ricorrenti non potevano far valere un presunto rischio di essere arrestati durante uno spostamento per partecipare ad una sessione parlamentare a Strasburgo (Francia) o per farne ritorno, in quanto tale spostamento è coperto dall’immunità di cui all’articolo 9, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione, di cui i ricorrenti beneficiano ancora. 38 In terzo luogo, il vicepresidente del Tribunale ha esaminato se la condizione relativa all’urgenza potesse essere considerata soddisfatta in ragione, da un lato, dell’asserita esistenza di un rischio di arresto imminente dei ricorrenti, risultante dall’effetto combinato delle decisioni controverse e, dall’altro, dei mandati d’arresto europei emessi nei loro confronti e delle segnalazioni riguardanti persone ricercate per l’arresto in vista della consegna di cui essi sono oggetto (in prosieguo: le «segnalazioni al [OSCURATO:PERSONA]»). 39 Al punto 45 dell’ordinanza impugnata, il vicepresidente del Tribunale ha sottolineato che le autorità giudiziarie dello Stato membro dell’esecuzione possono, in particolare, rifiutare, nelle circostanze di cui agli articoli 3 e 4 della decisione quadro 2002/584, l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo e che la persona ricercata può non acconsentire alla propria consegna, cosicché spetta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione pronunciarsi sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo. Ne ha dedotto che il verificarsi del danno invocato dai ricorrenti dipendeva dall’intervento di molteplici fattori. 40 Al punto 46 dell’ordinanza impugnata, il vicepresidente del Tribunale ha constatato che i ricorrenti non avevano dimostrato che il loro arresto o, a fortiori, la loro consegna alle autorità spagnole fossero prevedibili con un sufficiente grado di probabilità. 41 A tale proposito, egli ha considerato, al punto 47 di detta ordinanza, che i ricorrenti non avevano prodotto alcun elemento che dimostrasse che le autorità giudiziarie dell’esecuzione, e in particolare quella del loro Stato membro di residenza, vale a dire il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, intendevano eseguire i mandati d’arresto europei emessi nei loro confronti in modo tale che il rischio che potesse verificarsi l’asserito danno risultava sufficientemente probabile. 42 Dopo avere fatto riferimento, ai punti da 48 a 50 dell’ordinanza impugnata, alla mancanza di azioni delle autorità giudiziarie dell’esecuzione dopo l’adozione delle decisioni controverse e ai provvedimenti adottati dalle autorità belghe, il vicepresidente del Tribunale ha precisato, ai punti 51 e 53 di tale ordinanza, che il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) aveva presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE, registrata con il numero C‑158/21, che comportava la sospensione del procedimento nazionale fino alla pronuncia della Corte. Ne ha dedotto, al punto 53 di detta ordinanza, che l’esecuzione dei mandati d’arresto europei emessi nei confronti dei ricorrenti era sospesa. 43 Inoltre, il vicepresidente del Tribunale ha considerato, al punto 55 dell’ordinanza impugnata, che i ricorrenti non avevano prodotto alcun elemento che rimettesse in discussione la constatazione secondo cui tale esecuzione era sospesa e che, in particolare, non incideva su tale constatazione la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non avesse rimosso le segnalazioni al [OSCURATO:PERSONA]. 44 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il vicepresidente del Tribunale ha concluso, al punto 58 dell’ordinanza impugnata, che i ricorrenti non avevano dimostrato che la condizione relativa all’urgenza fosse soddisfatta in quanto, allo stato, non risultava che il danno grave e irreparabile da loro asserito potesse essere qualificato come pregiudizio certo o dimostrato con un sufficiente grado di probabilità. Conclusioni delle parti Conclusioni dell’impugnazione 45 I ricorrenti chiedono che la Corte voglia: – annullare l’ordinanza impugnata; – sospendere le decisioni controverse in attesa di una decisione sul ricorso proposto nella causa T‑272/21; – in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e – riservare le spese. 46 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione, e – condannare i ricorrenti alle spese relative al procedimento sommario dinanzi al Tribunale e all’impugnazione. 47 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – dichiarare irricevibile l’impugnazione nella parte in cui riguarda fatti successivi all’ordinanza impugnata o chiede un riesame indebito; – respingere l’impugnazione, sostituendo la motivazione dell’ordinanza impugnata per quanto riguarda il punto 43 e la prima frase del punto 52; – in subordine, respingere l’impugnazione, e – condannare i ricorrenti alle spese. Conclusioni dell’impugnazione incidentale 48 Con l’impugnazione incidentale, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia eliminare la motivazione contenuta al punto 43 dell’ordinanza impugnata. 49 I ricorrenti chiedono che la Corte voglia: – dichiarare irricevibile l’impugnazione incidentale; – in subordine, respingere tale impugnazione, e – condannare il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 50 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione incidentale in quanto irricevibile e – condannare il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] alle spese relative a tale impugnazione. Sull’impugnazione 51 A sostegno della loro impugnazione, i ricorrenti deducono due motivi vertenti su errori di diritto che il vicepresidente del Tribunale avrebbe commesso, da un lato, ignorando che potesse verificarsi un danno grave e irreparabile prima di qualsiasi decisione definitiva sull’esecuzione dei mandati d’arresto europei emessi nei loro confronti e, dall’altro, concludendo che il danno asserito non era prevedibile con un sufficiente grado di probabilità. 52 Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] chiedono alla Corte di procedere ad una sostituzione della motivazione. Sulla ricevibilità dell’impugnazione [OSCURATO:PERSONA] 53 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contesta, in via preliminare, la ricevibilità dell’impugnazione. 54 A tale proposito esso sostiene, in primo luogo, che i ricorrenti fanno valere fatti successivi all’ordinanza impugnata che non possono essere validamente invocati nell’ambito della presente impugnazione. In secondo luogo, afferma che le domande dei ricorrenti oltrepassano l’oggetto di un procedimento sommario, in quanto mirano ad ottenere la sospensione dei mandati d’arresto europei emessi nei loro confronti. In terzo luogo, alcuni argomenti dei ricorrenti sarebbero volti a rimettere in discussione valutazioni di fatto operate dal vicepresidente del Tribunale. In quarto luogo, nell’ipotesi in cui annullasse l’ordinanza impugnata, la Corte dovrebbe rinviare la causa al Tribunale dal momento che lo stesso ha esaminato solo una delle tre condizioni alle quali è subordinata la concessione di provvedimenti provvisori. Valutazione 55 Si deve rilevare, in primo luogo, che gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] relativi alla deduzione di fatti successivi all’ordinanza impugnata e alla contestazione di valutazioni di fatto operate dal vicepresidente del Tribunale non riguardano l’intera impugnazione, ma solo alcuni degli argomenti addotti a suo sostegno. 56 Pertanto, tali argomenti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non possono, in ogni caso, giustificare l’irricevibilità dell’impugnazione di cui trattasi nel suo insieme. 57 In secondo luogo, dal momento che le conclusioni dell’impugnazione sono dirette unicamente all’annullamento dell’ordinanza impugnata ed eventualmente alla sospensione dell’esecuzione delle decisioni controverse, non si può ritenere che essa miri ad ottenere dalla Corte la sospensione dei mandati d’arresto europei emessi nei confronti dei ricorrenti. 58 In terzo luogo, anche supponendo che, come sostiene il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], lo stato degli atti non consenta di statuire sulla presente controversia in caso di annullamento dell’ordinanza impugnata, tale circostanza implicherebbe, conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che la causa debba essere rinviata dinanzi al Tribunale. Detta circostanza non potrebbe invece comportare l’irricevibilità dell’impugnazione proposta dai ricorrenti. 59 Di conseguenza, l’impugnazione non deve essere respinta in quanto irricevibile nel suo insieme. Sul primo motivo [OSCURATO:PERSONA] 60 Con il primo motivo, i ricorrenti sostengono che il vicepresidente del Tribunale ha commesso un errore di diritto ignorando che potesse verificarsi un danno grave e irreparabile prima di qualsiasi decisione definitiva sull’esecuzione dei mandati d’arresto europei emessi nei loro confronti. 61 In via principale, i ricorrenti affermano che vari punti dell’ordinanza impugnata sono basati sul presupposto che solo la loro consegna al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] costituirebbe un danno grave e irreparabile. 62 Così, il vicepresidente del Tribunale avrebbe preso in considerazione, al punto 45 dell’ordinanza impugnata, soltanto il danno che potrebbe derivare dalla consegna dei ricorrenti alle autorità spagnole. Tuttavia, un danno grave e irreparabile si verificherebbe già in caso di loro arresto e mantenimento in custodia, anche per un periodo limitato, soprattutto in quanto tale rischio esisterebbe in ogni spostamento verso il territorio di uno Stato membro. Essi potrebbero essere arrestati per dare esecuzione ai mandati d’arresto europei emessi nei loro confronti o sulla base delle segnalazioni al [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, il loro mantenimento in custodia potrebbe essere successivamente disposto dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione a norma dell’articolo 12 della decisione quadro 2002/584. L’arresto e la detenzione del sig. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA], intervenuti in Sardegna (Italia) il 23 settembre 2021, dimostrerebbero la fondatezza dell’argomentazione dei ricorrenti. 63 I punti da 47 a 49, 56 e 57 dell’ordinanza impugnata sarebbero parimenti fondati sul presupposto che l’arresto dei ricorrenti non potrebbe costituire un danno grave e irreparabile. Analogamente, al punto 60 di detta ordinanza, l’arresto sarebbe descritto come un esempio di situazione nella quale l’asserito danno potrebbe verificarsi, e non come una situazione nella quale tale danno è già occorso. 64 In subordine, i ricorrenti deducono che le constatazioni relative alla decisione quadro 2002/584 operate al punto 45 dell’ordinanza impugnata non sono idonee a dimostrare che il danno derivante da un eventuale arresto dei ricorrenti dipendeva da molteplici fattori. 65 [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] concludono per il rigetto del primo motivo. 66 [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in via preliminare, che tale motivo si basa, in parte, su argomenti che devono essere respinti in quanto irricevibili nella misura in cui in cui si fondano su fatti successivi all’ordinanza impugnata o sono diretti a contestare valutazioni di fatto operate dal vicepresidente del Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che le valutazioni contestate del vicepresidente del Tribunale riguardano la valutazione di elementi di prova. 67 Oltre a ciò, il primo motivo si baserebbe su una lettura erronea dell’ordinanza impugnata, in quanto il vicepresidente del Tribunale non avrebbe preso posizione sulla questione se l’arresto dei ricorrenti o la loro consegna alle autorità spagnole debba essere qualificata come «danno grave e irreparabile». Il vicepresidente del Tribunale avrebbe per di più dichiarato, correttamente, che il verificarsi del danno asserito dai ricorrenti dipendeva da molteplici fattori. Infatti, le decisioni controverse non costituirebbero la causa determinante di tale danno. 68 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] propone di interpretare il punto 45 dell’ordinanza impugnata nel senso che indica che le decisioni controverse non costituiscono la causa determinante del danno asserito dai ricorrenti. Tale danno deriverebbe in realtà dalla loro decisione di fuggire dalla [OSCURATO:PERSONA] e da provvedimenti nazionali adottati in conseguenza di tale decisione. Valutazione 69 In via preliminare, è opportuno esaminare gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] diretti a contestare la ricevibilità del primo motivo. 70 Da un lato, si deve rammentare che dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è quindi competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché gli elementi di prova allegati. La valutazione di tali fatti e di tali elementi di prova non costituisce dunque, salvo il caso di loro snaturamento, una questione di diritto assoggettata, in quanto tale, al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (v., per analogia, ordinanza del vicepresidente della Corte del 30 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]‑Pfalz/[OSCURATO:PERSONA], C‑466/21 P‑R , non pubblicata, EU:C:2021:972 , punto 43 e giurisprudenza citata). 71 Nel caso di specie, l’argomentazione dedotta in via principale dai ricorrenti a sostegno del loro primo motivo è volta a dimostrare che l’ordinanza impugnata è viziata da un errore di qualificazione giuridica dei fatti, in quanto il vicepresidente del Tribunale avrebbe considerato che il loro eventuale arresto non costituirebbe un danno grave e irreparabile. In subordine, i ricorrenti sostengono in sostanza che il vicepresidente del Tribunale è incorso in un errore, a causa di un’interpretazione erronea della decisione quadro 2002/584, riguardo agli effetti attribuiti da tale decisione quadro a un mandato d’arresto europeo come quelli emessi nei loro confronti. 72 Ne consegue che occorre respingere l’argomento secondo cui il primo motivo dovrebbe essere considerato irricevibile nella parte in cui è diretto a rimettere in discussione valutazioni di fatto operate dal vicepresidente del Tribunale. 73 Dall’altro lato, secondo una giurisprudenza costante della Corte, poiché, nell’ambito di un’impugnazione, il controllo della Corte è limitato alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi e degli argomenti discussi dinanzi al giudice di primo grado, una parte non può sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte motivi o argomenti che essa non ha dedotto dinanzi al Tribunale [ordinanza della vicepresidente della Corte del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] AAB e Belegging‑[OSCURATO:PERSONA]‑East/BCE, C‑207/20 P(R) , non pubblicata, EU:C:2020:1057 , punto 72 e giurisprudenza ivi citata]. 74 Pertanto, i ricorrenti non possono validamente dedurre dinanzi alla Corte argomenti fondati su fatti successivi all’adozione dell’ordinanza impugnata. Ne consegue che l’argomento secondo cui l’arresto e la detenzione del sig. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] intervenuti in Sardegna dimostrerebbero l’esistenza del rischio al quale i ricorrenti sarebbero esposti deve essere respinto in quanto irricevibile. 75 Per quanto riguarda l’esame nel merito del primo motivo, si deve ricordare, come ha sottolineato il vicepresidente del Tribunale ai punti 39 e 40 dell’ordinanza impugnata, che lo scopo del procedimento sommario è di garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica fornita dalla Corte. Per raggiungere tale obiettivo, l’urgenza deve essere valutata rispetto alla necessità di statuire provvisoriamente al fine di evitare che venga causato un danno grave e irreparabile alla parte che chiede la tutela provvisoria. Spetta a quest’ultima parte fornire la prova che essa non può attendere l’esito del procedimento di merito senza subire un danno di tale natura. Se è vero che, per stabilire la sussistenza di detto danno, non è necessario esigere che il verificarsi e l’imminenza del danno siano dimostrati con assoluta certezza, e anche se basta che quest’ultimo sia prevedibile con sufficiente grado di probabilità, ciò non toglie che la parte che chiede un provvedimento provvisorio resta tenuta a dimostrare i fatti sui quali sarebbe basata la prospettiva di tale danno [ordinanza della vicepresidente della Corte del 16 luglio 2021, Symrise/ECHA, C‑282/21 P(R) , non pubblicata, EU:C:2021:631 , punto 40 e giurisprudenza ivi citata]. 76 Per valutare se la condizione relativa all’urgenza sia soddisfatta, il vicepresidente del Tribunale ha rilevato, al punto 45 dell’ordinanza impugnata, che il verificarsi del «danno invocato dai ricorrenti» dipendeva dall’intervento di molteplici fattori. 77 Dal punto 41 di tale ordinanza risulta espressamente che il danno invocato dai ricorrenti dinanzi al Tribunale deriverebbe, a loro avviso, dal rischio che essi siano arrestati e consegnati alle autorità spagnole. Inoltre, il punto 44 di detta ordinanza presenta l’argomentazione dei ricorrenti relativa a tale danno come fondato sul fatto che non si poteva escludere che essi potessero essere oggetto di un arresto imminente. 78 In tale contesto, il punto 45 della medesima ordinanza deve essere inteso nel senso che afferma che l’arresto e la consegna dei ricorrenti alle autorità spagnole erano subordinati alla sussistenza di vari fattori. 79 Operando tale constatazione, il vicepresidente del Tribunale non ha quindi affatto escluso che un eventuale arresto dei ricorrenti potesse arrecare loro un danno grave e irreparabile. 80 Ne consegue che l’argomentazione presentata in via principale a sostegno del primo motivo si basa, nella parte in cui riguarda il punto 45 dell’ordinanza impugnata, su una lettura erronea di detta ordinanza e deve, per tale ragione, essere respinto. 81 Lo stesso vale nei limiti in cui l’argomentazione in parola riguarda i punti da 47 a 49, 56 e 57 di detta ordinanza, in quanto dal punto 46 della stessa risulta che i suddetti punti sono diretti in particolare a dimostrare che i ricorrenti non hanno provato che il loro arresto fosse prevedibile con un sufficiente grado di probabilità. 82 Per contro, risulta che il punto 60 dell’ordinanza impugnata contraddice il ragionamento svolto ai punti da 44 a 58 della stessa, presentando un eventuale arresto dei ricorrenti come un elemento che indica non già che l’asserito danno si è verificato, ma solo che il suo verificarsi è sufficientemente probabile. 83 Tuttavia, l’errore così commesso dal vicepresidente del Tribunale deve essere considerato ininfluente. Infatti, il punto 60 dell’ordinanza impugnata presenta un carattere sovrabbondante, in quanto non è volto a giustificare la decisione di respingere la domanda di provvedimenti provvisori, esposta al punto 59 di tale ordinanza, ma semplicemente a ricordare ai ricorrenti che tale decisione non pregiudica la loro facoltà di proporre una nuova domanda di provvedimenti provvisori basata su nuovi fatti. 84 Di conseguenza, l’argomentazione presentata in via principale a sostegno del primo motivo deve essere respinta in quanto, in parte, infondata e, in parte, inoperante. 85 Per quanto riguarda l’argomentazione presentata in subordine a sostegno di tale motivo, si deve rilevare che, per constatare, al punto 45 dell’ordinanza impugnata, che il verificarsi del danno invocato dai ricorrenti dipendeva dalla sussistenza di molteplici fattori, il vicepresidente del Tribunale si è basato, da un lato, sul potere di cui dispongono le autorità giudiziarie dello Stato membro dell’esecuzione di rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo e, dall’altro, sul fatto che la consegna della persona ricercata è subordinata all’intervento di una decisione di tali autorità nel caso in cui detta persona non acconsenta alla propria consegna. 86 Nella misura in cui il punto 45 dell’ordinanza impugnata si riferisce quindi esclusivamente a taluni meccanismi previsti dalla decisione quadro 2002/584, esso non può essere inteso, contrariamente a quanto sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che constata che le misure nazionali adottate da tale Stato membro, e non le decisioni controverse, costituiscono la causa determinante del danno asserito dai ricorrenti. 87 Al contrario, dal punto 78 della presente ordinanza risulta che il punto 45 dell’ordinanza impugnata deve essere interpretato nel senso che afferma in particolare che i meccanismi previsti dalla decisione quadro 2002/584, menzionati da tale punto, implicano che l’intervento dell’arresto dei ricorrenti dipende da fattori diversi dalla revoca della loro immunità parlamentare conseguente alle decisioni controverse. 88 Orbene, dall’articolo 1, paragrafo 1, di tale decisione quadro risulta che il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro «in vista dell’arresto e della consegna» da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata. 89 Inoltre, dall’articolo 11, paragrafo 1, e dall’articolo 17, paragrafo 3, di detta decisione quadro discende che, di norma, la procedura di esecuzione del mandato d’arresto europeo fa seguito all’arresto della persona ricercata da parte delle autorità dello Stato membro dell’esecuzione. 90 Tale interpretazione è suffragata dalla regola enunciata all’articolo 12 della medesima decisione quadro, ai sensi del quale, quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide se «la persona debba o meno rimanere in stato di custodia». 91 Inoltre, dall’articolo 12 e dall’articolo 17, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584 risulta che, qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decida di porre fine alla custodia della persona ricercata, deve disporre, unitamente alla messa in libertà provvisoria di tale persona, qualsiasi misura ritenuta necessaria a evitare che quest’ultima si dia alla fuga e assicurarsi che permangano le condizioni materiali necessarie alla sua effettiva consegna fintantoché non venga adottata una decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo (sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU , EU:C:2015:474 , punto 63 ). 92 Dal canto suo, la decisione sulla consegna, alla quale si riferisce il punto 45 dell’ordinanza impugnata, interviene, conformemente agli articoli 15 e 17 della decisione quadro 2002/584, al termine della procedura di esecuzione di tale mandato d’arresto, dopo l’arresto della persona ricercata e l’adozione delle decisioni relative al suo mantenimento in stato di custodia o la sua rimessa in libertà provvisoria. 93 Pertanto, il vicepresidente del Tribunale ha commesso un errore dichiarando che i poteri delle autorità giudiziarie dell’esecuzione menzionati al suddetto punto 45 consentivano di dimostrare che l’arresto dei ricorrenti dipendeva dall’intervento di molteplici fattori. 94 Occorre quindi accogliere il primo motivo nella misura in cui si riferisce al punto 45 dell’ordinanza impugnata. 95 Ciò posto, dal momento che la motivazione contenuta nei punti da 46 a 57 dell’ordinanza impugnata è idonea anche a giustificare il dispositivo della stessa, la constatazione dell’errore di diritto che inficia il punto 45 di tale ordinanza non comporta, di per sé, l’annullamento di quest’ultima. Ne consegue che occorre esaminare il secondo motivo di impugnazione. Sul secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] 96 Il secondo motivo è suddiviso in cinque parti. Occorre anzitutto esaminare congiuntamente le prime tre parti di tale motivo. 97 Con la prima parte di detto motivo, i ricorrenti sostengono che l’esistenza di segnalazioni al [OSCURATO:PERSONA] era sufficiente per concludere che essi si trovavano di fronte ad un rischio reale di essere arrestati e di subire pertanto un danno grave e irreparabile. A loro avviso, dal momento che le autorità di polizia degli [OSCURATO:PERSONA] membri non hanno apposto, a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2007/533, un indicatore di validità sulle segnalazioni al [OSCURATO:PERSONA] in questione, esse procederanno effettivamente a tale arresto. Il vicepresidente del Tribunale avrebbe quindi commesso un errore di diritto escludendo, al punto 55 dell’ordinanza impugnata, che le segnalazioni al [OSCURATO:PERSONA] fossero rilevanti. 98 Con la seconda parte del secondo motivo, i ricorrenti sostengono che il vicepresidente del Tribunale ha imposto un livello di prova troppo elevato, richiedendo che essi fornissero prove dell’intenzione degli [OSCURATO:PERSONA] membri di procedere al loro arresto, sebbene fosse dimostrato che medesimi ricorrenti erano oggetto di segnalazioni al [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, l’unica «azione» che gli [OSCURATO:PERSONA] membri potrebbero intraprendere per eseguire tali segnalazioni sarebbe per l’appunto arrestare i ricorrenti. 99 Con la terza parte del secondo motivo, i ricorrenti deducono che la circostanza che l’esecuzione dei mandati d’arresto europei emessi nei loro confronti sia sospesa non rimette in discussione il carattere probabile del rischio che si verifichi l’asserito danno. Il vicepresidente del Tribunale si sarebbe basato su ciò che le autorità spagnole dovrebbero fare, mentre avrebbe dovuto basarsi su ciò che esse hanno effettivamente fatto. Orbene, quand’anche tali autorità avessero dovuto sospendere le segnalazioni al [OSCURATO:PERSONA], il fatto che queste ultime fossero ancora attive sarebbe sufficiente a dimostrare il carattere probabile del verificarsi dell’asserito danno. Alcune comunicazioni del giudice istruttore del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) alle autorità italiane e francesi confermerebbero tale analisi. 100 [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] concludono per il rigetto del secondo motivo, considerato nelle sue prime tre parti. 101 Secondo il [OSCURATO:PERSONA], le prime tre parti di tale motivo devono essere dichiarate irricevibili, almeno parzialmente, in quanto, anzitutto, sono dirette ad ottenere un semplice riesame del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, inoltre, rimettono in discussione valutazioni di fatto operate dal vicepresidente del Tribunale e, infine, si basano su circostanze di fatto che non sono state dedotte in primo grado. Oltre a ciò, la prima e la terza parte di detto motivo non menzionerebbero i punti dell’ordinanza impugnata ai quali si riferiscono. 102 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che i ricorrenti non si sono basati, nella domanda di provvedimenti provvisori, sulle segnalazioni al [OSCURATO:PERSONA] o sulla necessità di tenere conto del rischio che essi siano arrestati in uno Stato membro diverso dal [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] o dalla Repubblica francese. Pertanto, esso ritiene che gli argomenti fondati su tali segnalazioni o su tale rischio debbano, per tale motivo, essere respinti in quanto irricevibili. Si dovrebbe adottare la stessa soluzione per gli argomenti basati sulle comunicazioni del giudice istruttore del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) alle quali si riferiscono i ricorrenti. 103 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] deduce, inoltre, che le norme invocate dai ricorrenti non sono idonee ad inficiare la constatazione del vicepresidente del Tribunale secondo cui la sospensione, da parte delle autorità belghe, dell’esecuzione dei mandati d’arresto europei emessi nei confronti dei ricorrenti consente di escludere il rischio che essi siano consegnati alle autorità spagnole. 104 D’altro canto, il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ritengono che il vicepresidente del Tribunale non abbia applicato uno standard probatorio troppo elevato e che, al contrario, si sia limitato ad applicare la costante giurisprudenza della Corte secondo cui il danno asserito deve essere prevedibile con un sufficiente grado di probabilità. 105 Ad ogni modo, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la prima e la seconda parte del secondo motivo sono inoperanti, in quanto i ricorrenti non contestano le considerazioni del vicepresidente del Tribunale relative alla sospensione del procedimento penale condotto in [OSCURATO:PERSONA], mentre tali considerazioni sono sufficienti a giustificare il rigetto della domanda di provvedimenti provvisori. Valutazione 106 Per quanto riguarda gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] diretti a contestare la ricevibilità delle prime tre parti del secondo motivo, occorre, in primo luogo, ricordare che, conformemente all’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, all’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte, un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della sentenza o dell’ordinanza di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti giuridici che sostengono in maniera specifica tale domanda. Non soddisfa tale requisito l’impugnazione che, senza neppure contenere un’argomentazione specificamente diretta ad identificare l’errore di diritto da cui sarebbe viziata la sentenza o l’ordinanza impugnata, si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale. Infatti, un’impugnazione siffatta costituisce in realtà una domanda intesa ad ottenere un semplice riesame del ricorso introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte [ordinanza del vicepresidente della Corte del 10 gennaio 2018, Commissione/RW, C‑442/17 P(R) , non pubblicata, EU:C:2018:6 , punto 66 e giurisprudenza ivi citata]. 107 Nella specie, risulta che, con le prime tre parti del secondo motivo, i ricorrenti identificano vari errori che vizierebbero l’ordinanza impugnata e presentano una serie di argomenti giuridici diretti a dimostrare l’esistenza di tali errori. Ne consegue che le suddette prime tre parti non possono essere considerate dirette ad ottenere un semplice riesame della domanda di provvedimenti provvisori presentata dinanzi al Tribunale. 108 Dev’essere parimenti respinto l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la prima e la terza parte del secondo motivo dovrebbero essere dichiarate irricevibili sulla base del rilievo che esse non si riferiscono a punti precisi dell’ordinanza impugnata. 109 Da un lato, risulta inequivocabilmente dall’impugnazione che la prima parte del secondo motivo rimette in discussione la valutazione del vicepresidente del Tribunale, esposta ai punti da 46 a 57 dell’ordinanza impugnata, secondo cui il danno asserito dai ricorrenti non era prevedibile con un sufficiente grado di probabilità, sebbene essi fossero oggetto di segnalazione al [OSCURATO:PERSONA]. 110 Dall’altro, risulta chiaramente dall’impugnazione che la terza parte del secondo motivo si riferisce ai punti da 52 a 56 dell’ordinanza impugnata, nei quali il vicepresidente del Tribunale ha esposto gli effetti che occorre riconoscere alla sospensione del procedimento penale avviato in [OSCURATO:PERSONA]. 111 In secondo luogo, sebbene la Corte non possa, come si è ricordato al punto 70 della presente ordinanza, rimettere in discussione, nell’esame di un’impugnazione, la valutazione dei fatti e degli elementi di prova operata dal Tribunale, le prime tre parti del secondo motivo non possono essere considerate dirette a contestare una simile valutazione. 112 Da un lato, con la prima e la terza parte di tale motivo, i ricorrenti criticano l’applicazione, da parte del vicepresidente del Tribunale, del requisito relativo al carattere sufficientemente probabile di un asserito danno per dimostrare l’urgenza. Un’argomentazione siffatta, che non rimette in discussione i fatti accertati nell’ordinanza impugnata, deve essere considerata vertente sulla qualificazione giuridica di tali fatti sulla base dei criteri che regolano l’applicazione della nozione di urgenza nell’ambito dei procedimenti sommari [v., per analogia, ordinanza del presidente della Corte del 29 marzo 2012, Golnisch/[OSCURATO:PERSONA], C‑569/11 P(R) , non pubblicata, EU:C:2012:199 , punto 27 ]. 113 Dall’altro, la seconda parte del secondo motivo è diretta a contestare il livello di prova imposto ai ricorrenti per dimostrare il carattere sufficientemente probabile del danno da essi invocato. Orbene, risulta da una costante giurisprudenza della Corte che l’asserita violazione delle norme in materia di prova costituisce una questione di diritto, ricevibile in sede di impugnazione (sentenza del 10 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] of America/Impala, C‑413/06 P , EU:C:2008:392 , punto 44 e giurisprudenza ivi citata). 114 In terzo luogo, dalla giurisprudenza citata al punto 73 della presente ordinanza risulta che una parte non può dedurre per la prima volta dinanzi alla Corte motivi o argomenti che non abbia fatto valere dinanzi al Tribunale. 115 Pertanto, gli argomenti delle parti basati sull’arresto e sulla detenzione del sig. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] intervenuti in Sardegna e sulle comunicazioni del giudice istruttore del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) menzionati al punto 99 della presente ordinanza devono essere respinti in quanto irricevibili, nella misura in cui tali argomenti non sono stati presentati in primo grado. 116 Per contro, non si può ritenere che gli argomenti relativi all’esistenza di segnalazioni al [OSCURATO:PERSONA] e alla necessità di tenere conto del rischio che i ricorrenti siano arrestati in uno Stato membro diverso dal [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] o dalla Repubblica francese siano stati presentati per la prima volta dinanzi alla Corte. Infatti, nella loro domanda di provvedimenti provvisori, i ricorrenti avevano invocato, a più riprese, i prevedibili effetti delle segnalazioni al [OSCURATO:PERSONA] ed avevano menzionato, due volte, il rischio di essere arrestati dalle autorità di un qualsiasi Stato membro dell’Unione. L’esistenza di tale rischio era inoltre stata esposta più dettagliatamente nelle osservazioni svolte dai ricorrenti, in primo grado, sulla memoria di intervento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 117 Occorre quindi valutare la fondatezza delle prime tre parti del secondo motivo. 118 Dai punti da 46 a 57 dell’ordinanza impugnata risulta che il vicepresidente del Tribunale ha ritenuto che l’esistenza di mandati d’arresto europei emessi nei confronti dei ricorrenti e delle segnalazioni al [OSCURATO:PERSONA] non fossero sufficienti a dimostrare che il loro arresto era prevedibile con un sufficiente grado di probabilità. 119 In particolare, dopo avere esaminato i provvedimenti adottati dalle autorità belghe per dare seguito ai mandati d’arresto europei emessi nei confronti dei ricorrenti e dopo avere considerato che l’esecuzione di tali mandati d’arresto europei era sospesa, il vicepresidente del Tribunale ha osservato, al punto 55 dell’ordinanza impugnata, che la circostanza dedotta dai ricorrenti che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non aveva rimosso le segnalazioni al [OSCURATO:PERSONA] non era idonea a dimostrare che il procedimento penale in questione non fosse sospeso. 120 Sulla base, in particolare, di tali valutazioni, il vicepresidente del Tribunale ha dichiarato, al punto 58 di detta ordinanza, che il danno invocato dai ricorrenti non poteva essere qualificato come danno certo o dimostrato con un sufficiente grado di probabilità e che, pertanto, i ricorrenti non erano riusciti a dimostrare che la condizione relativa all’urgenza fosse soddisfatta. 121 Orbene, come sostenuto dai ricorrenti, l’esistenza, nel [OSCURATO:PERSONA], di segnalazioni riguardanti persone ricercate per l’arresto in vista della consegna comporta di per sé, in linea di principio, l’obbligo di procedere all’arresto delle persone oggetto di tali segnalazioni. 122 Infatti, dall’articolo 31, paragrafo 1, della decisione 2007/533, relativo all’esecuzione dell’azione richiesta in tale segnalazione, letto in combinato disposto con l’articolo 27 di detta decisione, risulta che una segnalazione di questo tipo, accompagnata da una copia del mandato d’arresto europeo sul quale essa è fondata, costituisce ed ha lo stesso effetto di un mandato d’arresto europeo emesso a norma della decisione quadro 2022/584, ove si applichi tale decisione quadro. 123 Inoltre, l’articolo 24, paragrafo 1, della decisione 2007/533 prevede che, qualora uno Stato membro reputi che una segnalazione relativa a persone ricercate per l’arresto in vista della consegna non sia compatibile con la legislazione nazionale, con i propri obblighi internazionali o con interessi nazionali essenziali, può esigere che alla segnalazione sia apposto un indicatore di validità affinché non sia eseguita sul proprio territorio l’azione richiesta nella segnalazione. 124 Ove si applichi la decisione quadro 2002/584, tale indicatore di validità è apposto, conformemente all’articolo 25 della decisione 2007/533, a una segnalazione al [OSCURATO:PERSONA] solo se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ha rifiutato l’esecuzione del mandato d’arresto cui detta segnalazione si riferisce o se un’autorità giudiziaria competente ha chiesto di apporre il menzionato indicatore di validità in base a un’istruzione generale o se, in un caso specifico, risulta in modo evidente che l’esecuzione del mandato d’arresto europeo dovrà essere rifiutata. 125 Risulta inoltre dall’articolo 30 della decisione 2007/533 che, nel caso in cui la segnalazione riguardante persone ricercate per l’arresto in vista della consegna sia stata emessa sulla base di un mandato d’arresto europeo, il legislatore dell’Unione non ha previsto che si possa procedere all’arresto solo nel caso in cui sia stato apposto un indicatore di validità conformemente alle procedure di cui agli articoli 24 e 25 di tale decisione. 126 Ne consegue che, salvo che siano dimostrate una carenza sistematica di effettività di detta decisione o l’apposizione di indicatori di validità da parte di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri nei quali la persona ricercata potrebbe recarsi, circostanze che non sono state constatate nell’ordinanza impugnata, l’esistenza nel [OSCURATO:PERSONA] di una segnalazione relativa a persone ricercate per l’arresto in vista della consegna implica, di per sé, una forte probabilità che detta persona venga arrestata. 127 Atteso che, come si è ricordato al punto 75 della presente ordinanza, nell’ambito di un procedimento sommario, la condizione relativa all’urgenza può essere soddisfatta senza che il verificarsi e l’imminenza dell’asserito danno siano dimostrati con assoluta certezza, il verificarsi di un asserito danno risultante dall’arresto delle persone oggetto della segnalazione riguardante persone ricercate per l’arresto in vista della consegna deve essere in linea di principio considerato, in una situazione siffatta, prevedibile con un sufficiente grado di probabilità. 128 Pertanto, in tale situazione, il giudice del procedimento sommario può validamente richiedere che persone oggetto di detta segnalazione forniscano prove complementari per dimostrare la prevedibilità del loro arresto. 129 In particolare, contrariamente a quanto dichiarato dal vicepresidente del Tribunale al punto 47 dell’ordinanza impugnata, non ci si può attendere da tali persone che dimostrino che vi sono autorità nazionali dell’esecuzione che intendono adempiere i loro obblighi derivanti dal diritto dell’Unione. 130 Neppure la circostanza che un’autorità giudiziaria di uno Stato membro non abbia dato seguito, per un certo periodo, a un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di tali persone, come constatato dal vicepresidente del Tribunale in relazione ai ricorrenti ai punti da 48 a 50 dell’ordinanza impugnata, può indurre a ritenere che il loro arresto non sia sufficientemente probabile. 131 Infatti, da un lato, in mancanza di una decisione definitiva, la suddetta circostanza non consente affatto di dimostrare che tale autorità giudiziaria non adempierà in ultimo i propri obblighi derivanti dal diritto dell’Unione. Dall’altro, la circostanza in parola non offre alcuna indicazione quanto all’atteggiamento che sarà adottato dalle autorità di altri [OSCURATO:PERSONA] membri nei quali le persone di cui trattasi possano recarsi. 132 Per quel che riguarda la sospensione dell’esecuzione dei mandati d’arresto europei emessi nei confronti dei ricorrenti, alla quale si riferiscono i punti da 51 a 56 dell’ordinanza impugnata, è giocoforza constatare che essa non ha conseguenze sulla prevedibilità dell’arresto dei ricorrenti in applicazione delle segnalazioni al [OSCURATO:PERSONA], fintanto che esse non siano state ritirate dalle autorità spagnole. 133 Inoltre, anche supponendo che la valutazione espressa dal vicepresidente del Tribunale, al punto 55 dell’ordinanza impugnata, in ordine alla rilevanza della segnalazione al [OSCURATO:PERSONA] debba essere interpretata nel senso che implica che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] era tenuto a ritirare tali segnalazioni a seguito della domanda di pronuncia pregiudiziale presentata nella causa C‑158/21, occorre sottolineare che il grado di probabilità del verificarsi di un danno non può, tenuto conto dell’oggetto del procedimento sommario, essere valutato presumendo che decisioni di uno Stato membro attualmente applicabili saranno ritirate da detto Stato nel prossimo futuro. 134 Alla luce dell’insieme di tali elementi, risulta che il vicepresidente del Tribunale ha commesso un errore nella qualificazione giuridica dei fatti dichiarando, al punto 46 dell’ordinanza impugnata, che i ricorrenti non avevano dimostrato che il loro arresto fosse prevedibile con un sufficiente grado di probabilità. 135 Di conseguenza, occorre accogliere le prime tre parti del secondo motivo. 136 Per quanto riguarda le conseguenze degli errori che viziano i punti 45 e 46 dell’ordinanza impugnata, si deve ricordare che dal punto 41 di tale ordinanza risulta che i ricorrenti hanno invocato un danno derivante dalla privazione della libertà che risulterebbe sia dal loro arresto sia dalla loro consegna alle autorità spagnole. 137 Ne consegue che la valutazione del vicepresidente del Tribunale contenuta al punto 58 di tale ordinanza, secondo cui i ricorrenti non erano riusciti a dimostrare che la condizione relativa all’urgenza fosse soddisfatta, deve necessariamente basarsi sul rigetto dell’argomento dei ricorrenti secondo cui essi sono esposti ad un rischio prevedibile di arresto che può causare loro un danno grave e irreparabile. 138 Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA], tale valutazione non può essere fondata in misura giuridicamente sufficiente sulla constatazione del vicepresidente del Tribunale secondo cui il rischio che i ricorrenti siano consegnati alle autorità spagnole non era dimostrato con un sufficiente grado di probabilità. 139 In tali circostanze, dal momento che la motivazione esposta ai punti 42 e 43 dell’ordinanza impugnata non si riferisce al rischio che i ricorrenti siano arrestati in uno Stato membro diverso dalla Repubblica francese, si deve constatare che gli errori che viziano i punti 45 e 46 di detta ordinanza privano di una base sufficiente la valutazione del vicepresidente del Tribunale contenuta al punto 58 dell’ordinanza in parola. 140 Risulta quindi necessario stabilire se le sostituzioni della motivazione proposte rispettivamente dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] possano fondare il dispositivo dell’ordinanza impugnata. Sulla domanda del [OSCURATO:PERSONA] di sostituzione della motivazione [OSCURATO:PERSONA] 141 [OSCURATO:PERSONA], sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], propone alla Corte di procedere, nell’ipotesi in cui accolga i motivi dedotti dai ricorrenti, a una sostituzione della motivazione, dichiarando che il danno connesso al rischio di arresto da essi invocato non costituisce un danno grave e irreparabile. 142 Esso sostiene, a tale proposito, che l’approccio proposto dai ricorrenti ignorerebbe il carattere eccezionale dei provvedimenti provvisori e consentirebbe di stabilire sistematicamente che la condizione dell’urgenza è soddisfatta nel caso in cui venga revocata l’immunità di un membro del [OSCURATO:PERSONA] che rifiuti di cooperare con le autorità nazionali. 143 Inoltre, dal momento che l’immunità parlamentare ha lo scopo di evitare qualsiasi ostacolo al buon funzionamento del [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare che le decisioni controverse rischiavano di intralciare l’adempimento dei suoi compiti e che il buon funzionamento del [OSCURATO:PERSONA] ostava a qualsiasi ostacolo all’esercizio del loro mandato. Orbene, essi non avrebbero in alcun modo dimostrato che i provvedimenti coercitivi che possono essere adottati da uno Stato membro nei confronti di un membro del [OSCURATO:PERSONA] pregiudicherebbero l’indipendenza e il buon funzionamento di tale istituzione. 144 I ricorrenti concludono per il rigetto della domanda di sostituzione della motivazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA]. Valutazione 145 Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la ricevibilità di una domanda di sostituzione della motivazione presuppone la sussistenza di un interesse ad agire, nel senso che tale domanda deve poter procurare, con il suo esito, un beneficio alla parte che l’ha proposta. Ciò può verificarsi quando la domanda di sostituzione della motivazione costituisce una difesa avverso un motivo formulato dalla parte ricorrente (sentenza del 24 febbraio 2022, Bernis e a./CRU, C‑364/20 P , non pubblicata, EU:C:2022:115 , punto 37 e ivi giurisprudenza citata). 146 Come è stato ricordato al punto 75 della presente ordinanza, spetta alla parte che chiede il provvedimento provvisorio fornire la prova che essa non può attendere l’esito del procedimento di merito senza subire un danno grave e irreparabile. 147 Pertanto, sebbene il vicepresidente del Tribunale abbia considerato erroneamente che l’arresto dei ricorrenti non era prevedibile con un sufficiente grado di probabilità, la valutazione secondo cui la condizione relativa all’urgenza non era soddisfatta dovrebbe tuttavia essere confermata se tale arresto non era idoneo a causare ai ricorrenti un danno grave e irreparabile. 148 La domanda di sostituzione della motivazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] deve quindi essere considerata ricevibile. 149 Come ha rilevato a giusto titolo detta istituzione, l’immunità dei membri del [OSCURATO:PERSONA] è concessa esclusivamente nell’interesse dell’Unione. Tale immunità ha più precisamente lo scopo di evitare qualsiasi ostacolo al buon funzionamento dell’istituzione in parola e quindi alle sue competenze. Di conseguenza, un membro del [OSCURATO:PERSONA], di fronte a una decisione di revoca della sua immunità, può utilmente invocare, in quanto danno grave e irreparabile che gli verrebbe causato direttamente da tale decisione, il pregiudizio che quest’ultima recherebbe non solo al suo diritto di esercitare liberamente il proprio mandato, ma anche al buon funzionamento del [OSCURATO:PERSONA] [v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 29 marzo 2012, Golnisch/[OSCURATO:PERSONA], C‑569/11 P(R) , non pubblicata, EU:C:2012:199 , punto 29 ]. 150 Il rischio che si verifichi un danno grave e irreparabile ha quindi potuto essere escluso in una situazione nella quale la revoca dell’immunità di un membro del [OSCURATO:PERSONA] era intervenuta in una fase precoce del procedimento penale avviato nei suoi confronti, senza che fosse dimostrato che lo svolgimento attuale o atteso di detto procedimento potesse ostacolare concretamente l’esercizio delle funzioni di tale membro del [OSCURATO:PERSONA], quale la sua partecipazione a sessioni, a viaggi parlamentari o alla redazione di relazioni, e che gli interessi legati al buon funzionamento del [OSCURATO:PERSONA] ostavano a qualsiasi ostacolo all’esercizio del mandato di tale membro [v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 29 marzo 2012, Golnisch/[OSCURATO:PERSONA], C‑569/11 P(R) , non pubblicata, EU:C:2012:199 , punto 30 ]. 151 Tale soluzione non può essere trasposta ad una situazione nella quale il procedimento penale che ha giustificato la revoca dell’immunità parlamentare abbia già condotto all’emissione, nei confronti dei membri del [OSCURATO:PERSONA] interessati, di mandati d’arresto europei e di segnalazioni relative a persone ricercate per l’arresto in vista della consegna. 152 Infatti, i provvedimenti così adottati, in caso di revoca dell’immunità parlamentare, possono comportare, in applicazione della decisione quadro 2002/584 e della decisione 2007/533, l’arresto dei membri del [OSCURATO:PERSONA] interessati e il loro mantenimento in custodia, eventualmente per varie settimane, in attesa dell’adozione di una decisione sulla consegna. 153 Siffatta privazione della libertà, che può inoltre ripetersi a più riprese e intervenire in vari [OSCURATO:PERSONA] membri, può ostacolare la possibilità, per i membri del [OSCURATO:PERSONA] interessati, di svolgere le attività inerenti all’esercizio del loro mandato, quali la partecipazione a viaggi parlamentari o l’effettuazione degli spostamenti necessari nell’ambito della redazione di relazioni e, pertanto, pregiudicare il buon funzionamento del [OSCURATO:PERSONA]. Tenuto conto della natura delle attività dei deputati europei e del fatto che essi devono svolgere tali attività in tutta l’Unione, l’esistenza di un ostacolo siffatto all’esercizio del mandato di membro del [OSCURATO:PERSONA] deve essere constatata senza esigere che la persona che la invoca fornisca elementi precisi sulle attività concrete che potrebbe dover effettuare in [OSCURATO:PERSONA] membri diversi da quelli nei quali si svolgono le sessioni parlamentari. 154 Occorre aggiungere che, poiché i membri del [OSCURATO:PERSONA] interessati, qualora non si procedesse alla sospensione dell’esecuzione delle decisioni di revocare la loro immunità in un caso del genere, si troverebbero nell’impossibilità di continuare pienamente ad esercitare la loro funzione di deputato europeo fino al termine del loro mandato, il danno così subito presenterebbe un carattere irreparabile (v., per analogia, ordinanza del presidente della Corte del 31 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑208/03 P‑R , EU:C:2003:424 , punto 102 ). 155 Pertanto, si deve ritenere che l’arresto di un membro del [OSCURATO:PERSONA] e il suo mantenimento in custodia, eventualmente per varie settimane, in attesa dell’adozione di una decisione sulla sua consegna, siano idonei ad arrecagli un danno grave e irreparabile. 156 Alla luce di quanto precede, occorre respingere la domanda di sostituzione della motivazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA]. Sulla domanda del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di sostituzione della motivazione [OSCURATO:PERSONA] 157 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il punto 43 dell’ordinanza impugnata è viziato da un errore di diritto per quanto riguarda la portata delle decisioni controverse e propone quindi alla Corte di procedere a una sostituzione della motivazione eliminando tale punto 43. 158 In via principale, esso addebita al vicepresidente del Tribunale di avere ecceduto la funzione del giudice del procedimento sommario adottando un’interpretazione delle decisioni controverse che equivale, in sostanza, a statuire su uno dei motivi dedotti dai ricorrenti nell’ambito del loro ricorso di annullamento. 159 In subordine, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le decisioni controverse hanno revocato l’immunità dei ricorrenti nella sua integralità e che non si può ritenere che essi possano ancora far valere una presunta «immunità di tragitto», che non sarebbe prevista in alcun modo dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione. 160 Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] considera che è necessario modificare la prima frase del punto 52 dell’ordinanza impugnata, in quanto tale frase contiene un’interpretazione errata della sua memoria di intervento presentata in primo grado. 161 I ricorrenti concludono per il rigetto della domanda di sostituzione della motivazione presentata dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Valutazione 162 Come si è ricordato al punto 145 della presente ordinanza, una domanda di sostituzione della motivazione è ricevibile solo se può procurare, con il suo esito, un beneficio alla parte che l’ha proposta. 163 Nel caso di specie, la domanda di sostituzione della motivazione presentata dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è intesa ad ottenere l’eliminazione del punto 43 dell’ordinanza impugnata e la modifica della prima frase del punto 52 di tale ordinanza. 164 In primo luogo, al punto 43 di detta ordinanza, il vicepresidente del Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che le decisioni controverse non avevano revocato l’immunità conferita dall’articolo 9, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione. Egli ne ha dedotto che i ricorrenti non potevano far valere un presunto rischio di essere arrestati in occasione di uno spostamento per partecipare ad una sessione parlamentare a Strasburgo o tornare dalla stessa. 165 L’eventuale sostituzione della motivazione esposta in tal modo dal vicepresidente del Tribunale non potrebbe procurare un beneficio al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del presente procedimento 166 Infatti, considerare, come suggerito dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che le decisioni controverse abbiano revocato l’immunità parlamentare dei ricorrenti nella sua integralità, o quanto meno non escludere che esse abbiano tale effetto, indurrebbe a constatare che l’arresto dei ricorrenti è parimenti probabile nel territorio della Repubblica francese e che il danno che i medesimi possono invocare è ulteriormente aggravato dal fatto che le decisioni controverse possono costituire un ostacolo alla loro partecipazione alle sessioni parlamentari. 167 Per contro, la sostituzione della motivazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe idonea a sanare gli errori commessi dal Tribunale ai punti 44 e 45 dell’ordinanza impugnata. 168 In secondo luogo, per quanto riguarda la modifica della motivazione esposta nella prima frase del punto 52 dell’ordinanza impugnata, è giocoforza constatare che nemmeno essa potrebbe procurare un beneficio al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 169 Infatti, tale modifica consentirebbe solo di correggere un errore materiale che il vicepresidente del Tribunale avrebbe commesso nell’interpretazione delle memorie del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ma non influirebbe sulla constatazione dei fatti operata nell’ordinanza impugnata né sulla loro qualificazione. 170 Ne consegue che occorre respingere in quanto irricevibile la domanda di sostituzione della motivazione presentata dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, annullare integralmente l’ordinanza impugnata, senza che occorra esaminare la quarta e la quinta parte del secondo motivo. Sull’impugnazione incidentale 171 Poiché l’ordinanza impugnata è stata annullata integralmente, l’impugnazione incidentale è divenuta priva di oggetto e non vi è quindi più luogo a statuire su di essa (v., per analogia, sentenza del 25 gennaio 2022, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] e a., C‑638/19 P , EU:C:2022:50 , punto 148 e giurisprudenza ivi citata). Sulla domanda di provvedimenti provvisori presentata dinanzi al Tribunale 172 Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte, quando annulla la decisione del Tribunale, può statuire essa stessa definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. Tale disposizione si applica anche alle impugnazioni proposte a norma dell’articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea [v., in tal senso, ordinanza della vicepresidente della Corte del 10 settembre 2020, Consiglio/Sharpston, C‑424/20 P(R) , non pubblicata, EU:C:2020:705 , punto 31 e giurisprudenza ivi citata]. 173 Nel caso di specie, la Corte dispone degli elementi necessari per statuire definitivamente sulla domanda di provvedimenti provvisori presentata dai ricorrenti. 174 Infatti, dal momento che le parti hanno potuto prendere pienamente posizione, durante il procedimento in primo grado, sulle tre condizioni alle quali è subordinata la concessione dei provvedimenti provvisori, la circostanza che il vicepresidente del Tribunale abbia esaminato solo una di tali condizioni non osta a che la Corte statuisca essa stessa definitivamente sulla domanda di provvedimenti provvisori. 175 A tal fine, si deve ricordare che l’articolo 156, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale stabilisce che le domande di provvedimenti provvisori devono specificare l’oggetto della controversia, i motivi di urgenza, nonché gli argomenti in fatto e in diritto che giustifichino prima facie la concessione del provvedimento provvisorio richiesto. Così, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la sospensione dell’esecuzione e gli altri provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario se risulta che la loro concessione è giustificata prima facie in fatto e in diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti, vale a dire che è necessario, per evitare un danno grave ed irreparabile agli interessi del richiedente, che siano adottati e producano i loro effetti già prima della decisione sul ricorso nel merito. Tali condizioni sono cumulative, di modo che le domande di provvedimenti provvisori devono essere respinte qualora una di dette condizioni non sia soddisfatta. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco [ordinanza della vicepresidente della Corte del 16 luglio 2021, Symrise/ECHA, C‑282/21 P(R) , non pubblicata, EU:C:2021:631 , punto 26 ]. Sulla ricevibilità del ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] 176 [OSCURATO:PERSONA] esprime «seri dubbi» sulla ricevibilità del ricorso principale. Da un lato, ciascuno dei tre ricorrenti sarebbe legittimato a chiedere l’annullamento solo della decisione che lo riguarda e non di quelle relative agli altri ricorrenti. Dall’altro, i ricorrenti non preciserebbero in quale misura ciascuno dei motivi da loro dedotti si applichi a ciascuna delle decisioni controverse. Valutazione 177 Si deve ricordare che la questione della ricevibilità del ricorso principale non dev’essere esaminata nell’ambito del procedimento sommario, se non si vuole pregiudicare il merito della causa. Tuttavia, quando venga dedotta l’irricevibilità manifesta del ricorso, spetta al giudice dell’urgenza accertare la sussistenza di determinati elementi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità del ricorso (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 26 giugno 2003, Belgio e Forum 187/Commissione, C‑182/03 R e C‑217/03 R , EU:C:2003:385 , punto 98 ). 178 Nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a manifestare «seri dubbi» sulla ricevibilità del ricorso principale, relativi essenzialmente al fatto che nessuno dei ricorrenti è legittimato ad agire contro le decisioni che riguardano gli altri ricorrenti e alla presentazione di alcuni dei motivi del ricorso di annullamento. 179 Risulta quindi che il [OSCURATO:PERSONA] non ha sostenuto che il ricorso principale sarebbe manifestamente irricevibile né ha fornito elementi che consentano, nell’ambito dell’esame sommario della ricevibilità di tale ricorso rientrante nella competenza del giudice del procedimento sommario, di ritenere che detto ricorso sia probabilmente irricevibile nel suo insieme. 180 Ne consegue che la domanda di provvedimenti provvisori non può essere respinta in ragione dell’irricevibilità del ricorso principale. Sul fumus boni iuris [OSCURATO:PERSONA] 181 Al fine di dimostrare il fumus boni iuris, i ricorrenti deducono otto motivi presentati a sostegno del ricorso principale. 182 Nella loro argomentazione relativa al terzo di tali motivi, che occorre esaminare in primo luogo, i ricorrenti sostengono in particolare che la procedura seguita per adottare le decisioni controverse ha violato il principio di imparzialità derivante dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, letto in combinato disposto con l’articolo 39, paragrafo 2, della stessa. 183 Il punto 8 della comunicazione ai membri della commissione giuridica del [OSCURATO:PERSONA], del 19 novembre 2019, che stabilisce i principi applicabili alle domande di revoca dell’immunità, prevede che la funzione di relatore sia oggetto di una rotazione in modo paritario tra i gruppi politici, ma esclude che il relatore possa appartenere allo stesso gruppo politico o essere eletto nello stesso Stato membro del deputato della cui immunità si tratti. 184 Orbene, il relatore delle decisioni controverse sarebbe stato membro dello stesso gruppo politico del partito politico VOX, il quale eserciterebbe l’actio popularis nei procedimenti penali a carico dei ricorrenti. Egli avrebbe inoltre presieduto una riunione di tale partito politico durante la quale avrebbe sostenuto lo slogan «[OSCURATO:PERSONA] in carcere». 185 Inoltre, il presidente della commissione JURI e il partito politico cui egli appartiene avrebbero mostrato una feroce ostilità nei confronti dei ricorrenti e avrebbero messo in atto una strategia volta ad impedire agli stessi di far parte del [OSCURATO:PERSONA] dopo la loro elezione. 186 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la procedura relativa alla revoca dell’immunità di un membro di tale istituzione riveste carattere politico e non può quindi essere disciplinata dalle stesse norme che regolano un procedimento disciplinare o giudiziario. Di conseguenza, il fatto che il relatore e il presidente della commissione JURI appartengano a un gruppo politico diverso da quello del deputato di cui trattasi non costituirebbe di per sé una violazione del principio di imparzialità. 187 Per gli stessi motivi, sarebbe irrilevante la circostanza che il relatore e il presidente della commissione JURI abbiano asseritamente reso dichiarazioni politiche che divergono dal programma politico sostenuto dai ricorrenti. Inoltre, le allegazioni di questi ultimi a tale riguardo non sarebbero sostenute da elementi tangibili. Valutazione 188 Da una costante giurisprudenza della Corte risulta che la condizione del fumus boni iuris è soddisfatta se almeno uno dei motivi dedotti dalla parte che richiede i provvedimenti provvisori a sostegno del ricorso di merito appare, prima facie, non privo di serio fondamento. Ciò vale in particolare quando uno di tali motivi riveli l’esistenza di questioni giuridiche complesse la cui soluzione non sia evidente e necessiti dunque di un esame approfondito, che non può essere effettuato dal giudice del procedimento sommario, bensì deve costituire oggetto della causa di merito, oppure quando il contraddittorio fra le parti riveli l’esistenza di una controversia giuridica importante la cui soluzione non sia evidente (ordinanza del 17 dicembre 2018, Commissione/Polonia, C‑619/18 R , EU:C:2018:1021 , punto 30 e giurisprudenza citata). 189 Le parti dissentono, in primo luogo, sull’applicabilità stessa del principio di imparzialità al relatore e al presidente della commissione JURI nell’ambito di una procedura relativa a una domanda di revoca dell’immunità di un membro del [OSCURATO:PERSONA]. 190 A tale proposito, occorre rilevare che tale questione giuridica non è ancora stata risolta dalla Corte. 191 Inoltre, tenuto conto del carattere eminentemente politico delle procedure parlamentari, non si può ritenere che l’applicazione a una tale procedura di tutti i requisiti procedurali che disciplinano, in generale, i procedimenti amministrativi si imponga, prima facie, con evidenza. 192 Tuttavia, atteso che la decisione di revocare l’immunità di un membro del [OSCURATO:PERSONA] priva tale membro di un elemento essenziale dello status di deputato europeo, di cui i membri di detta istituzione godono in egual misura per tutta la durata delle sessioni di una legislatura (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑502/19 , EU:C:2019:1115 , punto 78 ), la procedura che può sfociare nell’adozione di una decisione siffatta deve necessariamente fornire al deputato europeo di cui trattasi sufficienti garanzie individuali. 193 Inoltre, l’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali enuncia che ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, senza operare alcuna distinzione tra le istituzioni in questione o in funzione del procedimento nel cui ambito sono trattate tali questioni. 194 Se pure è stata esclusa l’applicazione di tale disposizione a una procedura relativa alla vacanza di un seggio al [OSCURATO:PERSONA] dovuta alla decadenza dal mandato di un membro di detta istituzione, siffatta soluzione era fondata non già sulla natura politica della menzionata procedura, bensì sulla totale assenza di discrezionalità del [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della stessa [ordinanza della vicepresidente della Corte dell’8 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑201/20 P(R) , non pubblicata, EU:C:2020:818 , punti 93 e 94 ]. 195 Orbene, dal momento che né il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione né il regolamento interno del [OSCURATO:PERSONA] stabiliscono con precisione in quali casi debba essere revocata l’immunità di un membro di detta istituzione, il [OSCURATO:PERSONA] dispone a priori di un ampio potere discrezionale quando si pronuncia su una domanda di revoca dell’immunità di uno di tali membri. 196 Il principio enunciato al punto 8 della comunicazione ai membri della commissione giuridica del [OSCURATO:PERSONA], menzionata al punto 183 della presente ordinanza, secondo cui il relatore non deve appartenere allo stesso gruppo politico né essere stato eletto nello stesso Stato membro del deputato della cui immunità si tratti, tende peraltro a confermare che le prassi del [OSCURATO:PERSONA] sono intese proprio a garantire quanto meno un certo grado di imparzialità del relatore. 197 Alla luce di tali elementi, si deve ritenere che l’applicabilità del principio di imparzialità al relatore e al presidente della commissione JURI nell’ambito di una procedura relativa a una domanda di revoca dell’immunità di un membro del [OSCURATO:PERSONA] costituisce una questione sulla quale esiste una controversia giuridica importante la cui soluzione non è evidente. 198 In secondo luogo, nell’ipotesi in cui fosse accertata tale applicabilità, l’esame del terzo motivo del ricorso principale implicherebbe che si stabilisca se gli elementi addotti dai ricorrenti siano sufficienti a dimostrare una violazione del principio di imparzialità. 199 Conformemente a tale principio, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione sono tenuti a rispettare il requisito di imparzialità, sotto i due profili in cui esso si articola, ossia, da un lato, il profilo soggettivo, secondo cui nessuno dei membri dell’istituzione interessata deve manifestare opinioni preconcette o pregiudizi personali e, dall’altro, il profilo oggettivo, in conformità al quale tale istituzione è tenuta ad offrire garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio in merito a un eventuale pregiudizio (v., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 2021, Dalli/Commissione, C‑615/19 P , EU:C:2021:133 , punto 112 e giurisprudenza ivi citata). 200 Nel caso di specie, i comportamenti del relatore e del presidente della commissione JURI ai quali fanno riferimento i ricorrenti sono idonei, prima facie, a manifestare un’opinione preconcetta o un pregiudizio personale ad essi sfavorevole. 201 Tuttavia, spetterà al giudice di merito valutare se sia dimostrata la realtà di tali comportamenti, dato che il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che i documenti prodotti dai ricorrenti non la dimostrano, senza tuttavia negare che detti comportamenti siano esistiti. 202 Inoltre, è pacifico che il partito politico VOX si trovi in una situazione del tutto particolare, in quanto svolge direttamente un ruolo nel procedimento penale avviato contro i ricorrenti e partecipa direttamente, per tale motivo, al procedimento pregiudiziale nella causa C‑158/21. 203 Analogamente, come indicato negli allegati della domanda di provvedimenti provvisori, dall’ordinanza del 19 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑32/20 , non pubblicata, EU:T:2020:552 ), risulta che alcuni membri del [OSCURATO:PERSONA] appartenenti a detto partito hanno proposto dinanzi al Tribunale un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della presa d’atto, da parte del [OSCURATO:PERSONA], dell’elezione a deputati di due dei ricorrenti. 204 In tali circostanze, non si può escludere, a seguito dell’esame sommario che spetta al giudice dell’urgenza, che l’appartenenza del relatore a un gruppo politico di cui fanno parte i deputati europei del partito politico VOX possa far sorgere un dubbio legittimo riguardo a un eventuale pregiudizio sfavorevole ai ricorrenti. 205 Di conseguenza, senza pronunciarsi in questa fase sulla fondatezza del terzo motivo, il che rientra nella competenza esclusiva del giudice di merito, non si può ritenere che esso sia privo di carattere serio. 206 Dal momento che tale motivo, qualora fosse accolto dal giudice di merito, potrebbe comportare l’annullamento delle decisioni controverse, si deve ritenere che la condizione relativa al fumus boni iuris sia soddisfatta. [OSCURATO:PERSONA] 207 Al fine di dimostrare che la condizione relativa all’urgenza è soddisfatta, i ricorrenti sostengono che il loro probabile arresto, seguito, eventualmente, dalla consegna alle autorità spagnole, causerebbe loro un danno grave e irreparabile, ledendo il loro diritto di esercitare la propria funzione di deputato europeo. 208 La combinazione tra le decisioni controverse, da un lato, e i mandati d’arresto europei nonché le segnalazioni al [OSCURATO:PERSONA] emessi nei loro confronti, dall’altro, esporrebbe i ricorrenti a un forte rischio di arresto e di consegna alle autorità spagnole in ragione degli obblighi che detti mandati d’arresto europeo e dette segnalazioni impongono alle autorità di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Tale rischio potrebbe concretizzarsi in occasione di uno spostamento a Strasburgo per partecipare alle sessioni parlamentari, ma anche in occasione delle numerose attività che i ricorrenti sarebbero chiamati a svolgere in tutta l’Unione in qualità di deputati europei. 209 Se il sig. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] ha potuto, in passato, recarsi in vari [OSCURATO:PERSONA] membri senza essere arrestato, tale situazione si spiegherebbe con il fatto che egli non era oggetto di un mandato d’arresto europeo tra l’ottobre 2017 e la sua elezione al [OSCURATO:PERSONA] europeo. Egli si sarebbe recato in uno Stato membro diverso dal Belgio mentre era oggetto di un mandato d’arresto europeo solo a marzo 2018, il che spiegherebbe perché in tale occasione sia stato fermato dalle autorità tedesche. 210 Dovrebbe inoltre essere respinto l’argomento dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’esecuzione dei mandati d’arresto europei è sospesa in ragione della presentazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), di una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte. Infatti, tale sospensione non risulterebbe dalla giurisprudenza della Corte e le autorità spagnole avrebbero deciso di mantenere le segnalazioni al [OSCURATO:PERSONA], il che dimostrerebbe che esse intendono ancora ottenere l’esecuzione dei mandati d’arresto europei emessi nei confronti dei ricorrenti. 211 I ricorrenti affermano infine che l’eventuale annullamento delle decisioni controverse interverrebbe troppo tardi per proteggerli contro il rischio da essi invocato e non sarebbe quindi sufficiente a consentire loro di esercitare il proprio mandato di deputato europeo. 212 [OSCURATO:PERSONA] afferma, in primo luogo, che le decisioni controverse non costituiscono la causa determinante del danno asserito dai ricorrenti. Quest’ultimo deriverebbe dalle decisioni adottate dalle autorità spagnole, mentre le decisioni controverse si limiterebbero a rimuovere alcuni ostacoli procedurali all’esecuzione di tali decisioni. 213 In secondo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la situazione in Belgio presenta una rilevanza particolare, in quanto, da un lato, almeno due dei ricorrenti sembrano risiedervi e, dall’altro, parte del lavoro dei deputati europei viene svolta in tale Stato. Orbene, le autorità giudiziarie belghe avrebbero costantemente rifiutato l’esecuzione definitiva dei mandati d’arresto europei emessi nei confronti dei ricorrenti, anche prima che essi godessero di un’immunità parlamentare, e nei confronti di altre persone ricercate per fatti connessi. Sarebbe molto improbabile che tali autorità giudiziarie modifichino la loro posizione in attesa della decisione della Corte nella causa C‑158/21. 214 In terzo luogo, poiché le decisioni controverse non produrrebbero effetti in [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti non dimostrerebbero di rischiare effettivamente di essere arrestati e consegnati alle autorità spagnole da [OSCURATO:PERSONA] membri diversi dal [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, sebbene viaggino regolarmente all’interno dell’Unione. Non sarebbe dimostrato neppure il nesso tra eventuali spostamenti verso [OSCURATO:PERSONA] membri diversi dal [OSCURATO:PERSONA] del Belgio e la loro funzione di deputato europeo. In particolare, dal momento che l’immunità di cui all’articolo 9, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione non è stata revocata, essi potrebbero liberamente recarsi a Strasburgo per partecipare alle sessioni parlamentari. 215 In quarto luogo, il regolare svolgimento di un procedimento giurisdizionale in uno Stato membro non può comunque costituire una forma di danno grave e irreparabile. 216 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] deduce che le decisioni controverse non costituiscono la causa determinante del danno asserito dai ricorrenti. Inoltre, dal momento che i ricorrenti risiedono in Belgio e devono recarsi a Bruxelles (Belgio) e a Strasburgo per esercitare il loro mandato, non risulterebbe che l’esercizio del loro mandato di deputato europeo possa essere ostacolato da un’eventuale detenzione in [OSCURATO:PERSONA]. 217 Inoltre, nessuno Stato membro sembra avere avviato una procedura per eseguire i mandati d’arresto europei emessi nei confronti dei ricorrenti. Sarebbe altamente improbabile che uno Stato membro proceda all’esecuzione di tali mandati d’arresto europei mentre è pendente il procedimento giurisdizionale nella causa C‑158/21. La presentazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE comporterebbe, infatti, la sospensione del procedimento nazionale, compreso il procedimento volto a statuire su detti mandati d’arresto europei. Valutazione 218 Come si è ricordato al punto 75 della presente ordinanza, l’urgenza deve essere valutata rispetto alla necessità di statuire provvisoriamente al fine di evitare che venga causato un danno grave e irreparabile alla parte che chiede la tutela provvisoria. Spetta a quest’ultima parte fornire la prova che essa non può attendere l’esito del procedimento di merito senza subire un danno di tale natura. Se è vero che, per stabilire la sussistenza di detto danno, non è necessario esigere che il verificarsi e l’imminenza dello stesso siano dimostrati con assoluta certezza, e anche se basta che quest’ultimo sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità, ciò non toglie che la parte che chiede un provvedimento provvisorio resta tenuta a dimostrare i fatti sui quali sarebbe basata la prospettiva di tale danno. 219 Nel caso di specie, è pacifico che su ciascuno dei ricorrenti gravi un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie spagnole e che essi siano oggetto di segnalazioni relative a persone ricercate per l’arresto in vista della consegna. 220 Dai punti da 88 a 92 della presente ordinanza risulta che l’emissione di un mandato d’arresto europeo da parte di un’autorità giudiziaria di uno Stato membro impone in particolare agli altri [OSCURATO:PERSONA] membri di procedere all’arresto della persona ricercata e di statuire sul suo mantenimento in custodia in attesa dell’intervento di una decisione sulla consegna. 221 Analogamente, dai punti da 121 a 125 della presente ordinanza risulta che l’esistenza, nel [OSCURATO:PERSONA], di una segnalazione relativa a persone ricercate per l’arresto in vista della consegna comporta in linea di principio, di per sé, l’obbligo di procedere all’arresto delle persone alle quali si riferiscono tali segnalazioni, salvo che queste ultime siano oggetto dell’apposizione di un indicatore di validità. 222 Inoltre, un mandato d’arresto europeo comporta non solo l’obbligo di arrestare la persona ricercata, ma altresì quello di consegnare tale persona all’autorità giudiziaria emittente. 223 Da una costante giurisprudenza della Corte discende che la decisione quadro 2002/584 è diretta, mediante l’istituzione di un sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri [sentenza del 29 aprile 2021, X (Mandato d’arresto europeo – Ne bis in idem), C‑665/20 PPU , EU:C:2021:339 , punto 37 e giurisprudenza ivi citata]. 224 Nel settore disciplinato dalla decisione quadro 2002/584, il principio di riconoscimento reciproco, che costituisce, come risulta in particolare dal considerando 6 della stessa, il «fondamento» della cooperazione giudiziaria in materia penale, trova espressione all’articolo 1, paragrafo 2, di tale decisione quadro, che sancisce la regola secondo cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a dare esecuzione a ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della detta decisione quadro [sentenza del 29 aprile 2021, X (Mandato d’arresto europeo – Ne bis in idem), C‑665/20 PPU , EU:C:2021:339 , punto 38 e giurisprudenza ivi citata]. 225 Ne consegue che le autorità giudiziarie dell’esecuzione possono, in via di principio, rifiutare di eseguire un siffatto mandato solo per i motivi di non esecuzione tassativamente elencati dalla decisione quadro 2002/584 e possono subordinare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo esclusivamente a una delle condizioni tassativamente previste all’articolo 5 di tale decisione quadro. Di conseguenza, mentre l’esecuzione del mandato d’arresto europeo costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione è concepito come un’eccezione che deve essere oggetto di interpretazione restrittiva [sentenza del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente), C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU , EU:C:2020:1033 , punto 37 e giurisprudenza ivi citata]. 226 Né il [OSCURATO:PERSONA] né il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostengono che l’esecuzione dei mandati d’arresto europei di cui trattasi dovrebbe essere rifiutata in applicazione dei motivi di non esecuzione elencati dalla decisione quadro 2002/584 o che le segnalazioni al [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state oggetto dell’apposizione di indicatori di validità. 227 Non è stato nemmeno affermato né, a fortiori, dimostrato che la decisione quadro 2002/584 e la decisione 2007/533 non siano, in generale, applicate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri. 228 Sebbene il [OSCURATO:PERSONA] sostenga tuttavia che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dimostrano una manifesta reticenza a dare seguito ai mandati d’arresto europei emessi nei confronti dei ricorrenti, basandosi sulla circostanza che il sig. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe recato in vari [OSCURATO:PERSONA] membri senza essere arrestato pur non godendo di un’immunità parlamentare, si deve constatare che tale affermazione non è suffragata da alcun elemento di prova ed è formalmente contestata dai ricorrenti. 229 Analogamente, il fatto che le autorità belghe non abbiano consegnato i ricorrenti alle autorità spagnole non consente di escludere l’elevata probabilità che essi siano arrestati, per le ragioni indicate al punto 131 della presente ordinanza. 230 Deve parimenti essere respinto l’argomento dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il danno asserito dai ricorrenti non potrebbe verificarsi a motivo della sospensione dell’esecuzione dei mandati d’arresto europei emessi nei loro confronti, che conseguirebbe alla presentazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑158/21. 231 Dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea discende che il giudice nazionale che presenta alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale sospende il procedimento principale. 232 Tuttavia, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑158/21 risulta che tale domanda è diretta ad accertare se i mandati d’arresto europei emessi dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) nei confronti di varie persone ricercate, tra le quali figurano i ricorrenti, debbano essere mantenuti o ritirati e, per quanto riguarda più specificamente i ricorrenti, ad individuare le informazioni complementari che dovrebbero essere trasmesse alle autorità giudiziarie dell’esecuzione per agevolare la loro consegna. 233 Ne consegue che la decisione di sospendere il procedimento principale nella causa C‑158/21 implica che il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) non intende adottare una decisione, prima che intervenga la risposta della Corte alle questioni pregiudiziali sollevate, sul mantenimento o sul ritiro dei mandati d’arresto europei emessi nei confronti dei ricorrenti. 234 Per contro, in assenza di una decisione formale del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) a tale riguardo, non si può ritenere che esso abbia inteso rimettere in discussione i mandati d’arresto europei già emessi o sospenderne l’esecuzione. Tale sospensione, peraltro non contemplata dalla decisione quadro 2002/584, non può derivare direttamente dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il quale non prevede affatto che l’esecuzione dei provvedimenti adottati dal giudice del rinvio nel procedimento principale prima che venga resa la decisione pregiudiziale sia necessariamente sospesa in attesa di tale decisione. 235 Pertanto, si deve constatare che i ricorrenti hanno dimostrato in misura giuridicamente sufficiente la prevedibilità, con un sufficiente grado di probabilità, del loro arresto e della loro consegna alle autorità spagnole nel caso in cui non venga sospesa l’esecuzione delle decisioni controverse. 236 Orbene, dalle considerazioni di cui ai punti da 149 a 155 della presente ordinanza risulta che un eventuale arresto dei ricorrenti in forza di un mandato d’arresto europeo o di una segnalazione relativa a persone ricercate per l’arresto in vista della consegna potrebbe causare loro un danno grave e irreparabile. Lo stesso accadrebbe, a fortiori, con la consegna dei ricorrenti alle autorità spagnole, che potrebbe comportare una privazione duratura della libertà. 237 Occorre inoltre aggiungere che deve essere respinto l’argomento dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la condizione relativa all’urgenza non sarebbe soddisfatta per il motivo che le decisioni controverse non costituiscono la causa determinante del danno che i ricorrenti rischiano di subire. 238 È vero che, in caso di domanda di sospensione dell’esecuzione di un atto, la concessione del provvedimento provvisorio richiesto si giustifica soltanto se l’atto in questione costituisce la causa determinante del danno grave e irreparabile dedotto [ordinanza della vicepresidente della Corte del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] AAB e Belegging‑[OSCURATO:PERSONA]‑East/BCE, C‑114/20 P(R) , non pubblicata, EU:C:2020:1059 , punto 54 e giurisprudenza ivi citata]. 239 Da tale giurisprudenza discende che la sospensione dell’esecuzione di un atto non deve essere pronunciata quando il danno invocato tragga origine sostanzialmente da fattori indipendenti da tale atto e il contributo decisivo di quest’ultimo al verificarsi di detto danno non sia dimostrato. In un caso del genere, la sospensione dell’esecuzione non può infatti essere considerata idonea a evitare che venga causato un danno grave e irreparabile alla parte che l’ha richiesta. 240 Nel caso di specie, l’immunità parlamentare di cui godevano i ricorrenti prima dell’adozione delle decisioni controverse costituiva un ostacolo dirimente al loro arresto e alla loro consegna in forza dei mandati d’arresto europei emessi nei loro confronti e delle segnalazioni al [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che le decisioni controverse costituiscono una condizione indispensabile per il verificarsi del danno dedotto dai ricorrenti e che, ove l’esecuzione di dette decisioni venga sospesa, si potrà evitare che tale danno si verifichi. 241 Di conseguenza, si deve constatare che i ricorrenti hanno dimostrato che la condizione relativa all’urgenza era soddisfatta. Sulla ponderazione degli interessi [OSCURATO:PERSONA] 242 I ricorrenti sostengono che è nell’interesse generale, da un lato, che la composizione del [OSCURATO:PERSONA] rifletta la libera espressione delle scelte effettuate dai cittadini dell’Unione quanto alle persone dalle quali intendono essere rappresentate e, dall’altro, che i suoi membri possano esercitare le loro funzioni per tutta la durata del loro mandato. Ne conseguirebbe che l’interesse generale e l’interesse dei ricorrenti, in particolare alla loro libertà individuale e alla loro libertà di circolazione, coincidono. 243 Inoltre, l’annullamento delle decisioni controverse non consentirebbe di ribaltare la situazione risultante dalla loro applicazione, dato che, in caso di consegna dei ricorrenti alle autorità spagnole, essi non sarebbero più protetti dall’immunità di cui all’articolo 9, primo comma, lettera b), del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione. 244 Oltre a ciò, la concessione del provvedimento provvisorio richiesto avrebbe solo l’effetto di ritardare la prosecuzione dell’esecuzione dei mandati d’arresto europei emessi nei confronti dei ricorrenti, che sarebbe già stata differita in ragione del ritiro intervenuto due volte dei mandati d’arresto europei emessi in precedenza nei loro confronti e del lungo periodo trascorso prima dell’emissione di nuovi mandati d’arresto europei. 245 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le immunità parlamentari non sono finalizzate a ritardare i procedimenti giurisdizionali nazionali o ad offrire ai deputati europei un mezzo per sottrarsi alla giustizia, bensì a garantire l’indipendenza del [OSCURATO:PERSONA]. 246 Ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, TUE, occorrerebbe prendere in considerazione gli interessi costituzionali del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Poiché il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe pronunciato inequivocabilmente a favore della revoca dell’immunità dei ricorrenti, il procedimento penale avviato in tale Stato membro non interferirebbe con i diritti istituzionali del [OSCURATO:PERSONA]. 247 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] deduce che la concessione del provvedimento provvisorio richiesto rimetterebbe in discussione la ponderazione degli interessi effettuata dalla sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑502/19 , EU:C:2019:1115 ). Infatti, dai punti da 91 a 94 di tale sentenza risulterebbe che il giudice nazionale competente può decidere di mantenere le misure di sicurezza già adottate e chiedere la revoca dell’immunità dei deputati europei interessati. In tale contesto, una volta che il [OSCURATO:PERSONA] abbia accordato la revoca di tale immunità, la sospensione dell’esecuzione della sua decisione implicherebbe un sacrificio eccessivo dell’interesse della giustizia e del rispetto dello Stato di diritto, per fatti manifestamente precedenti e privi di nesso con l’elezione dei ricorrenti al [OSCURATO:PERSONA]. Valutazione 248 Risulta che, nella maggior parte dei procedimenti sommari, sia la concessione sia il diniego della sospensione dell’esecuzione di un atto possono produrre, in una certa misura, taluni effetti definitivi, e spetta al giudice del procedimento sommario, investito di una domanda di sospensione, porre a confronto i rischi collegati a ciascuna delle possibili soluzioni. In concreto, ciò ha per conseguenza, in particolare, l’esame del punto se l’interesse del ricorrente che chiede i provvedimenti provvisori a ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato prevalga o meno sull’interesse rappresentato dall’immediata applicazione di quest’ultimo. In occasione di detto esame va accertato se l’eventuale annullamento di tale atto consentirebbe di ribaltare la situazione verificatasi in caso di sua esecuzione immediata e, in senso contrario, in che misura la sospensione dell’esecuzione sia tale da ostacolare la realizzazione degli obiettivi perseguiti dal succitato atto nel caso in cui il ricorso di merito sia respinto [v., in tal senso, ordinanza del vicepresidente della Corte del 10 gennaio 2018, Commissione/RW, C‑442/17 P(R) , non pubblicata, EU:C:2018:6 , punto 60 , e ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia, C‑791/19 R , EU:C:2020:277 , punto 104 e giurisprudenza ivi citata]. 249 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’interesse connesso alla concessione dei provvedimenti provvisori richiesti, dall’esame della condizione relativa all’urgenza risulta che, se l’esecuzione delle decisioni controverse non fosse sospesa, i ricorrenti rischierebbero di non essere più in grado di esercitare in maniera effettiva la loro funzione di deputato europeo. 250 A tale proposito, si deve ricordare che, a termini dell’articolo 10, paragrafo 1, TUE, il funzionamento dell’Unione si fonda sul principio della democrazia rappresentativa, il quale concretizza il valore della democrazia citato all’articolo 2 TUE. In applicazione di siffatto principio, l’articolo 14, paragrafo 3, TUE prevede che i membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni (sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑502/19 , EU:C:2019:1115 , punti 63 e 64 ). 251 In tale contesto, le immunità concesse, in egual misura, ai membri del [OSCURATO:PERSONA] per tutta la durata delle sessioni di una data legislatura sono intese in particolare a consentire loro di assolvere i compiti ad essi incombenti (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑502/19 , EU:C:2019:1115 , punti 76 e 78 ). 252 Tali immunità hanno inoltre l’obiettivo, conformemente al principio della democrazia rappresentativa, di assicurare che la composizione del [OSCURATO:PERSONA] rifletta in modo fedele e completo la libera espressione delle scelte operate dai cittadini dell’Unione, per mezzo del suffragio universale diretto, quanto alle persone da cui intendono essere rappresentati durante una determinata legislatura (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑502/19 , EU:C:2019:1115 , punti 82 e 83 ). 253 Ne consegue che la revoca dell’immunità di un membro del [OSCURATO:PERSONA] che intervenga in modo irregolare e porti all’arresto o alla detenzione dello stesso potrebbe pregiudicare il buon funzionamento della democrazia rappresentativa nell’Unione. 254 La circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] abbia ritenuto, con le decisioni controverse, che l’immunità dei ricorrenti potesse essere revocata non è idonea a dimostrare che l’immediata applicazione di dette decisioni non ostacolerebbe il buon funzionamento di tale istituzione, dato che, da un lato, lo scopo del ricorso principale è valutare la legittimità delle decisioni in questione e, dall’altro, il ricorso in parola si basa su almeno un motivo che, prima facie, non è privo di serio fondamento. 255 Per contro, non si deve prendere in considerazione, nella ponderazione degli interessi rilevanti, l’interesse connesso alla tutela della libertà individuale e della libertà di circolazione dei ricorrenti, dato che, come si è ricordato al punto 149 della presente ordinanza, un membro del [OSCURATO:PERSONA], di fronte a una decisione di revoca della sua immunità, può invocare utilmente soltanto il pregiudizio che tale decisione recherebbe non solo al suo diritto di esercitare liberamente il proprio mandato, ma anche al buon funzionamento del [OSCURATO:PERSONA]. 256 In secondo luogo, per quanto riguarda l’interesse connesso all’applicazione immediata delle decisioni controverse, si deve sottolineare che la sospensione dell’esecuzione di tali decisioni può ostacolare lo svolgimento dei procedimenti giurisdizionali istruiti dalle autorità spagnole contro i ricorrenti, impedendo che essi siano consegnati a dette autorità. 257 Contrariamente a quanto sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA], detta applicazione immediata non è tuttavia imposta dalla finalità di rispettare l’articolo 4, paragrafo 2, TUE, in quanto l’immunità parlamentare non rimette affatto in discussione la facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di istruire procedimenti penali nell’ambito definito dal loro ordinamento giuridico, ma si limita ad assicurare un equilibrio fra tale facoltà e il principio della democrazia rappresentativa di cui all’articolo 10, paragrafo 1, TUE. 258 Per quanto concerne, in terzo luogo, la situazione che risulterà dall’esame del ricorso principale, occorre rilevare che l’eventuale annullamento delle decisioni controverse non sarebbe idoneo a ribaltare la situazione determinata dalla loro esecuzione immediata, in quanto tale annullamento interverrebbe troppo tardi per evitare che sia impedito ai membri interessati del [OSCURATO:PERSONA] di esercitare pienamente la loro funzione per una parte sostanziale del loro mandato. 259 Inoltre, nell’ipotesi in cui i ricorrenti fossero consegnati alle autorità spagnole, il successivo ripristino della loro immunità derivante dall’articolo 9, primo comma, lettera b), del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione sarebbe privo di qualsiasi effetto concreto, in quanto i ricorrenti non ne godono nel territorio spagnolo. 260 All’opposto, nell’ipotesi in cui il ricorso principale fosse in definitiva respinto, dal fascicolo non emerge che il ritardo nello svolgimento del procedimento penale istruito contro i ricorrenti derivante dalla sospensione dell’esecuzione delle decisioni controverse potrebbe impedire che tale procedimento sia portato a termine. 261 Occorre inoltre sottolineare che detto procedimento è in corso dal 2017 e che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato l’affermazione dei ricorrenti secondo cui la sua durata è in parte dovuta al ritiro in due occasioni dei mandati d’arresto europei emessi in precedenza nei loro confronti e al lungo periodo trascorso prima dell’emissione di nuovi mandati d’arresto europei. 262 Inoltre, atteso che la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti implicherebbe solo il ripristino temporaneo dell’immunità parlamentare dei ricorrenti, essa comporterebbe in definitiva soltanto il mantenimento, per un periodo limitato, dello status quo che è esistito per vari anni (v., per analogia, ordinanza del vicepresidente della Corte del 2 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑162/15 P‑R , EU:C:2016:142 , punto 114 ). 263 Tenuto conto di tali elementi, la ponderazione degli interessi è favorevole alla concessione dei provvedimenti provvisori richiesti dai ricorrenti. 264 In tali circostanze, occorre sospendere l’esecuzione delle decisioni controverse. Sulle spese 265 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, quest’ultima statuisce sulle spese. 266 Per quanto concerne le spese relative all’impugnazione, occorre rammentare che, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del suddetto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Orbene, se pure il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti soccombenti, i ricorrenti non ne hanno chiesto la condanna alle spese. Pertanto, ciascuna delle parti si farà carico delle proprie spese relative all’impugnazione. 267 Per quel che riguarda le spese relative all’impugnazione incidentale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 142 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184 del medesimo regolamento, in caso di non luogo a statuire, la Corte decide liberamente sulle spese. Nel caso di specie, atteso che il non luogo a statuire sull’impugnazione incidentale è dovuto all’annullamento dell’ordinanza impugnata a seguito dell’impugnazione proposta dai ricorrenti, occorre statuire che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese relative al procedimento di impugnazione incidentale. 268 Per quanto attiene alle spese relative al procedimento di primo grado, occorre statuire, da un lato, ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, che le spese del [OSCURATO:PERSONA] e dei ricorrenti sono riservate. 269 Dall’altro, in applicazione dell’articolo 140, paragrafo 1, del medesimo regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, le spese sostenute dagli [OSCURATO:PERSONA] membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico. Di conseguenza, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in quanto parte interveniente in primo grado, si farà carico delle proprie spese relative al procedimento di primo grado. Per questi motivi, il vicepresidente della Corte così provvede: 1) L’ordinanza del vicepresidente del Tribunale dell’Unione europea del 30 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑272/21 R , non pubblicata, EU:T:2021:497 ), è annullata. 2) È sospesa l’esecuzione delle decisioni P9_TA(2021)0059, P9_TA(2021)0060 e P9_TA(2021)0061 del [OSCURATO:PERSONA] europeo, del 9 marzo 2021, sulle domande di revoca dell’immunità del sig. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA], del sig. [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres e della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i Obiols. 3) I sigg. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i Obiols e il [OSCURATO:PERSONA] europeo si faranno carico delle proprie spese relative al procedimento di impugnazione. 4) Le spese dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres, della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i Obiols e del [OSCURATO:PERSONA] europeo relative al procedimento di primo grado sono riservate. 5) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese relative tanto al procedimento di primo grado quanto all’impugnazione. Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese. ( i ) «Il punto 73 del presente testo è stato oggetto di una modifica di ordine linguistico, successivamente alla sua pubblicazione iniziale».
Sentenza Corte di giustizia UE/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris