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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 16800/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. uditi i Difensori: è presente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ,illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento dello stesso; è presente altresì 'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di ROMA in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di ROMA, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento.

Deposita copia di memoria contenente motivi nuovi già trasmessa alla Cancelleria in data 26 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma/ con sentenza del 31 maggio 2017, divenuta irrevocabile il 12 giugno 2018 (data in cui la S.C., Sez. 3, con sentenza n. 49190/18, ha rigettato il ricorso per cassazione), ha parzialmente riformato la decisione di condanna per reati tributari emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma il 6 dicembre 2016, all'esito del giudizio abbreviato, decisione, impugnata (per quanto in questa sede rileva, anche) dall'imputato [OSCURATO:PERSONA]: in particolare la Corte territoriale ha escluso la qualifica di reiterata della recidiva contestata ed ha rideterminato, riducendola, la pena.

Ha confermato nel resto la sentenza di primo grado con cui era stata affermata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di concorso nella emissione di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, ossia: per il reato di cui all'art. 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, contestato in concorso con [OSCURATO:PERSONA], per avere Coppola emesso, quale gestore di fatto della società "[OSCURATO:SOCIETA].", in concorso con [OSCURATO:PERSONA], in veste di amministratore della soc. [OSCURATO:SOCIETA], al fine di consentire alla [OSCURATO:SOCIETA] di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nell'anno 2016 una fattura (la n. 5 del 21 gennaio 2016) per operazione inesistente della soc.

PDC per complessivi 305.000,00 euro (capo n. 2 dell'editto); e per il reato di cui all'art. 2 del d.

Igs. n. 74 del 2000, contestato al solo [OSCURATO:PERSONA], per avere lo stesso, quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA], al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di due fatture per operazioni inesistenti emesse dalla soc.

"[OSCURATO:SOCIETA].", indicato nella dichiarazione per l'anno 2014 ai fini delle imposte dirette elementi passivi fittizi per 664.250,00 euro e nella dichiarazione I.V.A. per l'anno 2015 un'imposta detraibile per 156.135,00 euro; fatti commessi il 25 settembre 2015 ai fini delle imposte dirette e il 31 marzo 2016 ai fini dell'I.V.A. (capo n. 3).

2. Il 6 agosto 2019 è stata depositata richiesta di revisione della condanna, con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione della pena.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] del condannato, in estrema sintesi, ha rilevato, quanto al capo n. 3) dell'imputazione, che l'acquisizione agli atti del processo della dichiarazione "Unico 2015" della [OSCURATO:SOCIETA], allegata alla istanza, dichiarazione citata dalla Guardia di Finanza nella propria informativa ma mai allegata, fornirebbe la incontrovertibile prova che la società in questione - e, quindi, [OSCURATO:PERSONA] - non ha mai utilizzato nell'anno di imposta 2014 elementi passivi fittizi per complessivi 664.250,000 euro, con conseguente esclusione del reato.2.2.

Quanto al capo n. 2) dell'editto, la sollecitata acquisizione del registro IVA degli acquisti della [OSCURATO:SOCIETA] e del registro delle fatture emesse proverebbe che tale società è stata utilizzatrice del documento fiscale oggetto del reato, cioè la fattura n. 5 del 2016, e che, quindi, non è stato emittente e, in conseguenz4, che a [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe potuto contestare il reato di concorso in emissione di fatture inesistenti ai sensi degli arttt. 110 cod. pen e 8 del d.

Igs. n. 74 del 2000: ciò in quanto l'art. 9 dello stesso d.

Igs. n. 74 del 2000 vieta che si possa contestare la commissione del reato previsto dall'art. 8 del d.

Igs. n. 74 del 2000, in concorso con chi emette la fattura, a chi riceve la fattura per operazioni inesistenti e la utilizza inserendola nella propria contabilità.

2.3. Rigettata la richiesta sospensione con ordinanza del 9-12 agosto 2019, il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Perugia con sentenza del 18 dicembre 2020, oggi impugnata.

3. Propone ricorso di legittimità [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, che si affida a quattro motivi con cui lamenta violazione di legge (tutti i motivi), anche sotto il profilo della mancanza della giustificazione (il secondo motivo), e vizio di motivazione, che sarebbe manifestamente illogica (il primo motivo).

3.1. Con il primo motivo censura erronea applicazione della legge penale (art. 630 cod. proc. pen.) e, nel frattempo, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Richiamata la motivazione con cui la Corte di appello di Perugia (pp. 6-7) ha ritenuto inammissibile la richiesta di revisione quanto al capo n. 3), si sottopone a serrata censura la stessa.

3.1.1. Infatti la Corte territoriale ha - ma, si stima, illegittimamente - ritenuto che la documentazione cartacea relativa alle dichiarazioni fiscali modello unico 2015 ed IVA 2015 della società [OSCURATO:SOCIETA], in data 25 settembre 2015, documentazione non precedentemente acquisita al processo, che si è fondato su un'informativa della polizia giudiziaria dell'8 giugno 2016 (in primo grado si è celebrato il giudizio abbreviato), ma allegata al ricorso per revisione, quanto al capo 3), poiché da tale documentazione emergerebbe incontrovertibilmente la prova del fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] non ha utilizzato nell'anno di imposta 2014 elementi passivi fittizi per complessivi 664.250,00 euro (somma di più fatture), «non potrebbe mai qualificarsi alla stregua di una "prova nuova" rilevante ai fini dell'art. 630/C/Cpp: i dati fiscali contenuto in tali dichiarazioni [...] non potevano non essere affluiti all'interno della banca dati del sistema tributario (Anagrafe Tributaria) e, come tali, dovevano ritenersi già esistenti, conoscibili [...] e valutabili all'interno del processo, in cui, per effetto della scelta del rito abbreviato, gli esiti degli accertamenti di p.g. erano direttamente approdati alla valutazione probatoria da parte del Giudice del merito» (così alla p. 6 della sentenza impugnata).

La Corte territoriale avrebbe frainteso la nozione di "prova nuova" di cui all'art. 630 cod. proc. pen., ritenendo - si stima, illegittimamente - che i documenti fiscali in questione, benché pacificamente mai acquisiti al processo, non possano essere qualificati "prova nuova" in quanto «già esistenti, conoscibili [...] e valutabili all'interno del processo» (p. 6).

Così 'argomentando la Corte .di merito avrebbe dimostrato di limitare la nozione di "prova nuova" a quella sopravvenuta, mentre vi possono essere ricomprese anche quelle pre-esistenti, in applicazione del canone di civilità compendiato nel brocardo favor innocentiae.

Si richiamano più pronunzie di legittimità, secondo cui prova nuova rilevante ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen. non è soltanto duella scoperta successivamente o sopravvenuta alla sentenza di condanna ma anche quella non acquisita nel precedente giudizio o acquisita ma non valutata dal giudice di merito, neppure implicitamente, e ciò persino se la omessa conoscenza da parte del Giudice dovesse essere imputabile a colpa e persino a dolo del condannato.

3.1.2. La sentenza inoltre, ad avviso del ricorrente, sarebbe manifestamente illogica e contraddittoria, poiché dà «per esistente l'ingresso agli atti del procedimento dei contenuti e delle voci della Dichiarazione UNICO 2015, circostanza che, invero [...], non è mai avvenuta» (così alla p. 11 del ricorso), poiché tale documentazione - si sostiene - non solo non è mai stata allegata agli atti del processo ma non è stata neppure richiamata nei suoi contenuti dalla Guardia di Finanza . nella sua annotazione, ove si indica solo il numero di protocollo della dichiarazione UNICO 2015 ed il fatto storico del suo deposito alla data del 25 settembre 2015, estrapolando invece dall'anagrafe tributaria i soli dati riguardanti le voci del bilancio della soc. [OSCURATO:SOCIETA] e non della Dichiarazioni UNICO 2015 in questione.

E si tratta - si evidenzia - di circostanze agevolmente ricavabili dalla semplice lettura della documentazione allegata alla richiesta di revisione (sub nn. 5 e ss.) e anche dalla consulenza redatta dalla prof.ssa [OSCURATO:PERSONA], del pari allegata all'istanza di revisione (sub n. 4).

3.2. Con il secondo motivo,i1 ricorrente denuncia ulteriore violazione dell'art. 630, lett. c), e 629 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione, in quanto l'apparato giustificativo che assiste la sentenza impugnata non renderebbe comprensibile e verificabile, come invece necessario, l'iter logico-giuridico seguito dai decidenti.

Poiché la motivazione della Corte di merito fa leva sia sull'essersi celebrato il giudizio abbreviato sia sull'essere stati i documenti - che si stimano decisivi nella prospettiva della revisione - richiamati nell'informativa della Guardia di Finanza, ma non acquisiti, si svolgono le seguenti considerazioni critiche:A) ove si ritenga che «la Corte d'Appello avesse voluto intendere che l'imputato, dopo aver scelto il rito abbreviato e conseguentemente avere chiesto la decisione "allo stato degli atti", non possa chiedere la revisione della sentenza sulla base di una prova preesistente al giudicato, detta conclusione sarebbe assolutamente errata ed in contrasto tanto con l'art. 629 c.p.p. quanto con il più volte richiamato art. 630 lett. c) c.p.p.» (così alla p. 13 del ricorso), in quanto il codice di rito penale non prevede alcuna preclusione al procedimento di revisione ove la sentenza di condanna sia stata emessa all'esito dell'abbreviato, come del resto già precisato dalla S.C. («La richiesta di revisione è ammissibile non solo quando la sentenza di condanna sia stata emessa a seguito di giudizio dibattimentale, ma anche quando la stessa sia stata emessa all'esito di giudizio abbreviato. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che nulla preclude al condannato di allegare come "prove nuove", idonee ai sensi dell'art. 631, lett. c), cod. proc. pen., mezzi di prova che questi avrebbe già potuto indicare come integrazione probatoria nella richiesta di giudizio abbreviato)»: così Sez. 3, n. 22061 del 05/05/2010, D., Rv. 247619); B) invece, «nel caso in cui la Corte d'Appello avesse voluto [...] intendere che i documenti nuovi prodotti con l'istanza di revisione, per il solo fatto di essere stati richiamati dalla informativa della Guardia di Finanza - ma, si ribadisce, mai acquisiti agli atti del processo, né dalla stessa Guardia di Finanza, né perché prodotti dalla Difesa dell'allora imputato - debbano essere considerati come già esistenti, conoscibili e valutabili [...], detta conclusione sarebbe parimenti in contrasto con la nozione di "prova nuova" ex art. 630 lett. c) c.p.p. per tutto quanto già ampiamente dedotto [...]» (così alla p. 14 del ricorso).

Ad avviso del ricorrente, il contenuto dei documenti "nuovi", mai acquisti, smentirebbe integralmente quanto meramente "riferito", ma non documentato, dalla Guardia di Finanza.

3.3. Tramite l'ulteriore motivo il ricorrente si duole della erronea applicazione degli artt. 2, 8 e 9 del d.

Igs. n. 74 del 2000.

Richiamate le pp. 4-5 della motivazione, ove si ritiene inammissibile la richiesta di revisione quanto al capo n. 2), si segnala un ulteriore errore di diritto da parte della Corte territoriale.

Infatti, contrariamente rispetto a quanto dalla stessa ritenuto, l'art. 9 del d.lgs. n. 74 del 2000 esclude che possa giuridicamente configurarsi un concorso tra chi abbia emesso la fattura falsa e chi la abbia poi illecitamente utilizzata, in quanto chi emette fatture per operazioni inesistenti è punibile ai sensi dell'art. 8 del d.

Igs. n. 74 del 2000, chi utilizza nella contabilità fatture inesistenti è punito ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, chi riceve fatture per operazioni inesistenti ma non le utilizza in contabilità e nelle proprie dichiarazioni può essere sanzionato per concorso in emissione delle medesime ai sensi dell'art. 110 cod. pen., mentre «quando entrambi questi reati sono ipotizzabili, il legislatore ha previsto (art. 9 sempre del d.

Igs. 74/2000) che nel caso di effettiva utilizzazione della fattura non sia possibile contestare il reato di cui all'art. 8 (emissione) in quanto deve contestarsi il reato di cui all'art. 2 (utilizzazione), in quanto quest'ultimo è stato specificamente ritagliato per sanzionare chi utilizza fatture inesistenti: questa e solo questa è la ratio della normativa in esame» (così alle pp. 17-18 del ricorso).

A ciò si aggiunga - sottolinea il ricorrente - che alla p. 16 della sentenza di appello (allegata alla richiesta di revisione, sub n.2) si legge che la soc. [OSCURATO:SOCIETA] è soggetto beneficiario che non ha utilizzato la fattura e che dunque [OSCURATO:PERSONA] risponde come istigatore ex art. 110 cod. pen., in quanto l'art. 9 del d.

Igs. n. 74 r del 2000 riguarda l'esclusione del concorso tramite emittente ed utilizzatore allorchè la fattura si stata utilizzata ma non nell'ipotesi in cui, come accaduto nel caso di specie, essa è rimasta nelle mani del prenditore senza indicazione nelle dichiarazioni.

Si richiamano precedenti di legittimità stimati pertinenti.

Ad avviso del ricorrente, dunque, «la sentenza impugnata, sebbene abbia riconosciuto la novità dei documenti nuovi prodotti con riferimento al capo 2) di imputazione, ha ritenuto- inammissibile l'istanza di revisione sull'erroneo presupposto che le risultanze dei medesimi non sarebbero sufficienti a provare l'innocenza del sig. [OSCURATO:PERSONA] rispetto al reato di concorso nell'emissione di f.o.i. [acronimo di: fatture per operazioni inesistenti] ex art. 110 c.p. e 8 d.

Igs. n. 74/2000), ciò, come visto, a fronte di una errata applicazione degli artt. 2, 8 e 9 del d.

Igs. n. 74/2000» (così alla p. 19 del ricorso).

3.4. Infine, con l'ultimo motivo, la Difesa lamenta la violazione dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen. in relazione alla consulenza di parte redata dalla prof.ssa Saitta allegata alla richiesta di revisione.

Quanto al passaggio motivazionale in cui la Corte di appello (alla p. 7) evidenzia la ritenuta impossibilità di ammettere l'eventuale testimonianza del consulente onde ottenere una diversa e nuova valutazione delle prove già apprezzate con la sentenza di condanna, il ricorrente sottolinea che la relazione della prof.ssa Saitta è stata allegata non già come autonoma "prova nuova" ma solo come strumento utile alla corretta lettura ed interpretazione della documentazione fiscale "nuova" materialmente allegata a supporto della richiesta di revisione e non già per dare una nuova e differente valutazione delle prove già apprezzate.

Si chiede, in definitiva, l'annullamento della sentenza impugnata.

3.5. Sono stati depositati tempestivamente motivi nuovi con cui la Difesa del ricorrente, richiamata giurisprudenza di legittimità, ribadisce, ampliandoli, gli argomenti già svolti a sostegno del ricorso ed insiste per l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni.

Appare opportuno affrontare le doglianze accorpandole per temi omogenei (del capo n. 3 contestato a [OSCURATO:PERSONA] si tratta nel primo, nel secondo e nel quarto motivo di ricorso; del capo n. 2 si tratta nel terzo e nel quarto motivo).

2. Quanto alle doglianze relative al capo n. 3) dell'editto, osserva il Collegio che la Corte di appello di Perugia ha trascurato il seguente, consolidato, principio di diritto, cui occorre invece dare senz'altro continuità: «In tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione, relativamente ad una condanna per emissione di assegno in presenza di provvedimento interdittivo, sull'erroneo presupposto di non poter considerare prova nuova l'attestazione del mancato ritiro della lettera raccomandata che conteneva l'ordine interdittivo, in quanto a disposizione dell'imputato prima della conclusione del procedimento penale, pur non essendo tale atto mai stato introdotto nel processo di merito)» (così Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068; nello stesso senso v. già Sez. 3, n. 13037 del 18/12/2013, dep. 2014, Segreto, Rv. 259739, secondo cui «Nel giudizio di revisione, la richiesta è ammissibile anche se fondata su prove preesistenti o addirittura colpevolmente non indicate nel giudizio di cognizione di cui si invoca la rilettura, purchè le stesse non siano state oggetto, nemmeno implicitamente, di pregressa valutazione»; entrambe le richiamate pronunzie sono conformi all'insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui «In tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario»: così Sez.

U, n. 634 del 26/09/2011, dep. 2002, PG e PC in proc.

Pisano, Rv. 220443).

Né la circostanza che si sia celebrato l'abbreviato (al rito semplificato vi è un accenno, non ulteriormente sviluppato, alla p. 6 della sentenza della Corte di appello di Perugia) potrebbe condurre a conclusioni diverse.

Infatti: «La richiesta di revisione è ammissibile anche quando la sentenza di condanna sia stata emessa all'esito di giudizio abbreviato, senza che sussista alcuna preclusione in capo al condannato di allegare come "prove nuove", idonee ai sensi dell'art. 631, lett. c), cod. proc. pen., mezzi di prova che avrebbe già potuto indicare come integrazione probatoria nella richiesta di giudizio abbreviato» (Sez. 6, n. 10593 del 23/01/2018, Fraquelli, Rv. 272517); «La richiesta di revisione è ammissibile non solo quando la sentenza di condanna sia stata emessa a seguito di giudizio dibattimentale, ma anche quando la stessa sia stata emessa all'esito di giudizio abbreviato. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che nulla preclude al condannato di allegare come "prove nuove", idonee ai sensi dell'art. 631, lett. c), cod. proc. pen., mezzi di prova che questi avrebbe già potuto indicare come integrazione probatoria nella richiesta di giudizio abbreviato)» (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273030); «La richiesta di revisione è ammissibile non solo quando la sentenza di condanna sia stata emessa a seguito di giudizio dibattimentale, ma anche quando la stessa sia stata emessa all'esito di giudizio abbreviato. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che nulla preclude al condannato di allegare come "prove nuove", idonee ai sensi dell'art. 631, lett. c), cod. proc. pen., mezzi di prova che questi avrebbe già potuto indicare come integrazione probatoria nella richiesta di giudizio abbreviato)» (Sez. 3, n. 22061 del 05/05/2010, D., Rv. 247619); «La revisione del processo è consentita anche nei confronti di sentenze emesse con il rito abbreviato (il quale prevede un giudizio allo stato degli atti con rinuncia dell'interessato ad ulteriori acquisizioni probatorie), poiché il giudizio di revisione mira a tutelare non solo l'interesse del singolo quanto quello generale alla riparazione di eventuali errori giudiziali, privilegiando le esigenze di giustizia rispetto a quelle formali della certezza del giudicato. (Fattispecie precedente all'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479)» (Sez. 5, n. 1478 del 16/03/2000, Ragusa, Rv. 217449).

La decisione va, pertanto, cassata sul punto.3.Passando alle doglianze relative al capo n. 2) dell'editto, complessivamente valutate, la tesi che la Difesa del ricorrente intenderebbe dimostrare, tramite documenti "nuovi", nell'accezione di cui si è detto, è tale da condurre, in ipotesi, ad una decisione vantaggiosa per il condannato: pertanto non risulta né chiara né logica la negazione di ogni possibile "rilevanza pratica" da parte della Corte di appello (p. 5 della sentenza impugnata).

Del resto, non può non tenersi conto del contenuto della norma speciale posta dall'art. 9 del d.

Igs. n. 74 del 2000, a proposito della quale la Corte di legittimità ha, a più riprese, puntualizzato quanto segue: «In tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74, il regime previsto dal successivo art. 9, che esclude la possibilità di concorso reciproco fra il reato previsto dall'art. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e e quello previsto dall'art. 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), ha la finalità di evitare che la medesima condotta sostanziale sia punita due volte, ma non introduce alcuna deroga ai principi generali in tema di concorso di persone nel reato, fissati dall'art. 110 cod. pen. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non corretta la decisione del Tribunale del riesame che aveva escluso - in assenza della contestazione del reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art.2 - la configurabilità del concorso nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, nella condotta di istigazione alla loro predisposizione, posta in essere dal soggetto che avrebbe dovuto beneficiarne, mediante l'indicazione di tali elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sull'IVA)» (Sez. 2, n. 24167 del 16/05/2003, Grande, Rv. 225453); «Il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti concorre con l'emittente, secondo l'ordinaria disciplina dettata dall'art.110 cod. pen., non essendo applicabile in tal caso il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo in cui la Corte ha precisato che una diversa interpretazione determinerebbe una situazione di irrilevanza penale nei confronti di chi abbia posto in essere comportamenti riconducibili alla previsione concorsuale in relazione all'emissione della documentazione fittizia, non utilizzando poi le fatture per essere avvenuti gli accertamenti prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, poichè questi non potrebbe essere sanzionato nè a norma dell'art. 8, a titolo di concorso, nè a norma dell'art. 2, a titolo di tentativo)» (Sez. 3, n. 14862 del 17/03/2010, P.M. in proc.

Perconti, Rv. 246967); 9 tyx «In tema di reati tributari, la disposizione prevista dall'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che, al fine di evitare che la medesima condotta sostanziale sia punita due volte, esclude la configurabilità del concorso di chi emette la fattura per operazioni inesistenti nel reato di chi se ne avvale e viceversa, non impedisce il concorso nell'emissione della fattura, secondo le regole ordinarie dell'art. 110 cod. pen., di soggetti diversi dall'utilizzatore» (Sez. 3, n. 51468 del 18/06/2018, Mori, Rv. 274208); «Il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti può concorrere, ove ne sussistono i presupposti, con l'emittente, secondo l'ordinaria disciplina dettata dall'art. 110 cod. pen., non essendo applicabile in tal caso il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. (In motivazione, la Corte ha osservato che la norma appena richiamata mira ad evitare che la sola utilizzazione, da parte del destinatario, delle fatture per operazioni inesistenti possa integrare anche il concorso nella emissione delle stesse così come, all'inverso, il solo fatto dell'emissione possa integrare il concorso nella utilizzazione, da parte del destinatario che abbia ad indicarle in dichiarazione, delle medesime, determinandosi, altrimenti, la sottoposizione per due volte a sanzione penale dello stesso soggetto per Io stesso fatto, che, invece, non può verificarsi allorquando il destinatario delle fatture non ne abbia fatto utilizzazione)» (Sez. 3, n. 41124 del 22/05/2019, Grossi, Rv. 277978).

Dovendosi fare applicazione dei principi richiamati, deve ritenersi non corretto il ragionamento svolto alle pp. 4-5 della sentenza impugnata, in quanto in relazione al capo n. 2) dell'editto dalla valutazione delle prove "nuove" (nell'accezione, che si è chiarita, di prove anche precedentemente esistenti ma non introdotte, eventualmente anche per colpa della parte, o non valutate) proposte dal condannato potrebbe derivare una conseguenza in ipotesi favorevole a [OSCURATO:PERSONA]. 4.Consegue la statuizione in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Firenze.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. uditi i Difensori: è presente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ,illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento dello stesso; è presente altresì 'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di ROMA in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di ROMA, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. Deposita copia di memoria contenente motivi nuovi già trasmessa alla Cancelleria in data 26 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma/ con sentenza del 31 maggio 2017, divenuta irrevocabile il 12 giugno 2018 (data in cui la S.C., Sez. 3, con sentenza n. 49190/18, ha rigettato il ricorso per cassazione), ha parzialmente riformato la decisione di condanna per reati tributari emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma il 6 dicembre 2016, all'esito del giudizio abbreviato, decisione, impugnata (per quanto in questa sede rileva, anche) dall'imputato [OSCURATO:PERSONA]: in particolare la Corte territoriale ha escluso la qualifica di reiterata della recidiva contestata ed ha rideterminato, riducendola, la pena. Ha confermato nel resto la sentenza di primo grado con cui era stata affermata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di concorso nella emissione di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, ossia: per il reato di cui all'art. 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, contestato in concorso con [OSCURATO:PERSONA], per avere Coppola emesso, quale gestore di fatto della società "[OSCURATO:SOCIETA].", in concorso con [OSCURATO:PERSONA], in veste di amministratore della soc. [OSCURATO:SOCIETA], al fine di consentire alla [OSCURATO:SOCIETA] di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nell'anno 2016 una fattura (la n. 5 del 21 gennaio 2016) per operazione inesistente della soc. PDC per complessivi 305.000,00 euro (capo n. 2 dell'editto); e per il reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, contestato al solo [OSCURATO:PERSONA], per avere lo stesso, quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA], al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di due fatture per operazioni inesistenti emesse dalla soc. "[OSCURATO:SOCIETA].", indicato nella dichiarazione per l'anno 2014 ai fini delle imposte dirette elementi passivi fittizi per 664.250,00 euro e nella dichiarazione I.V.A. per l'anno 2015 un'imposta detraibile per 156.135,00 euro; fatti commessi il 25 settembre 2015 ai fini delle imposte dirette e il 31 marzo 2016 ai fini dell'I.V.A. (capo n. 3). 2. Il 6 agosto 2019 è stata depositata richiesta di revisione della condanna, con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione della pena. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] del condannato, in estrema sintesi, ha rilevato, quanto al capo n. 3) dell'imputazione, che l'acquisizione agli atti del processo della dichiarazione "Unico 2015" della [OSCURATO:SOCIETA], allegata alla istanza, dichiarazione citata dalla Guardia di Finanza nella propria informativa ma mai allegata, fornirebbe la incontrovertibile prova che la società in questione - e, quindi, [OSCURATO:PERSONA] - non ha mai utilizzato nell'anno di imposta 2014 elementi passivi fittizi per complessivi 664.250,000 euro, con conseguente esclusione del reato.2.2. Quanto al capo n. 2) dell'editto, la sollecitata acquisizione del registro IVA degli acquisti della [OSCURATO:SOCIETA] e del registro delle fatture emesse proverebbe che tale società è stata utilizzatrice del documento fiscale oggetto del reato, cioè la fattura n. 5 del 2016, e che, quindi, non è stato emittente e, in conseguenz4, che a [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe potuto contestare il reato di concorso in emissione di fatture inesistenti ai sensi degli arttt. 110 cod. pen e 8 del d. Igs. n. 74 del 2000: ciò in quanto l'art. 9 dello stesso d. Igs. n. 74 del 2000 vieta che si possa contestare la commissione del reato previsto dall'art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000, in concorso con chi emette la fattura, a chi riceve la fattura per operazioni inesistenti e la utilizza inserendola nella propria contabilità. 2.3. Rigettata la richiesta sospensione con ordinanza del 9-12 agosto 2019, il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Perugia con sentenza del 18 dicembre 2020, oggi impugnata. 3. Propone ricorso di legittimità [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, che si affida a quattro motivi con cui lamenta violazione di legge (tutti i motivi), anche sotto il profilo della mancanza della giustificazione (il secondo motivo), e vizio di motivazione, che sarebbe manifestamente illogica (il primo motivo). 3.1. Con il primo motivo censura erronea applicazione della legge penale (art. 630 cod. proc. pen.) e, nel frattempo, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Richiamata la motivazione con cui la Corte di appello di Perugia (pp. 6-7) ha ritenuto inammissibile la richiesta di revisione quanto al capo n. 3), si sottopone a serrata censura la stessa. 3.1.1. Infatti la Corte territoriale ha - ma, si stima, illegittimamente - ritenuto che la documentazione cartacea relativa alle dichiarazioni fiscali modello unico 2015 ed IVA 2015 della società [OSCURATO:SOCIETA], in data 25 settembre 2015, documentazione non precedentemente acquisita al processo, che si è fondato su un'informativa della polizia giudiziaria dell'8 giugno 2016 (in primo grado si è celebrato il giudizio abbreviato), ma allegata al ricorso per revisione, quanto al capo 3), poiché da tale documentazione emergerebbe incontrovertibilmente la prova del fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] non ha utilizzato nell'anno di imposta 2014 elementi passivi fittizi per complessivi 664.250,00 euro (somma di più fatture), «non potrebbe mai qualificarsi alla stregua di una "prova nuova" rilevante ai fini dell'art. 630/C/Cpp: i dati fiscali contenuto in tali dichiarazioni [...] non potevano non essere affluiti all'interno della banca dati del sistema tributario (Anagrafe Tributaria) e, come tali, dovevano ritenersi già esistenti, conoscibili [...] e valutabili all'interno del processo, in cui, per effetto della scelta del rito abbreviato, gli esiti degli accertamenti di p.g. erano direttamente approdati alla valutazione probatoria da parte del Giudice del merito» (così alla p. 6 della sentenza impugnata). La Corte territoriale avrebbe frainteso la nozione di "prova nuova" di cui all'art. 630 cod. proc. pen., ritenendo - si stima, illegittimamente - che i documenti fiscali in questione, benché pacificamente mai acquisiti al processo, non possano essere qualificati "prova nuova" in quanto «già esistenti, conoscibili [...] e valutabili all'interno del processo» (p. 6). Così 'argomentando la Corte .di merito avrebbe dimostrato di limitare la nozione di "prova nuova" a quella sopravvenuta, mentre vi possono essere ricomprese anche quelle pre-esistenti, in applicazione del canone di civilità compendiato nel brocardo favor innocentiae. Si richiamano più pronunzie di legittimità, secondo cui prova nuova rilevante ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen. non è soltanto duella scoperta successivamente o sopravvenuta alla sentenza di condanna ma anche quella non acquisita nel precedente giudizio o acquisita ma non valutata dal giudice di merito, neppure implicitamente, e ciò persino se la omessa conoscenza da parte del Giudice dovesse essere imputabile a colpa e persino a dolo del condannato. 3.1.2. La sentenza inoltre, ad avviso del ricorrente, sarebbe manifestamente illogica e contraddittoria, poiché dà «per esistente l'ingresso agli atti del procedimento dei contenuti e delle voci della Dichiarazione UNICO 2015, circostanza che, invero [...], non è mai avvenuta» (così alla p. 11 del ricorso), poiché tale documentazione - si sostiene - non solo non è mai stata allegata agli atti del processo ma non è stata neppure richiamata nei suoi contenuti dalla Guardia di Finanza . nella sua annotazione, ove si indica solo il numero di protocollo della dichiarazione UNICO 2015 ed il fatto storico del suo deposito alla data del 25 settembre 2015, estrapolando invece dall'anagrafe tributaria i soli dati riguardanti le voci del bilancio della soc. [OSCURATO:SOCIETA] e non della Dichiarazioni UNICO 2015 in questione. E si tratta - si evidenzia - di circostanze agevolmente ricavabili dalla semplice lettura della documentazione allegata alla richiesta di revisione (sub nn. 5 e ss.) e anche dalla consulenza redatta dalla prof.ssa [OSCURATO:PERSONA], del pari allegata all'istanza di revisione (sub n. 4). 3.2. Con il secondo motivo,i1 ricorrente denuncia ulteriore violazione dell'art. 630, lett. c), e 629 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione, in quanto l'apparato giustificativo che assiste la sentenza impugnata non renderebbe comprensibile e verificabile, come invece necessario, l'iter logico-giuridico seguito dai decidenti. Poiché la motivazione della Corte di merito fa leva sia sull'essersi celebrato il giudizio abbreviato sia sull'essere stati i documenti - che si stimano decisivi nella prospettiva della revisione - richiamati nell'informativa della Guardia di Finanza, ma non acquisiti, si svolgono le seguenti considerazioni critiche:A) ove si ritenga che «la Corte d'Appello avesse voluto intendere che l'imputato, dopo aver scelto il rito abbreviato e conseguentemente avere chiesto la decisione "allo stato degli atti", non possa chiedere la revisione della sentenza sulla base di una prova preesistente al giudicato, detta conclusione sarebbe assolutamente errata ed in contrasto tanto con l'art. 629 c.p.p. quanto con il più volte richiamato art. 630 lett. c) c.p.p.» (così alla p. 13 del ricorso), in quanto il codice di rito penale non prevede alcuna preclusione al procedimento di revisione ove la sentenza di condanna sia stata emessa all'esito dell'abbreviato, come del resto già precisato dalla S.C. («La richiesta di revisione è ammissibile non solo quando la sentenza di condanna sia stata emessa a seguito di giudizio dibattimentale, ma anche quando la stessa sia stata emessa all'esito di giudizio abbreviato. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che nulla preclude al condannato di allegare come "prove nuove", idonee ai sensi dell'art. 631, lett. c), cod. proc. pen., mezzi di prova che questi avrebbe già potuto indicare come integrazione probatoria nella richiesta di giudizio abbreviato)»: così Sez. 3, n. 22061 del 05/05/2010, D., Rv. 247619); B) invece, «nel caso in cui la Corte d'Appello avesse voluto [...] intendere che i documenti nuovi prodotti con l'istanza di revisione, per il solo fatto di essere stati richiamati dalla informativa della Guardia di Finanza - ma, si ribadisce, mai acquisiti agli atti del processo, né dalla stessa Guardia di Finanza, né perché prodotti dalla Difesa dell'allora imputato - debbano essere considerati come già esistenti, conoscibili e valutabili [...], detta conclusione sarebbe parimenti in contrasto con la nozione di "prova nuova" ex art. 630 lett. c) c.p.p. per tutto quanto già ampiamente dedotto [...]» (così alla p. 14 del ricorso). Ad avviso del ricorrente, il contenuto dei documenti "nuovi", mai acquisti, smentirebbe integralmente quanto meramente "riferito", ma non documentato, dalla Guardia di Finanza. 3.3. Tramite l'ulteriore motivo il ricorrente si duole della erronea applicazione degli artt. 2, 8 e 9 del d. Igs. n. 74 del 2000. Richiamate le pp. 4-5 della motivazione, ove si ritiene inammissibile la richiesta di revisione quanto al capo n. 2), si segnala un ulteriore errore di diritto da parte della Corte territoriale. Infatti, contrariamente rispetto a quanto dalla stessa ritenuto, l'art. 9 del d.lgs. n. 74 del 2000 esclude che possa giuridicamente configurarsi un concorso tra chi abbia emesso la fattura falsa e chi la abbia poi illecitamente utilizzata, in quanto chi emette fatture per operazioni inesistenti è punibile ai sensi dell'art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000, chi utilizza nella contabilità fatture inesistenti è punito ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, chi riceve fatture per operazioni inesistenti ma non le utilizza in contabilità e nelle proprie dichiarazioni può essere sanzionato per concorso in emissione delle medesime ai sensi dell'art. 110 cod. pen., mentre «quando entrambi questi reati sono ipotizzabili, il legislatore ha previsto (art. 9 sempre del d. Igs. 74/2000) che nel caso di effettiva utilizzazione della fattura non sia possibile contestare il reato di cui all'art. 8 (emissione) in quanto deve contestarsi il reato di cui all'art. 2 (utilizzazione), in quanto quest'ultimo è stato specificamente ritagliato per sanzionare chi utilizza fatture inesistenti: questa e solo questa è la ratio della normativa in esame» (così alle pp. 17-18 del ricorso). A ciò si aggiunga - sottolinea il ricorrente - che alla p. 16 della sentenza di appello (allegata alla richiesta di revisione, sub n.2) si legge che la soc. [OSCURATO:SOCIETA] è soggetto beneficiario che non ha utilizzato la fattura e che dunque [OSCURATO:PERSONA] risponde come istigatore ex art. 110 cod. pen., in quanto l'art. 9 del d. Igs. n. 74 r del 2000 riguarda l'esclusione del concorso tramite emittente ed utilizzatore allorchè la fattura si stata utilizzata ma non nell'ipotesi in cui, come accaduto nel caso di specie, essa è rimasta nelle mani del prenditore senza indicazione nelle dichiarazioni. Si richiamano precedenti di legittimità stimati pertinenti. Ad avviso del ricorrente, dunque, «la sentenza impugnata, sebbene abbia riconosciuto la novità dei documenti nuovi prodotti con riferimento al capo 2) di imputazione, ha ritenuto- inammissibile l'istanza di revisione sull'erroneo presupposto che le risultanze dei medesimi non sarebbero sufficienti a provare l'innocenza del sig. [OSCURATO:PERSONA] rispetto al reato di concorso nell'emissione di f.o.i. [acronimo di: fatture per operazioni inesistenti] ex art. 110 c.p. e 8 d. Igs. n. 74/2000), ciò, come visto, a fronte di una errata applicazione degli artt. 2, 8 e 9 del d. Igs. n. 74/2000» (così alla p. 19 del ricorso). 3.4. Infine, con l'ultimo motivo, la Difesa lamenta la violazione dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen. in relazione alla consulenza di parte redata dalla prof.ssa Saitta allegata alla richiesta di revisione. Quanto al passaggio motivazionale in cui la Corte di appello (alla p. 7) evidenzia la ritenuta impossibilità di ammettere l'eventuale testimonianza del consulente onde ottenere una diversa e nuova valutazione delle prove già apprezzate con la sentenza di condanna, il ricorrente sottolinea che la relazione della prof.ssa Saitta è stata allegata non già come autonoma "prova nuova" ma solo come strumento utile alla corretta lettura ed interpretazione della documentazione fiscale "nuova" materialmente allegata a supporto della richiesta di revisione e non già per dare una nuova e differente valutazione delle prove già apprezzate. Si chiede, in definitiva, l'annullamento della sentenza impugnata. 3.5. Sono stati depositati tempestivamente motivi nuovi con cui la Difesa del ricorrente, richiamata giurisprudenza di legittimità, ribadisce, ampliandoli, gli argomenti già svolti a sostegno del ricorso ed insiste per l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. Appare opportuno affrontare le doglianze accorpandole per temi omogenei (del capo n. 3 contestato a [OSCURATO:PERSONA] si tratta nel primo, nel secondo e nel quarto motivo di ricorso; del capo n. 2 si tratta nel terzo e nel quarto motivo). 2. Quanto alle doglianze relative al capo n. 3) dell'editto, osserva il Collegio che la Corte di appello di Perugia ha trascurato il seguente, consolidato, principio di diritto, cui occorre invece dare senz'altro continuità: «In tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione, relativamente ad una condanna per emissione di assegno in presenza di provvedimento interdittivo, sull'erroneo presupposto di non poter considerare prova nuova l'attestazione del mancato ritiro della lettera raccomandata che conteneva l'ordine interdittivo, in quanto a disposizione dell'imputato prima della conclusione del procedimento penale, pur non essendo tale atto mai stato introdotto nel processo di merito)» (così Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068; nello stesso senso v. già Sez. 3, n. 13037 del 18/12/2013, dep. 2014, Segreto, Rv. 259739, secondo cui «Nel giudizio di revisione, la richiesta è ammissibile anche se fondata su prove preesistenti o addirittura colpevolmente non indicate nel giudizio di cognizione di cui si invoca la rilettura, purchè le stesse non siano state oggetto, nemmeno implicitamente, di pregressa valutazione»; entrambe le richiamate pronunzie sono conformi all'insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui «In tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario»: così Sez. U, n. 634 del 26/09/2011, dep. 2002, PG e PC in proc. Pisano, Rv. 220443). Né la circostanza che si sia celebrato l'abbreviato (al rito semplificato vi è un accenno, non ulteriormente sviluppato, alla p. 6 della sentenza della Corte di appello di Perugia) potrebbe condurre a conclusioni diverse. Infatti: «La richiesta di revisione è ammissibile anche quando la sentenza di condanna sia stata emessa all'esito di giudizio abbreviato, senza che sussista alcuna preclusione in capo al condannato di allegare come "prove nuove", idonee ai sensi dell'art. 631, lett. c), cod. proc. pen., mezzi di prova che avrebbe già potuto indicare come integrazione probatoria nella richiesta di giudizio abbreviato» (Sez. 6, n. 10593 del 23/01/2018, Fraquelli, Rv. 272517); «La richiesta di revisione è ammissibile non solo quando la sentenza di condanna sia stata emessa a seguito di giudizio dibattimentale, ma anche quando la stessa sia stata emessa all'esito di giudizio abbreviato. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che nulla preclude al condannato di allegare come "prove nuove", idonee ai sensi dell'art. 631, lett. c), cod. proc. pen., mezzi di prova che questi avrebbe già potuto indicare come integrazione probatoria nella richiesta di giudizio abbreviato)» (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273030); «La richiesta di revisione è ammissibile non solo quando la sentenza di condanna sia stata emessa a seguito di giudizio dibattimentale, ma anche quando la stessa sia stata emessa all'esito di giudizio abbreviato. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che nulla preclude al condannato di allegare come "prove nuove", idonee ai sensi dell'art. 631, lett. c), cod. proc. pen., mezzi di prova che questi avrebbe già potuto indicare come integrazione probatoria nella richiesta di giudizio abbreviato)» (Sez. 3, n. 22061 del 05/05/2010, D., Rv. 247619); «La revisione del processo è consentita anche nei confronti di sentenze emesse con il rito abbreviato (il quale prevede un giudizio allo stato degli atti con rinuncia dell'interessato ad ulteriori acquisizioni probatorie), poiché il giudizio di revisione mira a tutelare non solo l'interesse del singolo quanto quello generale alla riparazione di eventuali errori giudiziali, privilegiando le esigenze di giustizia rispetto a quelle formali della certezza del giudicato. (Fattispecie precedente all'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479)» (Sez. 5, n. 1478 del 16/03/2000, Ragusa, Rv. 217449). La decisione va, pertanto, cassata sul punto.3.Passando alle doglianze relative al capo n. 2) dell'editto, complessivamente valutate, la tesi che la Difesa del ricorrente intenderebbe dimostrare, tramite documenti "nuovi", nell'accezione di cui si è detto, è tale da condurre, in ipotesi, ad una decisione vantaggiosa per il condannato: pertanto non risulta né chiara né logica la negazione di ogni possibile "rilevanza pratica" da parte della Corte di appello (p. 5 della sentenza impugnata). Del resto, non può non tenersi conto del contenuto della norma speciale posta dall'art. 9 del d. Igs. n. 74 del 2000, a proposito della quale la Corte di legittimità ha, a più riprese, puntualizzato quanto segue: «In tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74, il regime previsto dal successivo art. 9, che esclude la possibilità di concorso reciproco fra il reato previsto dall'art. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e e quello previsto dall'art. 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), ha la finalità di evitare che la medesima condotta sostanziale sia punita due volte, ma non introduce alcuna deroga ai principi generali in tema di concorso di persone nel reato, fissati dall'art. 110 cod. pen. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non corretta la decisione del Tribunale del riesame che aveva escluso - in assenza della contestazione del reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art.2 - la configurabilità del concorso nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, nella condotta di istigazione alla loro predisposizione, posta in essere dal soggetto che avrebbe dovuto beneficiarne, mediante l'indicazione di tali elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sull'IVA)» (Sez. 2, n. 24167 del 16/05/2003, Grande, Rv. 225453); «Il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti concorre con l'emittente, secondo l'ordinaria disciplina dettata dall'art.110 cod. pen., non essendo applicabile in tal caso il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo in cui la Corte ha precisato che una diversa interpretazione determinerebbe una situazione di irrilevanza penale nei confronti di chi abbia posto in essere comportamenti riconducibili alla previsione concorsuale in relazione all'emissione della documentazione fittizia, non utilizzando poi le fatture per essere avvenuti gli accertamenti prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, poichè questi non potrebbe essere sanzionato nè a norma dell'art. 8, a titolo di concorso, nè a norma dell'art. 2, a titolo di tentativo)» (Sez. 3, n. 14862 del 17/03/2010, P.M. in proc. Perconti, Rv. 246967); 9 tyx «In tema di reati tributari, la disposizione prevista dall'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che, al fine di evitare che la medesima condotta sostanziale sia punita due volte, esclude la configurabilità del concorso di chi emette la fattura per operazioni inesistenti nel reato di chi se ne avvale e viceversa, non impedisce il concorso nell'emissione della fattura, secondo le regole ordinarie dell'art. 110 cod. pen., di soggetti diversi dall'utilizzatore» (Sez. 3, n. 51468 del 18/06/2018, Mori, Rv. 274208); «Il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti può concorrere, ove ne sussistono i presupposti, con l'emittente, secondo l'ordinaria disciplina dettata dall'art. 110 cod. pen., non essendo applicabile in tal caso il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. (In motivazione, la Corte ha osservato che la norma appena richiamata mira ad evitare che la sola utilizzazione, da parte del destinatario, delle fatture per operazioni inesistenti possa integrare anche il concorso nella emissione delle stesse così come, all'inverso, il solo fatto dell'emissione possa integrare il concorso nella utilizzazione, da parte del destinatario che abbia ad indicarle in dichiarazione, delle medesime, determinandosi, altrimenti, la sottoposizione per due volte a sanzione penale dello stesso soggetto per Io stesso fatto, che, invece, non può verificarsi allorquando il destinatario delle fatture non ne abbia fatto utilizzazione)» (Sez. 3, n. 41124 del 22/05/2019, Grossi, Rv. 277978). Dovendosi fare applicazione dei principi richiamati, deve ritenersi non corretto il ragionamento svolto alle pp. 4-5 della sentenza impugnata, in quanto in relazione al capo n. 2) dell'editto dalla valutazione delle prove "nuove" (nell'accezione, che si è chiarita, di prove anche precedentemente esistenti ma non introdotte, eventualmente anche per colpa della parte, o non valutate) proposte dal condannato potrebbe derivare una conseguenza in ipotesi favorevole a [OSCURATO:PERSONA]. 4.Consegue la statuizione in dispositivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Firenze. C
Sentenza Cassazione n. 16800/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris