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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 ottobre 2022

Cassazione n. 45066/2022

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seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18 maggio 2022 emessa dal Tribunale di Verona; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza.

I ricorsi, intrinsecamente generici, neppure si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che, con una struttura enunciativa consentita dai poteri di verifica assegnati al giudice in relazione alla tipologia della decisione rimessagli dalle parti, ha dato atto dei risultati del positivo riscontro di correttezza della qualificazione giuridica e, attraverso il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen., ha escluso la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, che devono risultare con carattere di evidenza.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 ottobre 2022 La Consigliera estensora [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18 maggio 2022 emessa dal Tribunale di Verona; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza. I ricorsi, intrinsecamente generici, neppure si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che, con una struttura enunciativa consentita dai poteri di verifica assegnati al giudice in relazione alla tipologia della decisione rimessagli dalle parti, ha dato atto dei risultati del positivo riscontro di correttezza della qualificazione giuridica e, attraverso il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen., ha escluso la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, che devono risultare con carattere di evidenza. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 La Consigliera estensora [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45066/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris