CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00803/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 19/07/2021 del tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di Gela, adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza con cui il Gip del tribunale di Messina aveva applicato, nei confronti del medesimo, la misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione all'ipotesi di reato inerente la cessione di stupefacenti, rigettava l'istanza di riesame. 2. Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione 3. Deduce, con il primo, i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. Il tribunale, a fronte della attribuzione, nella ordinanza genetica, di due soli episodi ex art. 73 DPR 309/90 (di cui quello al capo 52 qualificato ai sensi dell'art. 73 comma [OSCURATO:PERSONA] 309/90), avrebbe rinvenuto a carico del ricorrente, senza prove e in assenza di contestazione in tal senso formulata dal P.M., gravi indizi relativi alla fattispecie di cui all'art. 74 DPR 309/90, ritenendo che abbia fatto parte di un sodalizio non oggetto di indagini. Tanto alla luce di dichiarazioni captate e rese da un coimputato, Fiore, mentre dialogava con tale Arena. Si aggiunge che una conversazione tra il ricorrente e il Fiore deporrebbe in senso contrario a quanto configurato dal tribunale. La motivazione così elaborata sarebbe quindi carente e i due fatti contestati nella ordinanza genetica avrebbero meritato una riqualificazione ai sensi dell'art. 73 comma 5 DPR 309/90. 4. Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 63, 64, 197 e 197 bis cod. proc. pen. Si contesta l'utilizzo, da parte del tribunale, della conversazione intercorsa tra il Fiore e altro soggetto (Aversa) per contestare al ricorrente la fattispecie di cui all'art. 74 DPR 309/90, trattandosi di millanteria non utilizzabile siccome non suffragata da riscontri. 5. Con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 606, 274 e 275 cod. proc. pen. atteso che a fronte di due soli episodi di cessione di sostanza "erbacea", la prevedibile condanna sarebbe corrispondente al minimo edittale di cui all'art. 73 comma V DPR 309/90, per cui non sarebbe stata valutata la misura applicata in comparazione con la condanna che potrà in concreto essere inflitta, e quindi la misura disposta costituirebbe solo un'ingiusta, anticipata privazione della libertà 6. I primi due motivi, omogenei in quanto entrambi incentrati sulla contestazione della attribuzione al ricorrente della fattispecie di cui all'art. 74 DPR 309/90, devono essere esaminati congiuntamente. Essi sono inammissibili. Il tribunale non ha contestato la predetta fattispecie, seppure in termini indiziari; piuttosto, ha previamente richiamato l'indirizzo di legittimità secondo il quale, in tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la valutazione dell'offensività della condotta non deve essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, bensì può essere esaminata sulla base delle concrete capacità di azione del soggetto e delle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018 Rv. 272529 - 01). Di tale indirizzo il tribunale ha fatto corretta applicazione, valorizzando conversazioni denotanti la notevole capacità di spaccio del ricorrente nonché il numero dei contatti confermativi di una tale quadro. Senza che peraltro possa invocarsi il regime della utilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato, atteso che gli indizi di reità desumibili dal contenuto di intercettazioni di conversazioni del coimputato nel medesimo reato o dell'imputato in procedimento connesso non devono essere valutati ai sensi dell'art.192, comma terzo, cod. proc. pen., bensì secondo il prudente apprezzamento del giudice. (Sez. 4, n. 31260 del 04/12/2012 (dep. 22/07/2013 ) Rv. 256739 - 01 01). In tal senso, del resto, la Suprema Corte ha precisato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 192, 195, 526 e 271 cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. e l'art. 6 CEDU, nella parte in cui non prevedono che le indicazioni di reità e correità, rese nell'ambito di conversazioni intercettate, debbano essere corroborate da altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, come avviene per le chiamate in reità o correità rese dinanzi all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, e nella parte in cui non prevedono l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni qualora il soggetto, indicato quale fonte informativa nella conversazione intercettata, si avvalga poi della facoltà di non rispondere (in motivazione, la S.C. ha escluso la possibilità di equiparare, ai fini predetti, il chiamante in reità o correità - ovvero un soggetto che, nel rendere dichiarazioni accusatorie nel corso di un interrogatorio, può essere mosso da intenti calunniatori od opportunistici - al conversante, il quale è animato dalla volontà di scambiare liberamente opinioni con il proprio interlocutore salvo che non risulti accertata l'intenzione dei loquenti, nella consapevolezza dell'intercettazione in corso, di far conoscere all'autorità giudiziaria informazioni finalizzate ad accusare taluno di un reato (Sez. 6, n. 25806 del 20/02/2014 Rv. 259673 - 01 7. Anche l'ultimo motivo è inammissibile, alla luce dei rilievi espressi dal tribunale ed escludenti, correttamente, la fattispecie ex art. 73 comma V DPR 309/90, laddove, peraltro, il motivo si articola sulla opposta valutazione delle condotte ascritte, oltre che sulla erronea esclusione della utilizzabilità di talune conversazioni, muovendo in tal modo su un piano di mera valutazione del merito, inammissibile in questa sede. 8. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione dì ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammen