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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29153/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , Motivi della decisione Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, indicata in epigrafe, che ha parzialmente riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza emessa in data 11 gennaio 202/ dal Tribunale di 4‘14%.:A di condanna dell'imputato per i 1 reati di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen. (capo uno) e di cui all'art. 76, comma 3, d.

Igs. n. 159/2011 (capo due), commessi in Lucca il 18 febbraio 2020; considerato che, con unico motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; considerato che il ricorso è aspecifico in quanto sembra ignorare la motivazione sviluppata a pag.6 della sentenza impugnata con riguardo alla causa ostativa dell'abitualità come definita da Sez.

U Tushaj (n. 13681 del 25/02/2016 Rv. 266591 - 01); considerato, dunque, che il ricorso non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , Motivi della decisione Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, indicata in epigrafe, che ha parzialmente riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza emessa in data 11 gennaio 202/ dal Tribunale di 4‘14%.:A di condanna dell'imputato per i 1 reati di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen. (capo uno) e di cui all'art. 76, comma 3, d. Igs. n. 159/2011 (capo due), commessi in Lucca il 18 febbraio 2020; considerato che, con unico motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; considerato che il ricorso è aspecifico in quanto sembra ignorare la motivazione sviluppata a pag.6 della sentenza impugnata con riguardo alla causa ostativa dell'abitualità come definita da Sez. U Tushaj (n. 13681 del 25/02/2016 Rv. 266591 - 01); considerato, dunque, che il ricorso non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 29153/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris