CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 luglio 2024
Cassazione n. 22719/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.905/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 1/A, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roman. 2420/2022 depositata il30/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Roma, per quello che in questa sede ancora rileva, ha accolto parzialmente il gravame proposto da l Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ha condannato l’amministrazione al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] dei compensi maturati per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 16 giugno 2015, respingendo la domanda intesa al pagamento dei compensi che sarebbero stati ottenuti nel residuo periodo dal giugno 2015 al 31 dicembre 2015 in base al contratt o di collaborazione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione alle esigenze della Struttura tecnica di missione di cui all’art. 163 di cui al d.lgs. n. 163 del 2006, contratto scaduto il 31 dicembre 2014 e prorogato ex lege dall’art. 1, comma 257 della legge n. 190 del 2014 secondo la prospettazione del lavorator e , disposizione , invece , ritenuta inapplicabile dal Ministero con nota del 10 giugno 2015, con cui,a seguito di parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, aveva disposto la cessazione delrapporto nel mentre proseguito . 2. La Corte territoriale ha distinto i periodi in quanto, nell’arco temporale dal 1° gennaio 2015 al 12 giugno 2015, l’amministrazione aveva usufruito della prestazione benché in assenza di contratto valido – con conseguente diritto alla retribuzione maturata ai sensi dell’art. 2126 cod. civ. –, mentre per il periodo successivo,per il quale non era stata prestata alcuna attività lavorativa, a prescindere dall’interpretazione della norma prospettata dall’amministrazione, ha ritenuto assorbente il rilievo che l’art. 1, comma 257, dellalegge n. 190 del 2014 (secondo cui «Al fine di garantire la continuità delle attività in corso della struttura tecnica di missione di cui all’articolo 163 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, restano confermati fino al 31 dicembre 2015 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge»), era stato detta to esclusivamente per assicurare «la continuità delle attività in corso della struttura tecnica di missione», percui nessun effetto poteva esplicare rispetto alla nuova struttura costituita nel giugno 2015, che, per come risultante dal d.m. n. 194 del 2015 di costituzione, aveva compiti, funzioni, competenze e strutture radicalmente diverse. 3. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso Carmelo AntoninoRucci articolando due motivi, cui resiste il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con controricorso. 4. Ilricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del secondo comma dell’art. 112 cod. proc. civ., perchéla Corte d’appello avrebbe posto a fondamento della decisione argomenti diversi da quelli addotti e fatti valere dal Ministero(ossia aveva valorizzato la soppressione della struttura cui era addetto il ricorrente e la costituzione di una nuova struttura nel giugno 2015 mentre il Ministero aveva fatto leva solo sull’i nterpretazione letterale della norma per sostenere l’inapplicabilità della stessa ai contratti scaduti il 31 dicembre 2014). 1.1. Il motivo, nei termini formulati, è manifestamente infondato, come da consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all’applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d’appello che, rimanendo nell’ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (così , in particolare,Cass. Sez. 3, 12/03/2024, n. 6533). 2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ., del comma 257 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014, in relazione all’art. 12 disp. prel. cod. civ., e degli art. 1453, 1463 e 2227 cod. civ., sul rilievo che la norma dovesse essere diversamente interpretata, perché la finalità perseguita dal legislatore era evidentemente quella di garantire la prosecuzione dell’attività della Struttura e la Corte aveva omesso di pronunciarsi sulla proroga del contratto di collaborazione, disposta per legge, con conseguente diritto del collaboratore al risarcimento per mancato guadagno. 2.1. Il motivo – inammissibile nella parte in cui prospetta il vizio di omessa pronuncia rispetto a questione in realtà decisa in senso sfavorevole al ricorrente – è fondato con riferimento alla questione centrale dell’interpretazione del comma 257 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014, come da precedente di questa Corte (Cass. Sez. L, 03/10/2023, n. 27851), dal quale non vi sono motivi per discostarsi ed a cui va data continuità, richiamandone la motivazione ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. 2.2. Occorre, infatti, partire dal dato testuale della norma (invero relativa ai “rapporti” e non già ai contratti in essere) per approdare ad un’opzione ermeneutica che valga a soddisfare la finalità di garantire la continuità dell’attività della struttura, valorizzando per l’appunto, rispetto all’apparente aporia derivante dall’espressione utilizzata (“in essere”), il complessivo periodo («Al fine di garantire la continuità delle attività in corso della struttura tecnica di missione») che rende palese l’esigenza sottesa alla prevista proroga, consentendo di attribuire rilievo prevalente alla mens legis rispetto al mero impiego del criterio letterale, che non consente di per sé di superare l’ambiguità insita nella disposizione in esame (in tal senso, arg. ex Cass. Sez. 3, 4 ottobre 2018, n. 21465). 3. Va accolto, pertanto, il secondo motivo, nei termini sopra indicati, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto enunciato nel punto che precede e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione, respinto il primo mezzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per il regolam