CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2025
Cassazione n. 27627/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 della Corte d'appello di Roma [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.La Corte di appello di Roma, preso atto della parziale rinuncia ai motivi di appello effettuata da [OSCURATO:PERSONA], applicava allo stesso, ritenendola congrua , la pena concordata con il pubblico ministero i sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen. 2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al giudizio di bilanciamento. 3. Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti. 3.1.Il collegio riafferma che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa exart. 599-biscod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento exart. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M.,Rv. 278170 – 01 ) 3.2. Nel caso in esame, in violazione di tali indicazioni ermeneutiche il ricorrente avanzava doglianze nei confronti della determinazione del trattamento sanzionatorio. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in eurotremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,il giorno 13 maggio 2025 . [OSCURATO:PERSONA]