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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 13953/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso risulta - oltre che del tutto generico - manifestamente infondato, non confrontandosi con l'esaustiva motivazione della Corte d'appello dalla quale si evince la piena integrazione del delitto di evasione, essendosi il ricorrente allontanato dalla propria abitazione per recarsi presso un bar in compagnia di un'amica, dunque per un motivo del tutto estraneo a quello per il quale era stato autorizzato, cioè provvedere alle necessità dei genitori; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 24 febbraio 2023.

Il Consigliere t nsore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso risulta - oltre che del tutto generico - manifestamente infondato, non confrontandosi con l'esaustiva motivazione della Corte d'appello dalla quale si evince la piena integrazione del delitto di evasione, essendosi il ricorrente allontanato dalla propria abitazione per recarsi presso un bar in compagnia di un'amica, dunque per un motivo del tutto estraneo a quello per il quale era stato autorizzato, cioè provvedere alle necessità dei genitori; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 24 febbraio 2023. Il Consigliere t nsore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13953/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris