CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 febbraio 2026
Cassazione n. 05662/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5662/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 11/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 686/2025* * UP 11/11/2025* * * Relatore * 17829/2025* ** **ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]in cui è parte civile * *avverso la sentenza del 08/11/2024 della Corte d appello di Perugiavisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * * *udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore * * che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia ha confermato lasentenza di condanna resa a seguito di giudizio abbreviato dal Giudice per le indaginipreliminari del medesimo Tribunale in data 7 luglio 2022 nei confronti di * * allapena condizionalmente sospesa di quindici giorni di arresto in relazione al reato di cui all art660 cod. pen. per avere per biasimevole motivo recato molestia a * * inviandolesul social network * numerosi messaggi con i quali manifestava con insistenzal intenzione di conoscerla ed inviandole da ultimo fotografie dall esplicito contenutosessuale fatto commesso in Perugia nei primi giorni di novembre 2021.2. Ricorre per cassazione * * a mezzo del difensore avv. * Di* che articola i motivi che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamentenecessari per la motivazione ai sensi dell art. 173 disp. att. cod. proc. pen..2.1. Con il primo motivo deduce ex art. 606 lett. b c ed e cod. proc. pen.inosservanza o errata applicazione dell art. 192 comma 2 cod. proc. pen. e manifestaillogicità della motivazione.Ha errato la Corte di appello nel ritenere provato che il profilo * utilizzato perconsumare la molestia appartenesse effettivamente all imputato. In particolare la Corte hareso una motivazione illogica dal momento che a seguito della declaratoria di inutilizzabilitàdelle dichiarazioni rese dal medesimo * alla polizia giudiziaria in sede di identificazione i* di appello hanno ancorato la prova della riconducibilità all imputato del profiloalla professione di promotore finanziario svolta dal * ed alla coincidenza delle fattezzefisiche dall uomo raffigurato nelle foto oscene inviate alla persona offesa con l imputatostesso ma il cui espletamento non trova invece riscontro nell informativa di poliziagiudiziaria del 10/11/2021 né in altri atti di indagine.2.2. Con il secondo motivo deduce ex art. 606 lett. b ed e cod. proc. pen.inosservanza o errata applicazione dell art. 660 cod. pen. nonché violazione dell art. 192comma 2 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione.La Corte di appello nel respingere il motivo di gravame con cui si denunciava lamancanza di prova della ricezione dei messaggi molesti a mezzo del telefono e dellaimmediata e diretta percezione degli stessi da parte della destinataria ha reso unamotivazione illogica. La Corte ha infatti ritenuto che le comunicazioni via social sisvolgessero in modalità sincrona sulla base di una mera illazione sfornita da alcunaaggancio probatorio.La decisione si pone peraltro in contrasto con il principio di diritto sancito da * 1 n.40033 del 06/06/2023 D. * 285371 – 01 per cui non integra la contravvenzione dimolestia o disturbo alle persone l invio di messaggi mediante le applicazioni instagram e facebook le cui notifiche in quanto disattivabili con i sistemi di alert o previewdipendono da una scelta del destinatario che può sottrarsi all interazione immediata con ilmittente.Il reato pertanto nel caso in esame non è configurabile nella sua dimensioneoggettiva dal momento che indipendentemente dall esistenza nell apparecchio telefonico disistemi di alert o preview delle relative comunicazioni i messaggi inviati attraverso sistemitelematici quale quello di * hanno una invasività minore rispetto a quella deimessaggi effettuati a mezzo del telefono e ciò in quanto il destinatario della comunicazioneha la possibilità di sottrarsi all interazione immediata con il mittente e di porre un filtro allacomunicazione a distanza decidendo di non essere raggiunto dalla stessa se non in unmomento in cui decide liberamente di farlo.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte * * ha fattopervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.4. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria con la quale insiste per l accoglimento deimotivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso che contiene anche censure inammissibili è nel complesso infondato e vapertanto respinto.2.Il primo motivo è inammissibile in quanto generico aspecifico e manifestamenteinfondato.La riferibilità all imputato del profilo * utilizzato per l invio dei messaggiemerge da un compendio indiziario unitario e coerente fondato sulla coincidenza delnominativo associato all account sulla corrispondenza tra le immagini presenti sul profilo ele fattezze dell imputato nonché sugli accertamenti svolti mediante l incrocio delleinformazioni dichiarate sulla pagina social — inclusa la professione — con i dati risultantidalla banca dati *La deduzione difensiva secondo cui il profilo potrebbe appartenere a un omonimo nontrova alcun riscontro nelle risultanze processuali. La Corte d appello ha infatti evidenziatocome la presenza allegata alla denuncia delle fotografie dell autore dell invio delle immaginicostituisca un ulteriore e autonomo elemento di conferma dell identificazione.Non appare determinante la circostanza che i giudici di merito abbiano ritenuto ledichiarazioni dell imputato rese alla polizia giudiziaria in sede di identificazione — relative tral altro alla professione e all uso esclusivo del profilo — inutilizzabili la ricostruzione operatadalla Corte territoriale non poggia infatti su tali dichiarazioni ma sugli accertamenti condottidagli operanti attraverso l incrocio dei dati forniti dalla persona offesa delle informazioniricavabili dal profilo * e delle verifiche effettuate tramite la banca dati *Si tratta di un apparato indiziario logicamente coordinato idoneo a fondare un giudiziodi responsabilità individualizzante e non congetturale né come sostiene il ricorrente eranecessario effettuare accertamenti ulteriori dovendosi dare continuità al principio per cui “Aifini dell affermazione della responsabilità per il delitto di diffamazione l accertamento tecnicoin ordine alla titolarità dell indirizzo IP da cui risultano spediti i messaggi offensivi non ènecessario a condizione che il profilo facebook sia attribuibile all imputato sulla base dielementi logici desumibili dalla convergenza di plurimi e precisi dati indiziari quali il moventel argomento del forum sul quale i messaggi sono pubblicati il rapporto tra le parti laprovenienza del post dalla bacheca virtuale dell imputato con utilizzo del suo nickname ” * 5 n. 38755 del 14/07/2023 L. * 285077 .Le doglianze difensive si risolvono pertanto nella sollecitazione di una rivalutazionedel compendio probatorio inibita in sede di legittimità.3.Il secondo motivo con il quale il ricorrente contesta la configurabilità sul pianooggettivo della contravvenzione di cui all art. 660 cod. pen. è infondato.Da tempo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per integrare lacontravvenzione prevista e punita dall art. 660 cod. pen. devono concorrere oltre allacondotta molesta del soggetto attivo l ulteriore requisito alternativo della pubblicità odell apertura al pubblico del luogo dell azione ovvero l impiego del telefono come mezzo delreato e il mezzo telefonico rileva proprio in quanto consente un intrusione diretta nella sferaprivata del destinatario che non può sottrarsi alla ricezione se non disattivandol apparecchio con conseguente compressione della libertà di comunicazione ex art. 15 ** muovendo da tali presupposti la giurisprudenza– nel rispetto del principio di tipicità –ha precisato che allo strumento del telefono possono essere equiparati altri mezzi ditrasmissione tramite rete telefonica e rete cellulare delle bande di frequenza di voci e disuoni purché imposti al destinatario senza possibilità per lui di sottrarsi alla immediatainterazione con il mittente * 1 n. 36779 del 27/9/2011 * e altro * 250807 . Intale prospettiva la Corte ha già chiarito come con l evoluzione tecnologica un telefono“attrezzato” sia idoneo non solo a trasmettere e ricevere sms e messaggi di testo sms o* ma anche posta elettronica la quale giunge al dispositivo con modalità spessoanaloghe se accompagnata da segnale acustico o visivo di immediata percezione * 1n. 28680 del 26/06/2004 Modena * 229464 .È stato anche affermato che l evento di turbamento della vittima pur necessario nonè sufficiente in sé se non accompagnato dalle specifiche modalità tipizzate dalla norma eche la locuzione “col mezzo del telefono” ricomprende tutte le comunicazioni sincrone cioèquelle che determinano un immediata interazione anche se non veicolate da un telefono insenso stretto ma tramite strumenti equivalenti quali ad esempio il citofono . La sentenza* ha però superato il criterio meramente sincronico/asincronico ritenendolo nondecisivo e affermando che ciò che conta è la capacità intrusiva del mezzo idonea aprodurre una sgradita intromissione nella sfera del destinatario ogni volta che lacomunicazione arrivi accompagnata da un avvertimento sonoro o visivo tale dacondizionarne la tranquillità. * tale percorso ermeneutico si è precisato che ciòche la norma intende punire non è solo il messaggio che il destinatario “deve ascoltare” insenso stretto ma ogni messaggio che egli è “costretto a percepire” sia de auditu sia de visuessendo entrambi idonei a turbarne la quiete psichica.Da qui l affermazione che anche l e mail quando giunta con segnale immediatamentepercepibile realizza l intrusione richiesta dalla fattispecie * 1 n. 37974 del 18/03/2021D antoni * 282045 01 .4.Decisiva dunque è la manifestazione concreta della condotta nel caso di speciecome ben spiegato dal primo Giudice «non vi è dubbio che la piattaforma messaggistica* la chat di * utilizzata dall imputato era direttamente visionabile da* * dal suo telefono cellulare e ciò emerge inequivocabilmente dalla visione degliscreenshot acquisiti agli atti che riportano tutti in alto la barra di stato tipica di ogniapparecchio telefonico… L attivazione della messaggistica * consentiva anche lachiamata e la videochiamata e ciò risulta evidente dalle relative icone che si possonovedere al di sotto della barra di stato. * di messaggistica per tutto equiparabile all inviodi sms e messaggi tramite whatsapp. * posto i messaggi istantanei con le fotografieinviate dall imputato con * pervenivano direttamente sul telefono cellulare dellavittima che così li poteva immediatamente percepire tramite notifica dell arrivo e verosimileanteprima del contenuto comparso sulla schermata di blocco… si tratta di messaggi scaricaticontestualmente sul cellulare della donna e quindi direttamente da lei percepibili».5.L assunto difensivo che contesta la configurabilità sul piano oggettivo dellacontestata contravvenzione ex art. 660 cod. pen. si fonda sull arresto di * 1 n. 40033 del06/06/2023 D. * 285371 01 che — valorizzando la possibilità di disattivare notifiche ofiltri — esclude l invasività tipica del “mezzo del telefono” nelle comunicazioni veicolatetramite social network ritenendo che il destinatario possa sottrarsi all interazione immediatacon il mittente. In particolare secondo la citata pronuncia «in un sistema di messaggisticatelematica che ormai per effetto dell ulteriore progresso delle telecomunicazioni permette aldestinatario di sottrarsi sempre all interazione immediata con il mittente ponendo un filtro alrapporto con il soggetto che invia il messaggio molesto la equiparazione tra la invasivitàdelle comunicazioni moleste effettuate tramite sistemi di messaggistica telematica e quelladelle comunicazioni tradizionali effettuate con il mezzo del telefono non si giustifica piùperché la circostanza che il messaggio telematico abbia assunto quella maggiore invasivitàche lo rende assimilabile alla telefonata molesta ricevuta improvvisamente dipende non dauna scelta del soggetto che invia ma da una scelta del soggetto che riceve» giungendo adaffermare il seguenteprincipio di diritto«non integra la contravvenzione di molestia o disturboalle persone l invio di messaggi mediante le applicazioni instagram e facebook le cuinotifiche in quanto disattivabili con i sistemi di alert o preview dipendono da una sceltadel destinatario che può sottrarsi all interazione immediata con il mittente».6.Tale orientamento non può essere condiviso.* con la sentenza * 1 n. 37974 del 18/03/2021 D antoni * 282045 01questa Corte ha affermato che integra la molestia anche l invio di messaggi telematici sms* o analoghi poiché ciò che rileva è la capacità della comunicazione di giungeredirettamente al destinatario non la possibilità di impedirne in futuro la ricezione. *quindi irrilevante ai fini dell integrazione del reato de quo la circostanza che la personaoffesa non abbia attivato sul proprio apparecchio cellulare alcun sistema di blocco deimessaggi in quanto «ciò che rileva è il carattere invasivo del mezzo impiegato perraggiungere il destinatario e non la possibilità per quest ultimo di interrompere o prevenirel azione perturbatrice escludendo o bloccando il contatto o l utenza non gradita».La recente pronuncia * 1 n. 15256 del 19/02/2025 R. * 288659 – 01 haconfermato tale impostazione precisando che la consumazione del reato si perfeziona nelmomento in cui il messaggio indesiderato perviene sul dispositivo della vittima e viene daquesta percepito come molesto la facoltà di interrompere la comunicazione rileva dunquesolo in un momento successivo e non incide sulla qualificazione giuridica del fatto.* stessa scia si pone anche l ancor più prossimo arresto * 1 n. 32770 del10/09/2025 N. * 288762 – 01 che ha affermato che «Ai fini della configurabilità del reatodi cui all art. 660 cod. pen. commesso tramite il telefono ciò che rileva è il carattere invasivodel mezzo impiegato per raggiungere il destinatario e non la possibilità per quest ultimo diinterrompere la condotta illecita escludendo o bloccando il contatto o l utenza non graditapoiché l eventuale interruzione dell azione molesta o disturbatrice tenuta per petulanza o perbiasimevole motivo interviene comunque dopo che la stessa si è già realizzata».Alla luce di tali condivisibili principi il precedente del 2023 * 1 n. 40033 del06/06/2023 D. * 285371 – 01 richiamato dalla difesa — fondato su un criterio didistinzione meramente astratto tra messaggistica social e telefonica — deve ritenersisuperato. * infatti non considera che anche i sistemi tradizionalmente ritenuti assimilatial “mezzo del telefono” * * consentono oggi la disattivazione delle notifichesenza che ciò abbia inciso sulla loro qualificazione penalistica né valorizza il dato fattualeessenziale costituito dalla effettiva immediatezza percettiva della comunicazione nel casoconcreto.7.Nel caso di specie come puntualmente rilevato dal primo Giudice e confermatodalla Corte di appello la piattaforma * di * è stata utilizzata in modo taleda raggiungere direttamente il telefono cellulare della persona offesa la quale ricevevanotifiche istantanee con anteprima dei messaggi e delle immagini in un contestotecnologico del tutto analogo a sms o *L immediatezza percettiva risulta comprovata dagli screenshot acquisiti dai qualiemerge che la chat era direttamente visionabile dal telefono cellulare della persona offesacon icone di chiamata e videochiamata e con la tipica barra di stato degli smartphone. Neconsegue che la distinzione operata dalla difesa – che confina la messaggistica social in unambito “non telefonico” – si appalesa anacronistica e non coerente con l evoluzione deimezzi di comunicazione le notifiche sono disattivabili in ogni sistema senza che ciò rilevi sulpiano della tipicità e la molestia si realizza quando la comunicazione giunge e vienepercepita non quando il destinatario decide se bloccare il mittente.Va pertanto ribadito che l invasività del mezzo e non la sua forma tecnologica èl elemento determinante la linea interpretativa che limita l art. 660 cod. pen. ai soli sistemisincroni tradizionali non tiene conto della progressiva multifunzionalità dei dispositivitelefonici moderni che consentono di ricevere messaggi di ogni tipo sms email social conmodalità ormai indistinguibili sul piano dell intrusione.Alla luce di tali principi deve affermarsi che la molestia è configurabile anche quandola comunicazione è veicolata tramite * se – come nel caso di specie – i messaggiraggiungono direttamente il dispositivo della vittima e sono da questa immediatamentepercepiti e risulta del tutto irrilevante che la persona offesa non abbia attivato sistemi diblocco poiché la possibilità di interrompere la condotta sorge solo dopo che la molestia si ègià realizzata.8. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato segueex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Deve infine rilevarsi che in caso di diffusione del presente provvedimento devonoessere omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 del d.lgs. 30giugno 2003 n. 196 in quanto imposto dalla legge.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5662/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 11/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 686/2025* * UP 11/11/2025* * * Relatore * 17829/2025* ** **ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]in cui è parte civile * *avverso la sentenza del 08/11/2024 della Corte d appello di Perugiavisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * * *udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore * * che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia ha confermato lasentenza di condanna resa a seguito di giudizio abbreviato dal Giudice per le indaginipreliminari del medesimo Tribunale in data 7 luglio 2022 nei confronti di * * allapena condizionalmente sospesa di quindici giorni di arresto in relazione al reato di cui all art660 cod. pen. per avere per biasimevole motivo recato molestia a * * inviandolesul social network * numerosi messaggi con i quali manifestava con insistenzal intenzione di conoscerla ed inviandole da ultimo fotografie dall esplicito contenutosessuale fatto commesso in Perugia nei primi giorni di novembre 2021.2. Ricorre per cassazione * * a mezzo del difensore avv. * Di* che articola i motivi che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamentenecessari per la motivazione ai sensi dell art. 173 disp. att. cod. proc. pen..2.1. Con il primo motivo deduce ex art. 606 lett. b c ed e cod. proc. pen.inosservanza o errata applicazione dell art. 192 comma 2 cod. proc. pen. e manifestaillogicità della motivazione.Ha errato la Corte di appello nel ritenere provato che il profilo * utilizzato perconsumare la molestia appartenesse effettivamente all imputato. In particolare la Corte hareso una motivazione illogica dal momento che a seguito della declaratoria di inutilizzabilitàdelle dichiarazioni rese dal medesimo * alla polizia giudiziaria in sede di identificazione i* di appello hanno ancorato la prova della riconducibilità all imputato del profiloalla professione di promotore finanziario svolta dal * ed alla coincidenza delle fattezzefisiche dall uomo raffigurato nelle foto oscene inviate alla persona offesa con l imputatostesso ma il cui espletamento non trova invece riscontro nell informativa di poliziagiudiziaria del 10/11/2021 né in altri atti di indagine.2.2. Con il secondo motivo deduce ex art. 606 lett. b ed e cod. proc. pen.inosservanza o errata applicazione dell art. 660 cod. pen. nonché violazione dell art. 192comma 2 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione.La Corte di appello nel respingere il motivo di gravame con cui si denunciava lamancanza di prova della ricezione dei messaggi molesti a mezzo del telefono e dellaimmediata e diretta percezione degli stessi da parte della destinataria ha reso unamotivazione illogica. La Corte ha infatti ritenuto che le comunicazioni via social sisvolgessero in modalità sincrona sulla base di una mera illazione sfornita da alcunaaggancio probatorio.La decisione si pone peraltro in contrasto con il principio di diritto sancito da * 1 n.40033 del 06/06/2023 D. * 285371 – 01 per cui non integra la contravvenzione dimolestia o disturbo alle persone l invio di messaggi mediante le applicazioni instagram e facebook le cui notifiche in quanto disattivabili con i sistemi di alert o previewdipendono da una scelta del destinatario che può sottrarsi all interazione immediata con ilmittente.Il reato pertanto nel caso in esame non è configurabile nella sua dimensioneoggettiva dal momento che indipendentemente dall esistenza nell apparecchio telefonico disistemi di alert o preview delle relative comunicazioni i messaggi inviati attraverso sistemitelematici quale quello di * hanno una invasività minore rispetto a quella deimessaggi effettuati a mezzo del telefono e ciò in quanto il destinatario della comunicazioneha la possibilità di sottrarsi all interazione immediata con il mittente e di porre un filtro allacomunicazione a distanza decidendo di non essere raggiunto dalla stessa se non in unmomento in cui decide liberamente di farlo.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte * * ha fattopervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.4. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria con la quale insiste per l accoglimento deimotivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso che contiene anche censure inammissibili è nel complesso infondato e vapertanto respinto.2.Il primo motivo è inammissibile in quanto generico aspecifico e manifestamenteinfondato.La riferibilità all imputato del profilo * utilizzato per l invio dei messaggiemerge da un compendio indiziario unitario e coerente fondato sulla coincidenza delnominativo associato all account sulla corrispondenza tra le immagini presenti sul profilo ele fattezze dell imputato nonché sugli accertamenti svolti mediante l incrocio delleinformazioni dichiarate sulla pagina social — inclusa la professione — con i dati risultantidalla banca dati *La deduzione difensiva secondo cui il profilo potrebbe appartenere a un omonimo nontrova alcun riscontro nelle risultanze processuali. La Corte d appello ha infatti evidenziatocome la presenza allegata alla denuncia delle fotografie dell autore dell invio delle immaginicostituisca un ulteriore e autonomo elemento di conferma dell identificazione.Non appare determinante la circostanza che i giudici di merito abbiano ritenuto ledichiarazioni dell imputato rese alla polizia giudiziaria in sede di identificazione — relative tral altro alla professione e all uso esclusivo del profilo — inutilizzabili la ricostruzione operatadalla Corte territoriale non poggia infatti su tali dichiarazioni ma sugli accertamenti condottidagli operanti attraverso l incrocio dei dati forniti dalla persona offesa delle informazioniricavabili dal profilo * e delle verifiche effettuate tramite la banca dati *Si tratta di un apparato indiziario logicamente coordinato idoneo a fondare un giudiziodi responsabilità individualizzante e non congetturale né come sostiene il ricorrente eranecessario effettuare accertamenti ulteriori dovendosi dare continuità al principio per cui “Aifini dell affermazione della responsabilità per il delitto di diffamazione l accertamento tecnicoin ordine alla titolarità dell indirizzo IP da cui risultano spediti i messaggi offensivi non ènecessario a condizione che il profilo facebook sia attribuibile all imputato sulla base dielementi logici desumibili dalla convergenza di plurimi e precisi dati indiziari quali il moventel argomento del forum sul quale i messaggi sono pubblicati il rapporto tra le parti laprovenienza del post dalla bacheca virtuale dell imputato con utilizzo del suo nickname ” * 5 n. 38755 del 14/07/2023 L. * 285077 .Le doglianze difensive si risolvono pertanto nella sollecitazione di una rivalutazionedel compendio probatorio inibita in sede di legittimità.3.Il secondo motivo con il quale il ricorrente contesta la configurabilità sul pianooggettivo della contravvenzione di cui all art. 660 cod. pen. è infondato.Da tempo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per integrare lacontravvenzione prevista e punita dall art. 660 cod. pen. devono concorrere oltre allacondotta molesta del soggetto attivo l ulteriore requisito alternativo della pubblicità odell apertura al pubblico del luogo dell azione ovvero l impiego del telefono come mezzo delreato e il mezzo telefonico rileva proprio in quanto consente un intrusione diretta nella sferaprivata del destinatario che non può sottrarsi alla ricezione se non disattivandol apparecchio con conseguente compressione della libertà di comunicazione ex art. 15 ** muovendo da tali presupposti la giurisprudenza– nel rispetto del principio di tipicità –ha precisato che allo strumento del telefono possono essere equiparati altri mezzi ditrasmissione tramite rete telefonica e rete cellulare delle bande di frequenza di voci e disuoni purché imposti al destinatario senza possibilità per lui di sottrarsi alla immediatainterazione con il mittente * 1 n. 36779 del 27/9/2011 * e altro * 250807 . Intale prospettiva la Corte ha già chiarito come con l evoluzione tecnologica un telefono“attrezzato” sia idoneo non solo a trasmettere e ricevere sms e messaggi di testo sms o* ma anche posta elettronica la quale giunge al dispositivo con modalità spessoanaloghe se accompagnata da segnale acustico o visivo di immediata percezione * 1n. 28680 del 26/06/2004 Modena * 229464 .È stato anche affermato che l evento di turbamento della vittima pur necessario nonè sufficiente in sé se non accompagnato dalle specifiche modalità tipizzate dalla norma eche la locuzione “col mezzo del telefono” ricomprende tutte le comunicazioni sincrone cioèquelle che determinano un immediata interazione anche se non veicolate da un telefono insenso stretto ma tramite strumenti equivalenti quali ad esempio il citofono . La sentenza* ha però superato il criterio meramente sincronico/asincronico ritenendolo nondecisivo e affermando che ciò che conta è la capacità intrusiva del mezzo idonea aprodurre una sgradita intromissione nella sfera del destinatario ogni volta che lacomunicazione arrivi accompagnata da un avvertimento sonoro o visivo tale dacondizionarne la tranquillità. * tale percorso ermeneutico si è precisato che ciòche la norma intende punire non è solo il messaggio che il destinatario “deve ascoltare” insenso stretto ma ogni messaggio che egli è “costretto a percepire” sia de auditu sia de visuessendo entrambi idonei a turbarne la quiete psichica.Da qui l affermazione che anche l e mail quando giunta con segnale immediatamentepercepibile realizza l intrusione richiesta dalla fattispecie * 1 n. 37974 del 18/03/2021D antoni * 282045 01 .4.Decisiva dunque è la manifestazione concreta della condotta nel caso di speciecome ben spiegato dal primo Giudice «non vi è dubbio che la piattaforma messaggistica* la chat di * utilizzata dall imputato era direttamente visionabile da* * dal suo telefono cellulare e ciò emerge inequivocabilmente dalla visione degliscreenshot acquisiti agli atti che riportano tutti in alto la barra di stato tipica di ogniapparecchio telefonico… L attivazione della messaggistica * consentiva anche lachiamata e la videochiamata e ciò risulta evidente dalle relative icone che si possonovedere al di sotto della barra di stato. * di messaggistica per tutto equiparabile all inviodi sms e messaggi tramite whatsapp. * posto i messaggi istantanei con le fotografieinviate dall imputato con * pervenivano direttamente sul telefono cellulare dellavittima che così li poteva immediatamente percepire tramite notifica dell arrivo e verosimileanteprima del contenuto comparso sulla schermata di blocco… si tratta di messaggi scaricaticontestualmente sul cellulare della donna e quindi direttamente da lei percepibili».5.L assunto difensivo che contesta la configurabilità sul piano oggettivo dellacontestata contravvenzione ex art. 660 cod. pen. si fonda sull arresto di * 1 n. 40033 del06/06/2023 D. * 285371 01 che — valorizzando la possibilità di disattivare notifiche ofiltri — esclude l invasività tipica del “mezzo del telefono” nelle comunicazioni veicolatetramite social network ritenendo che il destinatario possa sottrarsi all interazione immediatacon il mittente. In particolare secondo la citata pronuncia «in un sistema di messaggisticatelematica che ormai per effetto dell ulteriore progresso delle telecomunicazioni permette aldestinatario di sottrarsi sempre all interazione immediata con il mittente ponendo un filtro alrapporto con il soggetto che invia il messaggio molesto la equiparazione tra la invasivitàdelle comunicazioni moleste effettuate tramite sistemi di messaggistica telematica e quelladelle comunicazioni tradizionali effettuate con il mezzo del telefono non si giustifica piùperché la circostanza che il messaggio telematico abbia assunto quella maggiore invasivitàche lo rende assimilabile alla telefonata molesta ricevuta improvvisamente dipende non dauna scelta del soggetto che invia ma da una scelta del soggetto che riceve» giungendo adaffermare il seguenteprincipio di diritto«non integra la contravvenzione di molestia o disturboalle persone l invio di messaggi mediante le applicazioni instagram e facebook le cuinotifiche in quanto disattivabili con i sistemi di alert o preview dipendono da una sceltadel destinatario che può sottrarsi all interazione immediata con il mittente».6.Tale orientamento non può essere condiviso.* con la sentenza * 1 n. 37974 del 18/03/2021 D antoni * 282045 01questa Corte ha affermato che integra la molestia anche l invio di messaggi telematici sms* o analoghi poiché ciò che rileva è la capacità della comunicazione di giungeredirettamente al destinatario non la possibilità di impedirne in futuro la ricezione. *quindi irrilevante ai fini dell integrazione del reato de quo la circostanza che la personaoffesa non abbia attivato sul proprio apparecchio cellulare alcun sistema di blocco deimessaggi in quanto «ciò che rileva è il carattere invasivo del mezzo impiegato perraggiungere il destinatario e non la possibilità per quest ultimo di interrompere o prevenirel azione perturbatrice escludendo o bloccando il contatto o l utenza non gradita».La recente pronuncia * 1 n. 15256 del 19/02/2025 R. * 288659 – 01 haconfermato tale impostazione precisando che la consumazione del reato si perfeziona nelmomento in cui il messaggio indesiderato perviene sul dispositivo della vittima e viene daquesta percepito come molesto la facoltà di interrompere la comunicazione rileva dunquesolo in un momento successivo e non incide sulla qualificazione giuridica del fatto.* stessa scia si pone anche l ancor più prossimo arresto * 1 n. 32770 del10/09/2025 N. * 288762 – 01 che ha affermato che «Ai fini della configurabilità del reatodi cui all art. 660 cod. pen. commesso tramite il telefono ciò che rileva è il carattere invasivodel mezzo impiegato per raggiungere il destinatario e non la possibilità per quest ultimo diinterrompere la condotta illecita escludendo o bloccando il contatto o l utenza non graditapoiché l eventuale interruzione dell azione molesta o disturbatrice tenuta per petulanza o perbiasimevole motivo interviene comunque dopo che la stessa si è già realizzata».Alla luce di tali condivisibili principi il precedente del 2023 * 1 n. 40033 del06/06/2023 D. * 285371 – 01 richiamato dalla difesa — fondato su un criterio didistinzione meramente astratto tra messaggistica social e telefonica — deve ritenersisuperato. * infatti non considera che anche i sistemi tradizionalmente ritenuti assimilatial “mezzo del telefono” * * consentono oggi la disattivazione delle notifichesenza che ciò abbia inciso sulla loro qualificazione penalistica né valorizza il dato fattualeessenziale costituito dalla effettiva immediatezza percettiva della comunicazione nel casoconcreto.7.Nel caso di specie come puntualmente rilevato dal primo Giudice e confermatodalla Corte di appello la piattaforma * di * è stata utilizzata in modo taleda raggiungere direttamente il telefono cellulare della persona offesa la quale ricevevanotifiche istantanee con anteprima dei messaggi e delle immagini in un contestotecnologico del tutto analogo a sms o *L immediatezza percettiva risulta comprovata dagli screenshot acquisiti dai qualiemerge che la chat era direttamente visionabile dal telefono cellulare della persona offesacon icone di chiamata e videochiamata e con la tipica barra di stato degli smartphone. Neconsegue che la distinzione operata dalla difesa – che confina la messaggistica social in unambito “non telefonico” – si appalesa anacronistica e non coerente con l evoluzione deimezzi di comunicazione le notifiche sono disattivabili in ogni sistema senza che ciò rilevi sulpiano della tipicità e la molestia si realizza quando la comunicazione giunge e vienepercepita non quando il destinatario decide se bloccare il mittente.Va pertanto ribadito che l invasività del mezzo e non la sua forma tecnologica èl elemento determinante la linea interpretativa che limita l art. 660 cod. pen. ai soli sistemisincroni tradizionali non tiene conto della progressiva multifunzionalità dei dispositivitelefonici moderni che consentono di ricevere messaggi di ogni tipo sms email social conmodalità ormai indistinguibili sul piano dell intrusione.Alla luce di tali principi deve affermarsi che la molestia è configurabile anche quandola comunicazione è veicolata tramite * se – come nel caso di specie – i messaggiraggiungono direttamente il dispositivo della vittima e sono da questa immediatamentepercepiti e risulta del tutto irrilevante che la persona offesa non abbia attivato sistemi diblocco poiché la possibilità di interrompere la condotta sorge solo dopo che la molestia si ègià realizzata.8. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato segueex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Deve infine rilevarsi che in caso di diffusione del presente provvedimento devonoessere omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 del d.lgs. 30giugno 2003 n. 196 in quanto imposto dalla legge. *Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 11/11/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 11/11/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *