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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33047/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 14122/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto in tema di 131-bis cod. pen. dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Roma che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato avendo escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità dell'evasione in ragione della particolare intensità del dolo desunta dall'arbitrarietà dell'allontanamento, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi inficiate da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità, a fronte della diversa ricostruzione dei motivi dell'evasione, non apprezzabile in questa sede; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 1b ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 14122/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto in tema di 131-bis cod. pen. dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Roma che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato avendo escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità dell'evasione in ragione della particolare intensità del dolo desunta dall'arbitrarietà dell'allontanamento, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi inficiate da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità, a fronte della diversa ricostruzione dei motivi dell'evasione, non apprezzabile in questa sede; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 1b ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 33047/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris