CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13534/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 24 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato; -resistente - avverso la sentenza n. 2900, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Incaricato per l’esazione, [OSCURATO:PERSONA] (cui è succeduta Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA]) notificava il 20.6.2017 a [OSCURATO:PERSONA] l’intimazione di pagamento n. 097 Oggetto: Irpef, etc., 1999/2009 - Ricorso in primo grado - Questioni di notificazione - Oneri probatori. 2017 9023157240 000, con la quale richiedeva il pagamento in relazione a 40 cartelle esattoriali, relative ad Irpef, Irap, Tarsu etc., per un importo complessivo di Euro 148.719,15 (sent. CTR, p. II). 2. Il contribuente impugnava l’intimazione innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma contestando la mancata notificazione di dodici cartelle, e l’intervenuta prescrizione dei crediti fiscali recati dalle rimanenti ventotto. La CTP dichiarava inammissibile il ricorso, dichiarando inoltre il proprio difetto di giurisdizione in relazione ad alcune cartelle esattoriali, recanti richieste di pagamento per violazioni del codice della strada nonché contributi Enpam ed Ordine dei medici. 3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello avverso la decisione sfavorevole assunta dai giudici di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio. La CTR osservava che il ricorrente non aveva assicurato prova della regolare citazione in giudizio in primo grado della controparte. Dichiarava quindi inammissibile il ricorso, confermando anche la pronuncia sul difetto di giurisdizione. 4. Avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi ad un motivo di ricorso. L’ Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] non si è costituita tempestivamente nel processo di legittimità, ma ha depositato istanza di partecipazione all’eventuale udienza di discussione pubblica del giudizio. Motivi della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 149 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente statuito che il mancato deposito in primo grado dell’avviso di ricevimento della notificazione dell’atto introduttivo avesse determinato la inammissibilità del ricorso. 2. La CTR scrive che “il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manca la prova di ricevimento del ricorso spedito tramite raccomandata postale il 19/9/2017 con incompleta procedura di notificazione ex art. 149 del cpc alla parte chiamata in causa; del resto anche l’assenza in pubblica udienza del ricorrente non ha consentito l’esibizione della documentazione mancante, al fine di sanare l’irregolarità” (sent. CTR, p. II). 2.1. Il ricorrente contesta ora che la copia dell’avviso di ricevimento dell’atto introduttivo del giudizio è stata depositata nel corso del giudizio di appello e “tra l’altro, il ricorso era stato ricevuto dalla controparte e quindi non vi era motivo valido perché non si costituisse in giudizio” (ric., p. III s.). 2.2. Merita preliminarmente di essere segnalato che la CTR, nella sua pur succinta decisione, annota che “la controparte”, [OSCURATO:PERSONA], “non si costituiva in giudizio” (sent. CTR, p. II). Tanto premesso, la critica esposta dal ricorrente appare carente di prova. Il contribuente afferma di aver prodotto l’avviso di ricevimento nel corso del secondo grado del giudizio, ma non lo prova, e neppure indica quando ne abbia effettuato la produzione, affinché possa stimarsene la tempestività. Ancora, afferma che la controparte, la quale non si è costituita, ha ricevuto la notificazione del ricorso, ma non chiarisce come abbia provveduto a provarlo. Le difese proposte dal ricorrente si risolvono in mere asserzioni, rimaste prive di prova, ed il ricorso deve perciò essere respinto. 3. Non vi è luogo a provvedere in materia di spese di lite, stante la soccombenza del ricorrente, tenuto conto che l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. 3.1. Deve comunque darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo. La Corte di Cassazione, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispo