CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31337/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] uri cLLLi - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Ero_r_ ha i3 tret5C>[OSCURATO:PERSONA] v.AcEeet - confermato la sentenza del ottobre 20-21 del Tribunale di 'Ionnd che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per un reato di furto aggravato ed un reato di tentato furto aggravato, condannandolo alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'affermazione di penale responsabilità è inammissibile, perché estremamente generico; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/