CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2020
Cassazione n. 42955/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 04/03/2020 con la quale la Corte di Appello di Torino ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 455 cod. pen. (detenzione illecita di tre banconote contraffatte, due da 100 euro, ed una da 20 euro). Lamenta che non sia stata riconosciuta la grossolanità del falso, soprattutto in relazione alla banconota da 20 euro, che già nell'annotazione di p.g. era stata descritta come evidentemente falsa, e che la recidiva sia stata applicata in assenza di motivazione, che non sia stato formulato un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e che la pena sia eccessivamente severa. 2. Il primo motivo è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi in parte non consentiti, in parte manifestamente infondati, oltre che generici, per la reiterazione di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e per l'omesso confronto argomentativo con la sentenza impugnata, che ha esaustivamente affrontato tutti i punti oggetto di doglianza. La sentenza impugnata ha innanzitutto escluso la buona fede dell'imputato, sulla base di una serie di indici fattuali: è stato trovato in possesso di tre banconote, ed era in compagnia si altra persona trovata in possesso di monete false; non aveva reso dichiarazioni al momento del fatto, spiegando la provenienza delle banconote; la versione difensiva del 'resto' di un pagamento era meramente assertiva, ed inverosimile, alla luce del taglio (da 100 euro) di due delle tre banconote. In tema di detenzione di monete contraffatte al fine di metterle in circolazione, di cui all'art. 455 cod. pen., la consapevolezza della falsità del denaro al momento della sua ricezione, che vale a distinguere il reato dalla diversa ipotesi di buona fede prevista dall'art. 457 cod. pen., può essere desunta dalla pluralità delle banconote contraffatte detenute nonché dal difetto di una qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, sia della provenienza del denaro che di un qualunque diverso e lecito fine della sua detenzione (Sez. 5, n. 40994 del 19/05/2014, Zappia, Rv. 261246). Con riferimento alla grossolanità della falsità, la doglianza, oltre ad essere generica, è manifestamente infondata, in quanto la valutazione dell'inidoneità assoluta dell'azione, che dà luogo al reato impossibile, dev'essere fatta "ex ante", vale a dire sulla base delle circostanze di fatto conosciute al momento in cui l'azione viene posta in essere, indipendentemente dai risultati, e non "ex post" (Sez. 2, n. 36631 del 15/05/2013, Procopio, Rv. 257063); in tema di falso nummario, la grossolanità della contraffazione che dà luogo al reato impossibile si verifica solo quando il falso sia riconoscibile "ictu ocu/P' da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza, tenendo conto non solo delle caratteristiche oggettive della banconota, ma altresì del suo normale uso e delle modalità e circostanze del suo scambio (ex multis, Sez. 5, n. 15122 del 18/02/2020, Angius, Rv. 279153). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato che solo la banconota da 20 euro aveva caratteristiche tali da renderla all'evidenza falsa - sebbene non risultassero elementi percepibili ictu ()culi da chiunque, e non dagli agenti di polizia intervenuti -, mentre la falsità delle due banconote da 100 euro era desumibile solo dal confronto dei numeri seriali (che, evidentemente, non sono oggetto di specifica attenzione da parte del comune accipiens). t 3. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto del tutto assertivo, e dunque generico. Peraltro, l'applicazione della recidiva è stata motivata con il richiamo agli indici di pericolosità e più spiccata colpevolezza desunti dai precedenti penali per reati contro il patrimonio. La doglianza concernente il diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche è inammissibile. Nel rammentare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), e che, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415), nel caso di specie la Corte territoriale ha negato l'invocato giudizio di prevalenza considerando la concreta gravità del fatto, ed i precedenti penali, dimostrativi della spiccata propensione a delinquere dell'imputato. Ne consegue l'inammissibilità delle doglianze concernenti il trattamento sanzionatorio, del tutto generiche, essendosi la pena attestata in prossimità del minimo edittale. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il