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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 17814/2026

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to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-controrappresentante pro tempore-intimata-[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 10176/2018 depositata il 23/11/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16893/2019Numero sezionale 4567/2026Numero di raccolta generale 17814/2026Data pubblicazione 04/06/2026Dalla sentenza impugnata risulta che la contribuente F.lli Cerreto diMichele [OSCURATO:SOCIETA]., per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], impugnò,innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caserta, la cartella dipagamento n. 02820060030817925, relativa a IVA e IRAP per l’anno2002, della cui esistenza aveva avuto contezza mediante estratto di ruolo,deducendo, da un lato, la mancata notifica della cartella e, dall’altro,l’intervenuta prescrizione del credito.

Nel giudizio di primo grado sicostituirono sia l’Agenzia delle Entrate sia l’Agente della riscossione,entrambe eccependo l’inammissibilità del ricorso sul presupposto dellaregolare notifica della cartella e contestando, altresì, la dedottaprescrizione.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Caserta, con sentenza n.6217/04/2017, pur dando atto della rituale notifica della cartella in data13 marzo 2008, accolse il ricorso della contribuente, ritenendo maturata laprescrizione del credito, e compensò le spese.

Avverso tale decisionepropose appello l’Agenzia delle Entrate-Riscossione; nel giudizio digravame si costituì la contribuente, chiedendo il rigetto dell’impugnazione,e si costituì, altresì, l’Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA] tributariaregionale della Campania, con sentenza n. 10176/21/2018, depositata il23 novembre 2018, rigettò l’appello e compensò le spese del grado,ritenendo ammissibile l’impugnazione della cartella conosciuta tramiteestratto di ruolo anche nell’ipotesi in cui, pur essendo intervenuta lanotifica dell’atto, fosse successivamente maturata la prescrizione delcredito.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l’Agenziadelle Entrate, affidandolo a un solo motivo.Si è costituito [OSCURATO:PERSONA] con atto di resistenza e memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, assumendosi che la CommissioneNumero registro generale 16893/2019Numero sezionale 4567/2026Numero di raccolta generale 17814/2026Data pubblicazione 04/06/2026tributaria regionale avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile l’originarioricorso proposto avverso l’estratto di ruolo, nonostante la provata epacifica notifica della cartella esattoriale, non tempestivamenteimpugnata.

La parte ricorrente deduce che l’estratto di ruolo, in quantoimpugnabile al di fuori dell’ipotesi in cui il contribuente alleghi di non averemai avuto conoscenza della cartella per vizio della sua notificazione,mentre, nella specie, la cartella sarebbe stata ritualmente notificata e ilcontribuente avrebbe inteso far valere un fatto estintivo sopravvenuto,vale a dire la prescrizione del credito, che avrebbe dovuto essere dedottocon gli strumenti propri dell’opposizione all’esecuzione e non già medianteimpugnazione dell’estratto di ruolo.Si sostiene, pertanto, che, essendosi ormai consolidata la cartella permancata impugnazione nel termine di legge, la CTR avrebbe dovutodichiarare inammissibile il ricorso introduttivo, anziché ritenere consentitauna contestazione veicolata attraverso l’estratto di ruolo.Il motivo è fondato.In via preliminare, deve rilevarsi che, in virtù del principio iura novit curia,di cui all’art. 113, primo comma, cod. proc. civ., il giudice è tenuto adanche indipendentemente dalle prospettazioni delle parti, purché restiferma l’identità del fatto storico allegato e non vengano introdotti elementinuovi, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ. (Cass. n. 30607/2018; Cass.n. 11103/2020; Cass. n. 31561/2022).Nel caso di specie, è pacifico che il contribuente abbia impugnato l’estrattodi ruolo relativo alla cartella di pagamento concernente IVA e IRAP perl’anno 2002, deducendo la mancata notifica della cartella e l’intervenutaprescrizione del credito; sicché la domanda proposta, al di là della suaformale qualificazione, si atteggia, sul piano sostanziale, come azioneNumero registro generale 16893/2019Numero sezionale 4567/2026Numero di raccolta generale 17814/2026Data pubblicazione 04/06/2026diretta a contestare la pretesa risultante da atti conosciuti medianteestratto di ruolo e, dunque, in difetto di ulteriori elementi, come azione diaccertamento negativo del credito.Tale qualificazione impone di fare applicazione dello ius superveniensintrodotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito conmodificazioni dalla l. n. 215 del 2021, che, mediante l’inserimento delcomma 4-bis nell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, ha stabilito, da unlato, la non impugnabilità dell’estratto di ruolo e, dall’altro, la proponibilitàdell’azione diretta avverso il ruolo o la cartella non notificati oinvalidamente notificati soltanto nei casi in cui il debitore dimostri unospecifico e attuale pregiudizio nei rapporti con la pubblicaamministrazione.Sul punto, le Sezioni Unite hanno chiarito che tale disciplina trovaapplicazione anche ai giudizi pendenti, in quanto incide sullaconfigurazione dell’interesse ad agire, quale condizione dell’azione,conformandone dinamicamente il contenuto; e hanno, altresì, precisatoche, nei casi in cui la pretesa emerga solo da un estratto di ruolo, l’azioneproposta dal contribuente si risolve in un accertamento negativo delcredito, incompatibile con la struttura impugnatoria del processotributario, salvo che ricorra l’interesse qualificato delineato dalla normasopravvenuta (Cass., Sez.

U., n. 26283/2022).Ne consegue che l’impugnazione dell’estratto di ruolo è inammissibilequalora il contribuente si limiti a dedurre vizi degli atti presupposti o fattiestintivi del credito, senza allegare e dimostrare il concreto pregiudiziorichiesto dalla legge, atteso che l’interesse ad agire, così come conformatodal legislatore, deve essere specificamente dedotto e provato (Cass., Sez.U., n. 26283/2022, cit.).Nel caso in esame, la Commissione tributaria regionale ha ritenutoammissibile il ricorso introduttivo sul presupposto della dedottaprescrizione del credito, pur a fronte della pacifica notificazione dellaNumero registro generale 16893/2019Numero sezionale 4567/2026Numero di raccolta generale 17814/2026Data pubblicazione 04/06/2026cartella, senza, tuttavia, verificare la sussistenza dell’interesse qualificatorichiesto dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973; né risultache il contribuente abbia allegato o dimostrato, nel corso del giudizio,alcuna delle situazioni di pregiudizio tipizzate dalla norma.In difetto di tale condizione dell’azione, il ricorso introduttivo avrebbedovuto essere dichiarato inammissibile, con la conseguenza che lasentenza impugnata si pone in contrasto con il quadro normativo vigente econ i principi nomofilattici richiamati.La sentenza va, pertanto, cassata senza rinvio e, non essendo necessariulteriori accertamenti in fatto, può essere pronunciata decisione nelmerito, con declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo delgiudizio di primo grado.Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio, inconsiderazione della sopravvenienza della disciplina normativa e delsuccessivo consolidarsi dell’orientamento delle Sezioni Unite.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e,pronunciando nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo delgiudizio di primo grado.Compensa integralmente tra le parti le spese dei giudizi di merito e delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-controrappresentante pro tempore-intimata-[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 10176/2018 depositata il 23/11/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16893/2019Numero sezionale 4567/2026Numero di raccolta generale 17814/2026Data pubblicazione 04/06/2026Dalla sentenza impugnata risulta che la contribuente F.lli Cerreto diMichele [OSCURATO:SOCIETA]., per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], impugnò,innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caserta, la cartella dipagamento n. 02820060030817925, relativa a IVA e IRAP per l’anno2002, della cui esistenza aveva avuto contezza mediante estratto di ruolo,deducendo, da un lato, la mancata notifica della cartella e, dall’altro,l’intervenuta prescrizione del credito. Nel giudizio di primo grado sicostituirono sia l’Agenzia delle Entrate sia l’Agente della riscossione,entrambe eccependo l’inammissibilità del ricorso sul presupposto dellaregolare notifica della cartella e contestando, altresì, la dedottaprescrizione.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Caserta, con sentenza n.6217/04/2017, pur dando atto della rituale notifica della cartella in data13 marzo 2008, accolse il ricorso della contribuente, ritenendo maturata laprescrizione del credito, e compensò le spese. Avverso tale decisionepropose appello l’Agenzia delle Entrate-Riscossione; nel giudizio digravame si costituì la contribuente, chiedendo il rigetto dell’impugnazione,e si costituì, altresì, l’Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA] tributariaregionale della Campania, con sentenza n. 10176/21/2018, depositata il23 novembre 2018, rigettò l’appello e compensò le spese del grado,ritenendo ammissibile l’impugnazione della cartella conosciuta tramiteestratto di ruolo anche nell’ipotesi in cui, pur essendo intervenuta lanotifica dell’atto, fosse successivamente maturata la prescrizione delcredito. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l’Agenziadelle Entrate, affidandolo a un solo motivo.Si è costituito [OSCURATO:PERSONA] con atto di resistenza e memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, assumendosi che la CommissioneNumero registro generale 16893/2019Numero sezionale 4567/2026Numero di raccolta generale 17814/2026Data pubblicazione 04/06/2026tributaria regionale avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile l’originarioricorso proposto avverso l’estratto di ruolo, nonostante la provata epacifica notifica della cartella esattoriale, non tempestivamenteimpugnata. La parte ricorrente deduce che l’estratto di ruolo, in quantoimpugnabile al di fuori dell’ipotesi in cui il contribuente alleghi di non averemai avuto conoscenza della cartella per vizio della sua notificazione,mentre, nella specie, la cartella sarebbe stata ritualmente notificata e ilcontribuente avrebbe inteso far valere un fatto estintivo sopravvenuto,vale a dire la prescrizione del credito, che avrebbe dovuto essere dedottocon gli strumenti propri dell’opposizione all’esecuzione e non già medianteimpugnazione dell’estratto di ruolo.Si sostiene, pertanto, che, essendosi ormai consolidata la cartella permancata impugnazione nel termine di legge, la CTR avrebbe dovutodichiarare inammissibile il ricorso introduttivo, anziché ritenere consentitauna contestazione veicolata attraverso l’estratto di ruolo.Il motivo è fondato.In via preliminare, deve rilevarsi che, in virtù del principio iura novit curia,di cui all’art. 113, primo comma, cod. proc. civ., il giudice è tenuto adanche indipendentemente dalle prospettazioni delle parti, purché restiferma l’identità del fatto storico allegato e non vengano introdotti elementinuovi, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ. (Cass. n. 30607/2018; Cass.n. 11103/2020; Cass. n. 31561/2022).Nel caso di specie, è pacifico che il contribuente abbia impugnato l’estrattodi ruolo relativo alla cartella di pagamento concernente IVA e IRAP perl’anno 2002, deducendo la mancata notifica della cartella e l’intervenutaprescrizione del credito; sicché la domanda proposta, al di là della suaformale qualificazione, si atteggia, sul piano sostanziale, come azioneNumero registro generale 16893/2019Numero sezionale 4567/2026Numero di raccolta generale 17814/2026Data pubblicazione 04/06/2026diretta a contestare la pretesa risultante da atti conosciuti medianteestratto di ruolo e, dunque, in difetto di ulteriori elementi, come azione diaccertamento negativo del credito.Tale qualificazione impone di fare applicazione dello ius superveniensintrodotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito conmodificazioni dalla l. n. 215 del 2021, che, mediante l’inserimento delcomma 4-bis nell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, ha stabilito, da unlato, la non impugnabilità dell’estratto di ruolo e, dall’altro, la proponibilitàdell’azione diretta avverso il ruolo o la cartella non notificati oinvalidamente notificati soltanto nei casi in cui il debitore dimostri unospecifico e attuale pregiudizio nei rapporti con la pubblicaamministrazione.Sul punto, le Sezioni Unite hanno chiarito che tale disciplina trovaapplicazione anche ai giudizi pendenti, in quanto incide sullaconfigurazione dell’interesse ad agire, quale condizione dell’azione,conformandone dinamicamente il contenuto; e hanno, altresì, precisatoche, nei casi in cui la pretesa emerga solo da un estratto di ruolo, l’azioneproposta dal contribuente si risolve in un accertamento negativo delcredito, incompatibile con la struttura impugnatoria del processotributario, salvo che ricorra l’interesse qualificato delineato dalla normasopravvenuta (Cass., Sez. U., n. 26283/2022).Ne consegue che l’impugnazione dell’estratto di ruolo è inammissibilequalora il contribuente si limiti a dedurre vizi degli atti presupposti o fattiestintivi del credito, senza allegare e dimostrare il concreto pregiudiziorichiesto dalla legge, atteso che l’interesse ad agire, così come conformatodal legislatore, deve essere specificamente dedotto e provato (Cass., Sez.U., n. 26283/2022, cit.).Nel caso in esame, la Commissione tributaria regionale ha ritenutoammissibile il ricorso introduttivo sul presupposto della dedottaprescrizione del credito, pur a fronte della pacifica notificazione dellaNumero registro generale 16893/2019Numero sezionale 4567/2026Numero di raccolta generale 17814/2026Data pubblicazione 04/06/2026cartella, senza, tuttavia, verificare la sussistenza dell’interesse qualificatorichiesto dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973; né risultache il contribuente abbia allegato o dimostrato, nel corso del giudizio,alcuna delle situazioni di pregiudizio tipizzate dalla norma.In difetto di tale condizione dell’azione, il ricorso introduttivo avrebbedovuto essere dichiarato inammissibile, con la conseguenza che lasentenza impugnata si pone in contrasto con il quadro normativo vigente econ i principi nomofilattici richiamati.La sentenza va, pertanto, cassata senza rinvio e, non essendo necessariulteriori accertamenti in fatto, può essere pronunciata decisione nelmerito, con declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo delgiudizio di primo grado.Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio, inconsiderazione della sopravvenienza della disciplina normativa e delsuccessivo consolidarsi dell’orientamento delle Sezioni Unite. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e,pronunciando nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo delgiudizio di primo grado.Compensa integralmente tra le parti le spese dei giudizi di merito e delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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