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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2023

Cassazione n. 46980/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]) PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perc:he replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e puntuali argomenti fattuali e giuridici dalle due conformi sentenze di merito in particolare con riguardo alla individuazione dell'atto d'ufficio correlato causaimente alla violenza fisica e verbale realizzata nell'occasione dall'imputato dopo aver cercato di abbattere a calci la porta di ingresso della caserma: si veda pag 2 della sentenza impugnata, primo capoverso) dando adeguato conto dei costituti, anche scogettivi, del reato contestato al capo a) della rubrica; rilevato che ali'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce c'ci all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile 1 ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore deila Cassa delle 3nr-r- Imie.,.

Così deciso il 27 ottobre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]) PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perc:he replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e puntuali argomenti fattuali e giuridici dalle due conformi sentenze di merito in particolare con riguardo alla individuazione dell'atto d'ufficio correlato causaimente alla violenza fisica e verbale realizzata nell'occasione dall'imputato dopo aver cercato di abbattere a calci la porta di ingresso della caserma: si veda pag 2 della sentenza impugnata, primo capoverso) dando adeguato conto dei costituti, anche scogettivi, del reato contestato al capo a) della rubrica; rilevato che ali'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce c'ci all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile 1 ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore deila Cassa delle 3nr-r- Imie.,. Così deciso il 27 ottobre 2023.
Sentenza Cassazione n. 46980/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris