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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25479/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati tenuto conto della corretta motivazione che dà conto dell'assenza di valida censura formulata in sede di gravame avendo la Corte di appello osservato come apodittico si riveli il motivo con cui si nega la responsabilità in ordine al reato senza prendere in esame la decisione impugnata; che anche con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche il motivo ometteva di confutare le osservazioni rese sul punto dal primo giudice; che generico e manifestamente infondato si rivela, altresì, il ricorso che, come l'appello, nessuna censura concreta sottopone al vaglio di questa Corte, limitandosi la difesa ad articolare astratti principi di diritto senza mai rapportarli al caso in esame afferente alla condotta di sottrazione di beni sottoposti a pignoramento, né evidenzia quali siano gli elementi, se del caso, da valorizzare, tali da giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche non ipotizzabile sulla base della sola incensuratezza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati tenuto conto della corretta motivazione che dà conto dell'assenza di valida censura formulata in sede di gravame avendo la Corte di appello osservato come apodittico si riveli il motivo con cui si nega la responsabilità in ordine al reato senza prendere in esame la decisione impugnata; che anche con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche il motivo ometteva di confutare le osservazioni rese sul punto dal primo giudice; che generico e manifestamente infondato si rivela, altresì, il ricorso che, come l'appello, nessuna censura concreta sottopone al vaglio di questa Corte, limitandosi la difesa ad articolare astratti principi di diritto senza mai rapportarli al caso in esame afferente alla condotta di sottrazione di beni sottoposti a pignoramento, né evidenzia quali siano gli elementi, se del caso, da valorizzare, tali da giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche non ipotizzabile sulla base della sola incensuratezza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 25479/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris