CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 novembre 2021
Cassazione n. 44716/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositate ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Catania, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero ex art. 310 cod. proc. pen., ha disposto l'applicazione della custodia cautelare in carcere riformando in tal senso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania dell' 11 gennaio 2021 con la quale era stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la misura degli arresti domiciliari. 2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento del provvedimento per un unico motivo sintetizzato ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. con cui deduce violazione di legge e vizio della motivazione in punto di io-p.61.nba dì esigenze cautelari e di scelta della misura della custodia in carcere perché basata solo sui precedenti specifici e non sulla base delle altre modalità e circostanze del fatto, in violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. [OSCURATO:PERSONA] dell'impugnazione cautelare ha premesso che il provvedimento cautelare riguardava condotte di cessione di sostanze stupefacenti svolte all'interno di una c.d. piazza di spaccio collegata ad una organizzazione criminale e che la personalità criminale dell'indagato era corroborata da ventitrè condanne per reati in materia di stupefacenti oltre che da numerosi precedenti per reati comuni (furti, rapine, evasioni, violazione di misure di prevenzione), tali da giustificare una prognosi sfavorevole sulle sue capacità di autocontrollo e sulla osservanza delle prescrizioni della misura degli arresti donniciliari. Si tratta di valutazioni che il ricorrente ha censurato senza addurre alcuna specifica critica alle argomentazioni del Tribunale che sono articolate, sia pure con una motivazione molto sintetica, sulla base sia della gravità del fatto, descritto come attività di spaccio nel contesto di una piazza di spaccio — circostanza non censurata dal ricorrente — e sia per la personalità dell'indagato, gravato da precedenti numerosi, specifici, e allarmanti tra cui rapine, evasioni e violazioni di misure di sorveglianza. In tema di valutazione della necessità di applicazione della custodia in carcere, alla stregua del criterio di adeguatezza, è stato autorevolmente affermato che a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016 - dep. 19/05/2016, Lovisi, Rv. 266651). Ma tale apprezzamento in ordine alla inidoneità della cautela domiciliare con controllo aggravato può anche emergere dall'esplicita valutazione in ordine alla esclusiva idoneità della cautela inframuraria a contenere le gravi esigenze cautelari correlata alla inadeguatezza di ogni affidamento fiduciario. Il giudizio sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici e controllo a distanza previsti dall'art. 275 -bis cod. proc. pen., il che conforta la correttezza dell'interpretazione che ritiene assolto l'onere motivazionale circa la esclusiva proporzionalità della misura carceraria quando si esclude radicalmente la capacità contenitiva del regime cautelare fiduciario. (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463; Sez. 3, n. 43728 del 08/09/2016, L, Rv. 267933). Nel caso in esame, in coerenza con tale prospettiva ermeneutica, il Tribunale ha spiegato le ragioni per le quali la misura della custodia cautelare in carcere può essere considerata l'unica idonea ad arginare il rischio di recidiva, dedotto dai numerosissimi precedenti specifici e dalla gravità degli altri precedenti che rendono ragione della esclusa idoneità del regime cautelare fiduciario degli arresti domiciliari. A fronte di tali considerazioni spese dal Tribunale, l'impugnazione si diffonde nell'affermazione di principi sicuramente condivisibili in tema di custodia in regime carcerario intesa come extrema ratio, ma che non si possono ritenere essere stati disattesi dall'ordinanza impugnata. 2. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 3 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nna Pet