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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01233/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5111/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del curatore fallimentare legale rappresentante p.t. dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Siena, via Mameli n. 3 –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 373/6/2013 , depositata in data 20 novembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Avv. [OSCURATO:PERSONA].

IRES – altro, IRAP 2005 Rilevato che:

1. Con avviso d’accertamento n.

TK3031001309, l’Agenzia delle Entrate sollecitava la contribuente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento di complessivi € 96.028,00 per il recupero di imposte IRES, IRAP e IVA oltre sanzioni per un valore di € 76.926,00, relativi all’anno d’imposta 2006.

La rettifica originava dalla contestazione di deducibilità di corrispettivi versati dalla contribuente ad una società terza, per un contratto d’appalto di servizi; l’ufficio, in particolare, adduceva in motivazione che i detti servizi prestati da terzi, in realtà, non erano da considerarsi tali, poiché le prestazioni erano state – di fatto – fornite da lavoratori legati alla società contribuente o da legami di carattere storico- familiare o da un rapporto di dipendenza diretta, seppur formalmente assunti dalla società terza (contratto di somministrazione di lavoro).

2. Avverso detto avviso di accertamento, la società contribuente (poi, dichiarata fallita ed il giudizio era riassunto dal curatore fallimentare dott. [OSCURATO:PERSONA]) proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p.

Roma; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, deducendo la piena legittimità del proprio operato.

3. La C.t.p., con sentenza n. 315/17/2011, respingeva il ricorso della contribuente condannandola alla rifusione delle spese di giudizio.

4. Contro tale decisione proponeva appello il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dinanzi la C.t.r . del Lazio; si costituiva anche l’ufficio.

T ale Commissione, con sentenza n. 373/6/2013 , depositata in data 20 novembre 201 3, accoglieva il gravame proposto dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., così riformando l’operato del giudice di prime cure e, per l’effetto, annullando l’atto impugnato e condannando l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di giudizio.

5. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, l’ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

La curatela fallimentare si è costituita con con troricorso, svolgendo un motivo di ricorso incidentale subordinato.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023per la quale la curatela ha depositato memorie.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: « Omessa o insufficiente motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ovvero omesso esame su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio che ha costituito oggetto di discussione tra le parti in relazione alla nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» la ricorrente si duole del fatto che la C.t.r., dopo aver chiarito l’ininfluenza dell’esito del procedimento penale sulla valutazione della posizione tributaria, in maniera del tutto contraddittoria, motiva il proprio accertamento in fatto con il rinvio alle risultanze del procedimento penale.

2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Ricorso incidentale ex art. 360, primo comma, n. 3, riferito al capo della sentenza riguardante determinazione delle spese di causa, per violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e dell’art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 111 Cost. e 6 CEDU e del D.M. 20 luglio 2012, n. 140 esecutivo dell’art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»la controricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. dopo aver dato conto del principio della soccombenza, nel capo relativo alle spese e dalla loro determinazione,dap prima statuisce che le spese del doppio grado seguono la soccombenza e, successivamente , liquida le spese di lite del giudizio di secondo grado, nulla statuendo in ordine alle spese di primo grado già liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate.

3. Il motivo di ricorso principale è inammissibile.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass.

S.U. 07/04/2014, n.8053).

Nella specie, il vizio è denunciato secondo il paradigma previgente di cui all’art.360, primo comma, n.5 citato, mentre non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del «minimo costituzionale» richiesto (cfr., nei termini precisati, Cass.03/03/2022, n. 7090; Cass. 25/09/2018, n. 22598).

Nella fattispecie in esame, anzitutto, è applicabile la nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. in quanto la sentenza della C.t.r. campana è stata depositata in data 20 novembre 2013; di poi, la ricorrente non ha articolato il motivo in conformità al nuovo parametro normativo perché non ha indicato il fatto storico, il cui esame sia stato omesso nonché il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente.

L'Agenzia delle Entrate criticando l'analisi e le conclusioni contenute nella sentenza riguardanti la natura sostanziale dei contratti intercorsi tra la CEE Prosciutti s.r.l. e le cooperative appaltatrici non ha evidenziato fatti decisivi il cui esame sia stato o messo ma fornisce interpretazioni diverse e contrarie alle conclusioni della C.t.r., basandosi sugli stessi elementi documentali che la medesima Commissione ha dimostrato di avere esaminato e tenuto in conto per giungere a diverse conclusioni.

4. Il motivo di ricorso incidentale è infondato.

Invero, in sentenza è chiaramente rappresentato che le spese del doppio grado seguono il principio della soccombenza e, liquidate in dispositivo in € 1.000,00, vengono poste a carico dell’amministrazione finanziaria.

Sotto questo profilo, la pronuncia non evidenzia affatto la doglianza proposta, ossia che dapprima si statuisce che le spese del doppio grado seguono la soccombenza e, successivamente, liquida le spese di lite del giudizio di secondo grado nulla statuendo in ordine alle spese di primo grado già liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate, appunto perché, si ripete, si disciplinano secondo il principio della soccombenza le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito.

5. In conclusione, va dichiarato inammissibile il motivo di ricorso principale e rigettatoil motivo di ricorso incidentale.

A cagione della reciproca soccombenza, si compensano le spese processuali.

Rilevato che risulta soccombente anche la parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale.

Compensa le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5111/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del curatore fallimentare legale rappresentante p.t. dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Siena, via Mameli n. 3 –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 373/6/2013 , depositata in data 20 novembre 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRES – altro, IRAP 2005 Rilevato che: 1. Con avviso d’accertamento n. TK3031001309, l’Agenzia delle Entrate sollecitava la contribuente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento di complessivi € 96.028,00 per il recupero di imposte IRES, IRAP e IVA oltre sanzioni per un valore di € 76.926,00, relativi all’anno d’imposta 2006. La rettifica originava dalla contestazione di deducibilità di corrispettivi versati dalla contribuente ad una società terza, per un contratto d’appalto di servizi; l’ufficio, in particolare, adduceva in motivazione che i detti servizi prestati da terzi, in realtà, non erano da considerarsi tali, poiché le prestazioni erano state – di fatto – fornite da lavoratori legati alla società contribuente o da legami di carattere storico- familiare o da un rapporto di dipendenza diretta, seppur formalmente assunti dalla società terza (contratto di somministrazione di lavoro). 2. Avverso detto avviso di accertamento, la società contribuente (poi, dichiarata fallita ed il giudizio era riassunto dal curatore fallimentare dott. [OSCURATO:PERSONA]) proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. Roma; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, deducendo la piena legittimità del proprio operato. 3. La C.t.p., con sentenza n. 315/17/2011, respingeva il ricorso della contribuente condannandola alla rifusione delle spese di giudizio. 4. Contro tale decisione proponeva appello il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dinanzi la C.t.r . del Lazio; si costituiva anche l’ufficio. T ale Commissione, con sentenza n. 373/6/2013 , depositata in data 20 novembre 201 3, accoglieva il gravame proposto dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., così riformando l’operato del giudice di prime cure e, per l’effetto, annullando l’atto impugnato e condannando l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di giudizio. 5. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, l’ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. La curatela fallimentare si è costituita con con troricorso, svolgendo un motivo di ricorso incidentale subordinato. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023per la quale la curatela ha depositato memorie. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: « Omessa o insufficiente motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ovvero omesso esame su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio che ha costituito oggetto di discussione tra le parti in relazione alla nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» la ricorrente si duole del fatto che la C.t.r., dopo aver chiarito l’ininfluenza dell’esito del procedimento penale sulla valutazione della posizione tributaria, in maniera del tutto contraddittoria, motiva il proprio accertamento in fatto con il rinvio alle risultanze del procedimento penale. 2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Ricorso incidentale ex art. 360, primo comma, n. 3, riferito al capo della sentenza riguardante determinazione delle spese di causa, per violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e dell’art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 111 Cost. e 6 CEDU e del D.M. 20 luglio 2012, n. 140 esecutivo dell’art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»la controricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. dopo aver dato conto del principio della soccombenza, nel capo relativo alle spese e dalla loro determinazione,dap prima statuisce che le spese del doppio grado seguono la soccombenza e, successivamente , liquida le spese di lite del giudizio di secondo grado, nulla statuendo in ordine alle spese di primo grado già liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate. 3. Il motivo di ricorso principale è inammissibile. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. S.U. 07/04/2014, n.8053). Nella specie, il vizio è denunciato secondo il paradigma previgente di cui all’art.360, primo comma, n.5 citato, mentre non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del «minimo costituzionale» richiesto (cfr., nei termini precisati, Cass.03/03/2022, n. 7090; Cass. 25/09/2018, n. 22598). Nella fattispecie in esame, anzitutto, è applicabile la nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. in quanto la sentenza della C.t.r. campana è stata depositata in data 20 novembre 2013; di poi, la ricorrente non ha articolato il motivo in conformità al nuovo parametro normativo perché non ha indicato il fatto storico, il cui esame sia stato omesso nonché il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente. L'Agenzia delle Entrate criticando l'analisi e le conclusioni contenute nella sentenza riguardanti la natura sostanziale dei contratti intercorsi tra la CEE Prosciutti s.r.l. e le cooperative appaltatrici non ha evidenziato fatti decisivi il cui esame sia stato o messo ma fornisce interpretazioni diverse e contrarie alle conclusioni della C.t.r., basandosi sugli stessi elementi documentali che la medesima Commissione ha dimostrato di avere esaminato e tenuto in conto per giungere a diverse conclusioni. 4. Il motivo di ricorso incidentale è infondato. Invero, in sentenza è chiaramente rappresentato che le spese del doppio grado seguono il principio della soccombenza e, liquidate in dispositivo in € 1.000,00, vengono poste a carico dell’amministrazione finanziaria. Sotto questo profilo, la pronuncia non evidenzia affatto la doglianza proposta, ossia che dapprima si statuisce che le spese del doppio grado seguono la soccombenza e, successivamente, liquida le spese di lite del giudizio di secondo grado nulla statuendo in ordine alle spese di primo grado già liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate, appunto perché, si ripete, si disciplinano secondo il principio della soccombenza le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito. 5. In conclusione, va dichiarato inammissibile il motivo di ricorso principale e rigettatoil motivo di ricorso incidentale. A cagione della reciproca soccombenza, si compensano le spese processuali. Rilevato che risulta soccombente anche la parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni
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