CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06170/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15633/2020 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata preso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – sezione Salemi, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via dell’Elettronica n. 20 –controricorrente– avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria della Sicilia, n.965/2020 depositata il 17 febbraio 2020. Udita la relazione svolta nella udienza del 20 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - la controversia ha ad oggetto la domanda di annullamento del provvedimento di cancellazione della controricorrente dall’anagrafe delle ONLUS; - la CTR, confermando la sentenza della commissione tributaria provinciale, ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, affermando che: • il provvedimento impugnato faceva riferimento alla richiesta del parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ma il parere non era stato allegato; • la sua allegazione si imponeva, oltre che per ragioni di buona fede, anche perché si tratta di un atto che concorre in modo determinante alla motivazione del provvedimento di cancellazione; - avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate, proponendo un unico motivo di impugnazione, mentre si costituisce l’associazione controricorrente con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 7 della l. m. 212 del 2000. Deduce in proposito che: il parere richiesto non era stato reso nel termine dei successivi 30 giorni, come prescritto dall’art. 4, c. 3, cit.; si tratta di un parere obbligatorio, ma non vincolante che nella fattispecie, reso tardivamente, concordava ad ogni modo con la richiesta di cancellazione, di cui non v’era obbligo di allegazione. 2. Nel controricorso si distingue tra allegazione del parere ed allegazione della richiesta di parere e si eccepisce che la sentenza abbia motivato in merito alla mancata allegazione della richiesta dello stesso. In tale prospettiva, nel controricorso si sottolinea che la richiesta di parere ha natura vincolante e concorre alla legittimità dell’atto. 3. La questione posta nel giudizio riguarda la necessità o meno di allegazione del parere nel provvedimento di cancellazione delle onlus. 4. Il motivo è fondato per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente, con riguardo alle questioni relative all’interpretazione della motivazione della sentenza impugnata, si osserva che la CTR nel nucleo centrale della motivazione afferma “il richiamo, nel provvedimento impugnato, della richiesta di parere inoltrata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali imponeva la sua allegazione al provvedimento impugnato” in quanto seppur atto endoprocedimentale, “ha concorso alla motivazione dell’atto di cancellazione dell’anagrafe delle onlus”. Nella specie il parere è stato richiesto, in quanto è pacifico che nel provvedimento impugnato sia stato indicato il numero di protocollo della richiesta. Si ritiene che il vizio rilevato nella sentenza impugnata, in termini di difetto di motivazione, riguardi l’omessa allegazione di un parere che era stato richiesto, ma non allegato. A tale proposito è significativa la precisazione che esso aveva concorso “alla motivazione dell’atto di cancellazione”. Per altro verso, se non fosse stato richiesto il parere la CTR non avrebbe potuto rilevare la nullità per difetto di motivazione, ma la nullità per violazione di una disposizione di legge sul procedimento di cancellazione. 4.1. L’oggetto del giudizio è un provvedimento adottato dall’Agenzia, ai sensi del d.m. 18 luglio 2003 n. 266, art. 5, di cancellazione della ONLUS dall'anagrafe, prevista dal d.lgs. 4 dicembre 1997, art. 11. Il provvedimento in questione, disciplinato dal dm n. 266 del 2003, cit., è regolato (anche) dal d.p.c.m. 21 marzo 2001, n. 329 che, all’art. 4, comma 2, lett. f), prevede che “Le amministrazioni statali sono tenute a richiedere preventivamente il parere dell'Agenzia in relazione a: … decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460”. Il comma 3 dispone che “Decorsi trenta giorni dalla richiesta dei pareri di cui al comma 2, le amministrazioni interessate procedono autonomamente.” Nella fattispecie il parere è stato reso tardivamente e, pertanto correttamente, l’ente competente ha provveduto prescindendo da esso. Deve ritenersi, infatti, che nella disciplina sopra riportata il parere sia obbligatorio, ma non vincolante e, in tal senso, si richiama la condivisa giurisprudenza di legittimità, secondo cui in materia di ONLUS, è legittimo il provvedimento di cancellazione di una fondazione dal registro dell'Anagrafe unica delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, per assenza dei requisiti richiesti dall'art. 10, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 460 del 1997, nella cuimotivazione recepisca il contenuto del parere espresso dall'Agenzia delle ONLUS, senza allegarlo, in quanto detta omissione non determina un'apprezzabile lesione del diritto di difesa del contribuente, trattandosi di un atto interno a carattere non vincolante (Cass. n. 20038 del 07/10/2015, Rv. 636836 -01). Sebbene la pronuncia si stata resa nella diversa ipotesi in cui il parere era stato rilasciato, mentre nella presente fattispecie, il parere è stato emesso tardivamente, la quaestio iuris è la medesimadi quella oggetto del presente giudizio. Posto, dunque, che, nella disciplina che regola la cancellazione delle onlus, il parere è obbligatorio ma non vincolante, ne consegue che l’Agenzia può prescinderne una volta che non sia stato reso nel termine di legge. In tal senso depone anche il disposto dell’art. 16, commi 1 e 2, della l. 7 agosto 1990, n. 241. 4.2. Nel caso di specie, ciò che rileva, e che non è stato valutato dalla sentenza impugnata, è che, ai fini della legittimità della motivazione dell’atto, siano state chiaramente esplicitate le circostanze postevi a fondamento, e le relative implicazioni in diritto. Lo stesso art. 7, l. n. 212 del 2000, infatti, prescrive che, ai fini della motivazione, siano esplicitati chiaramente “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”. Con riferimento, dunque, al lamentato difetto di motivazione, non è necessaria l’allegazione del parere, ove dal provvedimento di cancellazione si evincano le ragioni poste a base del provvedimento di decadenza. L’oggetto di accertamento rilevante per la decisione deve, infatti, consistere nella verifica circa la specifica enucleazione delle ragioni su cui si fondava il provvedimento di cancellazione, così che l’allegazione del parere può rilevare se, e solo se, lo stesso provvedimento non abbia esposto, in via autonoma, dette ragioni, in ipotesi rinviando al parere. 5. Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria regionale della Sicilia che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi al principio di diritto sopra esposto. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Co