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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 27151/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27279/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 292, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. - UNIPERSONALE, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 508/2022 depositata il 2maggio 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 settembre 2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per ottenerne risarcimento di un danno nella misura di euro 25.000 che avrebbero subito a causa di un furto in un loro appartamento in Battipaglia, compiuto da ignoti avvalendosi della impalcatura del cantiere della convenuta per entrarvi.

La convenuta si costituiva, resistendo.

Escussi testi, con sentenza del 31 marzo 2020 il Tribunale rigettava la domanda. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentavano appello, cui controparte resisteva, e che la Corte d'appello di Salerno rigettava con sentenza del 2 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria, da cui controparte si è difesa con controricorso.

Considerato che:

1. Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 2697 c.c. 1.1 La Corte d'appello avrebbe invertito l'onere probatorio, attribuendo "l'onere della prova in ordine alla esclusione della responsabilità" per il furto agli attori, mentre avrebbe dovuto attribuirlo a Saes, per avere i derubati "fornito la dimostrazione che il furto … si è verificato per la mancata installazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. … di qualsivoglia sistema di allarme", come risulterebbe dalla testimonianza del brigadiere dei carabinieri [OSCURATO:PERSONA]; controparte avrebbe pertanto dovuto "dimostrare, oltre alla riferita installazione di tale sistema di allarme, soprattutto il funzionamento dello stesso al momento del fatto".

E nulla di più avrebbe potuto affermare il teste Telese "dal momento che lo stesso ha escluso, con assoluta certezza, la presenza sui ponteggi di qualsivoglia sistema di allarme". 1.2 La Corte d'appello, al pari del Tribunale, ha ritenuto dimostrato, che Saes appena fu installato il cantiere, vi aveva messo un sistema di allarme; l'unico che lo nega, rileva il giudice di merito, è il teste Telese.

Corretta è la ripartizione dell'onere probatorio effettuata dalla corte territoriale: spettava ai danneggiati, agendo ex articolo 2043 c.c. (si veda sentenza, pagine 6-7), dimostrare che controparte aveva con una condotta colposa causato il furto, cioè aveva omesso di collocare strumenti di sicurezza nel cantiere.

Compiendo una valutazione di fatto, qui ovviamente non censurabile, il giudice d'appello - al pari del primo giudice - ha poi ritenuto non raggiunta tale prova, qualificando insufficiente la testimonianza del Telese nel contesto probatorio.

È, in conclusione, insussistente la pretesa inversione dell'onere probatorio, per cui il motivo va disatteso.

2. Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 2697 c.c., censura posta in subordine rispetto alla precedente. 2.1 La Corte d'appello afferma che, anche a ravvisare un contrasto nelle testimonianze, l'onere probatorio era attoreo, cioè degli appellanti, deducendone quindi il rigetto della domanda.

In tal modo il giudice di secondo grado "ha dato per scontato il funzionamento del sistema di allarme" basando la sua decisione su "una prova non fornita" in realtà da Saes, cioè la prova del funzionamento stesso.

Si sarebbe dinanzi, perciò, a un vizio motivazionale ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. 2.2 A prescindere dal fatto che il contenuto della censura non si rapporta alla sua rubrica nella parte in cui questa, a sua volta non coordinata con il riferimento iniziale all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 2697 c.c., è evidente l'inammissibilità ai sensi dell'articolo 348 ter, ultimo comma, c.p.c. per il reale tessuto del motivo, che si colloca appunto in relazione all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. nonostante la pertinente conformità delle due pronunce di merito.

Riguardo poi all'iniziale riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio, si rimanda al rigetto del precedente motivo.

3. Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., erronea la liquidazione delle spese processuali per violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. 3.1 Non si sarebbe dovuto condannare i ricorrenti a rifondere le spese a controparte, "non risultando accertato che il sistema di allarme … era funzionante al momento del furto". 3.2 Si tratta, evidentemente, di una riproduzione, sotto l'inadeguato profilo indicato in rubrica, dei precedenti motivi.

Anche il presente motivo va pertanto rigettato.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna - in solido per il comune interesse processuale - dei ricorrenti a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di € 2800, oltre a € 200 per esborsi e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27279/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 292, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. - UNIPERSONALE, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 508/2022 depositata il 2maggio 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 settembre 2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per ottenerne risarcimento di un danno nella misura di euro 25.000 che avrebbero subito a causa di un furto in un loro appartamento in Battipaglia, compiuto da ignoti avvalendosi della impalcatura del cantiere della convenuta per entrarvi. La convenuta si costituiva, resistendo. Escussi testi, con sentenza del 31 marzo 2020 il Tribunale rigettava la domanda. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentavano appello, cui controparte resisteva, e che la Corte d'appello di Salerno rigettava con sentenza del 2 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria, da cui controparte si è difesa con controricorso. Considerato che: 1. Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 2697 c.c. 1.1 La Corte d'appello avrebbe invertito l'onere probatorio, attribuendo "l'onere della prova in ordine alla esclusione della responsabilità" per il furto agli attori, mentre avrebbe dovuto attribuirlo a Saes, per avere i derubati "fornito la dimostrazione che il furto … si è verificato per la mancata installazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. … di qualsivoglia sistema di allarme", come risulterebbe dalla testimonianza del brigadiere dei carabinieri [OSCURATO:PERSONA]; controparte avrebbe pertanto dovuto "dimostrare, oltre alla riferita installazione di tale sistema di allarme, soprattutto il funzionamento dello stesso al momento del fatto". E nulla di più avrebbe potuto affermare il teste Telese "dal momento che lo stesso ha escluso, con assoluta certezza, la presenza sui ponteggi di qualsivoglia sistema di allarme". 1.2 La Corte d'appello, al pari del Tribunale, ha ritenuto dimostrato, che Saes appena fu installato il cantiere, vi aveva messo un sistema di allarme; l'unico che lo nega, rileva il giudice di merito, è il teste Telese. Corretta è la ripartizione dell'onere probatorio effettuata dalla corte territoriale: spettava ai danneggiati, agendo ex articolo 2043 c.c. (si veda sentenza, pagine 6-7), dimostrare che controparte aveva con una condotta colposa causato il furto, cioè aveva omesso di collocare strumenti di sicurezza nel cantiere. Compiendo una valutazione di fatto, qui ovviamente non censurabile, il giudice d'appello - al pari del primo giudice - ha poi ritenuto non raggiunta tale prova, qualificando insufficiente la testimonianza del Telese nel contesto probatorio. È, in conclusione, insussistente la pretesa inversione dell'onere probatorio, per cui il motivo va disatteso. 2. Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 2697 c.c., censura posta in subordine rispetto alla precedente. 2.1 La Corte d'appello afferma che, anche a ravvisare un contrasto nelle testimonianze, l'onere probatorio era attoreo, cioè degli appellanti, deducendone quindi il rigetto della domanda. In tal modo il giudice di secondo grado "ha dato per scontato il funzionamento del sistema di allarme" basando la sua decisione su "una prova non fornita" in realtà da Saes, cioè la prova del funzionamento stesso. Si sarebbe dinanzi, perciò, a un vizio motivazionale ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. 2.2 A prescindere dal fatto che il contenuto della censura non si rapporta alla sua rubrica nella parte in cui questa, a sua volta non coordinata con il riferimento iniziale all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 2697 c.c., è evidente l'inammissibilità ai sensi dell'articolo 348 ter, ultimo comma, c.p.c. per il reale tessuto del motivo, che si colloca appunto in relazione all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. nonostante la pertinente conformità delle due pronunce di merito. Riguardo poi all'iniziale riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio, si rimanda al rigetto del precedente motivo. 3. Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., erronea la liquidazione delle spese processuali per violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. 3.1 Non si sarebbe dovuto condannare i ricorrenti a rifondere le spese a controparte, "non risultando accertato che il sistema di allarme … era funzionante al momento del furto". 3.2 Si tratta, evidentemente, di una riproduzione, sotto l'inadeguato profilo indicato in rubrica, dei precedenti motivi. Anche il presente motivo va pertanto rigettato. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna - in solido per il comune interesse processuale - dei ricorrenti a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di € 2800, oltre a € 200 per esborsi e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,