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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 giugno 2026

Cassazione n. 20950/2026

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i-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] del patrimonio di [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatorepro tempore-intimata-avverso il provvedimento del Tribunale di Siena al RG n. 1874/2014depositato il 07/05/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23944/2025Numero sezionale 2194/2026Numero di raccolta generale 20950/2026Data pubblicazione 20/06/20261.

L’oggetto del giudizio è rappresentato dal decreto del giudice delegatoalla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e s. della l. n.3/2012 e succ. modd., sub n.r.g. 1874/2014, pendente presso il [OSCURATO:PERSONA], recante data [OSCURATO:DATA_NASCITA].2.

Il ricorrente espone che in data 26.6.2025 il lotto n. 3) (costituito daappartamento sito in Monticiano - fraz.

Castello di Tocchi, SI), censito alcatasto dei Fabbricati del Comune di Monticiano al fog.50, part. 52, sub.5,categoria catastale D/10, sup. 104m2, rendita catastale euro 2.692,00,conterrebbe beni mobili di proprietà del figlio del ricorrente, AngeloCambria, asseritamente titolare dell’impresa agricola [OSCURATO:PERSONA].3.

Il giudice delegato ha respinto il ricorso promosso da Vittorio e AngeloCambria, volto ad ottenere una dichiarazione di nullità/inefficacia o larevoca dell’aggiudicazione di detto immobile.4.

Avverso detta decisione è stato proposto direttamente ricorso perCassazione, sulla scorta di un unico motivo di impugnazione.5.

È stata, quindi, fissata udienza in camera di consiglio per il 19 maggio2026.

Nessuno si è costituito per l’intimato liquidatore della procedura.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c., sidenuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e, inparticolare, la violazione art. 14 octies della l. 3/2012, in quanto adAngelo Cambria non sarebbe mai stato comunicato l'elenco dello statopassivo; inoltre, i beni inseriti nell'arredamento del lotto 3) del Castello diTocchi sarebbero appartenenti ad [OSCURATO:PERSONA], figlio del debitoresottoposto a liquidazione, in quanto costituiscono l'attrezzaturadell'azienda [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23944/2025Numero sezionale 2194/2026Numero di raccolta generale 20950/2026Data pubblicazione 20/06/20262.

Il ricorso è sotto più profili inammissibile.In via del tutto pregiudiziale si deve ricordare che questa Corte harecentemente precisato che in tema di liquidazione del patrimonio delsovraindebitato ex artt. 14-ter e s. della l. n. 3 del 2012, il rito cameraledi cui agli artt. 737 e s. c.p.c. si applica, in quanto compatibile, non soloalle fasi di apertura della procedura e di formazione del passivo - in forzadell'esplicito rinvio all'art. 10, comma 6, contenuto, rispettivamente, neisuccessivi artt. 14-quinquies, comma 1, e 14-octies, comma 3 della stessalegge - ma anche alla fase di liquidazione del patrimonio ex art. 14-noviesdella l. già citata, nel corso del cui svolgimento è onere delle partiinteressate impugnare con il reclamo ex art. 739 c.p.c. gli eventuali attilesivi dei propri diritti, in virtù dei principi generali di efficienza delleprocedure concorsuali liquidatorie e di stabilità delle vendite giudiziarie,sottesi anche all'art. 2929 c.c., che involgono altresì la tuteladell'aggiudicatario (Sez. 1, ord. n. 29918 del 12/11/2025).Del pari, come di recente ricordato da questa Corte (Cass. 27111/2025),una delle componenti che concorre in modo significativo all’efficienza dellevendite giudiziarie è rappresentata dalla tutela dell’aggiudicatario, poichéla partecipazione ad un’asta giudiziaria sarà tanto più “appetibile”, quantominori siano le incertezze in ordine alla stabilità degli effettidell’aggiudicazione; la prospettiva di un acquisto stabile e sicuro è infattitale da attirare un più elevato numero di partecipanti all’asta e, a suavolta, ciò favorisce una più incisiva competitività nella gara, traducendosiin una maggiore possibilità di ricavare un prezzo di aggiudicazione piùelevato, a fronte di una minor durata complessiva della procedura.Nel caso di specie era onere degli attuali ricorrenti proporre reclamo exart. 739 c.p.c. avverso il decreto adottato dal G.d., nel termine perentoriodi 10 giorni, sostituendo tale forma di impugnazione quella che – nelparallelo settore delle vendite coattive – è offerta dall’opposizione agli attiesecutivi di cui all’art. 617 c.p.c.

E non v’è dubbio che – per il medesimoNumero registro generale 23944/2025Numero sezionale 2194/2026Numero di raccolta generale 20950/2026Data pubblicazione 20/06/2026parallelismo su cui riposano le esigenze di celerità e sicurezza dellevendite, sia in forma individuale che in sede concorsuale - la mancataproposizione del reclamo in sede concorsuale, come pure dell’istanza exart. 617 c.p.c. nelle esecuzioni forzate, determina il consolidamento delprovvedimento adottato dal giudice, anche a tutela delle esigenze dicertezza che assistono la posizione di aspettativa giuridica in capoall’aggiudicatario.Il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. non può, quindi,essere strumentalmente piegato al fine di sopperire ad una iniziativaimpugnatoria che non si è tempestivamente coltivata, né tanto meno alfine di rimettere in termini il ricorrente nel proporre una forma di reclamoche era invece onere del medesimo instaurare tempestivamente.

Peraltro,occorre aggiungere per completezza, l’odierno ricorso neppure si confrontacon la motivazione del provvedimento del G.d., vero essendo che, da unlato, non è dato comprendere come la mancata comunicazione dello statopassivo della procedura al figlio del debitore dovrebbe rendere invalidal’aggiudicazione di un immobile rientrante pacificamente nell’attivo dellastessa e che, dall’altro lato, ove pure un soggetto ritenga di essereproprietario di beni mobili apparentemente ricompresi nella massa attivadovrà, se del caso, non certo lamentarsi dell’aggiudicazione dell’immobileche li contiene quanto, piuttosto, avanzare tempestiva domanda dirivendicazione degli stessi, dimostrandone i relativi presupposti.3.

In definitiva, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,non dovendosi provvedere alla condanna sulle spese, tuttavia, in assenzadi costituzione della parte intimata.Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributounificato, se ed in quanto dovuto per legge, a carico dei ricorrenti, insolido fra loro.

P.Q.MNumero registro generale 23944/2025Numero sezionale 2194/2026Numero di raccolta generale 20950/2026Data pubblicazione 20/06/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso;ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n.228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, acarico dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, nella misura prevista per il ricorso, se ed in quanto dovuto perlegge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2026.Il PresidenteMASSIMO FERRO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] del patrimonio di [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatorepro tempore-intimata-avverso il provvedimento del Tribunale di Siena al RG n. 1874/2014depositato il 07/05/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23944/2025Numero sezionale 2194/2026Numero di raccolta generale 20950/2026Data pubblicazione 20/06/20261. L’oggetto del giudizio è rappresentato dal decreto del giudice delegatoalla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e s. della l. n.3/2012 e succ. modd., sub n.r.g. 1874/2014, pendente presso il [OSCURATO:PERSONA], recante data [OSCURATO:DATA_NASCITA].2. Il ricorrente espone che in data 26.6.2025 il lotto n. 3) (costituito daappartamento sito in Monticiano - fraz. Castello di Tocchi, SI), censito alcatasto dei Fabbricati del Comune di Monticiano al fog.50, part. 52, sub.5,categoria catastale D/10, sup. 104m2, rendita catastale euro 2.692,00,conterrebbe beni mobili di proprietà del figlio del ricorrente, AngeloCambria, asseritamente titolare dell’impresa agricola [OSCURATO:PERSONA].3. Il giudice delegato ha respinto il ricorso promosso da Vittorio e AngeloCambria, volto ad ottenere una dichiarazione di nullità/inefficacia o larevoca dell’aggiudicazione di detto immobile.4. Avverso detta decisione è stato proposto direttamente ricorso perCassazione, sulla scorta di un unico motivo di impugnazione.5. È stata, quindi, fissata udienza in camera di consiglio per il 19 maggio2026. Nessuno si è costituito per l’intimato liquidatore della procedura.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c., sidenuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e, inparticolare, la violazione art. 14 octies della l. 3/2012, in quanto adAngelo Cambria non sarebbe mai stato comunicato l'elenco dello statopassivo; inoltre, i beni inseriti nell'arredamento del lotto 3) del Castello diTocchi sarebbero appartenenti ad [OSCURATO:PERSONA], figlio del debitoresottoposto a liquidazione, in quanto costituiscono l'attrezzaturadell'azienda [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23944/2025Numero sezionale 2194/2026Numero di raccolta generale 20950/2026Data pubblicazione 20/06/20262. Il ricorso è sotto più profili inammissibile.In via del tutto pregiudiziale si deve ricordare che questa Corte harecentemente precisato che in tema di liquidazione del patrimonio delsovraindebitato ex artt. 14-ter e s. della l. n. 3 del 2012, il rito cameraledi cui agli artt. 737 e s. c.p.c. si applica, in quanto compatibile, non soloalle fasi di apertura della procedura e di formazione del passivo - in forzadell'esplicito rinvio all'art. 10, comma 6, contenuto, rispettivamente, neisuccessivi artt. 14-quinquies, comma 1, e 14-octies, comma 3 della stessalegge - ma anche alla fase di liquidazione del patrimonio ex art. 14-noviesdella l. già citata, nel corso del cui svolgimento è onere delle partiinteressate impugnare con il reclamo ex art. 739 c.p.c. gli eventuali attilesivi dei propri diritti, in virtù dei principi generali di efficienza delleprocedure concorsuali liquidatorie e di stabilità delle vendite giudiziarie,sottesi anche all'art. 2929 c.c., che involgono altresì la tuteladell'aggiudicatario (Sez. 1, ord. n. 29918 del 12/11/2025).Del pari, come di recente ricordato da questa Corte (Cass. 27111/2025),una delle componenti che concorre in modo significativo all’efficienza dellevendite giudiziarie è rappresentata dalla tutela dell’aggiudicatario, poichéla partecipazione ad un’asta giudiziaria sarà tanto più “appetibile”, quantominori siano le incertezze in ordine alla stabilità degli effettidell’aggiudicazione; la prospettiva di un acquisto stabile e sicuro è infattitale da attirare un più elevato numero di partecipanti all’asta e, a suavolta, ciò favorisce una più incisiva competitività nella gara, traducendosiin una maggiore possibilità di ricavare un prezzo di aggiudicazione piùelevato, a fronte di una minor durata complessiva della procedura.Nel caso di specie era onere degli attuali ricorrenti proporre reclamo exart. 739 c.p.c. avverso il decreto adottato dal G.d., nel termine perentoriodi 10 giorni, sostituendo tale forma di impugnazione quella che – nelparallelo settore delle vendite coattive – è offerta dall’opposizione agli attiesecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. E non v’è dubbio che – per il medesimoNumero registro generale 23944/2025Numero sezionale 2194/2026Numero di raccolta generale 20950/2026Data pubblicazione 20/06/2026parallelismo su cui riposano le esigenze di celerità e sicurezza dellevendite, sia in forma individuale che in sede concorsuale - la mancataproposizione del reclamo in sede concorsuale, come pure dell’istanza exart. 617 c.p.c. nelle esecuzioni forzate, determina il consolidamento delprovvedimento adottato dal giudice, anche a tutela delle esigenze dicertezza che assistono la posizione di aspettativa giuridica in capoall’aggiudicatario.Il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. non può, quindi,essere strumentalmente piegato al fine di sopperire ad una iniziativaimpugnatoria che non si è tempestivamente coltivata, né tanto meno alfine di rimettere in termini il ricorrente nel proporre una forma di reclamoche era invece onere del medesimo instaurare tempestivamente. Peraltro,occorre aggiungere per completezza, l’odierno ricorso neppure si confrontacon la motivazione del provvedimento del G.d., vero essendo che, da unlato, non è dato comprendere come la mancata comunicazione dello statopassivo della procedura al figlio del debitore dovrebbe rendere invalidal’aggiudicazione di un immobile rientrante pacificamente nell’attivo dellastessa e che, dall’altro lato, ove pure un soggetto ritenga di essereproprietario di beni mobili apparentemente ricompresi nella massa attivadovrà, se del caso, non certo lamentarsi dell’aggiudicazione dell’immobileche li contiene quanto, piuttosto, avanzare tempestiva domanda dirivendicazione degli stessi, dimostrandone i relativi presupposti.3. In definitiva, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,non dovendosi provvedere alla condanna sulle spese, tuttavia, in assenzadi costituzione della parte intimata.Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributounificato, se ed in quanto dovuto per legge, a carico dei ricorrenti, insolido fra loro. P.Q.MNumero registro generale 23944/2025Numero sezionale 2194/2026Numero di raccolta generale 20950/2026Data pubblicazione 20/06/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso;ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n.228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, acarico dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, nella misura prevista per il ricorso, se ed in quanto dovuto perlegge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2026.Il PresidenteMASSIMO FERRO
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