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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18030/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8012/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio, quale erede unico di [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé stesso, con domicilio digitale eletto all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia,Sezione S taccata di Catania , n. 6763 / 0 5 / 20 1 9 , depositata i n data 21novembre 20 1 9 .

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 20 giugno 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. L’Agenzia delle entratedi Cataniaemetteva tre distinti avvis i di accertamento sintetico , con cui recuperava a tassazione , a i fini Oggetto: Irpef 1987 - 1989 - Redditometro - Giudizio di rinvio - Revocazione -Giudicato interno Irpef e Ilor , ai sensi dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, maggior reddito di [OSCURATO:PERSONA] per gli anni di imposta 1987 - 1988 - 1989.

Il contribuente impugnava gli avvisi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania, che , riuniti i ricorsi, li accoglie va , annullando gli atti impugnati per difetto di motivazione.

2. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello innanzi alla Commissione tributaria r egionale d ella Sicilia , Sezione Staccata di Catania , richiamando i presupposti dell’accertamento sintetico e la valenza di presunzione legale degli elementi rilevati, rispetto ai quali il contribuente non aveva fornito la prova contraria.La CTR accoglieva parzialmente il gravame , conferm ando gli avvisi di accertamento , con esclusione delle sanzioni, in quanto non trasferibili agli eredi.

3. Avverso la decisione della CTR propo se ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],erede di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a dodicimotivi di impugnazione .

Questa Corte, con sentenza n. 23740/2013, accolseil ricorso, limitatamente al settimo motivo di impugnazione, con il quale era stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, comma 4, e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, per non avere la CTR rilevato l'invalidità degli avvisi di accertamento per carenza di specificazione delle pretese spese per incrementi patrimoniali.

In particolare, affermò che: «come, infatti, risulta dal testo degli atti impositivi riportato dal contribuente (e non contestato dall'Agenzia), è stato posto a base dell'accertamento sintetico (oltre al possesso di immobili) anche il fatto che il Patti, "negli anni dal 1987 al 1990 ha sostenuto spese per incrementipatrimoniali per £. 190.000.000".

Siffatta motivazione si rivela inadeguata, poiché l'indicazione di unasomma complessiva, senza specificazione dell'entità e di altri elementi identificativi dell'unica o delle plurime spese asseritamente sostenute per incrementi patrimoniali, viola il citato art. 38, quarto comma, del TUIR - il quale richiede l'esistenza di "elementi di fatto certi" da porre a base dell'accertamento sintetico -, in quanto rende impossibile, o eccessivamente difficoltoso, l'esercizio del diritto del contribuente di fornire la provarichiesta dal sesto comma del citato art. 38 del TUIR al fine di sottrarre dette spese dal computo del reddito complessivo accertabile in via sintetica».

4. L’erede del contribuente riassumeva, quindi, il giudizio innanzi alla CTR; presentava, poi, avverso la sentenza di rinvio ricorso per revocazione, poi accolto daquesta Corte con sentenza n. 7609/2018, pubblicata il 28/03/2018, c on la quale, revoca t a la decisione n. 23740/2013 con riferimento alla decisione del dodicesimo motivo di ricorso, accoglieva il detto motivo e, decidendo nel merito, annullava gli avvisi di accertamento limitatamente all’IRPEF.

Nelle more, la CTR, in diversa composizione, in sede di rinvio procedeva a rideterminare il reddito ex art. 38 d.P.R. 600/1973, con esclusione dei redditi presunti scaturenti dagli incrementi patrimoniali.

5. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosiad un unico motivo.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 20/06/2025.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ..

Considerato che:

1. Con il primo ( ed unico ) strumento di impugnazione il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civl, la «violazione dell’art. 112 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 2909 c.c.», atteso che la CTR, in sede di rinvio, dopo aver rideterminato il reddito per i tre anni di imposta escludendo gli incrementi patrimoniali, aveva rimesso all’Ufficio la rielaborazione della tassazione del reddito sia ai fini IRPEF sia ai fini ILOR, senza considerare il giudicato interno formatosi tra le parti conseguentemente alla sentenza della Suprema Corte n. 7609/2018, che aveva, invece, annullato i tre avvisi limitatamente all’IRPEF (sentenza depositata in grado di appello il 9 luglio 2018).

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. Emerge dagli atti che il 28 marzo 2018 questa Corte, in accoglimento del ricorso per revocazione proposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza n. 23740/2013: a) aveva revocato tale ultima decisione; b) in fase rescissoria, aveva accolto il dodicesimo motivo dell’originario ricorso per cassazione; c) decidendo nel merito, aveva annullato gli avvisi di accertamento, limitatamente all’IRPEF.

Di tale decisione (depositata dalla parte riassumente 3 giorni prima dell’udienza di discussionein grado di appello) la CTR in sede di rinvio non ha tenuto conto, in tal modo violando l’art. 2909 cod. civ.; non vi è dubbio alcuno, infatti, che la sentenza resa sulla domanda di revocazione faccia stato tra le parti, avendo definito una parte della presente controversia, precisamente mediante l’annullamento degli avvisi limitatamente all’IRPEF.

2. Il ricorso va, quindi, accolto, la sentenza gravatava cassata senza rinvio, atteso che la decisione, nel merito della debenza dell’IRPEF, vi è già stata, da parte di questa Corte conla sentenza n. 7609/2018, che ha annullato gli avvisi di accertamento in parte qua e che fa stato nel presente giudizio.

3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con riferimento all’IRPEF tenuto conto dell’intervenuto giudicato per effetto dell’annullamento degli avvisi di accertamento in parte qua; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, oltre rimb. spese forf. nella misura

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8012/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio, quale erede unico di [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé stesso, con domicilio digitale eletto all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia,Sezione S taccata di Catania , n. 6763 / 0 5 / 20 1 9 , depositata i n data 21novembre 20 1 9 . Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 20 giugno 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entratedi Cataniaemetteva tre distinti avvis i di accertamento sintetico , con cui recuperava a tassazione , a i fini Oggetto: Irpef 1987 - 1989 - Redditometro - Giudizio di rinvio - Revocazione -Giudicato interno Irpef e Ilor , ai sensi dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, maggior reddito di [OSCURATO:PERSONA] per gli anni di imposta 1987 - 1988 - 1989. Il contribuente impugnava gli avvisi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania, che , riuniti i ricorsi, li accoglie va , annullando gli atti impugnati per difetto di motivazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello innanzi alla Commissione tributaria r egionale d ella Sicilia , Sezione Staccata di Catania , richiamando i presupposti dell’accertamento sintetico e la valenza di presunzione legale degli elementi rilevati, rispetto ai quali il contribuente non aveva fornito la prova contraria.La CTR accoglieva parzialmente il gravame , conferm ando gli avvisi di accertamento , con esclusione delle sanzioni, in quanto non trasferibili agli eredi. 3. Avverso la decisione della CTR propo se ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],erede di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a dodicimotivi di impugnazione . Questa Corte, con sentenza n. 23740/2013, accolseil ricorso, limitatamente al settimo motivo di impugnazione, con il quale era stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, comma 4, e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, per non avere la CTR rilevato l'invalidità degli avvisi di accertamento per carenza di specificazione delle pretese spese per incrementi patrimoniali. In particolare, affermò che: «come, infatti, risulta dal testo degli atti impositivi riportato dal contribuente (e non contestato dall'Agenzia), è stato posto a base dell'accertamento sintetico (oltre al possesso di immobili) anche il fatto che il Patti, "negli anni dal 1987 al 1990 ha sostenuto spese per incrementipatrimoniali per £. 190.000.000". Siffatta motivazione si rivela inadeguata, poiché l'indicazione di unasomma complessiva, senza specificazione dell'entità e di altri elementi identificativi dell'unica o delle plurime spese asseritamente sostenute per incrementi patrimoniali, viola il citato art. 38, quarto comma, del TUIR - il quale richiede l'esistenza di "elementi di fatto certi" da porre a base dell'accertamento sintetico -, in quanto rende impossibile, o eccessivamente difficoltoso, l'esercizio del diritto del contribuente di fornire la provarichiesta dal sesto comma del citato art. 38 del TUIR al fine di sottrarre dette spese dal computo del reddito complessivo accertabile in via sintetica». 4. L’erede del contribuente riassumeva, quindi, il giudizio innanzi alla CTR; presentava, poi, avverso la sentenza di rinvio ricorso per revocazione, poi accolto daquesta Corte con sentenza n. 7609/2018, pubblicata il 28/03/2018, c on la quale, revoca t a la decisione n. 23740/2013 con riferimento alla decisione del dodicesimo motivo di ricorso, accoglieva il detto motivo e, decidendo nel merito, annullava gli avvisi di accertamento limitatamente all’IRPEF. Nelle more, la CTR, in diversa composizione, in sede di rinvio procedeva a rideterminare il reddito ex art. 38 d.P.R. 600/1973, con esclusione dei redditi presunti scaturenti dagli incrementi patrimoniali. 5. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosiad un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 20/06/2025. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ.. Considerato che: 1. Con il primo ( ed unico ) strumento di impugnazione il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civl, la «violazione dell’art. 112 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 2909 c.c.», atteso che la CTR, in sede di rinvio, dopo aver rideterminato il reddito per i tre anni di imposta escludendo gli incrementi patrimoniali, aveva rimesso all’Ufficio la rielaborazione della tassazione del reddito sia ai fini IRPEF sia ai fini ILOR, senza considerare il giudicato interno formatosi tra le parti conseguentemente alla sentenza della Suprema Corte n. 7609/2018, che aveva, invece, annullato i tre avvisi limitatamente all’IRPEF (sentenza depositata in grado di appello il 9 luglio 2018). 1.1. Il motivo è fondato. 1.2. Emerge dagli atti che il 28 marzo 2018 questa Corte, in accoglimento del ricorso per revocazione proposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza n. 23740/2013: a) aveva revocato tale ultima decisione; b) in fase rescissoria, aveva accolto il dodicesimo motivo dell’originario ricorso per cassazione; c) decidendo nel merito, aveva annullato gli avvisi di accertamento, limitatamente all’IRPEF. Di tale decisione (depositata dalla parte riassumente 3 giorni prima dell’udienza di discussionein grado di appello) la CTR in sede di rinvio non ha tenuto conto, in tal modo violando l’art. 2909 cod. civ.; non vi è dubbio alcuno, infatti, che la sentenza resa sulla domanda di revocazione faccia stato tra le parti, avendo definito una parte della presente controversia, precisamente mediante l’annullamento degli avvisi limitatamente all’IRPEF. 2. Il ricorso va, quindi, accolto, la sentenza gravatava cassata senza rinvio, atteso che la decisione, nel merito della debenza dell’IRPEF, vi è già stata, da parte di questa Corte conla sentenza n. 7609/2018, che ha annullato gli avvisi di accertamento in parte qua e che fa stato nel presente giudizio. 3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con riferimento all’IRPEF tenuto conto dell’intervenuto giudicato per effetto dell’annullamento degli avvisi di accertamento in parte qua; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, oltre rimb. spese forf. nella misura
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