CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2026
Cassazione n. 33839/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dinanza del 02/04/2026 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza diRoma ha disatteso l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47legge 26 luglio 1975 n. 354 e di detenzione domiciliare, presentata daAlessandro Colombo, detenuto in espiazione di condanna alla pena detentiva dianni due e mesi otto di reclusione, inflittagli dal Tribunale di Roma con sentenzapassata in giudicato il 04/03/2021, per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 09 ottobre1990 n. 309, commesso in Roma il 18/01/2021.2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione l’interessato,per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di leggee vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.,quanto ai presupposti utili per la concessione di misura alternativa alladetenzione; la difesa sottolinea, in particolare, come il condannato si sia ormaiallontanato dal contesto territoriale all’interno del quale erano maturati i fatti peri quali ha riportato condanna, iniziando anche una pur precaria attivitàlavorativa.3. Il ricorso è inammissibile, essendo esso manifestamente infondato,aspecifico, oltre che finalizzato ad ottenere una mera rivalutazione di elementifattuali, ossia volto al compimento di una operazione valutativa non consentitanell’ambito del giudizio di legittimità. Il Tribunale di sorveglianza, contrariamentealle deduzioni difensive, risulta aver adeguatamente valutato gli elementiemergenti dagli atti, giungendo a formulare un giudizio completo e lineare, circala personalità del condannato e quanto alla concedibilità dell’invocato beneficio.4. A fronte delle argomentazioni contenute nell’avversata decisione, nonmanifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, oltre che espresse conmotivazione ampia e coerente, il ricorrente si limita a contestarle nei terminisopra riportati, invocando una rivalutazione dei presupposti della concessionedella auspicata misura, nonché lamentando genericamente la sussistenza deipresupposti applicativi della stessa.5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendoipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende,determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]