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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 febbraio 1959

Cassazione n. 25020/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/02/1959 avverso la sentenza del 08/09/2021 del TRIBUNALE di COSENZA Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 dei 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta, per l'imputato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la richiesta dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di liquidazione delle proprie competenze; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il sostituto Procuratore Generale della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro ricorre per saltum contro la sentenza dibattimentale indicata in epigrafe (con la quale il Tribunale di Cosenza ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ascrittogli per intervenuta remissione tacita di querela e contestuale accettazione), deducendo violazione degli artt. 640, comma terzo, e 649-bis cod. pen. (il reato, commesso dal maggio al luglio del 2017, ed aggravato dalla contestata e non esclusa recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, era procedibile di ufficio). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, proposto per saltum ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen. contro sentenza emessa in dibattimento (cfr. Sez.

U, n. 3512 del 28/10/2021, dep. 2022, P.M. c.

Lafleur, Rv. 282473 - 01) è fondato.

1. Nella formulazione vigente all'epoca di commissione del fatto contestato all'imputato, l'art. 640, comma terzo, cod. pen. stabiliva che il reato di truffa era procedibile a querela di parte quando "ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".

1.1. L'art. 8, comma 1, d.

Igs. n. 36 del 2018 ha sostituito le parole "la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7" alle parole "un'altra circostanza aggravante".

1.2. Il sopravvenuto art. 649-bis cod. pen. (introdotto dal decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36 e modificato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3) ha, infine, stabilito, per quanto in questa sede rileva, che, per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, cod. pen. si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.

2. E' noto al collegio l'orientamento per il quale il regime di procedibilità d'ufficio previsto dall'art. 649-bis cod. pen., introdotto dal decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36 (modificato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3), non si applica, ostandovi l'art. 2 cod. pen., ai fatti anteriormente commessi, che continuano a essere punibili, in conformità alla disciplina all'epoca vigente, soltanto a querela della persona offesa (Sez. 2, n. 4800 del 01/02/2022, Miniaci, Rv. 282624 - 01: fattispecie in tema di truffa commessa nel 2015, ritenuta procedibile a querela, ancorché aggravata dalla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale; conforme, Sez. 2, n. 43503 del 30/09/2021, Migliazza, non mass.).

2.1. Ad esso si oppone altro contrario orientamento, a parere del quale, secondo la disciplina vigente prima delle modifiche normative introdotte nell'anno 2018, la truffa aggravata dalla recidiva era procedibile a querela di parte (Sez. 2, n. 11147 del 18/12/2020, dep. 2021, Eleuteri, non mass.).

3. A parere del collegio, il primo orientamento non merita condivisione, perché in contrasto con la previsione normativa vigente all'epoca di commissione del fatto contestato all'imputato.

3.1. In riferimento alla previsione, vigente all'epoca di commissione del fatto contestato all'imputato, che il reato di truffa era procedibile a querela di parte quando "ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante", questa Corte (Sez.

U, n. 3152 del 31/01/1987, Paolini, Rv. 175354 - 01) aveva ritenuto che la recidiva non è compresa nelle circostanze aggravanti che rendono il reato di truffa perseguibile d'ufficio, in quanto essa, inerendo esclusivamente alla persona del colpevole, non incide sul fatto-reato.

3.2. Questo orientamento, che fondava esclusivamente sulla natura della recidiva, esclusa dall'ambito delle circostanze aggravanti, era stato, peraltro, superato (anche se non con diretto riferimento alla questione della procedibilità per il reato di truffa aggravato dalla recidiva).

Si era, infatti successivamente riconosciuto che la recidiva opera come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole e va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 - 01; Sez.

U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664 - 01; Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, in motivazione; Sez.

U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, in motivazione).

3.2.1. La sentenza Indelicato, nell'affermare che la recidiva qualificata rientra tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale, in virtù del fatto che le ipotesi previste dall'art. 99, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen. comportano aumenti di pena in misura superiore ad un terzo, ha superato la remota concezione dell'istituto come status formale del soggetto, osservando che la recidiva produce effetti unicamente in presenza di una duplice verifica giudiziale, ; riguardante, da un lato, l'esistenza di precedenti penali (costituente presupposto formale dell'istituto), dall'altro, la sussistenza di una conseguente "più accentuata colpevolezza" e "maggiore pericolosità" (costituente presupposto sostanziale dell'istituto), concludendo la propria articolata disamina con l'affermazione che la recidiva è una circostanza pertinente al reato «che richiede un accertamento, nel caso concreto, della relazione qualificata tra lo status e il fatto che deve risultare sintomatico, in relazione alla tipologia dei reati pregressi e all'epoca della loro consumazione, sia sul piano della colpevolezza che su quello della pericolosità sociale».

3.2.2. In tal modo, era stato, quindi, definitivamente superato l'orientamento espresso dalla sentenza Paolini, il cui orientamento, secondo quanto espressamente afferma la sentenza Indelicato, «dilatando il richiamo alla personalità dell'agente oltre i limiti di immediata e diretta rilevanza per la valutazione dello specifico episodio, mal si concilia con un diritto penale del fatto, rispettoso del principio di colpevolezza fondato sulla valutazione della condotta posta in essere dal soggetto nella sua correlazione con l'autore di essa.

Il giudizio sulla recidiva non riguarda l'astratta pericolosità del soggetto o un suo status personale svincolato dal fatto reato.

Il riconoscimento e l'applicazione della recidiva quale circostanza aggravante postulano, piuttosto, la valutazione della gravità dell'illecito commisurata alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal soggetto agente, idonea ad incidere sulla risposta punitiva - sia in termini retributivi che in termini di prevenzione speciale - quale aspetto della colpevolezza e della capacità di realizzazione di nuovi reati, soltanto nell'ambito di una relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito da questo commesso, che deve essere concretamente» espressivo di una maggiore colpevolezza e di una maggiore pericolosità dell'autore del fatto.

Dopo aver chiarito che la recidiva ha natura giuridica di circostanza aggravante, la sentenza Indelicato individua anche un inequivocabile riferimento testuale a conferma del proprio assunto, evidenziando che l'art. 69 cod. pen., nel regolare il concorso fra circostanze aggravanti ed attenuanti ai fini del trattamento sanzionatorio, include espressamente la recidiva tra le circostanze ai fini del giudizio di bilanciamento.

3.2.3. Tali conclusioni in ordine alla natura giuridica della recidiva sono state successivamente ribadite da Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, in motivazione, secondo la quale la recidiva costituisce «una circostanza aggravante del reato, inerente alla persona del colpevole, che non differisce nei suoi meccanismi applicativi dalle ulteriori circostanze del reato, se h non per quegli aspetti che risultano esplicitamente regolati in modo peculiare dal legislatore».

3.2.4. Nei medesimi termini, ricostruendo - pur con riferimento a fattispecie nella quale trovava applicazione la sopravvenuta disposizione di cui all'art. 649- bis cod. pen. - le vicende normative dell'istituto di riferimento succedutesi, si è infine espressa anche Sez.

U, n. 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione.

3.3. Deve immediatamente chiarirsi che secondo questa Corte (Sez. 3, n. 46184 del 23/11/2021, M. Rv. 282238 - 01; Sez. 5, n. 37857 del 24/04/2018, Fabbrizzi, Rv. 273876 - 01; Sez.

F, n. 35729 del 01/08/2013, Agrama, Rv. 256584 - 01), in tema di successione di leggi penali nel tempo, l'art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU - non consente l'applicazione retroattiva dell'interpretazione giurisprudenziale più sfavorevole di una norma penale solo quando il risultato interpretativo non era ragionevolmente prevedibile nel momento in cui la violazione è stata commessa.

3.3.1. Nel caso in esame, il superamento dell'orientamento (più favorevole all'odierno ricorrente) espresso dalla sentenza Paolini nell'anno 1987 deve ritenersi intervenuto a partire dall'anno 2010, in forza dei citati precedenti delle Sezioni unite, in assenza di decisioni contrarie delle stesse Sezioni unite (in senso contrario, nell'ambito di un ben evidente contrasto, che rendeva giocoforza prevedibile il contrario esito interpretativo, cfr. unicamente Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, R., Rv. 265999).

3.4. Per effetto di questo ormai graniticamente consolidato orientamento, che riconosce alla recidiva, semplice o qualificata, natura giuridica di circostanza aggravante, doveva necessariamente concludersi che, secondo la disciplina vigente alla data di commissione del fatto contestato all'imputato, la truffa aggravata da una qualsiasi recidiva (anche se non operante ad effetto speciale, non comportando un aumento di pena superiore a un terzo, poiché la disposizione all'epoca vigente - a differenza di quella sopravvenuta - ciò non richiedeva) era procedibile di ufficio.

3.4.1. Secondo la disposizione sopravvenuta di cui all'art. 649-bis cod. pen., al contrario, il reato di truffa è procedibile di ufficio soltanto qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale. g.

Questa Corte (Sez.

U, n. 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280262 - 01) ha, peraltro, già chiarito che il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale contenuto nell'art. 649-bis cod. pen., ai fini della procedibilità d'ufficio per i delitti menzionati nella stessa disposizione, comprende anche la recidiva qualificata - aggravata, pluriaggravata e reiterata - di cui all'art. 99, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen. 3.4.2.

Così ricostruite ed interpretate la disciplina in tema di procedibilità per il reato di truffa vigente al momento di commissione del reato ascritto all'imputato ricorrente e quella sopravvenuta, appare evidente che in astratto quest'ultima, diversamente da quanto sostenuto dal primo degli orientamenti in contrasto, è favorevole, poiché condiziona la procedibilità di ufficio alla contestazione e configurazione di una ipotesi di recidiva "ad effetto speciale" (ovvero ex art. 99, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen.), non anche della recidiva semplice (pur sempre costituente circostanza aggravante ai sensi di quanto disposto dall'art. 640, terzo comma, cod. pen., nella sua formulazione vigente al momento di commissione del fatto).

3.4.3. Peraltro, in concreto, in presenza della contestazione di una ipotesi di recidiva "ad effetto speciale" (perché reiterata specifica ed infraquinquennale) la disciplina anteriormente vigente e quella sopravvenuta coincidono, comportando entrambe la procedibilità di ufficio; non si pone, quindi, alcun problema di successione di leggi nel tempo.

4. Nessun rilievo poteva, quindi, attribuirsi alla remissione tacita di querela e contestuale accettazione asseritamente intervenute secondo la sentenza impuganta.

4.1. Ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., la sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l'ulteriore corso.

5. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'emissione del decreto di liquidazione dei compensi professionali per la difesa dell'imputato, "ammesso al patrocinio gratuito a spese dello Stato".

A prescindere dal fatto che, se detto patrocinio fosse effettivamente gratuito, non vi sarebbe nulla da liquidare, osserva il collegio che, come già chiarito da questa Corte (Sez.

U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760 - 01), in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute ‘ dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R.

Nel caso di specie, la questione andrà necessariamente riesaminata all'esito del giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/02/1959 avverso la sentenza del 08/09/2021 del TRIBUNALE di COSENZA Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 dei 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta, per l'imputato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la richiesta dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di liquidazione delle proprie competenze; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il sostituto Procuratore Generale della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro ricorre per saltum contro la sentenza dibattimentale indicata in epigrafe (con la quale il Tribunale di Cosenza ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ascrittogli per intervenuta remissione tacita di querela e contestuale accettazione), deducendo violazione degli artt. 640, comma terzo, e 649-bis cod. pen. (il reato, commesso dal maggio al luglio del 2017, ed aggravato dalla contestata e non esclusa recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, era procedibile di ufficio). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, proposto per saltum ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen. contro sentenza emessa in dibattimento (cfr. Sez. U, n. 3512 del 28/10/2021, dep. 2022, P.M. c. Lafleur, Rv. 282473 - 01) è fondato. 1. Nella formulazione vigente all'epoca di commissione del fatto contestato all'imputato, l'art. 640, comma terzo, cod. pen. stabiliva che il reato di truffa era procedibile a querela di parte quando "ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante". 1.1. L'art. 8, comma 1, d. Igs. n. 36 del 2018 ha sostituito le parole "la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7" alle parole "un'altra circostanza aggravante". 1.2. Il sopravvenuto art. 649-bis cod. pen. (introdotto dal decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36 e modificato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3) ha, infine, stabilito, per quanto in questa sede rileva, che, per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, cod. pen. si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale. 2. E' noto al collegio l'orientamento per il quale il regime di procedibilità d'ufficio previsto dall'art. 649-bis cod. pen., introdotto dal decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36 (modificato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3), non si applica, ostandovi l'art. 2 cod. pen., ai fatti anteriormente commessi, che continuano a essere punibili, in conformità alla disciplina all'epoca vigente, soltanto a querela della persona offesa (Sez. 2, n. 4800 del 01/02/2022, Miniaci, Rv. 282624 - 01: fattispecie in tema di truffa commessa nel 2015, ritenuta procedibile a querela, ancorché aggravata dalla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale; conforme, Sez. 2, n. 43503 del 30/09/2021, Migliazza, non mass.). 2.1. Ad esso si oppone altro contrario orientamento, a parere del quale, secondo la disciplina vigente prima delle modifiche normative introdotte nell'anno 2018, la truffa aggravata dalla recidiva era procedibile a querela di parte (Sez. 2, n. 11147 del 18/12/2020, dep. 2021, Eleuteri, non mass.). 3. A parere del collegio, il primo orientamento non merita condivisione, perché in contrasto con la previsione normativa vigente all'epoca di commissione del fatto contestato all'imputato. 3.1. In riferimento alla previsione, vigente all'epoca di commissione del fatto contestato all'imputato, che il reato di truffa era procedibile a querela di parte quando "ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante", questa Corte (Sez. U, n. 3152 del 31/01/1987, Paolini, Rv. 175354 - 01) aveva ritenuto che la recidiva non è compresa nelle circostanze aggravanti che rendono il reato di truffa perseguibile d'ufficio, in quanto essa, inerendo esclusivamente alla persona del colpevole, non incide sul fatto-reato. 3.2. Questo orientamento, che fondava esclusivamente sulla natura della recidiva, esclusa dall'ambito delle circostanze aggravanti, era stato, peraltro, superato (anche se non con diretto riferimento alla questione della procedibilità per il reato di truffa aggravato dalla recidiva). Si era, infatti successivamente riconosciuto che la recidiva opera come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole e va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 - 01; Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664 - 01; Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, in motivazione; Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, in motivazione). 3.2.1. La sentenza Indelicato, nell'affermare che la recidiva qualificata rientra tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale, in virtù del fatto che le ipotesi previste dall'art. 99, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen. comportano aumenti di pena in misura superiore ad un terzo, ha superato la remota concezione dell'istituto come status formale del soggetto, osservando che la recidiva produce effetti unicamente in presenza di una duplice verifica giudiziale, ; riguardante, da un lato, l'esistenza di precedenti penali (costituente presupposto formale dell'istituto), dall'altro, la sussistenza di una conseguente "più accentuata colpevolezza" e "maggiore pericolosità" (costituente presupposto sostanziale dell'istituto), concludendo la propria articolata disamina con l'affermazione che la recidiva è una circostanza pertinente al reato «che richiede un accertamento, nel caso concreto, della relazione qualificata tra lo status e il fatto che deve risultare sintomatico, in relazione alla tipologia dei reati pregressi e all'epoca della loro consumazione, sia sul piano della colpevolezza che su quello della pericolosità sociale». 3.2.2. In tal modo, era stato, quindi, definitivamente superato l'orientamento espresso dalla sentenza Paolini, il cui orientamento, secondo quanto espressamente afferma la sentenza Indelicato, «dilatando il richiamo alla personalità dell'agente oltre i limiti di immediata e diretta rilevanza per la valutazione dello specifico episodio, mal si concilia con un diritto penale del fatto, rispettoso del principio di colpevolezza fondato sulla valutazione della condotta posta in essere dal soggetto nella sua correlazione con l'autore di essa. Il giudizio sulla recidiva non riguarda l'astratta pericolosità del soggetto o un suo status personale svincolato dal fatto reato. Il riconoscimento e l'applicazione della recidiva quale circostanza aggravante postulano, piuttosto, la valutazione della gravità dell'illecito commisurata alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal soggetto agente, idonea ad incidere sulla risposta punitiva - sia in termini retributivi che in termini di prevenzione speciale - quale aspetto della colpevolezza e della capacità di realizzazione di nuovi reati, soltanto nell'ambito di una relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito da questo commesso, che deve essere concretamente» espressivo di una maggiore colpevolezza e di una maggiore pericolosità dell'autore del fatto. Dopo aver chiarito che la recidiva ha natura giuridica di circostanza aggravante, la sentenza Indelicato individua anche un inequivocabile riferimento testuale a conferma del proprio assunto, evidenziando che l'art. 69 cod. pen., nel regolare il concorso fra circostanze aggravanti ed attenuanti ai fini del trattamento sanzionatorio, include espressamente la recidiva tra le circostanze ai fini del giudizio di bilanciamento. 3.2.3. Tali conclusioni in ordine alla natura giuridica della recidiva sono state successivamente ribadite da Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, in motivazione, secondo la quale la recidiva costituisce «una circostanza aggravante del reato, inerente alla persona del colpevole, che non differisce nei suoi meccanismi applicativi dalle ulteriori circostanze del reato, se h non per quegli aspetti che risultano esplicitamente regolati in modo peculiare dal legislatore». 3.2.4. Nei medesimi termini, ricostruendo - pur con riferimento a fattispecie nella quale trovava applicazione la sopravvenuta disposizione di cui all'art. 649- bis cod. pen. - le vicende normative dell'istituto di riferimento succedutesi, si è infine espressa anche Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione. 3.3. Deve immediatamente chiarirsi che secondo questa Corte (Sez. 3, n. 46184 del 23/11/2021, M. Rv. 282238 - 01; Sez. 5, n. 37857 del 24/04/2018, Fabbrizzi, Rv. 273876 - 01; Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013, Agrama, Rv. 256584 - 01), in tema di successione di leggi penali nel tempo, l'art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU - non consente l'applicazione retroattiva dell'interpretazione giurisprudenziale più sfavorevole di una norma penale solo quando il risultato interpretativo non era ragionevolmente prevedibile nel momento in cui la violazione è stata commessa. 3.3.1. Nel caso in esame, il superamento dell'orientamento (più favorevole all'odierno ricorrente) espresso dalla sentenza Paolini nell'anno 1987 deve ritenersi intervenuto a partire dall'anno 2010, in forza dei citati precedenti delle Sezioni unite, in assenza di decisioni contrarie delle stesse Sezioni unite (in senso contrario, nell'ambito di un ben evidente contrasto, che rendeva giocoforza prevedibile il contrario esito interpretativo, cfr. unicamente Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, R., Rv. 265999). 3.4. Per effetto di questo ormai graniticamente consolidato orientamento, che riconosce alla recidiva, semplice o qualificata, natura giuridica di circostanza aggravante, doveva necessariamente concludersi che, secondo la disciplina vigente alla data di commissione del fatto contestato all'imputato, la truffa aggravata da una qualsiasi recidiva (anche se non operante ad effetto speciale, non comportando un aumento di pena superiore a un terzo, poiché la disposizione all'epoca vigente - a differenza di quella sopravvenuta - ciò non richiedeva) era procedibile di ufficio. 3.4.1. Secondo la disposizione sopravvenuta di cui all'art. 649-bis cod. pen., al contrario, il reato di truffa è procedibile di ufficio soltanto qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale. g. Questa Corte (Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280262 - 01) ha, peraltro, già chiarito che il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale contenuto nell'art. 649-bis cod. pen., ai fini della procedibilità d'ufficio per i delitti menzionati nella stessa disposizione, comprende anche la recidiva qualificata - aggravata, pluriaggravata e reiterata - di cui all'art. 99, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen. 3.4.2. Così ricostruite ed interpretate la disciplina in tema di procedibilità per il reato di truffa vigente al momento di commissione del reato ascritto all'imputato ricorrente e quella sopravvenuta, appare evidente che in astratto quest'ultima, diversamente da quanto sostenuto dal primo degli orientamenti in contrasto, è favorevole, poiché condiziona la procedibilità di ufficio alla contestazione e configurazione di una ipotesi di recidiva "ad effetto speciale" (ovvero ex art. 99, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen.), non anche della recidiva semplice (pur sempre costituente circostanza aggravante ai sensi di quanto disposto dall'art. 640, terzo comma, cod. pen., nella sua formulazione vigente al momento di commissione del fatto). 3.4.3. Peraltro, in concreto, in presenza della contestazione di una ipotesi di recidiva "ad effetto speciale" (perché reiterata specifica ed infraquinquennale) la disciplina anteriormente vigente e quella sopravvenuta coincidono, comportando entrambe la procedibilità di ufficio; non si pone, quindi, alcun problema di successione di leggi nel tempo. 4. Nessun rilievo poteva, quindi, attribuirsi alla remissione tacita di querela e contestuale accettazione asseritamente intervenute secondo la sentenza impuganta. 4.1. Ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., la sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l'ulteriore corso. 5. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'emissione del decreto di liquidazione dei compensi professionali per la difesa dell'imputato, "ammesso al patrocinio gratuito a spese dello Stato". A prescindere dal fatto che, se detto patrocinio fosse effettivamente gratuito, non vi sarebbe nulla da liquidare, osserva il collegio che, come già chiarito da questa Corte (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760 - 01), in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute ‘ dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. Nel caso di specie, la questione andrà necessariamente riesaminata all'esito del giu
Sentenza Cassazione n. 25020/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris