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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09198/2026

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o la seguente Sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi; lette le memorie con conclusioni dei difensori delle parti civili: avv.to Forello per Ass. [OSCURATO:PERSONA]; avv.to Lanfranca per [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia Palermo;avv.to Cutraro per il Centro studi ed iniziative culturali [OSCURATO:PERSONA]; avv.to D’Antoni per F.A.I.; avv.to Amato per S.O.S. imprese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rete per la legalità [OSCURATO:PERSONA] APS; uditi i difensori delle parti civili, avv.to D’Antoni che insiste per l’inammissibilità od il rigetto dei ricorsi e deposita conclusioni e nota spese; avv.to Amato che, anche in sostituzione dell'avv.to Cutraro, deposita conclusioni e nota spese; avv.to Aceto che insiste per l’inammissibilità od il rigetto dei ricorsi e deposita conclusioni e nota spese; uditi i difensori degli imputati avv.to [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] ed avv.to [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] che insistono per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 17 Febbraio 2025, in parziale riforma della pronuncia del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo datata 14 Aprile 2023, riteneva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il fatto di partecipazione ad associazione mafiosa allo stesso contestato al capo n. 2 della rubrica unificato per continuazione con quello di cui alla precedente sentenza del 2010 della stessa Corte di Appello stabilendo l'aumento di pena nella misura di anni nove e mesi quattro di reclusione; con la stessa pronuncia, il giudice di secondo grado, confermava la condanna alle pene di legge pronunciata nei confronti dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di direzione ed organizzazione della famiglia mafiosa di Torretta.

2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati. 3.L’avv.to [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], deduceva: 3.1.Violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta responsabilità per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa sotto il profilo della permanenza di una partecipazione punibile anche successiva al precedente giudicato (primo motivo).

Si esponeva come la motivazione della sentenza impugnata avesse fondato l’affermazione di responsabilità, a fronte di indagini durate per oltre tre anni, in una condotta del tutto occasionale e sporadica.

Premesse alcune considerazioni sulla partecipazione punibile, il ricorso sottolineava che, nelle vicende prese in considerazione nel procedimento, non emergeva un contributo dell’imputato tale da estrinsecarsi in atti di militanza associativa; la sola conversazione ambientale del 3 dicembre 2018 era stata valorizzata dalla sentenza di secondo in grado travisandone il contenuto e la precedente condanna per adesione al medesimo gruppo mafioso non poteva assumere autonoma valenza probatoria rispetto al nuovo fatto.

La sentenza impugnata, invece, aveva utilizzato esiti investigativi riguardanti sempre la precedente condanna associativa del [OSCURATO:PERSONA] cosicché dovevano ritenersi assenti gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. 3.2.Violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della recidiva a carico del [OSCURATO:PERSONA] (secondo motivo).Detta conclusione doveva ritenersi in contrasto con la ritenuta unicità del reato riconosciuta dalla Corte di appello attraverso l'applicazione dell'istituto della continuazione tra i fatti valutati nel presente giudizio e quelli già oggetto di altra sentenza di condanna passata in giudicato.

Si lamentava che il delitto di associazione mafiosa, avendo natura unitaria, non è suscettibile di essere scomposto in una pluralità di reati trattandosi di condotta permanente. 3.3.Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche avendo sul punto la Corte adottato una motivazione apparente (terzo motivo).

4. L’avv.to [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], lamentava:

4.1. Violazione di legge e difetto di motivazione quanto al giudizio di colpevolezza ed al ruolo sovraordinato attribuito al ricorrente ritenuto responsabile del delitto di cui al secondo comma dell'articolo 416-bis codice penale (primo motivo).

L’impugnata sentenza aveva disatteso le censure sollevate nell'atto di appello e nella nota difensiva prodotta senza confrontarsi con le stesse ed aveva fornito una motivazione apparente; era stato rilevato come il ricorrente fosse legato da vecchi rapporti di amicizia con i propri interlocutori ed, altresì, che a suo carico non vi fossero contributi dichiarativi di collaboratori di giustizia.

Gli elementi valorizzati dalla Corte di appello non permettevano di ravvisare il ruolo di capo mancando qualsiasi spiegazione dell'effettiva riconoscibilità di esso all'interno ed all'esterno del sodalizio ed essendo stata omessa ogni concreta illustrazione dell'esercizio di un potere decisionale e di coordinamento rivelatore di una posizione sovraordinata.

Con la memoria depositata nel secondo grado di giudizio era stato dedotto che le questioni la cui soluzione era stata affidata al ricorrente, quale ritenuto reggente della famiglia mafiosa, erano tutte vicende lecite mai culminate in specifiche contestazioni né erano state programmate o realizzate specifiche attività criminali esplicative del programma delittuoso.

Non poteva ridursi la partecipazione punibile, peraltro nel caso di specie sotto il profilo del ruolo direttivo ed organizzativo, in un mero fatto interno e morale occorrendo sempre un apporto materiale, funzionale alla realizzazione dello scopo comune.

L'insegnamento delle Sezioni Unite Modaffari aveva permesso di ridisegnare il delitto di associazione mafiosa come reato anche di danno che richiede, per affermare la responsabilità, l'individuazione di atti di militanza associativa essendo insufficiente una mera ed astratta messa a disposizione delle proprie energie.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata non aveva permesso di individuare tali atti posti in essere nell'esercizio del proprio ruolo sovraordinato e l'affermazione di responsabilità era stata basata sull'analisi di alcune conversazioni interpretate anche in senso illogico o contraddittorio; al proposito si deduceva trattarsi di conversazioni fra terzi inidonee a fornire prova del fatto, infarcite di frasi incomprensibili ed oggettivamente neutre.

I rapporti intrattenuti dal ricorrente avvenivano con soggetti di basso livello o addirittura estranei al sodalizio, circostanza questa dimostrata dalla assoluzione degli originali coimputati.

Quanto alla conversazione del 20 novembre 2018, attestante che i due fratelli Puglisi si erano rivolti al ricorrente per appianare una controversia con il confinante Enea, la sentenza aveva travisato il dato ricavabile dalle intercettazioni dalle quali emergeva che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva preso alcuna posizione.In ogni caso, al proposito, doveva richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la mera frequentazione di soggetti affiliati per motivi di parentela, amicizia o rapporti di affari ovvero la presenza di occasionali sporadici contatti non possono costituire elementi idonei a fornire prova della responsabilità per il contestato delitto.

Ancòra priva di significato doveva ritenersi la ritenuta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla risoluzione di una questione insorta tra i fratelli Puglisi ed un loro ex dipendente, trattandosi di vicenda che esulava da cointeressenze mafiose e di natura totalmente privata dalla quale la compagine associativa non aveva tratto alcun vantaggio.

Peraltro, la sentenza aveva omesso di evidenziare come proprio il ricorrente fosse rimasto assente alle riunioni finalizzate alla soluzione della vicenda.

Non vi era, quindi, alcun contributo fornito dal [OSCURATO:PERSONA] all'associazione e le conversazioni intercettate dimostravano solo un rapporto di conoscenza o frequentazione fra gli interlocutori che non poteva diventare prova di partecipazione al sodalizio in assenza di qualsiasi attività delittuosa.

Si deduceva altresì come le mansioni direttive vanno dimostrate attraverso un non occasionale esercizio di potestà decisionale nel caso di specie del tutto risultato mancante; inoltre, la posizione di vertice deve risultare concretamente esercitata, circostanza questa assolutamente assente nella ricostruzione della condotta del [OSCURATO:PERSONA] a carico del quale erano state ricostruite vicende inconsistenti e comunque penalmente irrilevanti.

La Corte di appello aveva omesso di valorizzare le dichiarazioni dell’Alvarez dalle quali emergeva l'estraneità del ricorrente a dinamiche mafiose così come era stata omessa la ricostruzione della vicenda relativa a [OSCURATO:PERSONA] con il quale il ricorrente aveva vincoli di parentela.

La superficialità dell'analisi aveva portato il giudice di appello a sorvolare su aspetti importanti e dirimenti. 4.2.Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla eccessività della pena inflitta, dovendosi valorizzare lo stato di incensuratezza del [OSCURATO:PERSONA] e la mancata partecipazione dello stesso alla consumazione di delitti tipici del reato ritenuto (secondo motivo). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] è infondato e deve, pertanto, essere respinto.

Deve essere premesso, quanto alla identificazione della partecipazione punibile che il primo motivo del ricorso avv.to [OSCURATO:PERSONA] contesta, che, secondo l’orientamento della Corte di Cassazione reso nella sua massima espressione, la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01); in motivazione le Sezioni Unite hanno precisato come: ” ... assume, quindi, assoluta decisività ai fini della valutazione di "appartenenza" ad un gruppo criminale avente le caratteristiche sin qui illustrate, la possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva.

Tale interpretazione conferisce assoluta centralità alla dimensione probatoria, perché è solo sulla scorta delle evidenze disponibili che sarà possibile valutare se, per le caratteristiche assunte dal caso concreto, la compenetrazione nel tessuto criminale abbia generato o meno un'effettiva "messa a disposizione".

Proseguono le Sezioni Unite nella stessa pronuncia affermando che: ” ... la stabilità del rapporto singolo-consorteria si comprova, di regola, attraverso la fidelizzazione dei comportamenti, il rispetto delle gerarchie e delle regole e il puntuale adempimento degli ordini ricevuti dal gruppo di appartenenza.

Tuttavia, mentre il compimento di attività causalmente orientate a favore dell'associazione non richiede altri indici probatori in ragione della loro indubbia autoevidenza (in questo caso, l'organicità del singolo può trarsi dalla mera reiterazione di condotte che, sebbene di semplice tenore esecutivo, siano però teleologicamente rivolte al perseguimento degli obiettivi dell'associazione, finendo per assumere una inequivoca significazione), l'adesione al sodalizio informe rituali impone la ricerca di ulteriori elementi che possono comprovare l'effettiva e stabile intraneità e rendere certa e potenzialmente duratura la "messa a disposizione" del soggetto”.

E, nella stessa pronuncia, il massimo consesso nomofilattico precisava che, nell’interpretazione del reato di associazione mafiosa, dovesse essere compiuto ogni sforzo idoneo ad assicurare il rispetto del canone interpretativo ai princìpi di tassatività e determinatezza della fattispecie, escludendo la punibilità di condotte di mera adesione interna o passiva e prive di fattivo contributo.

1.1. La successiva giurisprudenza delle sezioni semplici, aderendo a tali dettami. ha operato un successivo sforzo di concretizzazione delle condotte punibili ex art. 416-bis cod.pen. attraverso quelle pronunce che hanno preso in considerazione proprio il tema della individuazione delle condotte concretamente significative di una messa a disposizione concreta ed idonea a fornire un significativo contributo all’ente criminale; in questo contesto di approfondimento e concretizzazione dei princìpi dettati dalle Sezioni Unite Modaffari secondo altra pronuncia (Sez. 2, n. 32569 del 16/06/2023, Aguì, Rv. 284980 - 03 in motivazione) costituiscono condotte punibili: -la partecipazione a riunioni tra più affiliati nel contesto delle quali vengano trattati temi relativi all’organizzazione ed operatività dell’associazione criminale, delle sue articolazioni territoriali e delle sorti di singoli affiliati e assunte decisioni relative agli stessi oggetti; -la partecipazione a riunioni nel corso delle quali siano state conferite doti od altre cariche formali a taluno dei partecipanti ovvero elevati i gradi del partecipe e nella quale risultino coinvolti anche altri soggetti affiliati provenienti da diverse aree territoriali dagli stessi rappresentate; fermo rimanendo il principio che la mera affiliazione del soggetto nominato deve essere seguita da altre condotte significative da parte dello stesso; -la partecipazione a riunioni tra più affiliati nelle quali venga deliberata l’estromissione di singoli componenti ovvero venga affrontato il tema dell’avvicendamento di un soggetto in posizione apicale; -la cooptazione, l’aggregazione e l’inserimento nelle fine dell’organizzazione di nuovi componenti che vengano affiliati per effetto dell’iniziativa del singolo agente.

Può pertanto affermarsi che nello sforzo di concretizzazione delle condotte punibiliex art. 416-biscod. pen. la giurisprudenza di legittimità successiva alle Sezioni Unite Modaffari ha ritenuto sempre indispensabile ai fini dell’affermazione di colpevolezza ex art. 416-bis cod. pen. al di là del mero dato formale di forme di affiliazione non concretizzatesi in atti partecipativi, l’individuazione di concrete ed attive condotte di partecipazione alla vita associativa, alle dinamiche della stessa ed al compimento di delitti-fine, quali elementi essenziali per la dimostraziione della sussistenza dell fattispecie (cfr., Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024, Mascia, Rv. 286150 - 04).

1.2. Sotto questo profilo, pertanto, può ritenersi chela Corte di cassazione non è rimasta inerme di fronte alle critiche provenienti dalla dottrina e secondo cui: ” … facendo leva sulla vaghezza dell’enunciato normativo dell’art. 416-bis c.p., si è dato vita in via interpretativa (con un processo cripto-analogico in malam partem) allo sdoppiamento del medesimo tipo criminoso tra fatti di partecipazione realmente mista, comprensivi, cioè, di una doppia dimensione di disvalore, per l’ingresso nel sodalizio e per la condotta successiva a suo favore, e fatti dimidiati di mera affiliazione rituale con effettiva messa a disposizione non seguita però da atti di militanza, e, quindi, a mere vicende sinallagmatico- contrattualistiche, sebbene le pene siano identiche e la norma non preveda espressamente tale doppia modalità alternativa di consumazione”.

Invero, a parere di taluni autori: ” ... un simile concetto di partecipazione punibile solleva anche dubbi di compatibilità con il principio di precisione e determinatezza, dal momento che la sua essenza è rappresentata da un concetto polisemico aperto come quello di ‘disponibilità’, e i suoi caratteri identitari di stabilità, serietà e durata sono poco denotativi, lasciando amplissimi margini di apprezzamento al giudice del singolo caso concreto”.

Ora, va, invece, segnalato che proprio l’applicazione dei princìpi stabiliti dalle Sezioni Unite Modaffari ha portato ad affermare che mere forme di affiliazione formale sganciate da qualsiasi concreta e fattiva partecipazione alla vita associativa rimangono escluse dal novero della punibilità ex art. 416-bis cod. pen., sicchè costituiscono condotte punibili soltanto quelle che si concretizzino in forme di attiva partecipazione alla vita associativa (vedi la già segnalata Sez. 2, n. 32569 del 16/06/2023, che ne contiene anche una elencazione pur non esaustiva).

Sempre in questo senso, una recente pronuncia ha stabilito che, in tema di associazione di tipo mafioso, la mera "contiguità compiacente", anche caratterizzata da atteggiamenti di fascinazione verso un determinato apparato mafioso o di ammirazione verso i partecipi o i capi del gruppo, non costituisce comportamento sufficiente a integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione, ove non sia dimostrato che la vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, alla conservazione o al rafforzamento della consorteria (Sez. 5, n. 12753 del 17/01/2024, Marino, Rv. 286120 - 01).

1.3. La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, approfondito il delicato tema della individuazione di condotte partecipative in un differente arco temporale rispetto ad altro già coperto da precedente giudicato per lo stesso titolo di reato; va al proposito richiamato il principio affermato da quella sentenza secondo cui in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, la condotta tipica deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché, in caso di successione di condotte contestate a titolo di partecipazione o di direzione dell'organizzazione criminale, la rivalutazione delle prove acquisite e valutate nel corso di un precedente procedimento per il delitto di cui all'art. 461-bis cod. pen., è subordinata alla circostanza che quegli elementi riguardino comunque il nuovo periodo temporale oggetto di contestazione e non attengano, invece, al periodo coperto dal giudicato (Sez. 2, n. 7870 del 28/01/2020, Caridi, Rv. 277962 - 01).

La necessaria attualizzazione della condotta è stata ribadita anche da ulteriori pronunce che hanno statuito come, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché l'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per lo stesso delitto in relazione ad un precedente periodo può rilevare solo quale elemento significativo di un più ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimento unitamente ad altri elementi di prova dimostrativi della permanenza all'interno della associazione criminale (Sez. 1, n. 19703 del 14/11/2023, dep. 2024, Salto, Rv. 286395 - 01).

1.4. L’applicazione dei sopra esposti princìpi al ricorso [OSCURATO:PERSONA] comportaaffermare la sostanziale correttezza della conclusione cui è pervenuta la Corte di appello e la non fondatezza della doglianza avanzata dalla difesa con il primo motivo; il giudice di secondo grado, nell’esplicitazione delle condotte contestate in concreto al [OSCURATO:PERSONA] esposte alle pagine 73 e seguenti della motivazione, ha evidenziato come a carico dello stesso militino, per il periodo successivo al precedente giudicato di condanna che si arresta al 2008, il contenuto di una conversazione datata 3 dicembre 2018 nel corso della quale proprio l’imputato faceva riferimento ad un importo da versare alla cassa comune del sodalizio in occasione di una compravendita da parte di terzi, altra vicenda relativa alla “autorizzazione” mafiosa ottenuta da una ditta di Torretta interessata a svolgere lavori di scavo in altro e differente comune (Isola delle Femmine) nonché le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) che confermavano l’inserimento del ricorrente in quella consorteria criminale mafiosa.

Il giudice di appello a fronte di tali emergenze riteneva, con giudizio privo dei denunciati vizi perché conforme a quelle regole in precedenza richiamate, un concreto e fattivo inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nel gruppo criminale, con giudizio che il primo motivo di ricorso solo genericamente contesta, avendo evidenziato il giudice di merito come il coinvolgimento dell’imputato nel contesto associativo del paese di Torretta è proseguito senza ombra di dubbio anche nel periodo successivo a quello coperto dal giudicato non potendosi attribuire alla precedente affermazione di colpevolezza alcun valore di presunzione di permanenza punibile.

Ed infatti, nel caso in esame i giudici di merito hanno proprio evidenziato plurime attività e condotte concrete poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA] significative di partecipazione punibile anche nel periodo successivo il precedente giudicato.

1.5. Gli altri motivi avanzati nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati posto che, per costante orientamento della Corte di legittimità, non sussiste incompatibilità tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera "fictio iuris" a fini di temperamento del trattamento penale (Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Pettenon, Rv. 275296 - 01); infine, la negazione delle attenuanti generiche è fondata dal giudice di secondo grado su circostanze di fatto adeguatamente esposte a pagina 81 della motivazione in assenza di qualsiasi illogicità.

2. Ad analoghe conclusioni in termini di non fondatezza del motivo di ricorso avente ad oggetto la ritenuta responsabilità a titolo di direzione ed organizzazione della famiglia mafiosa di Torretta, deve pervenirsi con riguardo all'impugnazione avanzata nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].

2.1. La Corte di appello ha proceduto dapprima a confermare la ricostruzione in fatto operata dal giudice di primo grado quanto ad una serie di incontri e relazioni, interventi e soluzioni di problematiche, che hanno visto l'imputato attore principale, descritte alle pagine 135 e seguenti della pronuncia di appello; inoltre, nella elencazione dei fatti e degli elementi di prova, i giudici di secondo grado hanno in primo luogo evidenziato a pagina 135, tre conversazioni tra presenti intercettate che, pur se intervenute tra terzi, dovevano ritenersi, per gli espliciti riferimenti contenuti, per la reiterazione delle indicazioni e per la fraseologia svolta, chiaramente indicative della attribuzione proprio a [OSCURATO:PERSONA] del ruolo di capo della famiglia mafiosa di Torretta nell'anno 2018.

Di dette conversazioni il ricorso propone sostanzialmente una inaccettabile ed inammissibile lettura alternativa che non può essere accolta avuto riguardo alla doppia valutazione di conformità contenuta nelle sentenze di primo e secondo grado in assenza di interpretazioni illogiche e motivazioni riconducibili ai vizi di travisamento di una prova decisiva.

Al proposito non può che richiamarsi quell’orientamento costante secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01).

Ancòra si è affermato che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione difatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui essesono recepite (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01).

L’applicazione del suddetto principio deve portare ad escludere che, nella presente sede, il contenuto diconversazioni, conformemente interpretato dai giudici di merito, possa essere sottoposto al sindacato di questa Corte nella prospettiva dedotta dalla difesa di un mero possibile significato alternativo.

Accertato che il ricorrente veniva indicato quale vertice della famiglia mafiosa in più conversazioni fra presenti, il giudice di appello ha poi proceduto alla individuazione di una serie di condotte specifiche, significative di quella effettiva e stabile intraneità idonea a rendere certa e potenzialmente duratura la "messa a disposizione" del soggetto, così come richiesto dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite seguita dalle sezioni semplici della Corte di cassazione come già predentemente esposto.

Pertanto, lo sforzo di concretizzazione delle condotte tipizzanti l'attività di direzione ed organizzazione dell'associazione mafiosa compiuto dalla Corte di appello nella motivazione appare confutare gli argomenti contenuti nel primo motivo di ricorso, posto che il giudice di appello ha proprio riempito di significato quegli elementi ricavati dall'indicazione del [OSCURATO:PERSONA] quale reggente della famiglia mafiosa in forza delle dichiarazioni rese nel corso di conversazioni intercettate tra terzi.

Il percorso motivazionale dell'impugnata pronuncia può ritenersi, pertanto, aderente ai canoni forniti dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale la partecipazione ovvero l'attività di direzione ed organizzazione punibile ex art. 416-bis del codice penale non può limitarsi ad una sola visione psicologica o contrattualistica ma deve necessariamente esplicarsi in attività concretizzanti l'effettivo esercizio del ruolo assegnato al partecipe o al capo od organizzatore.

Il ragionamento seguìto dai giudici di merito appare pertanto esente da censure pur con le precisazioni che seguiranno.

2.2. A questo proposito ritiene, infatti, questo Collegio che, nello sforzo di tipizzazione della condotta punibile ex art. 416-bis (primo o secondo comma) cod. pen., l'individuazione delle attività illecite concretamente significative del ruolo acquisito e svolto non possa che fare riferimento alla elencazione contenuta nel terzo comma della citata norma; se è vero infatti che il suddetto terzo comma è dettato ai fini di qualificare la mafiosità dell'associazione e cioè del gruppo criminale piuttosto che la mafiosità della singola condotta, la quale rimane descritta dalla condotta di partecipazione indicata al primo comma ovvero da quella di promozione e direzione od organizzazione descritta al secondo, è allo stesso tempo indubbio che la descrizione delle condotte tipiche delle associazioni punibili ex art. 416-bis cod. pen. si riflette inevitabilmente sulla qualificazione della condotta del singolo.

Sotto questo profilo, pertanto, è indubbio che lo sfruttamento del potere intimidatorio sul territorio per commettere delitti, per acquisire la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di appalti o servizi pubblici, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti costituiscono tutte attività che, ove concretamente ricostruite, appaiono certamente significative di partecipazione punibile secondo la tipizzazione contenuta in una lettura combinata dei commi primo e terzo dell'art. 416-bis cod. pen. 2.3.

L'applicazione dei suddetti princìpi al caso in esame deve portare a valutare la concreta rilevanza e significatività, ai fini della responsabilità penale per il delitto contestato di direzione di organizzazione mafiosa, delle condotte pure descritte alle pagine da 137 a 143 dell'impugnata pronuncia; in questo contesto assumono sicuramente significato penalmente rilevante alcune delle vicende descritte quali l'episodio del luglio 2018 relativo all'interessamento del [OSCURATO:PERSONA] da parte dei fratelli Puglisi per lo svolgimento di alcuni lavori di scavo e di movimento terra da concordare con altri soggetti, descritto a pagina 139; l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] relativo a dirimere una controversia tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] uno dei quali era accusato di essersi appropriato di denaro destinato ad altri componenti della associazione, descritto nelle pagine 140-141 e che vede anche una conversazione dell'1 gennaio 2019 indicativa del ruolo sovraordinato; ed ancòra, il confronto con rappresentanti di altre famiglie mafiose esponenti del mandamento di [OSCURATO:PERSONA] descritto a pagina 142 della pronuncia di appello nonché i documentati incontri tra [OSCURATO:PERSONA] ed esponenti della famiglia mafiosa di Passo di Rigano sempre descritti a pagina

142. Si tratta, invero, di una congerie di attività ed iniziative che si svolgono nell'ambito dell'esercizio concreto dei poteri direttivi attribuiti al [OSCURATO:PERSONA] e che lo vedono attore principale nelle dinamiche della locale famiglia mafiosa oltre che autore di interventi grazie ai quali viene in concreto regolato l'esercizio dell'attività economica o imprenditoriale in forza dell'intermediazione mafiosa.

In questo contesto le relazioni tra gli esponenti delle diverse famiglie, ricostruite con doppia valutazione conforme dai giudici di primo e secondo grado, alle quali il [OSCURATO:PERSONA] ha prestato attenzione, appaiono certamente significative dello svolgimento concreto di una attività funzionale al rafforzamento dell'operatività dell'organizzazione mafiosa anche sotto il profilo della regolamentazione di attività economiche o imprenditoriali.

2.4. Tuttavia, pur non incidendo sull’esito dell'impugnazione, va comunque segnalato che alcune delle attività pur descritte nell'impugnata pronuncia non appaiono automaticamente essere significative di organizzazione o direzione della famiglia mafiosa; e si fa riferimento al tema della intermediazione svolta dal ricorrente o da altri imputati, quali lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nella soluzione di controversie tra privati cittadini che allo stesso si rivolgevano.

Posto infatti che il terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen. richiama quale elemento imprescindibile per affermare la mafiosità dell'organizzazione e dei suoi componenti lo sfruttamento della forza di intimidazione, potrà attribuirsi carattere illecito tipizzante lo svolgimento concreto di condotte partecipative ovvero direttive solo a quelle attività di intervento nella soluzione di conflitti privati che siano attuate mediante la concreta manifestazione di tale potere intimidatorio sul territorio.

Diviene, quindi, elemento essenziale della verifica concreta, accertare che l'esponente mafioso abbia imposto la propria soluzione alle parti allo stesso rivoltesi o che i privati siano stati costretti a riferirsi al medesimo soggetto partecipe od organizzatore, poiché solo in tal senso può dirsi esservi concreta manifestazione della forza di intimidazione che l'associazione mafiosa ed i suoi componenti esercitano sul territorio e sui cittadini.

Altrimenti opinando si rischierebbe di attribuire valenza significativa di partecipazione o direzione punibile ex art. 416-bis, commi primo e secondo, cod. pen. a qualsiasi interlocuzione attribuita ad un soggetto indiziato di detto reato con ovvia violazione dei principi di tassatività e determinatezza della fattispecie che pure la più volte citata delle Sezioni Unite Modaffari richiamano.

2.5. Tuttavia, come detto, tale conclusione, che finisce per accogliere una parte delle doglianze contenute nel primo motivo circa l'irrilevanza penale delle condotte ricostruite dai giudici di merito a carico del [OSCURATO:PERSONA], non incide sulla valutazione finale di infondatezza del ricorso poiché sia il Tribunale che la Corte di appello, come già anticipato, hanno evidenziato una serie di attività poste in essere dal ricorrente certamente significative del ruolo di direzione concreta della famiglia mafiosa di Torretta a pieno riscontro degli elementi già ricavabili dalla indicazione dello stesso quale reggente della stessa compagine criminale ricavato da plurime conversazioni fra terzi univocamente interpretate.

E tale conclusione non impone una pronuncia di assoluzione parziale perché una parte del fatto non sussiste posto che, nell’unico capo di imputazione, le condotte di intermediazione tra privati sono contestate non a titolo di singolo fatto delittuoso bensì quali circostanze significative della partecipazione punibile ovvero dell’attività di direzione od organizzazione e cioè come componenti di una più ampia ed articolata condotta la cui rilevanza penale è stata positivamente verificata.

2.6. Anche il secondo motivo è infondato poiché priva di vizio appare la valutazione svolta dal giudice di appello circa la negazione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena fondata su una gravità della condotta ampiamente esposta nelle precedenti pagine della pronuncia impugnata.

3. Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Alla pronuncia consegue altresì la condanna degli imputati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili nel presente grado di giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi; lette le memorie con conclusioni dei difensori delle parti civili: avv.to Forello per Ass. [OSCURATO:PERSONA]; avv.to Lanfranca per [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia Palermo;avv.to Cutraro per il Centro studi ed iniziative culturali [OSCURATO:PERSONA]; avv.to D’Antoni per F.A.I.; avv.to Amato per S.O.S. imprese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rete per la legalità [OSCURATO:PERSONA] APS; uditi i difensori delle parti civili, avv.to D’Antoni che insiste per l’inammissibilità od il rigetto dei ricorsi e deposita conclusioni e nota spese; avv.to Amato che, anche in sostituzione dell'avv.to Cutraro, deposita conclusioni e nota spese; avv.to Aceto che insiste per l’inammissibilità od il rigetto dei ricorsi e deposita conclusioni e nota spese; uditi i difensori degli imputati avv.to [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] ed avv.to [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] che insistono per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 17 Febbraio 2025, in parziale riforma della pronuncia del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo datata 14 Aprile 2023, riteneva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il fatto di partecipazione ad associazione mafiosa allo stesso contestato al capo n. 2 della rubrica unificato per continuazione con quello di cui alla precedente sentenza del 2010 della stessa Corte di Appello stabilendo l'aumento di pena nella misura di anni nove e mesi quattro di reclusione; con la stessa pronuncia, il giudice di secondo grado, confermava la condanna alle pene di legge pronunciata nei confronti dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di direzione ed organizzazione della famiglia mafiosa di Torretta. 2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati. 3.L’avv.to [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], deduceva: 3.1.Violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta responsabilità per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa sotto il profilo della permanenza di una partecipazione punibile anche successiva al precedente giudicato (primo motivo). Si esponeva come la motivazione della sentenza impugnata avesse fondato l’affermazione di responsabilità, a fronte di indagini durate per oltre tre anni, in una condotta del tutto occasionale e sporadica. Premesse alcune considerazioni sulla partecipazione punibile, il ricorso sottolineava che, nelle vicende prese in considerazione nel procedimento, non emergeva un contributo dell’imputato tale da estrinsecarsi in atti di militanza associativa; la sola conversazione ambientale del 3 dicembre 2018 era stata valorizzata dalla sentenza di secondo in grado travisandone il contenuto e la precedente condanna per adesione al medesimo gruppo mafioso non poteva assumere autonoma valenza probatoria rispetto al nuovo fatto. La sentenza impugnata, invece, aveva utilizzato esiti investigativi riguardanti sempre la precedente condanna associativa del [OSCURATO:PERSONA] cosicché dovevano ritenersi assenti gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. 3.2.Violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della recidiva a carico del [OSCURATO:PERSONA] (secondo motivo).Detta conclusione doveva ritenersi in contrasto con la ritenuta unicità del reato riconosciuta dalla Corte di appello attraverso l'applicazione dell'istituto della continuazione tra i fatti valutati nel presente giudizio e quelli già oggetto di altra sentenza di condanna passata in giudicato. Si lamentava che il delitto di associazione mafiosa, avendo natura unitaria, non è suscettibile di essere scomposto in una pluralità di reati trattandosi di condotta permanente. 3.3.Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche avendo sul punto la Corte adottato una motivazione apparente (terzo motivo). 4. L’avv.to [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], lamentava: 4.1. Violazione di legge e difetto di motivazione quanto al giudizio di colpevolezza ed al ruolo sovraordinato attribuito al ricorrente ritenuto responsabile del delitto di cui al secondo comma dell'articolo 416-bis codice penale (primo motivo). L’impugnata sentenza aveva disatteso le censure sollevate nell'atto di appello e nella nota difensiva prodotta senza confrontarsi con le stesse ed aveva fornito una motivazione apparente; era stato rilevato come il ricorrente fosse legato da vecchi rapporti di amicizia con i propri interlocutori ed, altresì, che a suo carico non vi fossero contributi dichiarativi di collaboratori di giustizia. Gli elementi valorizzati dalla Corte di appello non permettevano di ravvisare il ruolo di capo mancando qualsiasi spiegazione dell'effettiva riconoscibilità di esso all'interno ed all'esterno del sodalizio ed essendo stata omessa ogni concreta illustrazione dell'esercizio di un potere decisionale e di coordinamento rivelatore di una posizione sovraordinata. Con la memoria depositata nel secondo grado di giudizio era stato dedotto che le questioni la cui soluzione era stata affidata al ricorrente, quale ritenuto reggente della famiglia mafiosa, erano tutte vicende lecite mai culminate in specifiche contestazioni né erano state programmate o realizzate specifiche attività criminali esplicative del programma delittuoso. Non poteva ridursi la partecipazione punibile, peraltro nel caso di specie sotto il profilo del ruolo direttivo ed organizzativo, in un mero fatto interno e morale occorrendo sempre un apporto materiale, funzionale alla realizzazione dello scopo comune. L'insegnamento delle Sezioni Unite Modaffari aveva permesso di ridisegnare il delitto di associazione mafiosa come reato anche di danno che richiede, per affermare la responsabilità, l'individuazione di atti di militanza associativa essendo insufficiente una mera ed astratta messa a disposizione delle proprie energie. Nel caso di specie, la sentenza impugnata non aveva permesso di individuare tali atti posti in essere nell'esercizio del proprio ruolo sovraordinato e l'affermazione di responsabilità era stata basata sull'analisi di alcune conversazioni interpretate anche in senso illogico o contraddittorio; al proposito si deduceva trattarsi di conversazioni fra terzi inidonee a fornire prova del fatto, infarcite di frasi incomprensibili ed oggettivamente neutre. I rapporti intrattenuti dal ricorrente avvenivano con soggetti di basso livello o addirittura estranei al sodalizio, circostanza questa dimostrata dalla assoluzione degli originali coimputati. Quanto alla conversazione del 20 novembre 2018, attestante che i due fratelli Puglisi si erano rivolti al ricorrente per appianare una controversia con il confinante Enea, la sentenza aveva travisato il dato ricavabile dalle intercettazioni dalle quali emergeva che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva preso alcuna posizione.In ogni caso, al proposito, doveva richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la mera frequentazione di soggetti affiliati per motivi di parentela, amicizia o rapporti di affari ovvero la presenza di occasionali sporadici contatti non possono costituire elementi idonei a fornire prova della responsabilità per il contestato delitto. Ancòra priva di significato doveva ritenersi la ritenuta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla risoluzione di una questione insorta tra i fratelli Puglisi ed un loro ex dipendente, trattandosi di vicenda che esulava da cointeressenze mafiose e di natura totalmente privata dalla quale la compagine associativa non aveva tratto alcun vantaggio. Peraltro, la sentenza aveva omesso di evidenziare come proprio il ricorrente fosse rimasto assente alle riunioni finalizzate alla soluzione della vicenda. Non vi era, quindi, alcun contributo fornito dal [OSCURATO:PERSONA] all'associazione e le conversazioni intercettate dimostravano solo un rapporto di conoscenza o frequentazione fra gli interlocutori che non poteva diventare prova di partecipazione al sodalizio in assenza di qualsiasi attività delittuosa. Si deduceva altresì come le mansioni direttive vanno dimostrate attraverso un non occasionale esercizio di potestà decisionale nel caso di specie del tutto risultato mancante; inoltre, la posizione di vertice deve risultare concretamente esercitata, circostanza questa assolutamente assente nella ricostruzione della condotta del [OSCURATO:PERSONA] a carico del quale erano state ricostruite vicende inconsistenti e comunque penalmente irrilevanti. La Corte di appello aveva omesso di valorizzare le dichiarazioni dell’Alvarez dalle quali emergeva l'estraneità del ricorrente a dinamiche mafiose così come era stata omessa la ricostruzione della vicenda relativa a [OSCURATO:PERSONA] con il quale il ricorrente aveva vincoli di parentela. La superficialità dell'analisi aveva portato il giudice di appello a sorvolare su aspetti importanti e dirimenti. 4.2.Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla eccessività della pena inflitta, dovendosi valorizzare lo stato di incensuratezza del [OSCURATO:PERSONA] e la mancata partecipazione dello stesso alla consumazione di delitti tipici del reato ritenuto (secondo motivo). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] è infondato e deve, pertanto, essere respinto. Deve essere premesso, quanto alla identificazione della partecipazione punibile che il primo motivo del ricorso avv.to [OSCURATO:PERSONA] contesta, che, secondo l’orientamento della Corte di Cassazione reso nella sua massima espressione, la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01); in motivazione le Sezioni Unite hanno precisato come: ” ... assume, quindi, assoluta decisività ai fini della valutazione di "appartenenza" ad un gruppo criminale avente le caratteristiche sin qui illustrate, la possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva. Tale interpretazione conferisce assoluta centralità alla dimensione probatoria, perché è solo sulla scorta delle evidenze disponibili che sarà possibile valutare se, per le caratteristiche assunte dal caso concreto, la compenetrazione nel tessuto criminale abbia generato o meno un'effettiva "messa a disposizione". Proseguono le Sezioni Unite nella stessa pronuncia affermando che: ” ... la stabilità del rapporto singolo-consorteria si comprova, di regola, attraverso la fidelizzazione dei comportamenti, il rispetto delle gerarchie e delle regole e il puntuale adempimento degli ordini ricevuti dal gruppo di appartenenza. Tuttavia, mentre il compimento di attività causalmente orientate a favore dell'associazione non richiede altri indici probatori in ragione della loro indubbia autoevidenza (in questo caso, l'organicità del singolo può trarsi dalla mera reiterazione di condotte che, sebbene di semplice tenore esecutivo, siano però teleologicamente rivolte al perseguimento degli obiettivi dell'associazione, finendo per assumere una inequivoca significazione), l'adesione al sodalizio informe rituali impone la ricerca di ulteriori elementi che possono comprovare l'effettiva e stabile intraneità e rendere certa e potenzialmente duratura la "messa a disposizione" del soggetto”. E, nella stessa pronuncia, il massimo consesso nomofilattico precisava che, nell’interpretazione del reato di associazione mafiosa, dovesse essere compiuto ogni sforzo idoneo ad assicurare il rispetto del canone interpretativo ai princìpi di tassatività e determinatezza della fattispecie, escludendo la punibilità di condotte di mera adesione interna o passiva e prive di fattivo contributo. 1.1. La successiva giurisprudenza delle sezioni semplici, aderendo a tali dettami. ha operato un successivo sforzo di concretizzazione delle condotte punibili ex art. 416-bis cod.pen. attraverso quelle pronunce che hanno preso in considerazione proprio il tema della individuazione delle condotte concretamente significative di una messa a disposizione concreta ed idonea a fornire un significativo contributo all’ente criminale; in questo contesto di approfondimento e concretizzazione dei princìpi dettati dalle Sezioni Unite Modaffari secondo altra pronuncia (Sez. 2, n. 32569 del 16/06/2023, Aguì, Rv. 284980 - 03 in motivazione) costituiscono condotte punibili: -la partecipazione a riunioni tra più affiliati nel contesto delle quali vengano trattati temi relativi all’organizzazione ed operatività dell’associazione criminale, delle sue articolazioni territoriali e delle sorti di singoli affiliati e assunte decisioni relative agli stessi oggetti; -la partecipazione a riunioni nel corso delle quali siano state conferite doti od altre cariche formali a taluno dei partecipanti ovvero elevati i gradi del partecipe e nella quale risultino coinvolti anche altri soggetti affiliati provenienti da diverse aree territoriali dagli stessi rappresentate; fermo rimanendo il principio che la mera affiliazione del soggetto nominato deve essere seguita da altre condotte significative da parte dello stesso; -la partecipazione a riunioni tra più affiliati nelle quali venga deliberata l’estromissione di singoli componenti ovvero venga affrontato il tema dell’avvicendamento di un soggetto in posizione apicale; -la cooptazione, l’aggregazione e l’inserimento nelle fine dell’organizzazione di nuovi componenti che vengano affiliati per effetto dell’iniziativa del singolo agente. Può pertanto affermarsi che nello sforzo di concretizzazione delle condotte punibiliex art. 416-biscod. pen. la giurisprudenza di legittimità successiva alle Sezioni Unite Modaffari ha ritenuto sempre indispensabile ai fini dell’affermazione di colpevolezza ex art. 416-bis cod. pen. al di là del mero dato formale di forme di affiliazione non concretizzatesi in atti partecipativi, l’individuazione di concrete ed attive condotte di partecipazione alla vita associativa, alle dinamiche della stessa ed al compimento di delitti-fine, quali elementi essenziali per la dimostraziione della sussistenza dell fattispecie (cfr., Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024, Mascia, Rv. 286150 - 04). 1.2. Sotto questo profilo, pertanto, può ritenersi chela Corte di cassazione non è rimasta inerme di fronte alle critiche provenienti dalla dottrina e secondo cui: ” … facendo leva sulla vaghezza dell’enunciato normativo dell’art. 416-bis c.p., si è dato vita in via interpretativa (con un processo cripto-analogico in malam partem) allo sdoppiamento del medesimo tipo criminoso tra fatti di partecipazione realmente mista, comprensivi, cioè, di una doppia dimensione di disvalore, per l’ingresso nel sodalizio e per la condotta successiva a suo favore, e fatti dimidiati di mera affiliazione rituale con effettiva messa a disposizione non seguita però da atti di militanza, e, quindi, a mere vicende sinallagmatico- contrattualistiche, sebbene le pene siano identiche e la norma non preveda espressamente tale doppia modalità alternativa di consumazione”. Invero, a parere di taluni autori: ” ... un simile concetto di partecipazione punibile solleva anche dubbi di compatibilità con il principio di precisione e determinatezza, dal momento che la sua essenza è rappresentata da un concetto polisemico aperto come quello di ‘disponibilità’, e i suoi caratteri identitari di stabilità, serietà e durata sono poco denotativi, lasciando amplissimi margini di apprezzamento al giudice del singolo caso concreto”. Ora, va, invece, segnalato che proprio l’applicazione dei princìpi stabiliti dalle Sezioni Unite Modaffari ha portato ad affermare che mere forme di affiliazione formale sganciate da qualsiasi concreta e fattiva partecipazione alla vita associativa rimangono escluse dal novero della punibilità ex art. 416-bis cod. pen., sicchè costituiscono condotte punibili soltanto quelle che si concretizzino in forme di attiva partecipazione alla vita associativa (vedi la già segnalata Sez. 2, n. 32569 del 16/06/2023, che ne contiene anche una elencazione pur non esaustiva). Sempre in questo senso, una recente pronuncia ha stabilito che, in tema di associazione di tipo mafioso, la mera "contiguità compiacente", anche caratterizzata da atteggiamenti di fascinazione verso un determinato apparato mafioso o di ammirazione verso i partecipi o i capi del gruppo, non costituisce comportamento sufficiente a integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione, ove non sia dimostrato che la vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, alla conservazione o al rafforzamento della consorteria (Sez. 5, n. 12753 del 17/01/2024, Marino, Rv. 286120 - 01). 1.3. La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, approfondito il delicato tema della individuazione di condotte partecipative in un differente arco temporale rispetto ad altro già coperto da precedente giudicato per lo stesso titolo di reato; va al proposito richiamato il principio affermato da quella sentenza secondo cui in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, la condotta tipica deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché, in caso di successione di condotte contestate a titolo di partecipazione o di direzione dell'organizzazione criminale, la rivalutazione delle prove acquisite e valutate nel corso di un precedente procedimento per il delitto di cui all'art. 461-bis cod. pen., è subordinata alla circostanza che quegli elementi riguardino comunque il nuovo periodo temporale oggetto di contestazione e non attengano, invece, al periodo coperto dal giudicato (Sez. 2, n. 7870 del 28/01/2020, Caridi, Rv. 277962 - 01). La necessaria attualizzazione della condotta è stata ribadita anche da ulteriori pronunce che hanno statuito come, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché l'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per lo stesso delitto in relazione ad un precedente periodo può rilevare solo quale elemento significativo di un più ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimento unitamente ad altri elementi di prova dimostrativi della permanenza all'interno della associazione criminale (Sez. 1, n. 19703 del 14/11/2023, dep. 2024, Salto, Rv. 286395 - 01). 1.4. L’applicazione dei sopra esposti princìpi al ricorso [OSCURATO:PERSONA] comportaaffermare la sostanziale correttezza della conclusione cui è pervenuta la Corte di appello e la non fondatezza della doglianza avanzata dalla difesa con il primo motivo; il giudice di secondo grado, nell’esplicitazione delle condotte contestate in concreto al [OSCURATO:PERSONA] esposte alle pagine 73 e seguenti della motivazione, ha evidenziato come a carico dello stesso militino, per il periodo successivo al precedente giudicato di condanna che si arresta al 2008, il contenuto di una conversazione datata 3 dicembre 2018 nel corso della quale proprio l’imputato faceva riferimento ad un importo da versare alla cassa comune del sodalizio in occasione di una compravendita da parte di terzi, altra vicenda relativa alla “autorizzazione” mafiosa ottenuta da una ditta di Torretta interessata a svolgere lavori di scavo in altro e differente comune (Isola delle Femmine) nonché le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) che confermavano l’inserimento del ricorrente in quella consorteria criminale mafiosa. Il giudice di appello a fronte di tali emergenze riteneva, con giudizio privo dei denunciati vizi perché conforme a quelle regole in precedenza richiamate, un concreto e fattivo inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nel gruppo criminale, con giudizio che il primo motivo di ricorso solo genericamente contesta, avendo evidenziato il giudice di merito come il coinvolgimento dell’imputato nel contesto associativo del paese di Torretta è proseguito senza ombra di dubbio anche nel periodo successivo a quello coperto dal giudicato non potendosi attribuire alla precedente affermazione di colpevolezza alcun valore di presunzione di permanenza punibile. Ed infatti, nel caso in esame i giudici di merito hanno proprio evidenziato plurime attività e condotte concrete poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA] significative di partecipazione punibile anche nel periodo successivo il precedente giudicato. 1.5. Gli altri motivi avanzati nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati posto che, per costante orientamento della Corte di legittimità, non sussiste incompatibilità tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera "fictio iuris" a fini di temperamento del trattamento penale (Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Pettenon, Rv. 275296 - 01); infine, la negazione delle attenuanti generiche è fondata dal giudice di secondo grado su circostanze di fatto adeguatamente esposte a pagina 81 della motivazione in assenza di qualsiasi illogicità. 2. Ad analoghe conclusioni in termini di non fondatezza del motivo di ricorso avente ad oggetto la ritenuta responsabilità a titolo di direzione ed organizzazione della famiglia mafiosa di Torretta, deve pervenirsi con riguardo all'impugnazione avanzata nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. La Corte di appello ha proceduto dapprima a confermare la ricostruzione in fatto operata dal giudice di primo grado quanto ad una serie di incontri e relazioni, interventi e soluzioni di problematiche, che hanno visto l'imputato attore principale, descritte alle pagine 135 e seguenti della pronuncia di appello; inoltre, nella elencazione dei fatti e degli elementi di prova, i giudici di secondo grado hanno in primo luogo evidenziato a pagina 135, tre conversazioni tra presenti intercettate che, pur se intervenute tra terzi, dovevano ritenersi, per gli espliciti riferimenti contenuti, per la reiterazione delle indicazioni e per la fraseologia svolta, chiaramente indicative della attribuzione proprio a [OSCURATO:PERSONA] del ruolo di capo della famiglia mafiosa di Torretta nell'anno 2018. Di dette conversazioni il ricorso propone sostanzialmente una inaccettabile ed inammissibile lettura alternativa che non può essere accolta avuto riguardo alla doppia valutazione di conformità contenuta nelle sentenze di primo e secondo grado in assenza di interpretazioni illogiche e motivazioni riconducibili ai vizi di travisamento di una prova decisiva. Al proposito non può che richiamarsi quell’orientamento costante secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). Ancòra si è affermato che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione difatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui essesono recepite (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01). L’applicazione del suddetto principio deve portare ad escludere che, nella presente sede, il contenuto diconversazioni, conformemente interpretato dai giudici di merito, possa essere sottoposto al sindacato di questa Corte nella prospettiva dedotta dalla difesa di un mero possibile significato alternativo. Accertato che il ricorrente veniva indicato quale vertice della famiglia mafiosa in più conversazioni fra presenti, il giudice di appello ha poi proceduto alla individuazione di una serie di condotte specifiche, significative di quella effettiva e stabile intraneità idonea a rendere certa e potenzialmente duratura la "messa a disposizione" del soggetto, così come richiesto dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite seguita dalle sezioni semplici della Corte di cassazione come già predentemente esposto. Pertanto, lo sforzo di concretizzazione delle condotte tipizzanti l'attività di direzione ed organizzazione dell'associazione mafiosa compiuto dalla Corte di appello nella motivazione appare confutare gli argomenti contenuti nel primo motivo di ricorso, posto che il giudice di appello ha proprio riempito di significato quegli elementi ricavati dall'indicazione del [OSCURATO:PERSONA] quale reggente della famiglia mafiosa in forza delle dichiarazioni rese nel corso di conversazioni intercettate tra terzi. Il percorso motivazionale dell'impugnata pronuncia può ritenersi, pertanto, aderente ai canoni forniti dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale la partecipazione ovvero l'attività di direzione ed organizzazione punibile ex art. 416-bis del codice penale non può limitarsi ad una sola visione psicologica o contrattualistica ma deve necessariamente esplicarsi in attività concretizzanti l'effettivo esercizio del ruolo assegnato al partecipe o al capo od organizzatore. Il ragionamento seguìto dai giudici di merito appare pertanto esente da censure pur con le precisazioni che seguiranno. 2.2. A questo proposito ritiene, infatti, questo Collegio che, nello sforzo di tipizzazione della condotta punibile ex art. 416-bis (primo o secondo comma) cod. pen., l'individuazione delle attività illecite concretamente significative del ruolo acquisito e svolto non possa che fare riferimento alla elencazione contenuta nel terzo comma della citata norma; se è vero infatti che il suddetto terzo comma è dettato ai fini di qualificare la mafiosità dell'associazione e cioè del gruppo criminale piuttosto che la mafiosità della singola condotta, la quale rimane descritta dalla condotta di partecipazione indicata al primo comma ovvero da quella di promozione e direzione od organizzazione descritta al secondo, è allo stesso tempo indubbio che la descrizione delle condotte tipiche delle associazioni punibili ex art. 416-bis cod. pen. si riflette inevitabilmente sulla qualificazione della condotta del singolo. Sotto questo profilo, pertanto, è indubbio che lo sfruttamento del potere intimidatorio sul territorio per commettere delitti, per acquisire la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di appalti o servizi pubblici, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti costituiscono tutte attività che, ove concretamente ricostruite, appaiono certamente significative di partecipazione punibile secondo la tipizzazione contenuta in una lettura combinata dei commi primo e terzo dell'art. 416-bis cod. pen. 2.3. L'applicazione dei suddetti princìpi al caso in esame deve portare a valutare la concreta rilevanza e significatività, ai fini della responsabilità penale per il delitto contestato di direzione di organizzazione mafiosa, delle condotte pure descritte alle pagine da 137 a 143 dell'impugnata pronuncia; in questo contesto assumono sicuramente significato penalmente rilevante alcune delle vicende descritte quali l'episodio del luglio 2018 relativo all'interessamento del [OSCURATO:PERSONA] da parte dei fratelli Puglisi per lo svolgimento di alcuni lavori di scavo e di movimento terra da concordare con altri soggetti, descritto a pagina 139; l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] relativo a dirimere una controversia tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] uno dei quali era accusato di essersi appropriato di denaro destinato ad altri componenti della associazione, descritto nelle pagine 140-141 e che vede anche una conversazione dell'1 gennaio 2019 indicativa del ruolo sovraordinato; ed ancòra, il confronto con rappresentanti di altre famiglie mafiose esponenti del mandamento di [OSCURATO:PERSONA] descritto a pagina 142 della pronuncia di appello nonché i documentati incontri tra [OSCURATO:PERSONA] ed esponenti della famiglia mafiosa di Passo di Rigano sempre descritti a pagina 142. Si tratta, invero, di una congerie di attività ed iniziative che si svolgono nell'ambito dell'esercizio concreto dei poteri direttivi attribuiti al [OSCURATO:PERSONA] e che lo vedono attore principale nelle dinamiche della locale famiglia mafiosa oltre che autore di interventi grazie ai quali viene in concreto regolato l'esercizio dell'attività economica o imprenditoriale in forza dell'intermediazione mafiosa. In questo contesto le relazioni tra gli esponenti delle diverse famiglie, ricostruite con doppia valutazione conforme dai giudici di primo e secondo grado, alle quali il [OSCURATO:PERSONA] ha prestato attenzione, appaiono certamente significative dello svolgimento concreto di una attività funzionale al rafforzamento dell'operatività dell'organizzazione mafiosa anche sotto il profilo della regolamentazione di attività economiche o imprenditoriali. 2.4. Tuttavia, pur non incidendo sull’esito dell'impugnazione, va comunque segnalato che alcune delle attività pur descritte nell'impugnata pronuncia non appaiono automaticamente essere significative di organizzazione o direzione della famiglia mafiosa; e si fa riferimento al tema della intermediazione svolta dal ricorrente o da altri imputati, quali lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nella soluzione di controversie tra privati cittadini che allo stesso si rivolgevano. Posto infatti che il terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen. richiama quale elemento imprescindibile per affermare la mafiosità dell'organizzazione e dei suoi componenti lo sfruttamento della forza di intimidazione, potrà attribuirsi carattere illecito tipizzante lo svolgimento concreto di condotte partecipative ovvero direttive solo a quelle attività di intervento nella soluzione di conflitti privati che siano attuate mediante la concreta manifestazione di tale potere intimidatorio sul territorio. Diviene, quindi, elemento essenziale della verifica concreta, accertare che l'esponente mafioso abbia imposto la propria soluzione alle parti allo stesso rivoltesi o che i privati siano stati costretti a riferirsi al medesimo soggetto partecipe od organizzatore, poiché solo in tal senso può dirsi esservi concreta manifestazione della forza di intimidazione che l'associazione mafiosa ed i suoi componenti esercitano sul territorio e sui cittadini. Altrimenti opinando si rischierebbe di attribuire valenza significativa di partecipazione o direzione punibile ex art. 416-bis, commi primo e secondo, cod. pen. a qualsiasi interlocuzione attribuita ad un soggetto indiziato di detto reato con ovvia violazione dei principi di tassatività e determinatezza della fattispecie che pure la più volte citata delle Sezioni Unite Modaffari richiamano. 2.5. Tuttavia, come detto, tale conclusione, che finisce per accogliere una parte delle doglianze contenute nel primo motivo circa l'irrilevanza penale delle condotte ricostruite dai giudici di merito a carico del [OSCURATO:PERSONA], non incide sulla valutazione finale di infondatezza del ricorso poiché sia il Tribunale che la Corte di appello, come già anticipato, hanno evidenziato una serie di attività poste in essere dal ricorrente certamente significative del ruolo di direzione concreta della famiglia mafiosa di Torretta a pieno riscontro degli elementi già ricavabili dalla indicazione dello stesso quale reggente della stessa compagine criminale ricavato da plurime conversazioni fra terzi univocamente interpretate. E tale conclusione non impone una pronuncia di assoluzione parziale perché una parte del fatto non sussiste posto che, nell’unico capo di imputazione, le condotte di intermediazione tra privati sono contestate non a titolo di singolo fatto delittuoso bensì quali circostanze significative della partecipazione punibile ovvero dell’attività di direzione od organizzazione e cioè come componenti di una più ampia ed articolata condotta la cui rilevanza penale è stata positivamente verificata. 2.6. Anche il secondo motivo è infondato poiché priva di vizio appare la valutazione svolta dal giudice di appello circa la negazione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena fondata su una gravità della condotta ampiamente esposta nelle precedenti pagine della pronuncia impugnata. 3. Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Alla pronuncia consegue altresì la condanna degli imputati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili nel presente grado di giudizio